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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 settembre 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH / Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-708/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Von Aschenbach & Voss GmbH

Resistente: Hauptzollamt Duisburg

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati 1 (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2017/271»), estendendo il dazio antidumping, introdotto per i fogli di alluminio per uso domestico a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015 2 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio 3 (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2015/2384»), anche ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione, e prevedendo un’esenzione dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione dal dazio antidumping solo nelle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2017/271, sia invalido per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea.

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/271 sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell’adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell’insufficiente motivazione della presunzione secondo cui l’80 % dei prodotti esaminati sarebbero leggermente modificati.

3)    Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/271 sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell’adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell’omessa verifica dell’uso finale cui erano destinati nell’Unione europea i fogli di alluminio importati.

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1 GU 2017, L 40, pag. 51.

2 GU 2016, L 176, pag. 21.

3 GU 2015, L 332, pag. 63.