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Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 – Commissione europea /Repubblica di Bulgaria

(Causa C-33/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Cv. Georgieva-Kecsmar e J. Hottiaux)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/UE 1

non avendo garantito l’indipendenza dell’unità specializzata per le investigazioni del gestore dell’infrastruttura, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE;

non avendo garantito all’unità specializzata per le investigazioni sufficienti risorse per svolgere le sue funzioni in modo indipendente, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/Unione europea;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.    Ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/Unione europea, gli Stati membri provvedono affinché le investigazioni sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all’articolo 19 siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente. Per quanto attiene all’organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell’infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo notificato, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all’organismo investigativo. È altresì indipendente funzionalmente dall’autorità preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.

2.    Nel suo ricorso la Commissione sostiene che l’unità specializzata per le investigazioni sugli inconvenienti e gli incidenti istituita nell’ambito del Ministero dei Trasporti non è indipendente dal gestore delle infrastrutture, la società nazionale «Infrastruttura ferroviaria». Più precisamente, tale unità è caratterizzata da una mancanza di indipendenza organizzativa e da una mancanza di autonomia riguardo all’adozione di decisioni. In tal senso la Repubblica di Bulgaria non si è conformata ai requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE.

3    Nel ricorso la Commissione indica altresì che la normativa della Repubblica di Bulgaria non garantisce l’accesso a risorse sufficienti affinché l’unità specializzata possa svolgere le proprie funzioni in modo indipendente, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/UE

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1 Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU 200, L 164, pag. 44).