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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 14 dicembre 2018 – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(Causa C-788/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-l53/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.

Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e 367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.

Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell’Imposta Unica sulle scommesse di cui al D. Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento

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