Language of document : ECLI:EU:F:2010:21

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

25 marzo 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Trasloco dei beni personali del ricorrente — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente irricevibile — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura»

Nella causa F‑102/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e dalla sig.ra I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 15 dicembre 2008 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 19 dicembre), il sig. Marcuccio chiede, in via principale, la declaratoria di inesistenza o, quantomeno, l’annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha negato di inviargli una copia delle fotografie scattate in occasione del trasloco dall’alloggio di servizio che questi occupava a Luanda (Angola) e di procedere alla distruzione di ogni documento relativo a tale trasloco, nonché la condanna della Commissione a risarcirlo del danno risultante dal fatto che essa avrebbe fatto procedere, contro la volontà del ricorrente stesso, a detto trasloco.

 Fatti

2        Il ricorrente, dipendente di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, veniva assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda, in Angola, come funzionario in prova dal 16 giugno 2000, poi come funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.

3        La Commissione metteva a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, ove l’interessato ha posto i propri effetti personali.

4        Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo malattia presso il suo domicilio, in Italia.

5        Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») riassegnava il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile. Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 veniva respinto con sentenza dal Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-365 e II-1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione del 18 marzo 2002, annullava, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e rinviava la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

6        La Commissione, con nota del 15 ottobre 2002, informava il ricorrente di aver risolto il contratto di locazione dell’alloggio di servizio e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la «nota del 15 ottobre 2002»). Nella stessa nota, la Commissione chiedeva al ricorrente di comunicarle, alla sua ricezione, a quale indirizzo dovessero essere inviati i suoi effetti personali e la sua autovettura, precisando che in mancanza di risposta essi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.

7        Il 9 novembre 2002, il ricorrente rispondeva alla nota del 15 ottobre 2002 vietando a chiunque di far ingresso nel suo alloggio e di toccare i suoi effetti personali.

8        Il 30 aprile e il 2 maggio 2003, si procedeva al trasloco dei beni del ricorrente tramite una società specializzata. Tali beni venivano trasportati nel deposito di detta società a Luanda.

9        Con nota del 12 agosto 2003, la Commissione comunicava al ricorrente i dettagli dell’operazione di trasloco. A tale nota erano allegati diversi documenti, tra i quali un inventario dei beni dell’interessato che erano stati oggetto del trasloco. Il ricorrente veniva a conoscenza di detta nota e dei suoi allegati quantomeno il 13 ottobre 2003, data di notifica del controricorso della Commissione nella causa T‑241/03, sfociata nell’ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), al quale detta nota era allegata.

10      Con nota datata 11 settembre 2003 e registrata il 25 settembre 2003 all’unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente chiedeva alla Commissione il risarcimento del «danno materiale, morale, psichico, biologico, esistenziale» risultante dal fatto che l’istituzione, avendo proceduto al trasloco dei suoi effetti personali, avrebbe commesso una violazione del suo domicilio, leso la sua vita privata e si sarebbe appropriata dei suoi effetti personali.

11      La mancata risposta alla domanda contenuta nella nota dell’11 settembre 2003 ha fatto sorgere, quantomeno il 25 gennaio 2004, una decisione implicita di rigetto.

12      Con decisione del 18 febbraio 2004, l’APN respingeva espressamente le domande, segnatamente risarcitorie, di cui alla nota dell’11 settembre 2003. Non è debitamente dimostrato che il ricorrente abbia ricevuto notifica di tale decisione.

13      Con nota datata 1° settembre 2007 e pervenuta all’amministrazione il successivo 6 settembre, il ricorrente, sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), chiedeva alla Commissione:

¾        di versargli la somma di EUR 1 100 000, con riserva di aumento in corso del procedimento, a titolo di risarcimento del danno risultante dal fatto che, durante le operazioni di trasloco dei suoi beni il 30 aprile e il 2 maggio 2003, taluni agenti della Commissione si sarebbero introdotti contro la sua volontà nell’alloggio che occupava a Luanda, avrebbero fotografato i beni che vi si trovavano, redatto un elenco di tali beni, arbitrariamente attribuito a ciascuno di essi un valore venale, sarebbero illegittimamente entrati nella sua autovettura personale e si sarebbero appropriati dei suoi beni personali, estromettendo in tal modo il ricorrente dall’alloggio in parola, nonché della sua autovettura (in prosieguo: la «domanda di risarcimento danni»);

¾        di «inviar[gli] immediatamente copia delle fotografie» scattate (in prosieguo: la «domanda di invio delle fotografie»);

¾        di procedere alla «distru[zione di] ogni documento, anche in copia, inerente ovvero comunque correlato con i fatti illegittimi, ingiusti [e] illeciti di cui sopra» (in prosieguo: la «domanda di distruzione dei documenti»).

14      Con nota datata 20 marzo 2008 e pervenuta all’amministrazione, secondo il ricorrente, il successivo 28 marzo 2008, questi proponeva, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo avverso il rigetto implicito delle domande di cui alla nota del 1° settembre 2007.

15      Con decisione del 18 luglio 2008, che il ricorrente afferma di aver ricevuto il successivo 3 settembre nella versione in lingua francese e il 9 settembre nella versione in lingua italiana, l’APN respingeva il reclamo avverso la decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni, precisando, segnatamente, che l’interessato aveva già proposto domanda di risarcimento danni con nota dell’11 settembre 2003 e che il rigetto di tale domanda non era stato oggetto di contestazione alcuna.

16      Nella stessa decisione, l’APN respingeva parimenti il reclamo avverso la decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti. L’APN sottolineava, infatti, che tali documenti costituivano «l’unica prova che tutti gli effetti del [ricorrente] che si trovavano nella sua precedente abitazione [erano] stati correttamente traslocati» e ha aggiunto che non avrebbe potuto procedere alla distruzione di detti documenti «[f]ino al momento in cui [l’interessato] prenderà possesso dei propri effetti o darà ai servizi della Commissione una liberatoria in merito alla corrispondenza fra gli effetti traslocati e quelli ricevuti».

17      Per contro, sempre in detta decisione del 18 luglio 2008, l’APN faceva presente che «[n]ulla osta[va] invece a che una copia delle fotografie relative agli effetti oggetto del trasloco ven[isse] trasmessa al [ricorrente]» e, conseguentemente, in allegato alla decisione medesima, faceva pervenire all’interessato una copia su carta di tali fotografie nonché un compact disc sul quale le foto erano state registrate.

 Conclusioni delle parti e procedimento

18      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

«—      [dichiarare l’]inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della decisione (…), comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della [Commissione], della domanda datata 1° settembre 2007 (…);

¾        nella misura del necessario, [dichiarare l’]inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della decisione (…), comunque formatasi, con la quale fu rigettato [dalla Commissione], in parte, il reclamo datato 20 marzo 2008 (…);

¾        nella misura del necessario, [dichiarare l’]inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della nota datata 18 [luglio] 2008 (…);

¾        [accertare] ognuno dei fatti (…) [commessi da] agenti ovvero delegati della [Commissione] ovvero delegati di agenti della [Commissione], in data 30 aprile 2003 ed in data 2 maggio 2003, contro la volontà del ricorrente di non consentire che ciò accadesse in qualsivoglia momento ed invero senza che il ricorrente sapesse che, in data 30 aprile 2003 ed in data 2 maggio 2003, [si sarebbero svolti i seguenti fatti, nel corso dei quali detti agenti o delegati]:

(a)       si introdussero nell’alloggio di servizio precedentemente assegnato [al ricorrente] dalla [Commissione] e sito in Luanda (…), a mezzo di effrazione ovvero false chiavi;

(b)       effettuarono delle fotografie (…), all’interno e nelle pertinenze dell’alloggio de quo, riproducenti inter alia quanto vi era;

(c)       redassero una lista (…), assolutamente incompleta e comunque non dettagliata dei presunti effetti personali del ricorrente giacenti nell’alloggio de quo (…), senza che peraltro disponessero del benché minimo elemento che consentisse di discriminare quali dei beni che vi giacevano fossero di proprietà dell’attore e quali fossero di proprietà della [Commissione];

(d)       arbitrariamente procedettero ad effettuare una presunta valorizzazione (…), addirittura per iscritto, di ciascun elemento della lista dei presunti effetti personali;

(e)       sempre a mezzo di effrazioni ovvero false chiavi, si introdussero all’interno dell’autovettura del ricorrente (…), precedentemente parcheggiata e chiusa a chiave nel cortile dell’alloggio de quo;

(f)       si appropriarono sine titulo degli effetti personali e dell’autovettura del ricorrente;

(g)       evissero il ricorrente dall’alloggio de quo e dalle sue pertinenze;

¾        [accertare] l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;

¾        [dichiarare l’]illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;

¾        [condannare] la [Commissione] a redigere una lista (qui di seguito, [la] ‘lista della documentazione’) identificante con precisione ogni singolo [documento redatto all’atto del trasloco], sotto qualsiasi forma e qualsiasi supporto format[o] ovvero conservat[o], inerente i fatti generatori dei danni de quibus;

¾        [condannare] la [Commissione] a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente della lista della documentazione;

¾        [condannare] la [Commissione] a provvedere alla distruzione materiale (…) di ogni singolo elemento della documentazione, sia in originale che in tutte le copie, ivi inclusa la lista dei presunti effetti personali;

¾        [condannare] la [Commissione] a provvedere alla notificazione, all’attore (…) per iscritt[o], dell’avvenuta distruzione materiale (…), specificando ad substantiam, per ogni singolo elemento della documentazione, la natura, la forma nonché il supporto in cui era conservato, il luogo in cui si trovava antecedentemente alla distruzione materiale e tutte le circostanze di tempo, di luogo, di azione della distruzione materiale, in particolare la data, il luogo e l’agente esecutore;

¾        [condannare] la [Commissione] a provvedere alla reintegrazione (…) del ricorrente nel possesso dei suoi effetti personali e dell’autovettura, a mezzo consegna dei medesimi all’uscio del suo luogo di dimora al momento in cui la reintegrazione avverrà, luogo di dimora che il ricorrente si impegna sin d’ora a comunicare per iscritto alla [Commissione], a tempo debito ed a richiesta di quest’ultima;

¾        [condannare] la [Commissione] ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi (…) in relazione ai fatti generatori dei danni de quibus e da questi ultimi causato, la somma di EUR 722 000 (diconsi euro settecentoventiduemila), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire:

(a)       EUR 222 000 (diconsi euro duecentoventiduemila) per i danni derivanti dall’illecita introduzione nell’alloggio de quo e nell’autovettura del ricorrente (…);

(b)       EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita effettuazione delle fotografie;

(c)       EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita redazione della lista dei presunti effetti personali (…);

(d)       EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita valorizzazione;

(e)       EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita appropriazione (…) degli effetti personali e dell’autovettura;

(f)       EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita evizione (…) del ricorrente dall’alloggio de quo e dalle sue pertinenze;

¾        [condannare] la [Commissione] ad elargire al ricorrente, a decorrere dalla data della domanda datata 10 settembre 2007 e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 722 000 (diconsi euro settecentoventiduemila), gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale;

¾        [condannare] la [Commissione] a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata redazione e notificazione della lista della documentazione, a partire [dal 16 dicembre 2008, giorno successivo all’introduzione del presente ricorso] e fino al giorno in cui la lista della documentazione sarà notificata all’attore, la somma di EUR 100,00 (diconsi euro cento/00) al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra [il 16 dicembre 2008] e l’ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

¾        [condannare] la [Commissione] a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da quest’ultimo e derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire [dal 16 dicembre 2008] e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di EUR 100 (diconsi euro cento) al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra [il 16 dicembre 2008] e l’ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

¾        [condannare] la [Commissione] a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata reintegrazione, a partire [dal 16 dicembre 2008] e fino al giorno della reintegrazione, la somma di EUR 100,00 (diconsi euro cento/00) al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra [il 16 dicembre 2008] e l’ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

¾        [condannare] la [Commissione] a rifondere al ricorrente tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di una perizia di parte (…) che sarà eventualmente effettuata al fine di accertare:

(a)      la sussistenza delle condizioni per la condanna della [Commissione] a versare al ricorrente le somme summenzionate; nonché, più in generale,

(b)       qualsiasi fatto rilevante ai fini dell’emananda sentenza nella causa de qua».

19      Nel ricorso, il ricorrente sollecita parimenti l’audizione di diversi testimoni e indica di mettere a disposizione del Tribunale, nell’ipotesi in cui esso ne facesse domanda, il compact disc menzionato al precedente punto 17 della presente ordinanza.

20      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

«—      respingere il ricorso come irricevibile o infondato;

¾        condannare il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura (…)».

21      Quali misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione a indicare, comprovandola con ogni documento utile, la data di ricezione, da parte del ricorrente, della decisione del 18 febbraio 2004. Nella risposta, la Commissione ha informato il Tribunale che la decisione del 18 febbraio 2004 era stata inviata all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma che detto avviso di ricevimento era stato rinviato all’amministrazione senza menzione della data né firma della persona che aveva ricevuto la lettera raccomandata in questione. Il ricorrente, al quale il Tribunale aveva trasmesso la risposta della Commissione, ha contestato di aver ricevuto notifica della decisione del 18 febbraio 2004 e ha chiesto al Tribunale di poter presentare tutte le proprie osservazioni in ordine all’avviso di ricevimento controverso.

 Sull’oggetto del ricorso

22      Dalle memorie del ricorrente risulta che questi chiede, in sostanza:

¾        l’accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori degli asseriti danni;

¾        la dichiarazione di inesistenza giuridica o, in subordine, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di trasmissione delle fotografie scattate durante il trasloco;

¾        la dichiarazione di inesistenza giuridica o, in subordine, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti redatti all’atto del trasloco;

¾        la condanna della Commissione a corrispondergli il risarcimento del danno;

¾        la condanna della Commissione a produrre l’elenco di tutti i documenti redatti all’atto del trasloco, a notificare tale elenco al ricorrente, a procedere alla distruzione di detti documenti, ad informare l’interessato di detta distruzione ed a consegnargli i suoi effetti personali nonché la sua autovettura.

23      Per contro, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di declaratoria di inesistenza giuridica o, in subordine, di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda risarcitoria, atteso che, secondo giurisprudenza costante, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, la domanda di annullamento non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32).

24      Non vi è nemmeno luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di declaratoria di inesistenza giuridica o, in subordine, di annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto del reclamo proposto avverso il rigetto, da una parte, della domanda di trasmissione delle fotografie e, dall’altra, della domanda di distruzione dei documenti. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 15).

 In diritto

25      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

 Sulla domanda di accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori degli asseriti danni

26      Se è pur vero che il ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori dei danni asseritamente subiti, tale domanda è intesa, in realtà, a far riconoscere, da parte del Tribunale, la fondatezza delle censure dedotte dall’interessato a sostegno della sua domanda risarcitoria. Orbene, non spetta al Tribunale, nel contesto del suo controllo di legittimità fondato sull’art. 91 dello Statuto, fare dichiarazioni in diritto. Detta domanda, pertanto, deve essere dichiarata irricevibile (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 1993, causa T‑15/93, Vienne/Parlamento, Racc. pag. II‑1327, punto 3).

 Sulla domanda di declaratoria di inesistenza giuridica o, in subordine, di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di trasmissione delle fotografie

27      Dagli atti di causa risulta che la Commissione ha fatto pervenire al ricorrente, unitamente alla versione italiana della decisione del 18 settembre 2008 di rigetto del reclamo, una copia delle fotografie dei suoi effetti personali scattate durante il trasloco. Ciò premesso, e dal momento che non è seriamente sostenuto che le fotografie trasmesse al ricorrente non corrisponderebbero a quelle scattate durante le operazioni di imballaggio dei suoi beni, detta domanda era priva di oggetto all’epoca dell’introduzione del presente ricorso e deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulla domanda di declaratoria di inesistenza giuridica o, in subordine, di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti

28      Il ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti sarebbe viziata da «carenza assoluta di motivazione» (primo motivo), violerebbe la legge in modo «manifesto e grave», in particolare il suo diritto al rispetto della sfera privata e del domicilio, nonché il diritto di proprietà (secondo motivo), e non rispetterebbe il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione (terzo motivo). Anche in ordine a tale decisione viene chiesta declaratoria di inesistenza giuridica o, quantomeno, di annullamento.

29      Al riguardo occorre ricordare, in limine, che la Corte, ispirandosi ai principi sviluppati dagli ordinamenti giuridici nazionali, dichiara inesistenti solo gli atti inficiati da vizi particolarmente gravi ed evidenti (sentenza della Corte 10 dicembre 1957, cause riunite 1/57 e 14/57, Société des usines à tubes de la Sarre/Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio, Racc. pag. 199, in particolare pag. 214). La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto esige che, per ragioni di certezza del diritto, detto accertamento, che si può compiere in qualsiasi momento, venga effettuato soltanto in casi del tutto estremi (sentenze della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, punto 50, e 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑8923, punto 20).

30      Nel caso di specie, occorre pertanto esaminare anzitutto i motivi svolti contro la decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti. Solo nell’ipotesi in cui almeno uno dei motivi dovesse essere accolto occorrerebbe poi valutare se l’illegittimità che vizierebbe la decisione presenti un carattere di evidenza e di gravità tale da giustificare la sua declaratoria di inesistenza.

31      In primo luogo, se è pur vero che la decisione con cui l’APN ha respinto implicitamente la domanda di distruzione dei documenti era necessariamente priva di motivazione, occorre rilevare che, nella decisione del 18 luglio 2008, recante rigetto del reclamo avverso detta decisione implicita, l’APN ha motivato il diniego di procedere alla distruzione richiesta con la circostanza che tali documenti e, in particolare, l’inventario dei beni traslocati costituivano «l’unica prova che tutti gli effetti del [ricorrente] che si trovavano nella sua precedente abitazione [erano] stati correttamente traslocati», aggiungendo che non avrebbe potuto procedere alla distruzione di detti documenti «[f]ino al momento in cui [l’interessato avrebbe preso] possesso dei propri effetti o [avrebbe dato] ai servizi della Commissione una liberatoria in merito alla corrispondenza fra gli effetti traslocati e quelli ricevuti». In tal modo, il ricorrente, informato delle ragioni per cui la Commissione ha negato di procedere alla distruzione dei documenti in questione, non può legittimamente sostenere che l’istituzione avrebbe violato l’obbligo di motivazione.

32      In secondo luogo, è parimenti a torto che il ricorrente contesta la decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti. Infatti, anche a voler ritenere che il diniego di distruzione di tali documenti leda la sfera privata del ricorrente, la loro conservazione si giustifica in quanto essi costituiscono una garanzia che consente al ricorrente stesso nonché alla Commissione di verificare che tutti i beni oggetto del trasloco siano stati consegnati all’interessato al suo nuovo domicilio.

33      In terzo luogo, il diniego di procedere alla distruzione dei documenti redatti all’atto del trasloco, lungi dal caratterizzare una violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, deve, al contrario, essere considerato conforme a tale principio, atteso che detti documenti sono stati redatti proprio al fine di tutelare i diritti dell’interessato e dell’istituzione.

34      Ciò premesso, in assenza di qualsivoglia illegittimità che vizi la decisione di rigetto della domanda di distruzione dei documenti, la domanda di declaratoria di inesistenza giuridica di detta decisione, al pari della domanda di annullamento della decisione medesima, deve essere dichiarata manifestamente infondata in diritto.

 Sulle domande risarcitorie

35      Il ricorrente chiede la condanna della Commissione a corrispondergli, unitamente a interessi e capitalizzazione degli interessi, l’importo di EUR 722 000 a titolo di risarcimento del danno risultante dalla circostanza che, in occasione del trasloco, alcuni agenti della Commissione si sarebbero introdotti, con il personale della società incaricata del trasloco stesso, nell’alloggio che egli occupava a Luanda, avrebbero fotografato i beni che vi si trovavano, redatto un elenco di detti beni, arbitrariamente attribuito a ciascuno di essi un valore pecuniario, si sarebbero introdotti illegittimamente nella sua autovettura personale e si sarebbero appropriati dei suoi effetti personali e della sua autovettura.

36      Al riguardo occorre ricordare che, se è pur vero che, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, ogni dipendente può chiedere all’APN di adottare una decisione nei suoi confronti, tuttavia, tale facoltà non consente al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini. Solo l’esistenza di fatti nuovi rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione (sentenza della Corte 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione, Racc. pag. 1437, punto 10).

37      Nel caso di specie, occorre sottolineare che, prima di introdurre la domanda risarcitoria del 1° settembre 2007, intesa al risarcimento dei danni asseritamente provocati dal complesso delle operazioni di trasloco, il ricorrente, con nota datata 11 settembre 2003, registrata il successivo 25 settembre all’unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione», aveva già adito l’amministrazione con domanda risarcitoria avente in sostanza il medesimo oggetto (v. punto 10 della presente ordinanza). Orbene, dagli atti di causa emerge che la decisione implicita di rigetto di tale domanda — decisione intervenuta quattro mesi dopo l’introduzione di quest’ultima, vale a dire quantomeno il 25 gennaio 2004 — non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente. Tuttavia, precedentemente al gennaio 2004, il ricorrente disponeva di tutti gli elementi relativi all’operazione di trasloco svolta dall’amministrazione, dal momento che, come già rilevato supra, era venuto a conoscenza quantomeno il 13 ottobre 2003 della nota del 12 agosto 2003 che lo informava in merito ai dettagli di tale operazione, nonché dei documenti allegati a tale nota. Ciò premesso, e atteso che il ricorrente non ha né provato né semplicemente dedotto l’esistenza di un fatto nuovo che lo avrebbe autorizzato a proporre una nuova domanda risarcitoria avente il medesimo oggetto della domanda di cui alla nota dell’11 settembre 2003, detta domanda deve, in tal misura, essere dichiarata manifestamente irricevibile.

38      Peraltro, e nella misura in cui si ritenga che il ricorrente chieda parimenti la condanna della Commissione a risarcire il preteso danno risultante dal diniego di procedere alla distruzione dei documenti, tale domanda dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata in diritto. Infatti, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le domande di risarcimento di un danno devono essere respinte ove presentino uno stretto collegamento con domande di annullamento che, dal canto loro, siano state respinte perché infondate (sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T-330/03, Liakoura/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑A‑859, punto 69; ordinanza del Tribunale 7 ottobre 2009, causa F‑122/07, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑385 e II‑A‑1‑2057, punto 69, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑516/09 P). Orbene, nel caso di specie, le domande del ricorrente di annullamento della decisione di diniego di procedere alla distruzione dei documenti sono state respinte in quanto manifestamente infondate in diritto.

39      Conseguentemente, le domande di risarcimento del danno devono essere, in parte, dichiarate manifestamente irricevibili e, in parte, respinte in quanto manifestamente infondate in diritto.

 Sulla domanda intesa alla condanna della Commissione a redigere l’elenco di tutti i documenti redatti durante il trasloco, a notificare tale elenco al ricorrente, a procedere alla distruzione di detti documenti, a informare l’interessato delle circostanze materiali della distruzione e a consegnargli i suoi effetti personali nonché la sua autovettura

40      Occorre sottolineare che, secondo costante giurisprudenza, non spetta al Tribunale, nel contesto di un ricorso introdotto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenza Castets/Commissione, cit., punto 17). Detta domanda deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente irricevibile, al pari della domanda volta alla condanna della Commissione, nell’ipotesi in cui rifiutasse di conformarsi alle ingiunzioni, al risarcimento dei «danni patendi» risultanti da tale diniego.

41      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, e senza necessità di procedere all’audizione di testimoni ovvero alle misure di organizzazione del procedimento richieste dal ricorrente, emerge che il ricorso deve essere, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

42      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

43      Dalla suesposta motivazione risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese.

 Sull’applicazione dell’art. 94 del regolamento di procedura

44      L’art. 94 del regolamento di procedura così recita:

«Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, fatte salve le disposizioni seguenti:

a)      se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di 2 000 euro;

(…)».

45      Nel caso di specie, oltre al fatto che il presente ricorso è stato, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, occorre rilevare che il Tribunale di primo grado, con ordinanza Marcuccio/Commissione (cit., punto 65), nonché questo Tribunale, con ordinanze 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2243, punto 50); 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑343 e II‑A‑1‑1883, punto 58, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑9/09 P), e 7 ottobre 2009, causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑389 e II‑A‑1‑2083, punto 43), hanno già dichiarato che, in tali controversie, il ricorrente aveva optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa. Orbene, è manifesto che la causa in esame, proposta ad una data in cui l’art. 94, lett. a), del regolamento di procedura era già entrato in vigore, si colloca nel solco di tale comportamento. Pertanto, in considerazione della rilevanza delle spese che il Tribunale ha dovuto sopportare, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare una parte di tali spese al Tribunale per un importo di EUR 1 500.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso del sig. Marcuccio è, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 1 500.

Lussemburgo, 25 marzo 2010

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.