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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2020 da Yieh United Steel Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2019, causa T-607/15, Yieh United Steel / Commissione

(Causa C-79/20 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yieh United Steel Corp. (rappresentante: D. Luff, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 dicembre 2019 nella causa T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) / Commissione dell’Unione europea;

ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, statuire in via definitiva, accogliere le richieste della Yusco formulate dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente in forza del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/14291 , del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, nella parte riguardante la ricorrente;

condannare la Commissione e gli intervenienti a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i tre motivi d’impugnazione di seguito sintetizzati.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (CE) 2016/10362 , dell’8 giugno 2016 (in prosieguo: il «regolamento di base»), avendo disapplicato erroneamente tale disposizione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, non avendo adeguatamente ponderato gli interessi della Commissione nell’ambito della sua indagine e il diritto della ricorrente di far esaminare i propri documenti.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, avendo dichiarato erroneamente che l’omessa presa in considerazione di una vendita sul mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non richiede la ricerca di una specifica intenzione o conoscenza da parte del venditore in merito all’esportazione finale dei prodotti di cui trattasi.

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1 GU 2015, L 224, pag. 10.

2 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).