Language of document : ECLI:EU:C:2001:113

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JEAN MISCHO

presentate il 22 febbraio 2001 (1)

Cause C-122/99 P e C-125/99 P

D

e

Regno di Svezia

contro

Consiglio dell'Unione europea

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendente - Assegno di famiglia - Dipendente coniugato - Relazione stabile registrata

di diritto svedese»

1.
    D, dipendente del Consiglio dell'Unione europea e il Regno di Svezia hanno proposto ricorso contro la sentenza 28 gennaio 1999 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) pronunciata nella causa T-264/97, D/Consiglio dell'Unione europea (Racc. PI, pag.I-A-1 e II-1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

I - Fatti e procedimento

2.
    Dal 23 giugno 1995, D, cittadino svedese, convive con un altro cittadino svedese sulla base di una relazione stabile registrata. Con note del 16 e 24 settembre 1996, egli domandava al Consiglio di equiparare il suo stato di convivente registrato ad un matrimonio per ottenere il beneficio dell'assegno di famiglia.

3.
    Con una nota del 29 novembre 1996, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») del Consiglio respingeva tale domanda ritenendo che la relativa disposizione dello Statuto non consentisse l'equiparazione delle relazioni stabili registrate al matrimonio.

4.
    Il 30 giugno 1997, il reclamo avverso tale decisione veniva respinto.

5.
    Per tale motivo, il 2 ottobre 1997, il dipendente interessato chiedeva al Tribunale l'annullamento del rigetto della sua domanda e la concessione di tutti i vantaggi ai quali il suo status giuridico di convivente registrato gli dava diritto in applicazione dello Statuto. La domanda di annullamento otteneva il sostegno del governo svedese.

6.
    Nella sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il ricorso presentato da D. Tanto D quanto il Regno di Svezia proponevano ricorso contro tale sentenza rispettivamente il 13 e 14 aprile 1999.

7.
    Questi due ricorsi, iscritti a ruolo con i numeri C-122/99 P e C-125/99 P, sono stati riuniti al fine del procedimento scritto e orale e della sentenza.

Contesto normativo

A - Lo Statuto del personale delle Comunità europee

8.
    Ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«2.    Ha diritto all'assegno di famiglia:

a)    il funzionario coniugato;

b)    il funzionario vedovo, divorziato separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c)    per decisione speciale e motivata dall'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia».

B - La legge svedese sulla registrazione delle relazioni stabili

9.
    Ai sensi dell'art. 1 del capitolo I della «lagen om registrerat partnerskap» 23 giugno 1994 (1994:1117), entrata in vigore il 1° gennaio 1995:

«Due persone dello stesso sesso possono domandare la registrazione della loro relazione stabile».

10.
    Ai sensi dell'art. 1 del capitolo 3 di tale legge:

«La relazione stabile registrata ha gli stessi effetti giuridici del matrimonio, salvo le eccezioni previste dagli artt. 2-4.

Le disposizioni legislative riguardanti il matrimonio ed i coniugi si applicano mutatis mutandis alle relazioni stabili registrate e ai conviventi registrati, a meno che non sia disposto diversamente dalle norme riguardanti le eccezioni previste dagli artt. 2-4».

III - Il ricorso

A - Introduzione

11.
    Con i loro ricorsi, D e il Regno di Svezia, sostenuti dal Regno di Danimarca e dal Regno dei Paesi Bassi, contestano il rigetto da parte del Tribunale, nella sentenza impugnata, dei loro motivi volti essenzialmente a far riconoscere D come un «funzionario coniugato» ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto.

12.
    Nelle sue osservazioni scritte, D deduce a sostegno del suo ricorso cinque motivi:

-    un vizio di motivazione della sentenza impugnata;

-    una violazione del principio di competenza d'attribuzione;

-    una violazione del «principio di unicità dello status del cittadino comunitario»;

-    una violazione del principio della libera circolazione dei lavoratori e i principi della parità di trattamento e non discriminazione, motivo diviso in due parti, vale a dire una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale da un lato e una discriminazione fondata sulla cittadinanza nonché un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori dall'altro;

-    una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «convenzione»).

13.
    Il Regno di Svezia ritiene che il Tribunale non abbia interpretato correttamente l'allegato VII dello Statuto, considerando che i dipendenti in situazione di relazione stabile registrata non dovessero essere equiparati ai dipendenti coniugati ai fini dell'attribuzione dell'assegno di famiglia. Il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi difendono, in sostanza, la stessa posizione.

14.
    All'opposto, il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato l'allegato VII dello Statuto e i vizi e le violazioni che sono stati rilevati da D non sussistano.

15.
    Esaminerò i diversi motivi di ricorso nell'ordine in cui sono stati presentati da D. Infatti, gli argomenti del Regno di Svezia, del Regno di Danimarca e del Regno dei Paesi Bassi sono riconducibili all'uno o all'altro dei motivi svolti da D. In primo luogo occorre tuttavia, in seguito ad un'osservazione di D, dire una parola sull'oggetto della controversia.

B - Sull'oggetto della controversia

16.
    D afferma che il Tribunale non ha correttamente definito l'oggetto della presente controversia.

17.
    Egli contesta al Tribunale di aver ritenuto che il procedimento precontenzioso mirasse soltanto alla concessione dell'assegno di famiglia e, quindi, che il ricorso non potesse che essere volto all'annullamento del rigetto di accogliere tale domanda.

18.
    Ora, a suo parere, il ricorso mirava ad ottenere il riconoscimento del suo stato civile di convivente registrato ai fini della determinazione dei suoi diritti statutari in generale. Il Tribunale avrebbe così compiuto un errore di diritto limitando la portata della domanda al solo assegno di famiglia.

19.
    Il Consiglio replica che la successione cronologica delle lettere rivela, senza equivoco, che l'equiparazione dello status del ricorrente al matrimonio è stata domandata solo per la concessione dell'assegno di famiglia.

20.
    Occorre quindi esaminare le note scambiate fra D e il Consiglio nella fase della domanda.

21.
    Nella sua prima nota manoscritta del 16 settembre 1996, inviata all'APN del Consiglio, D scriveva: «Ecco i documenti richiesti allo scopo di equiparare al matrimonio il mio stato civile di convivente registrato». Tale nota è stata subito seguita da una seconda nota manoscritta, datata 24 settembre 1996 e redatta, per quanto riguarda il corpus del testo, nel seguente modo: «Ecco il documento giustificativo del mio matrimonio. Vi ringrazio anticipatamente dell'esito favorevole che vorrete dare alla pratica».

22.
    Nel suo reclamo, firmato dal suo avvocato, D ha definito le due note citate come riguardanti l'assegno di famiglia. Infatti, al punto 3 del reclamo si legge quanto segue: «Con note del 16 e 24 settembre 1996, egli ha domandato la concessione dell'assegno di famiglia» (sottolineato nel testo del reclamo).

23.
    Vero è che in un'altra nota, datata 16 ottobre 1996, il ricorrente ha scritto: «il mio coniuge ha l'intenzione di raggiungermi a Bruxelles all'inizio del mese di novembre e ha quindi il diritto di beneficiare, in tale qualità, delle disposizioni enunciate dal protocollo sui privilegi e immunità». Ma l'oggetto di tale nota era definito come «domanda di assegno di famiglia».

24.
    Anche se le note scambiate implicavano quindi una certa ambiguità, risultante probabilmente dal fatto che il ricorrente non conosceva ancora bene lo Statuto, si può tuttavia concludere che il Tribunale non ha compiuto un errore di diritto qualificando l'oggetto della controversia come ottenimento dell'assegno di famiglia.

25.
    Aggiungo ancora che, a mio parere, tale controversia è ampiamente fittizia, in quanto, molto rapidamente, il dibattito fra le parti ha riguardato la nozione di «funzionario coniugato» che figura all'art. 1, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto. Lo stesso direttore del personale del Consiglio, in una nota del 29 novembre 1996, quindi precedente al reclamo, è stato il primo a dichiarare che la domanda di concessione dell'assegno di famiglia avrebbe potuto essere soddisfatta soltanto se fosse stato possibile considerare D come un dipendente coniugato ai sensi di tale disposizione.

26.
    Il Tribunale ha, anch'esso, dichiarato al punto 26 della sentenza impugnata che il problema doveva essere esaminato alla luce di tale disposizione e ha in seguito essenzialmente esaminato se una relazione stabile registrata potesse o no essere equiparata ad un matrimonio.

27.
    Ora, se il Tribunale fosse pervenuto ad una conclusione positiva a tal proposito, il ricorrente avrebbe automaticamente dovuto beneficiare non solamentedell'assegno di famiglia, ma di tutti i vantaggi che lo Statuto fa derivare dal matrimonio.

28.
    Di fatto, la domanda del ricorrente è stata quindi esaminata come se l'oggetto della controversia fosse stato l'ottenimento dello status di «funzionario coniugato» in tutta la sua ampiezza.

C - Sulla motivazione della sentenza

29.
    Con il suo primo motivo D ritiene che, al punto 36 della sentenza impugnata, il rigetto del suo motivo fondato sulla violazione del principio dell'unicità dello status non sia sufficientemente motivato. Il Tribunale ha dichiarato che «questo motivo, nell'ipotesi che possa essere distinto dal [motivo fondato sulla violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione], è comunque privo di pertinenza, in quanto la decisione di rigetto si è limitata a considerarlo come non coniugato ai sensi dello Statuto, al solo scopo di valutare il suo diritto al beneficio di un assegno riservato ai dipendenti coniugati».

30.
    Secondo D, il Tribunale non ha risposto in modo specifico ai motivi da lui sollevati in primo grado e vertenti, rispettivamente, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sul pregiudizio all'unicità dello stato civile delle persone all'interno della Comunità. Inoltre, il Tribunale non ha esaminato quest'ultimo motivo.

31.
    Risulta, a mio parere, dal punto 36 della sentenza impugnata che il Tribunale ha effettivamente risposto in modo specifico al motivo di D fondato su una violazione relativa al principio dell'unicità dello stato civile. In particolare, esso ha dichiarato quest'ultimo motivo privo di pertinenza, motivando tale dichiarazione [«in quanto (...)»].

32.
    Esiste quindi una motivazione che, peraltro, mi sembra sufficiente. Infatti, il fatto che, come ha constatato il Tribunale, «la decisione di rigetto si è limitata a considerarlo come non coniugato ai sensi dello Statuto», non equivale a un mancato riconoscimento dello stato civile di D in diritto svedese, che è quello di un convivente registrato. Per contro, se il principio di unicità dello stato civile significa che D deve essere considerato come posto, alla luce dello Statuto, nella stessa situazione di una persona coniugata, il Tribunale ha correttamente osservato che il motivo fondato sulla violazione dell'unicità dello stato civile non era differente in realtà dal motivo fondato su una violazione della parità di trattamento.

33.
    Pertanto sono del parere che il primo motivo di D non sia fondato.

D - Sull'applicazione del principio di competenza d'attribuzione

34.
    Il secondo motivo di D riguarda la violazione del principio di competenza d'attribuzione (art. 4 del Trattato CE, divenuto art. 7 CE) nella quale sarebbeincorso il Tribunale ritenendo che spettasse al Consiglio dare un'interpretazione autonoma alla nozione di matrimonio ai sensi dello Statuto.

35.
    In senso stretto, tale motivo solleva soltanto il problema del metodo da utilizzare per interpretare l'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto. Siccome, tuttavia, il Regno di Svezia contesta al Tribunale un'interpretazione errata di tale disposizione statutaria, ritengo utile esaminare non solamente il metodo d'interpretazione da utilizzare, ma anche il risultato al quale conduce il metodo che si applica.

36.
    Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato la sua giurisprudenza, più in particolare la sua sentenza Arauxo-Dumay/Commissione (2), secondo la quale il termine «matrimonio» che figura nello Statuto doveva intendersi come riguardante una relazione basata sul matrimonio civile nel senso tradizionale del termine. Esso ha dichiarato, facendo riferimento alla sentenza Díaz García/Parlamento (3), che non occorre riferirsi ai diritti degli Stati membri qualora le disposizioni pertinenti dello Statuto consentano un'interpretazione autonoma.

37.
    Per contro, secondo D, sostenuto dal Regno di Svezia e dalle parti intervenienti, il Consiglio è vincolato, nel determinare se una relazione stabile registrata di diritto svedese debba essere considerata come un matrimonio ai sensi dello Statuto, dalle disposizioni della legislazione svedese.

38.
    Secondo il Regno di Svezia, non avendo tenuto conto del diritto svedese che equipara i conviventi registrati alle persone coniugate, il Tribunale ha compiuto un errore d'interpretazione dell'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto, ritenendo che i dipendenti che si trovano in una situazione di relazione stabile registrata non dovessero essere equiparati ai dipendenti coniugati ai fini dell'attribuzione dell'assegno di famiglia.

39.
    Il Consiglio, fondandosi in particolare sulla sentenza Reed (4), deduce che la sentenza impugnata è conforme al principio d'interpretazione autonoma del diritto comunitario in mancanza di un espresso richiamo al diritto nazionale. Esso ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato la disposizione statutaria in esame.

40.
    Ritengo che dobbiamo, come propone il Consiglio, fare riferimento alla sentenza Reed, citata. Anche se è vero, come constatano le parti intervenienti, che tale sentenza non riguarda, quanto ai fatti, la relazione stabile registrata, ma il casodella relazione stabile, nella fattispecie tra due persone di sesso opposto, sono del parere che tale differenza non sia pertinente.

41.
    Infatti, il punto essenziale di tale sentenza non è che essa dà una definizione prefissata della nozione di «coniuge» in un ambito determinato. Una lettura attenta rivela, al contrario, che tale sentenza ha una portata più generale offrendo un metodo d'interpretazione che consente di definire la nozione di «coniuge» o nozioni analoghe, al di là dell'ambito specifico della controversia nella quale essa è stata pronunciata. La sola condizione del ricorso a tale metodo, soddisfatta nella fattispecie, è che la nozione sia prevista da un regolamento, in quanto l'iter logico della Corte era fondato sulle caratteristiche proprie di un regolamento.

42.
    In concreto, nella sentenza Reed, citata, la Corte ha dichiarato che si desume dalle caratteristiche proprie di un regolamento (obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri) che l'interpretazione data dalla Corte ad una disposizione di un regolamento ha conseguenze in tutti gli Stati membri e «che l'interpretazione di nozioni giuridiche basata sull'evoluzione della società dev'essere effettuata esaminando la situazione nel complesso della Comunità, non già quella di un solo Stato membro» (5). La Corte conclude che, «in mancanza di qualsiasi indizio di un'evoluzione sociale di carattere generale atta a giustificare l'interpretazione estensiva, e in mancanza di qualsiasi indizio in senso contrario nel regolamento», la parola «coniuge» nel regolamento in esame si riferisce unicamente al rapporto basato sul matrimonio (6).

43.
    A mio parere, risulta da tale sentenza che occorre, qualora la nozione di «coniuge» o nozioni analoghe come «matrimonio» o «coniugato» figurino in un regolamento, dare loro un'interpretazione autonoma, vale a dire un'interpretazione che tenga conto della situazione nell'insieme della Comunità e non unicamente in uno Stato membro.

44.
    Tale impostazione è peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme (7).

45.
    La sentenza Unger (8), discussa tra le parti, sembra confermare questo stesso punto di vista. Infatti, la Corte ha dichiarato che «la nozione di ”lavoratore” contenuta (...) [agli artt. 48-51 del Trattato CE] dipende quindi non già dal diritto interno, ma dal diritto comunitario» (9).

46.
    Pertanto, sono del parere che il Tribunale non abbia violato il principio di competenza d'attribuzione dichiarando che spettava al Consiglio interpretare autonomamente la nozione di «funzionario coniugato».

47.
    Analogamente, non condivido il punto di vista del Regno di Svezia secondo il quale il Tribunale avrebbe così compiuto un errore d'interpretazione dell'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto.

48.
    Infatti, se si esamina la situazione in tutta la Comunità, come impone la sentenza Reed, citata, mi sembra difficile non concludere, nell'ambito della presente causa, per una definizione del matrimonio che ricomprenda soltanto il matrimonio «tradizionale» fra due persone di sesso opposto. Infatti, al momento dei fatti, solo tre dei quindici Stati membri ammettevano la categoria giuridica della relazione stabile registrata che equipara, ad un livello più o meno rilevante, la convivenza di due persone dello stesso sesso a quella di due persone coniugate nel senso tradizionale del termine.

49.
    Di conseguenza, come non si poteva rinvenire all'epoca della causa Reed, citata, un'evoluzione sociale di carattere generale che giustificasse un'interpretazione estensiva della nozione di «coniuge», per includervi il convivente nell'ambito di una relazione stabile, così non si può concludere nella presente causa nel senso di un'evoluzione sociale di carattere generale che consenta di includere la relazione stabile registrata fra due persone dello stesso sesso nella nozione di «matrimonio».

50.
    Pertanto, sono del parere che il Tribunale non sia incorso in un errore d'interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto dichiarando che la nozione di «funzionario coniugato» non include il dipendente, come D, che si trova in una situazione di relazione stabile registrata con una persona dello stesso sesso.

51.
    Se necessario, si potrebbe ancora aggiungere che tale conclusione si trova confortata dal proposito dello stesso legislatore.

52.
    Infatti, in occasione dell'adozione del regolamento (CE, CECA, Euratom) 7 aprile 1998, n. 781, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europeenonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento (10), il Consiglio, in quanto legislatore, ha preferito non aderire alla richiesta svedese di aggiungere allo Statuto un'equiparazione tra relazione stabile registrata e matrimonio. Per contro, esso ha invitato la Commissione ad effettuare gli studi necessari relativi al riconoscimento delle situazioni di relazione stabile registrata e a sottoporgli, sulla base degli studi in questione, qualsiasi proposta adeguata in tali settori (11).

53.
    Ne deriva che, dal punto di vista del legislatore, il dipendente che ha un convivente registrato dello stesso sesso non è un «funzionario coniugato».

54.
    Infine, occorre aggiungere che l'ultimo 'considerando' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (12), al quale si riferisce il Regno dei Paesi Bassi e secondo cui lo «statuto [deve] (...) assicurare alle Comunità la collaborazione di funzionari (...) dotati delle più alte qualità di indipendenza, competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile» non consente, a mio parere, di pervenire a una conclusione relativa alla nozione di «matrimonio» contraria a quella che è innanzi indicata (paragrafo 50) e che deriva da una giurisprudenza costante della Corte.

55.
    Alla luce di quanto precede, sono del parere che il secondo motivo di D nonché l'argomento del Regno di Svezia secondo cui il Tribunale non ha correttamente interpretato l'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto, non siano fondati.

E - Sull'applicazione del «principio d'unicità dello status del cittadino comunitario»

56.
    Il terzo motivo di D riguarda la violazione del «principio d'unicità dello status del cittadino comunitario» che il Tribunale avrebbe compiuto nel dare un'interpretazione autonoma, diversa da quella della legge svedese, alla relazione stabile registrata di D. A suo parere, poiché nessuna disposizione di diritto comunitario disciplina tale istituto, è alla legge svedese che occorreva riferirsi.

57.
    Il Consiglio ritiene che tale principio, come si evince dalle conclusioni dell'avvocato generale La Pergola nella causa Dafeki (13) alle quali si riferisce D,non si applichi nella fattispecie. Esso ritiene che il Tribunale abbia agito correttamente nel dare un'interpretazione autonoma alla nozione di «matrimonio» nella disposizione statutaria in esame.

58.
    Deriva da una lettura delle conclusioni dell'avvocato generale La Pergola che il «principio d'unicità dello status del cittadino comunitario», a cui viene fatto riferimento, riguarda la questione se un cittadino comunitario debba poter fare affidamento sulla documentazione in materia di stato civile rilasciatagli dalle competenti autorità del proprio paese di origine. Nell'ambito di tale causa, si trattava del riconoscimento da parte di uno Stato membro di un atto di nascita rettificato di un cittadino comunitario, rilasciato da un altro Stato membro e contenente una data di nascita modificata.

59.
    Nella fattispecie, occorre tuttavia constatare che il riconoscimento della documentazione di D relativa al suo stato civile non è affatto in discussione. Il Consiglio non ha contestato lo stato civile di D in diritto svedese, che è quello di convivente registrato, né la relativa documentazione presentata dalle autorità svedesi.

60.
    Pertanto non ci troviamo in una fattispecie analoga a quella in cui l'avvocato generale La Pergola ha svolto il suo ragionamento relativo al «principio d'unicità dello status del cittadino comunitario». Di conseguenza, non si può dedurre da tale ragionamento che un tale principio sia stato violato nel caso di specie.

61.
    Per contro, la questione è quella di accertare se tale stato civile di convivente registrato, del tutto pacifico, debba essere equiparato a quello di persona coniugata nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, n. 2, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto. Formulata in tal modo, la questione riguarda il principio della parità di trattamento, e non il «principio d'unicità dello status del cittadino comunitario».

62.
    In ogni caso, qualunque sia la portata di tale principio, non vedo in che modo quest'ultimo potrebbe obbligare gli altri Stati membri, e pertanto l'ordinamento giuridico comunitario, a riconoscere gli effetti del matrimonio ai titolari di un certificato di relazione stabile registrata svedese.

63.
    Pertanto, sono del parere che il terzo motivo di D non sia fondato.

F - Sull'applicazione del principio della parità di trattamento

64.
    Con la prima parte del suo quarto motivo D sostiene che l'interpretazione data dal Tribunale alla disposizione statutaria in esame implica una discriminazione nei suoi confronti fondata sul suo orientamento sessuale.

65.
    Il Tribunale, nell'ambito del primo motivo dedotto in primo grado, ha anzitutto constatato che il regolamento n. 781/98 è entrato in vigore solo dopo l'adozione della decisione di rigetto.

66.
    Basandosi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, in particolare sulla sentenza Grant (14), esso ha dichiarato che il Consiglio, nella sua qualità di datore di lavoro, non era obbligato ad equiparare al matrimonio, ai sensi delle disposizioni statutarie, la situazione di una persona che aveva con un compagno dello stesso sesso una relazione stabile, anche se tale relazione era stata oggetto di una registrazione ufficiale da parte di un'amministrazione nazionale.

67.
    Nell'ambito del quarto motivo dedotto in primo grado, che riguardava più specificatamente il principio della parità delle retribuzioni fra uomini e donne che figura all'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. da 136 CE a 143 CE), il Tribunale ha sottolineato che le disposizioni statutarie in esame si applicavano allo stesso modo ai dipendenti di sesso femminile e a quelli di sesso maschile sicché non vi era nessuna discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato.

68.
    Le ricorrenti in sede d'impugnazione e le parti intervenienti contestano l'interpretazione del Tribunale. In sostanza, esse affermano che i riferimenti della sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla nozione di matrimonio non sono pertinenti, così come quelli che menzionano la citata sentenza Grant, in quanto tale sentenza fa riferimento ad un caso di unione libera e non di un'unione legalmente riconosciuta e avente gli stessi effetti giuridici del matrimonio.

69.
    D ritiene inoltre che, essendo in una situazione identica - in diritto e in fatto - a quella dei suoi colleghi coniugati, gli spettino gli stessi diritti di retribuzione. L'assegno di famiglia, il quale è giustificato dal fatto che il dipendente deve provvedere ai bisogni delle persone a carico (15), fa parte di tali diritti. La sola ragione del trattamento discriminatorio che gli è inflitto a tal proposito sta nel fatto che il suo compagno è del suo stesso sesso.

70.
    Secondo D, tale differenza di trattamento costituisce una discriminazione unicamente fondata sull'orientamento sessuale. Egli vi ravvisa una violazionedell'art. 119 del Trattato, che la Corte ha interpretato in modo non formalistico nella sua sentenza P/S (16).

71.
    In questo stesso senso, il Regno di Danimarca si riferisce al sistema e allo scopo della disposizione statutaria in esame, che mira a compensare spese connesse alla sistemazione del coniuge sul luogo di esercizio delle funzioni per richiamare verso le istituzioni della Comunità collaboratori competenti. Ora, tali spese non sono diverse a seconda che si abbia a che fare con un coniuge o con un convivente.

72.
    Il Consiglio, basandosi sulle differenze concrete che esistono in diritto svedese tra il matrimonio e la relazione stabile registrata, ritiene che non si possano equiparare tali due categorie giuridiche. Facendo riferimento alle sentenze Reed e Grant, il Consiglio sostiene ancora che, se si volessero trattare tali due diverse categorie allo stesso modo, spetterebbe al legislatore deciderlo.

73.
    Il Consiglio ricorda anche che un'equiparazione fra relazione stabile registrata e matrimonio è stata domandata dal Regno di Svezia in occasione dell'adozione del regolamento n. 781/98. Ora, il Consiglio, in quanto legislatore, quando ha inserito nello Statuto un art. 1 bis ai sensi del quale «i funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento (...) all'orientamento sessuale», lo ha fatto espressamente «fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato».

74.
    Cosa occorre pensare di tali argomenti?

75.
    Occorre, a mio parere, in mancanza di una disposizione statutaria applicabile al momento dei fatti (v. paragrafo 65, supra), esaminare tali argomenti partendo dalla definizione generale del principio di parità di trattamento. Secondo una giurisprudenza costante, esiste una discriminazione qualora un trattamento ineguale venga applicato a situazioni identiche o comparabili e tale differenziazione non sia obiettivamente giustificata (17).

76.
    Pur nell'ipotesi che l'APN del Consiglio potesse riferirsi alla situazione esistente in un solo Stato membro - il che deve essere escluso in ragione dei termini categorici della sentenza Reed, citata - è giocoforza constatare che, anche in diritto svedese, il matrimonio e la relazione stabile registrata costituiscono due categorie giuridiche distinte. Non solamente tali due categorie non hanno lo stesso nome, ma esse comportano, nel loro regime giuridico, un determinato numero di differenze che sono state ampiamente discusse fra le parti.

77.
    Il legislatore svedese non ha pertanto voluto dare a due persone dello stesso sesso accesso alla categoria giuridica del matrimonio in quanto tale, ma ha preferito creare una categoria giuridica distinta, parzialmente disciplinata da altre norme. Talune di queste norme, come il divieto per i conviventi registrati di adottare figli o esercitare in comune la custodia dei figli, sono persino agli antipodi di ciò che vale in materia di matrimonio. Inoltre, la relazione stabile registrata è possibile solo se uno dei conviventi abbia la cittadinanza svedese e risieda in Svezia, il che non è richiesto per quanto riguarda il matrimonio.

78.
    Ne consegue che, anche considerando solo il diritto svedese, la situazione della persona che convive con un compagno dello stesso sesso in regime di relazione stabile registrata non è giuridicamente uguale a quella della persona coniugata.

79.
    E' tuttavia dal punto di vista del diritto comunitario che occorre analizzare se la situazione delle persone che convivono con un compagno dello stesso sesso in regime di relazione stabile registrata debba essere considerata identica o comparabile a quella delle persone coniugate.

80.
    A tal proposito, ritengo, contrariamente a D e ai tre governi, che la sentenza Grant, citata, abbia un'importanza fondamentale. In tale causa, la Corte era chiamata ad accertare se «le persone che hanno una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso si trovino nella stessa situazione (18) delle persone coniugate o di quelle che hanno una relazione stabile fuori del matrimonio con un compagno del sesso opposto» (19).

81.
    La Corte ha dato a tale questione una risposta negativa. Dopo un'analisi approfondita, in particolare della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha dichiarato che, «allo stato attuale del diritto nella Comunità, le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate (20) alle relazioni tra persone coniugate o alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto» (21).

82.
    La Corte ha aggiunto, al punto seguente, che «pertanto compete unicamente al legislatore emanare eventualmente provvedimenti atti ad incidere su questa situazione».

83.
    A mio parere, a ragione il Tribunale ha applicato l'iter logico seguito dalla Corte nella sentenza Grant, citata, alla presente causa.

84.
    Ricordo anzi tutto che tale sentenza è stata pronunciata nel 1998, mentre D ha presentato la sua domanda nel 1996.

85.
    Constato inoltre che, contrariamente a quanto è stato dedotto dal Regno di Danimarca, il ragionamento della Corte nella citata sentenza Grant è sufficientemente generale per applicarsi anche al Consiglio in quanto «datore di lavoro», e non solamente ai datori di lavoro del settore privato.

86.
    Infatti, si desume da una lettura del punto 35 di tale sentenza, in particolare della frase citata di tale punto (v. paragrafo 81, supra), che la Corte approda ad una conclusione che vale per il diritto comunitario in generale, e non solamente per un settore determinato del diritto comunitario.

87.
    Infine e soprattutto, contrariamente alle ricorrenti in sede d'impugnazione e alle parti intervenienti, sono del parere che il fatto che la citata sentenza Grant analizzi la relazione stabile e non la relazione stabile registrata non sia una ragione per escludere tale sentenza. Nella detta sentenza, lo stato civile (matrimonio o relazione stabile) non è stato determinante nel ragionamento della Corte. Ciò che conta, per la soluzione della presente controversia, è il fatto che la Corte ha dichiarato che la relazione stabile con una persona dello stesso sesso era diversa dalla relazione stabile tra due persone di sesso opposto. Nell'ambito di tale raffronto, il solo elemento di differenza preso in considerazione non era quindi lo stato civile delle persone interessate, ma la natura, eterosessuale o omosessuale, della loro coppia.

88.
    Si può pertanto - poiché è stato ritenuto che la relazione stabile fra due persone dello stesso sesso sia allo stato attuale del diritto nella Comunità diversa dalla relazione stabile fra due persone di sesso opposto - fare assegnamento sulla citata sentenza Grant per affermare che la relazione stabile registrata è, anch'essa, diversa dal matrimonio.

89.
    Di conseguenza poiché una persona - nella fattispecie un dipendente pubblico - che ha stretto una relazione stabile registrata non si trova, ai sensi della giurisprudenza della Corte, in una situazione simile a quella di un dipendente coniugato, il principio generale della parità di trattamento non impone di concedere al primo un trattamento identico a quello concesso al secondo.

90.
    Occorre aggiungere che il fatto che il dipendente che ha un convivente registrato debba provvedere ai bisogni del suo compagno o che debba assumersi spese dovute alla sistemazione del suo compagno nel luogo di esercizio delle funzioni, non è sufficiente, a mio parere, a dedurre che tale dipendente debba essere trattato come un dipendente coniugato ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto.

91.
    Infatti, tale disposizione non presuppone solamente l'esistenza di un obbligo di sostentamento ma richiede inoltre che quest'ultimo si inserisca in un ambito specifico, vale a dire quello del matrimonio. Peraltro, risulta dalla sentenza Reed, innanzi esaminata (v. paragrafi 42 e 43), che la nozione di matrimonio deve ricevere un'interpretazione autonoma che tenga conto della situazione in tutta la Comunità.

92.
    Di conseguenza, salvo violare la condizione sancita dallo Statuto e la sua interpretazione come deriva dalla giurisprudenza, non si può considerare sulla base di un'identità di obblighi in diritto svedese per le persone coniugate, da un lato, e i conviventi registrati, dall'altro, che questi ultimi debbano beneficiare di una disposizione statutaria applicabile, in base al suo tenore letterale, ai dipendenti coniugati.

93.
    Riguardo all'argomento che D cerca di trarre da una violazione dell'art. 119 del Trattato, il Consiglio replica che tale disposizione ricomprende soltanto la discriminazione fondata sul sesso di una persona e non quella fondata sul suo orientamento sessuale, il suo stato civile o gli oneri che si assume.

94.
    A tal proposito, condivido, come il Consiglio, l'affermazione del Tribunale secondo cui la disposizione statutaria in esame si applica allo stesso modo ai dipendenti di sesso femminile e di sesso maschile e non comporta quindi nessuna discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato. Il Tribunale si riferisce in tale ambito alla sentenza Grant, citata, nella quale la Corte ha, infatti, chiaramente dichiarato - tenendo anche conto della sentenza P/S, citata, a cui il ricorrente fa ora riferimento - che una differenza di trattamento fondata sull'orientamento sessuale non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 119 del Trattato (22).

95.
    Infine, il fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia recentemente dichiarato che, in un caso concreto, una distinzione dettata da considerazioni attinenti all'orientamento sessuale di una persona può costituire una violazione dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 14 della Convenzione (23), non mi induce a cambiare parere riguardo alla presente causa.

96.
    Infatti, tale recente sentenza non mi sembra rimettere in discussione la constatazione di fatto secondo cui, al momento dei fatti della presente causa, risultava dallo stato del diritto nella Comunità che una persona che conviveva nell'ambito di una relazione stabile registrata con un'altra dello stesso sesso non si trovava nella stessa condizione della persona coniugata e, di conseguenza, la prima non aveva il diritto di richiedere un trattamento identico alla seconda.

97.
    Segnalo infine che l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, dispone che «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». Nelle spiegazioni redatte sotto la responsabilità del Presidio della convenzione, che non hanno valore giuridico ma sono semplicemente volte a chiarire le disposizioni della Carta alla luce delle discussioni che si sono tenute in seno alla convenzione, si può leggere che l'art. 9 «non vieta, né impone la concessione dello status di matrimonio a unioni fra persone dello stesso sesso». Ciò, a mio parere, conferma la differenza di situazione tra il matrimonio e l'unione tra persone dello stesso sesso.

98.
    Per tutte le ragioni che precedono, sono del parere che la prima parte del quarto motivo di D non sia fondata.

G - Sulla discriminazione fondata sulla cittadinanza e l'ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

99.
    Con la seconda parte del suo quarto motivo D ritiene che, privando i conviventi registrati in forza delle disposizioni legislative di tre Stati membri (Regno di Danimarca, Regno di Svezia, Regno di Paesi Bassi) del beneficio dei diritti connessi al loro status, la decisione impugnata costituisca una discriminazione in base alla cittadinanza e comporti un effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di circolazione.

100.
    Occorre constatare che un motivo relativo ad una discriminazione in base alla cittadinanza e/o un ostacolo alla libera circolazione non era stato dedotto da D nel procedimento in primo grado. Poiché la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi dedotti dinanzi al giudice di primo grado (24), concludo per l'irricevibilità della seconda parte del quarto motivo di D.

101.
    Inoltre, se si concludesse, come D propone nella sua replica, che il motivo fondato sulla discriminazione in base alla cittadinanza è soltanto uno sviluppo del motivo, già dedotto in primo grado, della violazione del principio di non discriminazione, e non costituisce un motivo nuovo, esso sarebbe comunque infondato.

102.
    Infatti, in forza della legge svedese, un convivente registrato non deve necessariamente avere la cittadinanza svedese. Solo uno dei due conviventi deve averla.

103.
    Ora, l'altro convivente, qualunque sia la sua cittadinanza, non sarà nemmeno lui, se è pubblico dipendente, considerato come un «funzionario coniugato».

104.
    Ne deriva che non vi è differenza di trattamento in base alla cittadinanza e, di conseguenza, non vi è discriminazione in proposito.

105.
    Analogamente, per quanto riguarda il motivo fondato sull'ostacolo alla libera circolazione, occorre constatare che la libera circolazione non impone che un lavoratore possa beneficiare, nel nuovo sistema sociale di cui fa parte, di vantaggi identici a quelli di cui beneficiava nel sistema sociale al quale era prima iscritto. In tal senso, non si può parlare di un ostacolo alla libera circolazione nella presente causa.

106.
    Per contro, se con il motivo fondato sulla libera circolazione si mira a beneficiare, nell'ambito nel nuovo sistema sociale, dei vantaggi concessi ad altri iscritti, nella fattispecie dipendenti coniugati, il motivo è in realtà identico a quello fondato sulla parità di trattamento. Per quanto riguarda quest'ultimo motivo, sono appena giunto alla conclusione che è infondato.

107.
    La seconda parte del quarto motivo di D è pertanto, in subordine, infondata.

H - Sul rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della Convenzione

108.
    Il quinto motivo di D è relativo al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della Convenzione. A suo parere, la tutela della vita privata implica il riconoscimento dell'esistenza e degli effetti di uno stato civile giuridicamente acquisito e vieta l'ingerenza costituita dalla trasmissione di dati non corretti a terzi. Si tratterebbe, nel caso specifico, dell'informazione trasmessa dal Consiglio alle autorità belghe e secondo cui D era celibe. D sostiene che la situazione prevista nella sentenza Grant, citata, alla quale il Tribunale si riferiva a torto, non è paragonabile a quella della fattispecie.

109.
    Alla stregua del Consiglio, non condivido tale analisi. Nella citata sentenza Grant, di cui occorre applicare il ragionamento nella fattispecie per le ragioni già indicate (v. paragrafi 83-88, supra), la Corte si è riferita alle decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo secondo le quali, nonostante i mutamenti odierni delle mentalità nei confronti dell'omosessualità, le relazioni omosessuali durevoli non rientrano nell'ambito del diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione (25).

110.
    Contrariamente a ciò che osserva D, tali decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo non sono tutte precedenti all'istituzione dellarelazione stabile registrata. Infatti, la decisione nella causa Kerkhoven e Hinke/Paesi Bassi, alla quale la Corte fa riferimento, è del 1992, mentre l'istituzione della relazione stabile registrata in Danimarca, ad esempio, è del 1989.

111.
    Peraltro, come osserva il Consiglio, la trasmissione di dati non corretti a terzi, di cui si duole D, non ha nessun nesso con la presente controversia.

112.
    Sono quindi del parere che il quinto motivo di D sia infondato.

I - Il motivo fondato su una violazione dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto

113.
    All'udienza, D, tramite il suo difensore, ha sostenuto che il Consiglio avrebbe dovuto concedergli l'assegno di famiglia in applicazione dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto.

114.
    Occorre tuttavia constatare che il ricorrente non si è riferito a tale disposizione né nella sua domanda né nel suo reclamo né nel suo ricorso dinanzi al Tribunale. Ora, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi dedotti dinanzi al giudice di primo grado (26).

115.
    Deriva da quanto precede che, a mio parere, il motivo fondato sulla violazione dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto è irricevibile.

J - Considerazioni finali

116.
    In sintesi, reputo quindi i ricorsi presentati da D e dal Regno di Svezia infondati. Infatti, all'epoca dei fatti, né l'art. 1, n. 2, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto né i principi dedotti da D, consentono di equiparare quest'ultimo, in quanto convivente registrato, ad un «funzionario coniugato». Come osservato dal Tribunale, solo il legislatore comunitario sarebbe competente a decidere di una simile equiparazione.

117.
    Per quanto riguarda le spese, occorre constatare che, in forza dell'art. 122 del regolamento di procedura, l'art. 70 del regolamento di procedura non si applica nella fattispecie. Di conseguenza, occorre applicare l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura ai sensi del quale «quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese» e al quale non occorre, a mio parere, derogare ricorrendo alla possibilità offerta dall'art. 122 del regolamento di procedura. Tenendo conto del numero di motivi dedotti da D, da un lato, e dal Regno di Svezia dall'altro, mi sembra equo condannare D a sopportare due terzi delle spese del Consiglio e il Regno di Svezia a sopportarne un terzo.

118.
    Per quanto riguarda le parti intervenienti, queste ultime sopportano le loro spese in forza dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

IV - Conclusione

119.
    Per concludere, propongo alla Corte di:

«-    respingere il ricorso;

-    condannare D a sopportare le sue spese nonché due terzi delle spese del Consiglio dell'Unione europea;

-    condannare il Regno di Svezia a sopportare le sue spese nonché un terzo delle spese del Consiglio dell'Unione europea;

-    dichiarare che il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese».


1: Lingua originale: il francese.


2: -     Sentenza 17 giugno 1993, causa T-65/92 (Racc. pag. II-597, punto 28).


3: -     Sentenza 18 dicembre 1992, causa T-43/90 (Racc. pag. II-2619, punto 36).


4: -     Sentenza 17 aprile 1986, causa 59/85 (Racc. pag. 1283).


5: -     Sentenza Reed, citata, punti 12 e 13.


6: -     Sentenza Reed, citata, punto 15.


7: -     V., ad esempio, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 11) e 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster (Racc. pag. I-0000, punto 43).


8: -     Sentenza 19 marzo 1964, causa 75/63 (Racc. pag. 347).


9: -     Sentenza Unger, citata, pag. 363.


10: -     GU L 113, pag. 4.


11: -     Nota punto «A» del comitato dei rappresentanti permanenti del 27 marzo 1998 del Consiglio (doc. 6883/98) - allegato 2 della comparsa di risposta del Consiglio.


12: -     GU L 56, pag. 1.


13: -     Sentenza 2 dicembre 1997, causa C-336/94 (Racc. pag. I-6761).


14: -     Sentenza 17 febbraio 1998, C-249/96 (Racc. pag. I-621, punti 34 e 35).


15: -     A tal proposito, D ha fatto riferimento nelle sue osservazioni scritte alla sentenza 11 giugno 1996, causa T-147/95, Pavan/Parlamento (Racc. PI, pag. I-A-291 e II-861, punto 42) e, all'udienza, alla sentenza 23 marzo 1988, causa 248/87, Mouriki/Commissione (Racc. pag. 1721).


16: -     Sentenza 30 aprile 1996, causa C-13/94 (Racc. pag. I-2143).


17: -     V., in particolare, sentenze 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 54) e causa C-459/98 P, Martínez del Peral Cagigal/Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 50).


18: -     Il corsivo è mio.


19: -     Sentenza Grant, citata, punto, 29.


20: -     Il corsivo è mio.


21: -     Sentenza Grant, citata, punto 35.


22: -     Sentenza Grant, citata, punto 47.


23: -     Sentenza 21 dicembre 1999, causa n. 33290/96, Salgueiro da Silva Mouta.


24: -     Sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 59).


25: -     Sentenza Grant, citata, punto 33.


26: -     V. sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., citata.