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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 10 dicembre 2019 – E. Sp. z o.o / K.S.

(Causa C-904/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Ricorrente: E. Sp. z o.o

Convenuta: K.S.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori1 (…) e i suoi considerando 20 e 24, ai sensi dei quali i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore, e le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE2 (…) nonché il suo considerando 31, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disposizione dell'articolo 339 § 2 k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego, codice di procedura civile; in prosieguo: il «k.p.c.»), intesa nel senso che l’articolo 339 § 2 k.p.c. consente di emettere una sentenza contumaciale in una causa (…) diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo (…) anche in una situazione in cui l'attore non abbia prodotto il contratto di credito al consumo (…) e, di conseguenza, siffatto contratto non sia stato esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi, né sia stato verificato se il contratto contenesse tutti gli elementi richiesti dalla legge, e, al tempo stesso, impone di basarsi, nell’emettere la sentenza contumaciale, unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti, senza esaminare le prove sotto il profilo della sussistenza di un «ragionevole dubbio», ai sensi della citata disposizione.

Oppure, se alla luce delle sentenze della Corte, del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62), del 10 settembre 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56) e del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, punto 47), sia ammissibile un’interpretazione dell'articolo 339 § 2 k.p.c. nel senso che sia possibile pronunciare una sentenza contumaciale in una causa [diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo] (…) in cui l'attore non abbia allegato il contratto all’atto introduttivo e, di conseguenza, senza che il contratto fosse esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi e senza verificare se il contratto contenesse tutti gli elementi richiesti dalla legge, basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (…) e i suoi considerando 20 e 24, ai sensi dei quali i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore, e le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (…) nonché con il suo considerando 31, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disposizione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., intesa nel senso che l’articolo 339 § 2 del k.p.c. preclude al giudice nazionale di esaminare il contratto (…) di credito al consumo, allegato dall’attore, (…) dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi nonché di esaminare se il contratto contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, e, al tempo stesso, impone di basarsi, nell’emettere la sentenza contumaciale, unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti, senza esaminare le prove sotto il profilo della sussistenza di un «ragionevole dubbio», ai sensi di tale disposizione.

Oppure, se alla luce delle sentenze della Corte del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62); del 10 settembre 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56); del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, punto 47), sia ammissibile un’interpretazione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., nel senso che sia possibile pronunciare una sentenza contumaciale in una causa [diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo] (…) senza che il contratto prodotto dall’attore, allegato all’atto introduttivo, venga esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi e senza verificare se il contratto contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti.

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1 GU 1993, L 95, pag. 29.

2 GU 2008, L 133, pag. 66.