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Ricorso presentato il 3 gennaio 2007 - Chassagne / Commissione

(Causa F-1/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. Y. Minatchy)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 17 novembre 2006, che ha approvato la lista dei dipendenti promossi, nonché i conseguenti provvedimenti relativi al ricorrente;

prendere ogni provvedimento necessario per tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente;

condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo di EUR 160 184;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione di non inserire il suo nome nell'elenco dei funzionari promossi nell'ambito dell'esercizio di promozione 2006, dal momento che egli non ha potuto ottenere, per tale esercizio, né un rapporto informativo - essendo il procedimento valutativo nei suoi confronti ancora pendente alla data della decisione impugnata - né un punteggio di merito.

Il ricorso è motivato principalmente con il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina (APN) avrebbe escluso il ricorrente dagli esercizi di valutazione e di promozione 2006, creando in tal modo un ritardo dannoso per lo svolgimento della sua carriera.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata: i) viola numerosi principi generali del diritto comunitario, tra i quali in particolare la tutela dei diritti della difesa, l'obbligo di motivazione, il divieto di errore manifesto di valutazione, la tutela del legittimo affidamento, la certezza del diritto e la parità di trattamento; ii) contrasta con numerose disposizioni del diritto comunitario, in particolare con gli artt. 43 e 45 dello Statuto e con le Disposizioni generali di esecuzione che la Commissione ha elaborato per dare ad essi applicazione.

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