Language of document : ECLI:EU:F:2011:97

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (seduta plenaria)

29 giugno 2011 (*)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Invito a manifestare interesse – Procedura di preselezione – Requisiti relativi alle conoscenze linguistiche – Discriminazione – Incidenti durante lo svolgimento delle prove»

Nella causa F‑7/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Marie-Thérèse Angioi, residente in Valenciennes (Francia), rappresentata dall’avv. M.-A. Lucas,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, abogado del Estado,

e

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dal sig. I. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, successivamente dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

intervenienti

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta Plenaria),

composto dai sigg. P. Mahoney, presidente, S. Gervasoni, presidente di sezione, H. Kreppel (relatore), H. Tagaras e S. Van Raepenbusch, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2007 tramite fax (il deposito dell’originale è avvenuto il 2 febbraio seguente), la sig.ra Angioi chiede l’annullamento della decisione del 14 marzo 2006 con cui l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), nell’ambito di un invito a manifestare interesse in vista della creazione di una banca dati di candidati da assumere come agenti contrattuali, ha deciso di escluderla dalla fase successiva ai test di preselezione a causa dei risultati insufficienti ottenuti nei primi test diretti a valutare la sua capacità di ragionamento verbale e numerico.

 Contesto normativo

1.     Disposizioni statutarie

2        L’art. 12, primo comma, CE, in vigore alla data in cui è stata presa la decisione menzionata al punto precedente, così recita:

«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

3        L’art. 290 CE dispone quanto segue:

«Il regime linguistico delle istituzioni dell’[Unione europea] è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia [dell’Unione europea], dal Consiglio [dell’Unione europea], che delibera all’unanimità».

4        L’art. 22, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali», intitolato «Diversità culturale, religiosa e linguistica», così recita:

«L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

5        Gli artt. 1-6 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385), nella versione applicabile nel caso di specie, dispongono quanto segue:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

Articolo 2

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3

I testi, diretti dalle istituzioni a uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle [20] lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle [20] lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

6        L’art. 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile al caso di specie (in prosieguo: lo «Statuto») stabilisce quanto segue:

«1. Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

(...)

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità».

7        L’art. 82 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella versione applicabile al caso di specie (in prosieguo: il «RAA»), prevede quanto segue:

«1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

(…)

3. Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:

(…)

e)       provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue [dell’Unione europea] e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua [dell’Unione europea], nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

(…)

5. L’[EPSO] fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l’organizzazione delle selezioni. L’[EPSO] garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti contrattuali.

(…)».

8        L’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/620/CE (GU L 197, pag. 53), dispone che «[l’EPSO] può fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest’ultimi nell’organizzazione di concorsi interni e nella selezione di altri agenti».

2.     Invito a manifestare interesse

9        Nel 2005 l’EPSO ha pubblicato, «per conto delle istituzioni europee e in particolare della Commissione e del Consiglio», un invito a manifestare interesse «al fine di costituire una banca dati di candidati da assumere come agenti contrattuali per lo svolgimento di compiti diversi all’interno delle istituzioni europee» (in prosieguo: l’«IMI»). L’IMI è stato pubblicato sul sito internet dell’EPSO dal 20 giugno al 20 luglio 2005.

10      Il titolo A, punto 2, dell’IMI, intitolato «Profili richiesti» così recitava:

«L’[IMI] mira all’assunzione di personale dotato delle seguenti competenze generali:

Per il gruppo di funzioni I: uscieri, autisti, ausilio amministrativo, manodopera manuale.

Per il gruppo di funzioni II: asilo (principalmente puericultrici), capoufficio/impiegati, segretari, personale tecnico.

Per il gruppo di funzioni III: gestione finanziaria, informatica/tecnologia, compiti esecutivi.

Per il gruppo di funzioni IV: compiti amministrativi, di comunicazione e di consulenza, ricercatori, ingegneri, linguisti, architetti. (…)».

11      Il titolo A, punto 3, dell’IMI, intitolato «Criteri di ammissione e condizioni generali», stabiliva che, per presentare la propria candidatura ad un posto di agente contrattuale, ciascun candidato doveva rispondere ai criteri di ammissione del gruppo di funzioni corrispondente e alle condizioni generali.

12      Per quanto riguarda i criteri di ammissione, il titolo A, punto 3, lett. a), dell’IMI, intitolato «Formazione minima richiesta» richiedeva, per i candidati all’impiego di agente contrattuale rientranti nel gruppo di funzioni II, una formazione superiore attestata da un diploma, o una formazione secondaria attestata da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’adeguata esperienza professionale di tre anni (tale diploma poteva essere sostituito da un certificato di formazione professionale adeguato di durata minima triennale, in caso di mancanza, al momento del suo rilascio, di analoghe formazioni professionali che dessero accesso all’istruzione superiore), o ancora il completamento di un ciclo di istruzione intermedia e una specializzazione supplementare pertinente di due anni, nonché un’esperienza professionale adeguata di cinque anni.

13      Per quanto riguarda le condizioni generali, il titolo A, punto 3, lett. b), della versione francese dell’IMI imponeva ai candidati, tra gli altri requisiti, il possesso di «una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea ([lingua ceca, lingua danese, lingua estone, lingua finlandese, lingua francese, lingua greca, lingua inglese, lingua italiana, lingua lettone, lingua lituana, lingua maltese, lingua olandese, lingua polacca, lingua portoghese, lingua slovacca, lingua slovena, lingua spagnola, lingua svedese, lingua tedesca e ungherese]) – lingua principale (automaticamente, la lingua principale [poteva] essere considerata come quella della cittadinanza del candidato o quella obbligatoria per la formazione) e una conoscenza soddisfacente [del francese, dell’inglese o del tedesco] – seconda lingua (che [doveva] essere diversa dalla lingua principale)».

14      Le espressioni «lingua principale» e «seconda lingua» contenute nel titolo A, punto 3, lett. b), dell’IMI, comparivano in grassetto.

15      Secondo il titolo C dell’IMI, intitolato «Svolgimento delle prove», la procedura di selezione doveva svolgersi in tre fasi successive: un’«operazione di convalida», «test di preselezione» e una «selezione ai fini di un’eventuale assunzione».

16      Per quanto riguarda la prima fase – l’operazione di convalida – era previsto che l’EPSO costituisse una banca dati convalidata di candidati corrispondenti ai profili di competenza e alle qualifiche definiti dall’IMI, da sottoporre successivamente ad un comitato di selezione affinché quest’ultimo potesse stabilire un elenco di candidati ammessi a sostenere i test di preselezione.

17      Per quanto riguarda la seconda fase – i test di preselezione – nell’IMI veniva indicato che i candidati figuranti nella banca dati menzionata al punto precedente sarebbero stati invitati a partecipare a tre serie di prove, ossia:

–        test attitudinali per la valutazione delle loro «competenze generali» e in particolare delle «loro capacità di ragionamento verbale e non verbale e delle loro conoscenze linguistiche»;

–        contemporaneamente, un test per la valutazione delle «loro conoscenze relative all’integrazione europea e alle istituzioni europee»;

–        in una fase ulteriore, un test specifico per verificare «le loro particolari competenze».

18      Veniva precisato che i test di preselezione si sarebbero svolti «nel[la] seconda lingua (francese, inglese, tedesco)» che doveva «essere diversa dalla lingua principale».

19      Per quanto riguarda, infine, la terza fase – la selezione ai fini di un’eventuale assunzione – l’IMI stabiliva che i nomi dei candidati che avessero superato i test sarebbero comparsi in una banca dati finale accessibile alle istituzioni europee perché potessero selezionare i candidati e invitare ad un colloquio i candidati «meglio rispondenti alle loro necessità».

20      La guida ai candidati, alla lettura della quale rinviava il titolo B dell’IMI per consentire ai candidati di «presentare correttamente la [propria] candidatura», li informava che, quanto alla scelta della lingua principale, essi avrebbero dovuto indicare la loro «prima lingua» selezionandola nel menu a tendina.

21      Infine, nella rubrica «Domande più frequenti» del sito internet dell’EPSO, per quel che riguarda l’IMI veniva indicato quanto segue:

«Come vengono definite [le] lingue “principale” e “seconda”?

Per regola generale, la lingua principale è la lingua della vostra nazionalità, se si tratta di una delle 20 lingue ufficiali dell’Unione europea. Nel caso di paesi con due o più lingue ufficiali, la lingua principale sarà quella in cui avete seguito la scuola dell’obbligo. La seconda lingua è quella in cui svolgerete i test in caso di preselezione. Tale lingua dovrà essere diversa dalla vostra lingua principale. Per il presente bando, la vostra seconda lingua dev’essere il francese, l’inglese o il tedesco. Occorre possedere una conoscenza soddisfacente di questa seconda lingua».

 Fatti

22      Dopo la pubblicazione dell’IMI, la ricorrente, cittadina francese ma nata da genitori italiani, ha presentato la propria candidatura per un impiego come agente contrattuale rientrante nel gruppo di funzioni II, profilo «gestione d’ufficio (segreteria)».

23      Nell’atto di candidatura compilato in formato elettronico la ricorrente ha indicato il francese tanto come lingua principale quanto come seconda lingua – quella in cui doveva sostenere i test di preselezione.

24      Con messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2005, l’EPSO ha comunicato alla ricorrente che il comitato di selezione aveva accettato la sua candidatura e che sarebbe stata successivamente invitata a partecipare ai test di preselezione. Nello stesso messaggio veniva indicato che la «lingua principale» della ricorrente sarebbe stata il francese e la «lingua per i test» l’inglese.

25      Il 15 novembre 2005 la ricorrente ha inviato all’EPSO un messaggio di posta elettronica ricordando di aver scelto il francese, e non l’inglese, come lingua per i test di preselezione.

26      Con messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2005, l’EPSO ha risposto alla ricorrente che la lingua per i test di preselezione non poteva essere la lingua principale e ha invitato l’interessata a «rilegg[ere] l’[IMI]». A seguito di tale messaggio, la ricorrente ha accettato di svolgere i test di preselezione in inglese.

27      Il 21 novembre 2005 l’EPSO ha pubblicato una nota relativa alla struttura e alla valutazione dei test di preselezione (in prosieguo: la «nota del 21 novembre 2005»). In tale nota veniva precisato:

–        che i primi test volti a verificare le capacità di ragionamento verbale e di ragionamento numerico sarebbero consistiti, rispettivamente, in 25 e 20 domande a scelta multipla;

–        che il secondo test sulla conoscenza dell’Unione europea sarebbe consistito in 30 domande a scelta multipla;

–        che oggetto del terzo test sarebbe stata la verifica delle «conoscenze specifiche (nell’area di interesse indicata come prima scelta nell’atto di candidatura)».

28      Nella nota del 21 novembre 2005 veniva inoltre specificato che «[i]n tale fase [sarebbero stati] distribuiti solo i test di ragionamento e quelli sulle conoscenze europee» e che «i candidati [sarebbero stati] convocati per i test sulle conoscenze specifiche in una fase successiva», fatta eccezione per «i candidati per il [g]ruppo di funzion[i] II, profilo segreteria, che [avrebbero svolto] tutti i test contemporaneamente in questa fase».

29      Infine, sempre nella nota del 21 novembre 2005, si sottolineava che, per gli impieghi appartenenti al gruppo II, «la soglia minima che dava diritto all’iscrizione nella banca dati» sarebbe stata del 45%, per quanto concerne l’insieme dei test, con un minimo del 35% necessario per i test di verifica delle capacità di ragionamento verbale e numerico.

30      Il 6 gennaio 2006, a Bruxelles (Belgio), sotto il controllo degli addetti della società cui l’EPSO aveva affidato l’organizzazione dei test di preselezione, la ricorrente si sottoponeva ai test diretti alla verifica della sua capacità di ragionamento verbale e numerico, a quelli relativi alla sua conoscenza dell’Unione europea e al test di verifica delle sue conoscenze specifiche. Secondo l’interessata, lo svolgimento delle prove di preselezione era stato disturbato da un blocco del suo computer, per quattro volte almeno. La sua richiesta di ottenere un’attestazione che certificasse i suddetti incidenti è rimasta priva di seguito.

31      Con messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2006 l’EPSO ha comunicato alla ricorrente che aveva superato i test di preselezione e che il suo nome sarebbe stato inserito nella banca dati alla quale le istituzioni europee avrebbero avuto accesso per selezionare e invitare ad un colloquio i candidati meglio rispondenti alle loro necessità.

32      Il 14 marzo 2006 l’EPSO ha inviato alla ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente tenore (in prosieguo: la «decisione del 14 marzo 2006»):

«Gentile candidata/o,

in un ridotto numero di casi e a seguito di un disguido nell’introduzione del messaggio spedito ai canditati, alcuni candidati, inclusa/o lei, hanno ricevuto due lettere diverse e contraddittorie riguardanti i risultati ottenuti.

Al fine di chiarire le informazioni che la riguardano, debbo confermarle che lei ha ottenuto i seguenti punteggi:

–        Verbale                                    :       32,00%

–        Numerico                              :       35,00%

Totale [v]erbale [e] [n]umerico ottenuto            :      33,33%

Minimo richiesto per il gruppo di funzion[i] II: 35,00%

Pertanto, sono spiacente di informarla che i suoi risultati nei [test destinati a verificare la capacità di ragionamento verbale e numerico] non sono sufficienti a consentire a[ll’]EPSO di ammetterla alla fase successiva di selezione.

(…)

Voglia accettare le mie scuse per l’inconveniente».

33      Con messaggio del 10 aprile 2006, intitolato «Contestazione dei risultati dei test», la ricorrente ha contestato la decisione del 14 marzo 2006. L’interessata ha sottolineato di essere stata costretta, durante lo svolgimento dei suoi test di preselezione, ad interromperli «più volte» a causa di «“bug” informatici» e che «la [sua] iscrizione nella banca dati dell’EPSO avrebbe dovuto essere mantenuta».

34      Con messaggio di posta elettronica del 19 aprile 2006 l’EPSO ha risposto alla ricorrente confermandole che aveva ottenuto solo il 33,33% di risposte corrette nei test di verifica della capacità di ragionamento verbale e numerico, mentre il minimo richiesto era del 35%. Quanto ai reclami della ricorrente riguardo agli incidenti informatici che le sarebbero capitati, l’EPSO ha spiegato che tali reclami venivano presentati «con un ritardo eccessivo», «che non [era] più possibile verificare se vi [fossero] state realmente delle anomalie con [la postazione informatica alla quale aveva svolto i test]» e che, in ogni caso, «[i] risultati che [erano] stati registrati appa[rivano] del tutto normali».

35      Con messaggio di posta elettronica spedito lo stesso giorno all’EPSO, la ricorrente, dopo aver ricordato di avere segnalato il verificarsi degli incidenti informatici prima nell’aula in cui aveva svolto i test e successivamente subito dopo aver ricevuto la decisione del 14 marzo 2006, ha spiegato che non si poteva escludere che tali incidenti avessero potuto influire sul rigetto della sua candidatura.

36      In risposta l’EPSO ha inviato alla ricorrente, il 20 aprile 2006, il seguente messaggio di posta elettronica:

«(…)

Siamo pienamente disposti ad esaminare gli elementi da lei presentati, ma sarebbe necessario che ci trasmettesse le informazioni corrette. Se, al momento dei fatti da lei denunciati ha presentato una richiesta ai sorveglianti, le sarà stato assegnato un numero di incidente. La preghiamo quindi di comunicarci tale numero per consentirci di effettuare delle ricerche. Poiché i test sono stati registrati, se si è verificato un problema i sorveglianti l’avranno riportato sul registro e noi troveremo traccia dei suddetti fatti».

37      Lo stesso giorno la ricorrente ha inviato all’EPSO un messaggio di posta elettronica nel quale spiegava che «non [le era stato] dato alcun numero di incidente», nonostante ne avesse fatto richiesta, e precisava che non le erano stati comunicati né il nome della sorvegliante né quello della persona intervenuta per risolvere i problemi informatici.

38      La ricorrente ha avuto la possibilità di visionare, sul sito internet dell’EPSO, una tabella che, per ognuna delle domande che le erano state poste, indicava la risposta corretta, quella che lei aveva dato e il tempo occorso per rispondere. Nella tabella, che non riportava il testo delle domande poste all’interessata, compariva invece l’indicazione secondo cui la ricorrente si era vista attribuire d’ufficio un punto a causa di una domanda illeggibile.

39      Con nota datata 14 giugno 2006 e pervenuta lo stesso giorno tramite fax alla Commissione delle Comunità europee, la ricorrente ha presentato un reclamo, in base all’art. 90, n. 2, dello Statuto, segnatamente contro la decisione del 14 marzo 2006. Nella suddetta nota l’interessata richiedeva all’amministrazione di comunicarle il testo delle domande che le erano state poste durante i test di verifica delle sue capacità di ragionamento verbale e numerico.

40      Con decisione 11 ottobre 2006, l’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ha respinto il reclamo.

 Conclusioni delle parti e procedimento

41      La ricorrente ha proposto il presente ricorso in data 29 gennaio 2007.

42      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

«–      (…) annullare la decisione del 14 marzo 2006 (…);

–        (…) annullare la decisione [dell’EPSO] e/o del [c]omitato di selezione di non registrare la ricorrente nella banca dati dei candidati che hanno superato i test di preselezione;

–        (…)annullare le operazioni di selezione successive;

–        (…) condannare la [Commissione] alle spese».

43      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

«–      respingere il ricorso;

–        statuire sulle spese secondo diritto».

44      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2007, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

45      Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2007 (il deposito dell’originale è avvenuto il 4 maggio successivo), la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

46      Con ordinanze 19 giugno 2007 del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

47      Con decisione 19 febbraio 2009 la causa, inizialmente attribuita alla Seconda Sezione del Tribunale, è stata riattribuita alla Prima Sezione di quest’ultimo.

48      Con decisione 17 giugno 2009 la causa è stata rinviata alla Seduta Plenaria.

49      Con diverse misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti e a produrre documenti. Le parti hanno adempiuto a tali misure.

50      Il Tribunale ha inoltre invitato le parti a presentare osservazioni in merito alla competenza dell’EPSO ad adottare la decisione del 14 marzo 2006.

51      Infine, su invito del Tribunale, le parti, tranne la Repubblica italiana, hanno presentato osservazioni sull’incidenza, per la presente controversia, delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea 13 settembre 2010, cause riunite T‑156/07 e T‑232/07, Spagna/Commissione, e cause riunite T‑166/07 e T‑285/07, Italia/Commissione.

52      Due dei sette giudici che avevano partecipato all’udienza non hanno potuto prendere parte alla deliberazione, avendo uno di essi lasciato il Tribunale per svolgere le funzioni di giudice presso il Tribunale dell’Unione europea e l’altro essendo stato impedito da ragioni mediche.

 In diritto

1.     Sulle conclusioni dirette all’annullamento delle «operazioni di (...) selezione successive»

53      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’art. 7, n. 1, dell’allegato I al suddetto Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale – in forza della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7) –, per i ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore, il 1º novembre 2007, del suo regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, segnatamente, l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni.

54      Nel caso di specie, le conclusioni sopra menzionate non permettono di identificare chiaramente l’atto o gli atti di cui esse chiedono l’annullamento e devono, pertanto, essere dichiarate irricevibili.

2.     Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 14 marzo 2006 e della «decisione [dell’]EPSO e/o del [c]omitato di selezione di non (…) registrare [la ricorrente] nella banca dati dei candidati che hanno superato i test di preselezione»

55      A sostegno delle conclusioni sopra menzionate, la ricorrente fa valere tre motivi attinenti, il primo, alla violazione dell’art. 12, primo comma, CE e dell’art. 82, nn. 1 e 3, lett. e), del RAA, il secondo, alla «violazione dei principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, di obiettività e di legittimo affidamento» e il terzo alla «violazione del principio di parità di trattamento[,] dei principi di legittimo affidamento e di trasparenza e dell’obbligo di motivazione».

56      Inoltre, la ricorrente ha sollevato in udienza un quarto motivo relativo al fatto che la decisione 14 marzo 2006 sarebbe stata adottata da un’autorità incompetente.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 12, primo comma, CE, e dell’art. 82, nn. 1 e 3, lett. e), del RAA

57      Con il presente motivo la ricorrente e le parti intervenienti sollevano, in sostanza, un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’IMI, eccezione che può essere suddivisa in tre parti. Infatti, l’IMI sarebbe illegittimo in quanto:

–        avrebbe imposto ai candidati di indicare, come lingua principale, quella della loro cittadinanza o quella obbligatoria per la loro formazione (prima parte),

–        avrebbe limitato alle sole lingue francese, inglese e tedesco la scelta della seconda lingua (seconda parte),

–        sarebbe stato illegalmente pubblicato solo nelle lingue francese, inglese e tedesco e avrebbe limitato alle suddette lingue la scelta della lingua di corrispondenza tra l’EPSO e i candidati (terza parte).

 Sulla prima parte, relativa al fatto che l’IMI avrebbe illegalmente imposto ai candidati di indicare, come lingua principale, quella della loro cittadinanza o della loro formazione

–       Argomenti delle parti

58      La ricorrente sostiene che l’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA, ai sensi del quale, per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere, non imporrebbe affatto che la lingua di cui deve avere una conoscenza approfondita un candidato a funzioni di agente contrattuale sia per forza quella della sua cittadinanza o quella in cui ha seguito la sua formazione.

59      Orbene, al titolo A, punto 3, lett. b), dell’IMI, l’EPSO aveva inserito la precisazione secondo la quale, «automaticamente», la «lingua principale» di ciascun candidato, ossia la lingua di cui doveva possedere una conoscenza approfondita, sarebbe stata «considerata come quella della cittadinanza del candidato o quella obbligatoria per la formazione». Con tale precisazione, l’EPSO avrebbe inteso escludere, in forza dell’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA, la possibilità per un candidato di indicare come lingua principale una lingua diversa da quella della sua cittadinanza o della sua formazione. La ricorrente sottolinea che, in tal modo, ella sarebbe stata privata della facoltà di scegliere, come lingua principale, quella in cui era stata cresciuta, nel caso di specie la lingua italiana.

60      Inoltre, l’obbligo di indicare la lingua della cittadinanza o la lingua della formazione, imposto dall’IMI e confermato nella guida ai candidati, al quale esso rinviava, nonché nella rubrica «Domande più frequenti» del sito internet dell’EPSO, sarebbe contrario all’art. 12, primo comma, CE e all’art. 82, n. 1, del RAA, in quanto sarebbe all’origine di una disparità di trattamento fra i candidati in base alla loro cittadinanza o alla loro origine nazionale. Esso difatti impedirebbe indirettamente ad alcuni candidati la possibilità di superare i test nella loro lingua madre, lasciando sussistere invece tale possibilità per candidati di diversa cittadinanza o origine nazionale.

61      La ricorrente aggiunge che non può essere accolto l’argomento, esposto dalla Commissione nella decisione di rigetto del reclamo, secondo cui l’espressione «automaticamente» contenuta nell’IMI metterebbe in evidenza il fatto che i candidati erano liberi di scegliere la loro lingua principale. Infatti, oltre ad essere imprecisa, l’espressione «automaticamente» compariva solo nelle versioni francese e inglese dell’IMI e non in quella tedesca.

62      In ogni caso, l’IMI non sarebbe stato conforme allo scopo perseguito per legge, che era di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa i requisiti richiesti per l’esercizio delle funzioni corrispondenti ai posti da coprire, in modo da porli in condizione di valutare l’opportunità per loro di presentare un atto di candidatura.

63      Nel controricorso, la Commissione conclude per il rigetto della prima parte del primo motivo.

64      In primo luogo, la Commissione sostiene che nessuna disposizione dell’IMI e nessuna prescrizione della guida ai candidati e del sito internet dell’EPSO avevano imposto ai candidati di assumere come lingua principale quella della loro cittadinanza o della loro formazione. Secondo la Commissione, i criteri della cittadinanza e della formazione figuravano nell’IMI solo a titolo subordinato, allo scopo di porre rimedio ad eventuali dimenticanze dei candidati nel corso delle operazioni di iscrizione.

65      In ogni caso, nella memoria di controreplica la Commissione sottolinea che la ricorrente non avrebbe potuto scegliere una lingua diversa dal francese. Infatti, a parere della Commissione, i candidati erano tenuti a scegliere, come lingua principale, quella che padroneggiavano meglio. Orbene, nel caso di specie, la padronanza del francese da parte della ricorrente è superiore a quella che la stessa ricorrente ha dell’italiano. Pertanto, nell’ipotesi in cui la candidata avesse scelto l’italiano come lingua principale e il francese come seconda lingua, avrebbe ottenuto un vantaggio indebito, in quanto le prove si sarebbero svolte nella lingua che padroneggiava meglio. Orbene, lo scopo dell’IMI era quello di porre tutti i candidati sullo stesso piano, imponendo loro di sostenere i test di preselezione in una lingua che si presumeva essi padroneggiassero meno bene rispetto alla loro lingua principale.

66      In udienza, la Commissione ha tuttavia espressamente spiegato che, contrariamente a quanto aveva lasciato intendere nella controreplica, i candidati sarebbero stati liberi di scegliere, come lingua principale, qualsiasi lingua di cui avessero avuto una conoscenza approfondita. Pertanto, secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe potuto scegliere l’italiano come lingua principale e il francese come seconda lingua, svolgendo quindi i test di preselezione in francese. Tuttavia, la Commissione aggiunge, l’interessata aveva scelto liberamente il francese come lingua principale.

–       Giudizio del Tribunale

67      Occorre ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA, per essere assunto come agente contrattuale occorre, tra l’altro, provare di avere «una conoscenza approfondita di una delle lingue [dell’Unione]».

68      Anche se la lingua della quale un candidato a funzioni di agente contrattuale possiede una conoscenza approfondita corrisponde, per regola generale, a quella della sua cittadinanza o a quella della sua formazione, non si può escludere però, come del resto ha ammesso la Commissione in udienza, che un candidato padroneggi, in una maniera del pari approfondita, un’altra lingua. Orbene, è evidente, in mancanza di altre precisazioni su tale punto contenute nell’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA, che i redattori del suddetto articolo non volevano intendere che la lingua di cui un candidato a funzioni di agente contrattuale deve possedere una conoscenza approfondita dovesse essere limitata alla sola lingua della sua cittadinanza o, nel caso di un candidato cittadino di uno Stato membro con più lingue ufficiali, a quella nella quale ha seguito la sua formazione.

69      Si pone pertanto il problema di stabilire se, nel caso di specie, come sostenuto dalla ricorrente, l’EPSO abbia imposto ai candidati di assumere come lingua principale quella della loro cittadinanza o quella in cui hanno seguito la loro formazione, e ciò in violazione dell’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA.

70      In proposito, va ricordato che il titolo A, punto 3, lett. b), della versione francese dell’IMI imponeva ai candidati, tra gli altri requisiti, il possesso di «una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (…) – lingua principale» e precisava tra parentesi che, «automaticamente, la lingua principale [poteva] essere considerata come quella della cittadinanza del candidato o quella obbligatoria per la formazione».

71      Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, quest’ultima precisazione, che compare altresì nella versione inglese dell’IMI, non può essere intesa come vincolante i candidati a indicare, quale lingua principale, quella della loro cittadinanza o, nel caso di candidati che abbiano seguito la propria formazione in uno Stato membro avente due o più lingue ufficiali, quella in cui hanno seguito tale formazione. Infatti, l’uso dell’espressione «automaticamente» mette in risalto il fatto che l’EPSO ha inserito tale precisazione al solo scopo di informare i candidati che, nell’ipotesi in cui un candidato avesse dimenticato, durante le operazioni di iscrizione, di indicare la propria lingua principale, l’EPSO avrebbe rimediato a tale omissione iscrivendo a tal titolo la lingua della sua cittadinanza o della sua formazione, lingua che si presume essere quella che il candidato padroneggia meglio.

72      Vero è che la versione tedesca dell’IMI si distingueva dalle versioni francese e inglese in quanto era redatta nel seguente modo: «Sie müssen über eine gründliche Kenntnis einer der Amtssprachen der Europäischen Union verfügen (…) – Hauptsprache (als Hauptsprache wird die Landessprache des Bewerbers oder die Sprache der Pflichtschule betrachtet) (…)» [«Deve possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (…) – lingua principale (la lingua principale sarà considerata come quella della cittadinanza del candidato o quella obbligatoria per la formazione) (…)»]. Tuttavia, conformemente ad una costante giurisprudenza, l’esigenza che le disposizioni appartenenti al diritto dell’Unione siano applicate e quindi interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni di un testo, ma rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questi perseguito, alla luce in particolare delle altre versioni linguistiche dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F‑83/07, Zangerl‑Posselt/Commissione, punto 49, e la giurisprudenza ivi citata, oggetto di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑62/10 P). Orbene, poiché nel caso di specie la versione tedesca era minoritaria rispetto alle due altre versioni linguistiche del testo di cui trattasi, debbono prevalere queste ultime due. Per di più, la ricorrente, che nell’atto di candidatura non ha affatto indicato di possedere una qualunque padronanza, anche sommaria, della lingua tedesca, non può sostenere che la versione tedesca dell’IMI l’avrebbe indotta in errore lasciandole intendere di essere obbligata a scegliere, come lingua principale, quella della sua cittadinanza.

73      Infine, va sottolineato che, nella rubrica «Domande più frequenti» del suo sito internet, l’EPSO ha indicato, in risposta alla domanda «Come vengono definite [le] lingue “principale” e “seconda”?» che «[p]er regola generale, la lingua principale è la lingua della vostra nazionalità, se si tratta di una delle 20 lingue ufficiali dell’Unione europea [e che, n]el caso di paesi con due o più lingue ufficiali, la lingua principale sarà quella in cui avete seguito la scuola dell’obbligo». Pertanto, l’uso dell’espressione «per regola generale», mette in evidenza che l’EPSO non escludeva l’ipotesi che un candidato potesse scegliere, quale lingua principale ai fini delle prove dell’IMI, una lingua diversa da quella della cittadinanza o della formazione, purché ne avesse avuto una conoscenza approfondita.

74      Di conseguenza, poiché la ricorrente non può sostenere che sarebbe stata costretta dall’EPSO a indicare la lingua della sua cittadinanza come lingua principale, la censura attinente alla violazione dell’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA non può essere accolta. Lo stesso vale, per il medesimo motivo, per le censure attinenti alla violazione dell’art. 12, primo comma, CE e dell’art. 82, n. 1, del RAA.

75      Ne consegue che la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte, attinente al fatto che l’IMI avrebbe illegittimamente limitato la scelta della seconda lingua alle sole lingue francese, inglese e tedesco

–       Argomenti delle parti

76      La ricorrente ricorda in via preliminare che dall’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA emerge che un’amministrazione può imporre a un candidato a funzioni di agente contrattuale la conoscenza soddisfacente di una lingua specifica soltanto a causa della natura particolare delle funzioni da svolgere. Orbene, secondo l’interessata, l’EPSO non avrebbe soddisfatto tale criterio, avendo deciso, nell’IMI, di restringere la scelta della seconda lingua al francese, all’inglese o al tedesco, mentre le funzioni che i candidati erano destinati ad esercitare in caso di assunzione non avrebbero richiesto tutte, o non tutte nella medesima misura, una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco.

77      La ricorrente precisa inoltre che l’EPSO, limitando la scelta della seconda lingua al francese, all’inglese o al tedesco, avrebbe trascurato la «dimensione esterna» delle funzioni di agente contrattuale, in quanto, nelle loro relazioni con gli Stati membri o con soggetti appartenenti alla giurisdizione degli Stati membri, gli agenti contrattuali sono portati ad utilizzare tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

78      La ricorrente aggiunge che nessuna delle eventuali giustificazioni addotte dalla Commissione per motivare la restrizione nella scelta della seconda lingua può essere accolta.

79      Infatti, nell’ipotesi in cui la Commissione giustificasse tale restrizione con l’esistenza di vincoli amministrativi – l’impossibilità per l’EPSO o per la società cui quest’ultimo ha affidato l’organizzazione dei test di preselezione di disporre dei mezzi materiali e umani sufficienti per organizzare i detti test in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea –, tale restrizione sarebbe illegale, in quanto estranea alla natura delle funzioni che si trattava di coprire.

80      Del pari, neppure nell’ipotesi in cui la restrizione fosse motivata in base all’asserita circostanza che il francese, l’inglese e il tedesco sono le principali lingue di lavoro delle istituzioni europee, tale giustificazione sarebbe fondata. Infatti, da un lato, l’art. 1 del regolamento n. 1 prevede che tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, e non soltanto il francese, l’inglese e il tedesco sono lingue di lavoro delle istituzioni. Dall’altro, sebbene l’art. 6 del regolamento n. 1 autorizzi le istituzioni a prevedere un regime linguistico semplificato per le loro necessità puramente interne, non è affatto provato che le suddette istituzioni abbiano adottato un regime di questo tipo. In ogni caso, mancherebbe la prova del fatto che queste tre lingue siano in concreto le lingue più comunemente utilizzate nel funzionamento interno di tali istituzioni.

81      In subordine, nel caso in cui le lingue francese, inglese e tedesco siano, quanto meno nelle istituzioni aventi sede a Bruxelles o a Lussemburgo, le lingue di comunicazione interna, la ricorrente sostiene che non esisterebbe nessun rapporto di adeguatezza, né tanto meno di proporzionalità, tra lo scopo perseguito e i mezzi che l’EPSO ha utilizzato per raggiungerlo. Difatti, per quanto riguarda i candidati che avessero scelto, come lingua principale, il francese, l’inglese o il tedesco, la condizione imposta dall’EPSO a tali candidati di scegliere un’altra di queste tre lingue come seconda lingua avrebbe avuto l’effetto di costringerli a dimostrare la conoscenza di due lingue di comunicazione interna delle istituzioni, mentre ai candidati che avessero scelto come lingua principale una lingua diversa dal francese, dall’inglese o dal tedesco, sarebbe stata richiesta la conoscenza di una sola lingua di comunicazione interna.

82      La ricorrente conclude da quanto sopra che, avendo limitato al francese, all’inglese o al tedesco la scelta della seconda lingua e avendole pertanto impedito di optare per l’italiano, l’EPSO avrebbe violato l’art. 12 CE, il principio di non discriminazione e l’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA.

83      In sede di controricorso la Commissione sostiene che l’obbligo imposto ai candidati di scegliere, come seconda lingua, il francese, l’inglese o il tedesco non fa che riflettere l’interesse a disporre, in seno alle istituzioni, di una comunicazione interna efficace. Infatti, tenuto conto dell’aumento significativo del numero delle lingue ufficiali, la comunicazione interna dovrebbe poter essere garantita dal fatto che tutti i funzionari e gli altri agenti conoscano almeno una delle lingue che sono, di fatto, comunemente utilizzate nelle istituzioni, in particolare all’interno della Commissione.

84      La Commissione aggiunge che, nel caso dei candidati che abbiano scelto, come lingua principale, il francese, l’inglese o il tedesco, sarebbe stato giustificato esigere dagli stessi la conoscenza soddisfacente di un’altra di queste lingue, prima di tutto per garantire la parità di trattamento fra tutti i candidati e poi per aumentare le possibilità di comunicazione interna.

85      Inoltre, la Commissione sottolinea che l’IMI si prefiggeva di costituire una banca dati destinata a soddisfare future esigenze in materia di assunzione e non a coprire un posto di lavoro particolare e che, per tale ragione, l’EPSO avrebbe avuto ancor più motivo di assicurarsi che tutti i candidati iscritti in questa banca dati dimostrassero conoscenze linguistiche corrispondenti a qualsiasi posto del loro gruppo di funzioni che potesse venire loro proposto.

86      Per quanto riguarda il Regno di Spagna e la Repubblica italiana, essi sostengono che l’EPSO, limitando al francese, all’inglese o al tedesco la lingua della quale i candidati dovevano possedere una conoscenza soddisfacente, avrebbe altresì violato al contempo l’art. 290 CE, che attribuisce al Consiglio una competenza esclusiva per fissare il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione, la decisione 2002/620, che non avrebbe attribuito all’EPSO alcuna competenza in materia di regime linguistico, nonché l’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il principio del multilinguismo. Infine, secondo gli intervenienti, per i quali i candidati avrebbero dovuto avere la possibilità di scegliere la loro seconda lingua fra tutte le lingue ufficiali dell’Unione, una simile restrizione avrebbe altresì violato il principio del legittimo affidamento e sarebbe stata priva di motivazione.

87      Il Regno di Spagna aggiunge che la Commissione non fornisce alcuna spiegazione atta a dimostrare che le lingue francese, inglese e tedesco siano quelle più utilizzate al proprio interno o che considerazioni oggettive abbiano giustificato la scelta di tali lingue come lingue di comunicazione interna. In ogni caso, il collegio dei commissari non avrebbe adottato alcuna decisione in tal senso.

88      Infine, il Regno di Spagna fa osservare che il requisito linguistico contenuto nell’IMI avrebbe favorito i candidati cittadini di Stati membri aventi come lingua ufficiale il francese, l’inglese o il tedesco, in violazione dell’art. 12 CE.

–       Giudizio del Tribunale

89      In via preliminare, va rilevato che i requisiti linguistici contenuti nell’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA, e nel caso di specie la conoscenza in maniera approfondita di una delle lingue dell’Unione e in maniera soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nei limiti necessari alle funzioni da esercitare, costituiscono solamente condizioni minime per l’assunzione di agenti contrattuali.

90      Ne consegue che, quando le necessità del servizio o quelle dell’impiego lo esigono, l’amministrazione può, all’occorrenza, legittimamente specificare la lingua o le lingue di cui è richiesta la conoscenza approfondita o soddisfacente (v., a contrario, sentenza della Corte 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento, pagg. 72 e 73; conclusioni dell’avvocato generale Lagrange relativamente a tale sentenza, pag. 94; v. altresì sentenze Spagna/Commissione, cit., punto 65, e Italia/Commissione, cit., punto 81).

91      Anche se una simile specifica esigenza linguistica può derivare dal profilo particolare dell’impiego che l’agente contrattuale è chiamato ad esercitare, essa può risultare, più in generale, dall’esistenza, in seno all’istituzione, di una o più lingue di comunicazione interna. Infatti, dal momento che un’istituzione dispone della facoltà, anche senza adottare una decisione formale in tal senso, di scegliere un numero limitato di lingue di comunicazione interna, purché tale scelta sia fondata su considerazioni oggettive, legate alle sue esigenze funzionali (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro relative alla sentenza della Corte 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust, paragrafi 49 e 56; sentenze Spagna/Commissione, cit., punto 75, e Italia/Commissione, cit., punto 93), ne deriva che tale istituzione può legittimamente imporre agli agenti contrattuali che intende assumere conoscenze linguistiche in relazione alle suddette lingue di comunicazione interna. Nel caso contrario, tale istituzione sarebbe esposta al rischio di assumere un agente che non è in grado di svolgere in modo adeguato le sue funzioni in seno all’istituzione, poiché detto agente si troverebbe, eventualmente, nell’incapacità o in una enorme difficoltà di comunicare con i suoi colleghi di lavoro e di comprendere le istruzioni provenienti dalla propria gerarchia. A questo riguardo, va rilevato che, nella sentenza Italia/Commissione, cit., pronunciata in una causa in cui l’EPSO aveva pubblicato bandi di concorso per la costituzione di elenchi di riserva destinati a coprire posti vacanti di amministratori e di assistenti all’interno delle istituzioni europee, il Tribunale dell’Unione europea ha riconosciuto non solo che la scelta del francese, dell’inglese e del tedesco corrispondevano alle esigenze funzionali delle istituzioni e degli organi dell’Unione, ma altresì che l’EPSO aveva potuto legittimamente imporre ai candidati a tali concorsi la conoscenza, come seconda lingua, di una delle suddette tre lingue (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 103).

92      Tuttavia, occorre ricordare che l’art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto vieta espressamente ogni discriminazione fondata sulla lingua e che, ai sensi del n. 6 della stessa disposizione, nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Ne deriva che una condizione linguistica priva di un rapporto ragionevole di proporzionalità con l’obiettivo perseguito sarebbe contraria al principio di non discriminazione fondata sulla lingua, garantito dall’art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto. Siffatta condizione sarebbe altresì contraria all’art. 27 dello Statuto, ai sensi del quale un’amministrazione deve coprire i posti disponibili scegliendo i funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Infine, esigere da candidati a funzioni di agenti contrattuali la conoscenza, anche solo in maniera soddisfacente, di più lingue determinate, senza che tale esigenza sia proporzionata all’obiettivo perseguito, avrebbe l’effetto di conferire a tali lingue uno status privilegiato mentre, in forza dell’art. 290 CE, spetta unicamente al Consiglio, che delibera all’unanimità, fissare il regime linguistico dell’Unione europea e, ai sensi dell’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali, l’Unione è tenuta a rispettare la «diversità culturale, religiosa e linguistica».

93      È alla luce delle succitate considerazioni che occorre rispondere ai motivi fatti valere dalla ricorrente e dalle parti intervenienti, verificando anzitutto se i requisiti linguistici contenuti nell’IMI perseguissero un obiettivo legittimo di interesse generale nell’ambito della politica del personale e quindi, in caso affermativo, se esistesse un rapporto ragionevole di proporzionalità tra tali esigenze e l’obiettivo perseguito.

94      Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione del se le esigenze linguistiche contenute nell’IMI perseguissero un obiettivo legittimo di interesse generale nell’ambito della politica del personale, occorre ricordare che l’IMI è stato pubblicato «per conto delle istituzioni europee e in particolare della Commissione e del Consiglio», al fine di «costituire una banca dati di candidati da assumere come agenti contrattuali per lo svolgimento di compiti diversi all’interno delle istituzioni europee». Orbene, dai documenti prodotti nell’ambito dell’istanza emerge che le lingue francese, inglese o tedesco sono utilizzate, a livelli diversi, come lingue di comunicazione interna nelle istituzioni interessate ad assumere una quota significativa dei candidati che abbiano superato con successo le prove di selezione, ossia la Commissione e il Consiglio.

95      Pertanto, alla luce del posto occupato dalle lingue francese, inglese e tedesco all’interno delle istituzioni nelle quali gli agenti contrattuali assunti erano chiamati a svolgere le loro funzioni, i requisiti linguistici contenuti nell’IMI perseguivano un obiettivo legittimo di interesse generale nell’ambito della politica del personale, ossia assicurarsi che tali agenti dispongano di conoscenze linguistiche in relazione con le dette lingue di comunicazione interna.

96      Va aggiunto che, nel caso di specie, l’IMI mirava a costituire una banca dati finalizzata all’assunzione, in diverse istituzioni dell’Unione, di agenti contrattuali appartenenti a quattro gruppi di funzioni e chiamati a «svolgere compiti diversi» all’interno delle stesse. Pertanto, tenuto conto, da un lato, della diversità delle istituzioni che avrebbero potuto assumere le persone che avevano superato i test di preselezione e, dall’altro lato, della varietà di posti vacanti, era giustificato che l’EPSO verificasse che tali persone potessero immediatamente esercitare le loro funzioni, ossia, in particolare, che non si trovassero nell’incapacità di comprendere almeno una delle lingue di lavoro delle istituzioni chiamate ad assumerle.

97      Inoltre, va ricordato che, diversamente dai funzionari, gli agenti contrattuali sono destinati, in linea di principio, a rimanere all’interno delle istituzioni solo per un periodo limitato, stabilito dal RAA e che, pertanto, non si potrebbe ovviare ad eventuali carenze linguistiche di tali agenti tramite programmi di formazione, messi in atto dalle istituzioni per favorire e promuovere il pluralismo linguistico.

98      Rimane, in secondo luogo, il problema di valutare se esistesse un rapporto ragionevole di proporzionalità tra le esigenze linguistiche contenute nell’IMI e l’obiettivo perseguito. Al riguardo, occorre precisare che, nelle sentenze Italia/Commissione (cit., punto 94) e Spagna/Commissione (cit., punto 75), il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che, nel caso in cui un’istituzione scelga più lingue di comunicazione interna, non può esigere dalle persone che intende assumere la conoscenza di più di una di queste lingue. Infatti, secondo il Tribunale dell’Unione europea, il requisito di una conoscenza cumulativa di diverse lingue non può essere giustificato da esigenze di comunicazione interna e può soltanto corrispondere all’intento di concedere uno status privilegiato ad alcune lingue ufficiali.

99      Nel caso di specie, è pacifico che, nell’IMI, l’EPSO ha imposto ai candidati di possedere, come lingua principale, una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali e una conoscenza soddisfacente, come seconda lingua, del francese, dell’inglese o del tedesco, seconda lingua che doveva essere diversa dalla lingua principale. Pertanto, il Tribunale constata che l’EPSO ha imposto ai suddetti candidati la conoscenza solo di una delle lingue di comunicazione interna in vigore nelle istituzioni che avrebbero potuto assumerli.

100    Vero è, nel caso particolare dei candidati che, come la ricorrente, hanno scelto come lingua principale il francese, l’inglese o il tedesco, il requisito loro imposto di indicare come seconda lingua un’altra delle suddette tre lingue ha avuto l’effetto di costringerli a dimostrare la conoscenza di due lingue di comunicazione interna, una come lingua principale e l’altra come seconda lingua.

101    Tuttavia, tale circostanza non si può considerare sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dall’EPSO.

102    Infatti, da un lato, il fatto che alcuni candidati abbiano scelto come lingua principale il francese, l’inglese o il tedesco appartiene a circostanze proprie di ciascuno di loro (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2005, causa T‑376/03, Hendrickx/Consiglio, punto 33).

103    Dall’altro lato, occorre ricordare che il principio di non discriminazione, che è l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e a. punto 7), costituisce, assieme a quest’ultimo, uno dei diritti fondamentali dell’Unione di cui la Corte garantisce il rispetto (sentenza della Corte 12 dicembre 2002, causa C‑442/00, Rodríguez Caballero, punto 32). Nella sentenza Italia/Commissione (cit., punto 94), il Tribunale dell’Unione europea ha sottolineato che i requisiti linguistici imposti a candidati ad impieghi nell’ambito di istituzioni e organi dell’Unione europea non debbono dar luogo a ingiustificate differenze di trattamento fra i cittadini dell’Unione né compromettere la pari possibilità di accesso di questi ultimi ai posti di lavoro offerti.

104    Nel caso di specie, è vero che la soluzione seguita dall’EPSO ha avuto come effetto di trattare diversamente, da un lato, i candidati che avevano assunto, come lingua principale, una lingua diversa dal francese, dall’inglese o dal tedesco e, dall’altro lato, i candidati che avevano scelto, sempre come lingua principale, una delle suddette tre lingue. Infatti, mentre i primi hanno avuto la possibilità di scegliere la seconda lingua fra tre, ossia il francese, l’inglese o il tedesco, i secondi hanno visto tale possibilità di scelta ridotta a due lingue. Tuttavia, se, come avrebbe voluto la ricorrente, l’EPSO avesse adottato una soluzione diversa, consistente nell’accordare, ai candidati che avessero scelto come lingua principale il francese, l’inglese o il tedesco, la libertà di scegliere la seconda lingua tra tutte le lingue ufficiali, tranne quella assunta come lingua principale, tale soluzione avrebbe accordato a questi candidati, rispetto agli altri, un vantaggio ben superiore a quello di cui questi ultimi hanno effettivamente beneficiato. Pertanto, posto di fronte alla scelta tra due soluzioni, comportanti un trattamento diverso dei due gruppi di candidati, l’EPSO ha optato per la soluzione che comportava la differenza di trattamento di minore rilievo e non si può pertanto ritenere che esso abbia fissato requisiti linguistici inappropriati.

105    Pertanto, le censure attinenti al fatto che il requisito imposto ai candidati che avevano scelto, come lingua principale, il francese, l’inglese o il tedesco, di indicare come seconda lingua un’altra di queste tre lingue violava al contempo l’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali, il principio di non discriminazione e l’art. 82, n. 3, lett. e), del RAA, debbono essere respinte.

106    Inoltre, nell’ambito del funzionamento interno delle istituzioni dell’Unione, la scelta della lingua di comunicazione interna rientra nella responsabilità delle suddette istituzioni che hanno il potere di imporla ai propri dipendenti. Infatti, dall’art. 6 del regolamento n. 1 – il quale è stato adottato dal Consiglio in base alle disposizioni del Trattato che gli attribuiscono la competenza per adottare il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione europea – deriva che «[l]e istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni». Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna e dalla Repubblica italiana, l’EPSO aveva la competenza, come ha fatto con l’IMI – che era stato lanciato «per conto delle istituzioni europee e in particolare della Commissione e del Consiglio – di limitare la scelta della seconda lingua al francese, all’inglese o al tedesco.

107    Deve altresì essere respinto l’argomento attinente al fatto che l’EPSO avrebbe dovuto giustificare, nell’IMI, la scelta delle tre lingue da utilizzare per partecipare ai test di preselezione, poiché è assodato che tale scelta rispondeva alle esigenze interne delle istituzioni (v., in tal senso, sentenza Spagna/Commissione, cit., punto 88).

108    Quanto all’argomento sollevato dal Regno di Spagna e relativo al fatto che il requisito linguistico contenuto nell’IMI avrebbe favorito i candidati cittadini di Stati membri che hanno come lingua ufficiale il francese, l’inglese o il tedesco, in violazione dell’art. 12 CE che vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, neppure esso può essere accolto, poiché tali candidati, come quelli cittadini di altri Stati membri, hanno dovuto svolgere i test di preselezione in una lingua diversa da quella di cui possedevano una conoscenza approfondita.

109    Infine, la Repubblica italiana, per sostenere che la limitazione nella scelta della seconda lingua costituirebbe una violazione del principio di legittimo affidamento, afferma che la prassi abituale dell’EPSO, anche dopo l’adesione dei dieci nuovi Stati membri nel 2003, consisteva nel non imporre alcuna limitazione nella scelta della seconda lingua nell’organizzazione dei concorsi per l’assunzione di funzionari, ma da nessun documento del fascicolo risulta che l’EPSO si sia pubblicamente impegnato – cosa che non poteva legittimamente fare del resto – a non fissare limitazioni per quanto riguarda la seconda lingua nell’ambito delle procedure di selezione degli agenti contrattuali che esso avrebbe potuto organizzare.

110    Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.

 Sulla terza parte del primo motivo, attinente all’illegalità delle modalità di pubblicazione dell’IMI e della scelta della lingua di corrispondenza tra l’EPSO e i candidati

111    La Repubblica italiana sostiene che, avendo deciso, per di più senza darne giustificazione, che l’IMI sarebbe stato pubblicato solo nelle lingue francese, inglese e tedesco e che la lingua di corrispondenza tra l’amministrazione e i candidati poteva essere scelta solo fra queste tre lingue, l’EPSO avrebbe violato l’art. 12 CE, l’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali e gli artt. 1‑6 del regolamento n. 1.

112    Tuttavia, tali illegalità non sono state tali da pregiudicare gli interessi della ricorrente dal momento che quest’ultima, dopo la diffusione dell’IMI, ha potuto iscriversi alle prove, partecipare ai test di preselezione previsti e comunicare con l’EPSO (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione, punto 53). Orbene, un interveniente non è legittimato a sollevare un argomento che non potrebbe essere invocato dalla parte ricorrente.

113    Di conseguenza, e in ogni caso, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta.

114    Poiché le tre parti del primo motivo sono state disattese, quest’ultimo va respinto.

 Sul secondo motivo, attinente alla «violazione dei principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, di obiettività e di legittimo affidamento»

 Argomenti delle parti

115    Il motivo si divide sostanzialmente in due parti.

116    Nella prima parte del motivo la ricorrente afferma che i test di preselezione da lei sostenuti il 6 gennaio 2006 erano stati costellati di incidenti tecnici. Infatti, per quattro volte almeno lo svolgimento delle prove era stato interrotto a causa di un blocco del computer messo a sua disposizione, cosa che avrebbe richiesto, per ciascuna interruzione, l’intervento di un informatico. Tali incidenti l’avevano perturbata e privata di parte del tempo che le era stato assegnato, senza che venisse autorizzata a ricominciare la prova o ad usufruire di un tempo supplementare per compensare quello perso.

117    La ricorrente sottolinea che, in via generale, le prove organizzate dall’EPSO nel dicembre 2005 e nel gennaio 2006 si erano svolte, come dimostrato da numerose attestazioni di candidati riuniti dall’Union syndicale, in una «grande confusione» e che, per esempio, un certo numero di candidati, sebbene regolarmente iscritti, non avevano potuto partecipare alle dette prove o, quanto meno, non avevano potuto aver accesso ai questionari dei test a causa di incidenti informatici. Del resto, i rappresentanti del personale presso il comitato di selezione, durante la decima riunione di quest’ultimo con l’EPSO, si erano rifiutati di convalidare il risultato della selezione a causa, in particolare, degli incidenti tecnici intervenuti nel corso dello svolgimento di tutte le prove organizzate nell’ambito dell’IMI.

118    La ricorrente sostiene che le irregolarità che hanno viziato lo svolgimento dei suoi test di preselezione sono manifestamente sostanziali, poiché a causa della loro reiterazione, del loro numero e del tempo necessario per porvi rimedio esse avevano gravemente compromesso la sua concentrazione.

119    In una seconda parte del motivo la ricorrente mette in discussione i risultati che le sono stati comunicati con la decisione del 14 marzo 2006. Ella spiega che l’invio, così come ad altri 62 candidati, del messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2006 che le annunciava il superamento dei test di preselezione e quindi, il 14 marzo 2006, di un nuovo messaggio di posta elettronica che la informava del contrario, metterebbe in rilievo l’esistenza di un problema nella registrazione o nel trattamento dei risultati delle prove. Inoltre, vi sarebbe una contraddizione tra la decisione del 14 marzo 2006, da un lato, che le comunicava che il messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2006, con il quale le si annunciava erroneamente il superamento delle prove, derivava da un «disguido nell’introduzione della lettera inviata ai candidati», e il messaggio di posta elettronica del 19 aprile 2006, dall’altro lato, secondo il quale all’origine del suddetto disguido vi sarebbe un errore di calcolo del suo punteggio complessivo. Infine, dalla testimonianza scritta di un’altra candidata deriverebbe che la banca informatica in cui erano conservate le risposte dei candidati ai test di preselezione era stata danneggiata.

120    Nel controricorso la Commissione chiede il rigetto di entrambe le parti del motivo.

121    Per quanto riguarda la prima parte, la Commissione sostiene che la ricorrente non fornisce alcuna prova o inizio di prova a sostegno dell’affermazione secondo la quale alcune irregolarità avrebbero influito sullo svolgimento dei suoi test.

122    Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, la Commissione sottolinea che il fatto che la ricorrente sia stata per errore informata, con il messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2006, del superamento dei test di preselezione deriverebbe da un errore di programmazione del computer, che non aveva tenuto conto del fatto che l’interessata, avendo ottenuto soltanto il 33,33% di risposte corrette nei test volti a verificare le sue capacità di ragionamento verbale e numerico, non aveva raggiunto il minimo richiesto dalla nota del 21 novembre 2005, ossia il 35%.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla prima parte del motivo

123    In forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, spetta alle istituzioni garantire a tutti i candidati di un concorso lo svolgimento il più sereno e regolare possibile delle prove. Un’irregolarità avvenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso incide tuttavia sulla legalità di dette prove solo qualora sia di natura sostanziale e tale da falsare i risultati delle medesime. Ove intervenga una irregolarità di questo tipo, spetta all’istituzione convenuta dimostrare che tale irregolarità non ha pregiudicato i risultati delle prove (sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2006, causa F‑22/05, Neophytou/Commissione, punto 60).

124    Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che i test di preselezione cui è stata sottoposta il 6 gennaio 2006 erano stati costellati di incidenti tecnici e che, in particolare, per quattro volte almeno, lo svolgimento di tali test era stato interrotto a causa di un blocco del computer messo a sua disposizione. Tuttavia, nessuno degli elementi invocati è idoneo a dimostrare con certezza la natura degli incidenti di cui la ricorrente sarebbe stata personalmente vittima. In particolare, una prova di questo tipo non viene fornita né dal fatto che altri candidati si sarebbero trovati di fronte a disfunzioni tecniche nel corso delle prove, né dal fatto che i rappresentanti del personale all’interno del comitato di selezione, durante una riunione con l’EPSO, si erano rifiutati di convalidare i risultati della selezione a causa, segnatamente, di tali disfunzioni. Del pari, anche se la tabella dei risultati della ricorrente, alla quale quest’ultima aveva avuto accesso attraverso il sito internet dell’EPSO, mette in evidenza che il tempo utilizzato dall’interessata per rispondere a quattro dei quesiti del test diretto a valutare le sue capacità di ragionamento verbale è stato superiore al tempo utilizzato per rispondere agli altri quesiti dello stesso test, tale circostanza non dimostra la realtà degli incidenti lamentati, la cui esistenza, del resto, è stata formalmente negata da un’attestazione della società organizzatrice delle prove di preselezione. Infine, va rilevato che la ricorrente sostiene di aver segnalato l’esistenza dei suddetti incidenti solo dopo essere venuta a conoscenza della decisione del 14 marzo 2006.

125    Pertanto, la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.

–       Sulla seconda parte del motivo

126    È assodato che, in un primo tempo, con messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2006, l’EPSO ha annunciato alla ricorrente che aveva superato i test di preselezione e successivamente, in un secondo tempo, con la decisione del 14 marzo 2006, l’ha informata del suo esito negativo. Inoltre, dai documenti del fascicolo emerge che l’amministrazione ha dato spiegazioni diverse riguardo all’esistenza di tali messaggi contraddittori. Infatti, dopo che l’EPSO, nella decisione del 14 marzo 2006, ha invocato un «disguido nell’introduzione della lettera» e successivamente, nella lettera del 19 aprile 2006, un «errore di calcolo», la Commissione, in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento ordinata dal Tribunale, ha imputato tale incidente ad un «errore di programmazione del computer», spiegando che quest’ultimo non aveva tenuto conto del fatto che, avendo ottenuto soltanto il 33,33% di risposte corrette nei test destinati a verificare le capacità di ragionamento verbale e numerico, l’interessata non aveva raggiunto il minimo richiesto del 35%.

127    Tuttavia, va sottolineato che la Commissione ha prodotto la tabella in cui figura l’elenco codificato delle domande poste alla ricorrente durante i test destinati a verificare la sua capacità di ragionamento verbale e numerico, le risposte corrette che bisognava dare a tali domande, nonché le risposte che la ricorrente ha effettivamente dato a ciascuna di esse. Orbene, l’interessata contesta in maniera generale l’affidabilità dei risultati comunicati dall’EPSO ai candidati, ma non dimostra e nemmeno afferma che, per quanto riguarda i risultati da lei ottenuti nei test di preselezione diretti a verificare la sua capacità di ragionamento verbale e numerico, il tasso globale di risposte corrette sia stato superiore al 33,33%.

128    Orbene, la contestazione dell’affidabilità complessiva dei risultati comunicati dall’EPSO ai candidati potrebbe essere utilmente fatta valere dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 14 marzo 2006 solo nei limiti in cui tale contestazione permettesse di dimostrare che la ricorrente aveva soddisfatto i criteri stabiliti nella nota del 21 novembre 2005, ossia il raggiungimento di un minimo di 35% di risposte esatte nei test di preselezione. Poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto, la seconda parte del secondo motivo della ricorrente deve dunque essere respinta, e ciò sebbene l’EPSO abbia violato gravemente il principio di buona amministrazione trasmettendo alla ricorrente messaggi contraddittori riguardo ai risultati dei suoi test di preselezione.

129    Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, attinente alla «violazione del principio di parità di trattamento, nonché dei principi di legittimo affidamento, di trasparenza e dell’obbligo di motivazione»

130    Il terzo motivo si suddivide in due parti relative, la prima, alla violazione dei principi di legittimo affidamento, di trasparenza e dell’obbligo di motivazione e, la seconda, alla violazione del principio di parità di trattamento.

 Sulla prima parte del motivo, attinente alla violazione dei principi di legittimo affidamento, di trasparenza e dell’obbligo di motivazione

–       Argomenti delle parti

131    La ricorrente spiega che, durante una riunione svoltasi il 26 luglio 2005, l’EPSO aveva garantito al comitato di selezione che i candidati avrebbero potuto aver accesso alle loro prove, in caso di contestazione o dietro richiesta. Orbene, l’interessata contesta all’amministrazione di aver rifiutato di comunicarle il testo delle domande che le erano state poste durante i test di preselezione, nonostante una domanda in tal senso figurante nella nota del 14 giugno 2006.

132    La ricorrente aggiunge che il rifiuto da parte dell’EPSO di comunicarle le domande l’avrebbe posta e porrebbe il Tribunale nell’impossibilità di valutare se tali domande fossero valide e avessero un livello di difficoltà molto vicino a quello delle domande poste agli altri candidati.

133    Nel controricorso, la Commissione sostiene che, secondo una giurisprudenza formulata in materia di concorsi, i soli documenti cui il candidato può avere accesso sarebbero le sue prove scritte (sentenza del Tribunale di primo grado 27 marzo 2003, causa T‑33/00, Martínez Páramo e a./Commissione). Orbene, nel caso di specie la ricorrente aveva ottenuto la correzione delle sue risposte sotto forma di tabella.

134    La Commissione aggiunge che, sebbene nella nota del 14 giugno 2006 la ricorrente avesse anche domandato all’amministrazione di comunicarle il testo delle domande che le erano state poste, una siffatta domanda rientrerebbe nell’ambito del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Orbene, solo il Tribunale dell’Unione europea è competente a conoscere di una simile contestazione. Per tale parte, pertanto, il ricorso sarebbe irricevibile.

135    La Commissione sostiene in ogni caso che la comunicazione alla ricorrente del testo delle domande che le sono state poste non le avrebbe permesso di raggiungere l’obiettivo perseguito, ossia verificare se le domande poste a tutti i candidati avessero presentato un pari grado di validità e di difficoltà.

–       Giudizio del Tribunale

136    Si deve ricordare che dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto risulta che ogni decisione individuale presa in applicazione dello Statuto e recante pregiudizio deve essere motivata. Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata o meno e, dall’altro, di renderne possibile il controllo giurisdizionale (sentenze del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione, punto 67, e sentenza Martínez Páramo e a./Commissione, cit., punto 43).

137    Inoltre, in alcune cause in cui alcuni ricorrenti, candidati a concorsi, non avevano superato test organizzati in forma di domande a scelta multipla, è stato dichiarato che l’amministrazione aveva adempiuto l’obbligo di motivazione avendo comunicato agli stessi i voti ottenuti nelle suddette prove e avendoli informati che alcune domande erano state annullate (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2001, causa T‑189/99, Gerochristos/Commissione, punto 34, e 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione, punti 81 e 82).

138    Pertanto, in assenza di circostanze particolari, un’amministrazione che organizza, ai fini dell’assunzione, prove di selezione in forma di domande a scelta multipla soddisfa l’obbligo di motivazione comunicando ai candidati che hanno fallito tali prove la proporzione, in percentuale, delle risposte corrette e trasmettendo loro, in caso di richiesta in tal senso, la risposta che bisognava dare a ciascuna delle domande poste. Diversamente potrebbe essere solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, nel suo reclamo, contesti in concreto la pertinenza di talune domande o la fondatezza della risposta considerata corretta e a condizione che la differenza tra i suoi risultati e il punteggio minimo sia tale che, ove la sua contestazione sia fondata (il che richiederebbe che il giudice scoprisse un’inesattezza dei fatti – v., su quest’ultimo aspetto, la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F‑127/07, Coto Moreno/Commissione, punto 32), il ricorrente potrebbe trovarsi fra i candidati che hanno superato i test di cui trattasi. Infatti, in simile ipotesi, l’amministrazione sarebbe tenuta a comunicare, nella risposta al reclamo, le informazioni in tal senso, in particolare il testo delle domande che sono state poste al ricorrente durante le prove.

139    Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare, come detto al punto precedente, che la ricorrente è stata informata, con messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2006, che aveva ottenuto il 32% di risposte esatte nel test diretto a valutare la sua capacità di ragionamento verbale e il 35% di risposte esatte nel test diretto a valutare la sua capacità di ragionamento numerico, per un totale di 33,33% di risposte esatte, totale inferiore al minimo richiesto per il gruppo di funzioni II, ossia il 35%. Inoltre, poco prima di presentare il suo reclamo, la ricorrente ha potuto venire a conoscenza, sul sito internet dell’EPSO, di una tabella che riportava, per ognuna delle domande che le erano state poste, la risposta giusta, quella che era stata data e il tempo che la ricorrente aveva impiegato per rispondere. La stessa tabella indicava altresì che una delle domande poste alla ricorrente era illeggibile e che, per tale motivo, le era stato attribuito un punto.

140    Invero, è assodato che, nel reclamo presentato contro la decisione del 14 marzo 2006 ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, la ricorrente ha chiesto all’amministrazione di comunicarle il testo delle domande che le erano state poste durante i test diretti a verificare le sue capacità di ragionamento verbale e numerico e che, nella risposta al reclamo, l’AACC non ha dato seguito a tale richiesta. Tuttavia, va rilevato che, nel suddetto reclamo, l’interessata non ha contestato in concreto la rilevanza di talune domande né ha sostenuto, in via più generale, che sarebbe stata personalmente sottoposta a domande manifestamente inappropriate o invalide. Pertanto, il fatto che la Commissione non abbia comunicato alla ricorrente il testo delle domande che le sono state poste durante le prove non può essere considerato come comportante una violazione dell’obbligo di motivazione.

141    Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del terzo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento

–       Argomenti delle parti

142    La ricorrente, basandosi in particolare sulle sentenze del Tribunale di primo grado 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (punti 121‑123), e Giulietti e a./Commissione, cit. (punti 73 e 74), ricorda che i candidati ad una medesima prova non debbono per forza vedersi porre le stesse domande, ma dovrebbero in ogni caso vedersi porre domande di livello equivalente. Orbene, nel caso di specie il comitato di selezione si sarebbe preoccupato a più riprese del rischio che i test non fossero adeguati, dovuto al fatto che alcune delle domande erano state elaborate non dalle istituzioni stesse ma da società private che avevano stipulato contratti con l’EPSO. Parimenti, il comitato di selezione avrebbe invocato il rischio che i candidati, considerata l’eccessiva difficoltà di alcune domande e tenuto conto della scelta aleatoria dei quesiti, si trovassero di fronte a prove di difficoltà diverse.

143    Nel controricorso la Commissione ribatte che la ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a far sorgere un dubbio riguardo al carattere inappropriato delle domande poste.

–       Giudizio del Tribunale

144    Secondo una costante giurisprudenza, la commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale in merito al contenuto dettagliato delle prove previste nell’ambito di detto concorso. Il giudice dell’Unione può censurare tale contenuto solo qualora esso non rispetti i parametri indicati nel bando di concorso o non sia commisurato alle finalità della prova del concorso (sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione, punto 22; sentenza del Tribunale di primo grado 9 novembre 2004, cause riunite T‑285/02 e T‑395/02, Vega Rodríguez/Commissione, punto 35). Pertanto, nell’ambito di prove costituite da domande a scelta multipla, non spetta al Tribunale sostituire la propria correzione a quella della commissione giudicatrice del concorso. Può essere opportuno censurare una domanda, eventualmente alla luce delle risposte suggerite per la medesima, solo qualora appaia evidente che tale domanda era manifestamente inadeguata in considerazione della finalità del concorso di cui trattasi (sentenza Vega Rodríguez/Commissione, cit., punto 36). Per analogia, occorre applicare questa giurisprudenza formulata in materia di concorsi ad un invito a manifestare interesse.

145    Nel caso di specie, dai documenti del fascicolo emerge che, al fine di assicurare la parità di trattamento fra i candidati, era stato deciso dall’EPSO che le domande contenute nella banca dati sarebbero state ripartite in cinque livelli di difficoltà e che, in particolare, quanto ai candidati alle funzioni di agenti contrattuali appartenenti al gruppo di funzioni II, il computer avrebbe scelto a caso, in occasione del test di ragionamento verbale, venti domande con livello difficoltà 4 e cinque domande con livello di difficoltà 3 e, in occasione del test di ragionamento numerico, quindici domande con livello di difficoltà 4 e cinque domande con livello di difficoltà 3. Pertanto, l’EPSO si è adoperato per assicurare un livello di difficoltà equivalente per tutti i candidati.

146    Inoltre, il Tribunale può mettere in dubbio la fondatezza della ripartizione delle domande in base a livelli diversi di difficoltà solo sulla base di un esame dell’insieme delle domande, esame che può compiere solo in presenza di numerosi indizi da cui emerga che la ripartizione effettuata dagli organizzatori è viziata da errori che superano il margine di discrezionalità di cui gli stessi godono. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente si è limitata, in termini generali, a formulare dubbi sulla validità e sul grado di difficoltà di alcune domande contenute nell’insieme della banca dati, ma non ha affatto indicato che, fatta salva una domanda annullata e per la quale ha ottenuto un punto, essa sarebbe stata personalmente sottoposta a domande manifestamente inadeguate o invalide rispetto alla finalità dell’IMI.

147    Pertanto, la seconda parte del terzo motivo non può essere accolta.

148    Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto.

 Sul motivo attinente all’incompetenza dell’EPSO

 Argomenti delle parti

149    In udienza, la ricorrente ha sollevato dubbi riguardo alla competenza dell’EPSO ad adottare la decisione del 14 marzo 2006.

150    La Repubblica italiana ha precisato che dall’art. 82, n. 5, del RAA, nonché dalle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’utilizzo degli agenti contrattuali presso la Commissione, adottate con decisione 7 aprile 2004 (pubblicate nelle Informazioni amministrative n. 49‑2004 del 1° giugno 2004; in prosieguo: le «DGE-AC»), deriva che la competenza dell’EPSO è limitata, per quel che riguarda la selezione degli agenti contrattuali, alla definizione delle prove e all’organizzazione delle procedure di selezione, ma non si estende alla possibilità di respingere le candidature. Pertanto, secondo la Repubblica italiana, nel caso di specie tale competenza sarebbe spettata alle istituzioni interessate alla creazione di una banca dati di agenti contrattuali.

 Giudizio del Tribunale

151    Va ricordato che, ai sensi dell’art. 82, n. 5, primo comma, del RAA, «[l’EPSO] fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l’organizzazione delle selezioni». Inoltre, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione 2002/620, «[l’EPSO] può fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest’ultimi nell’organizzazione di concorsi interni e nella selezione di altri agenti». Infine, l’art. 5, n. 2, delle DGE‑AC dispone che i test destinati a verificare le capacità dei candidati in materia di ragionamento verbale e numerico «sono organizzati dall’EPSO o sotto la sua responsabilità».

152    Nel caso di specie, e nonostante il fatto che dallo stesso tenore letterale dell’IMI deriva che quest’ultimo è stato pubblicato dall’EPSO «per conto delle istituzioni europee, e in particolare della Commissione e del Consiglio», l’EPSO aveva la competenza, sulla base delle disposizioni menzionate al punto precedente, ad organizzare i test di preselezione e a respingere la candidatura dei concorrenti che non avessero superato i suddetti test.

153    Di conseguenza, il motivo attinente all’incompetenza dell’EPSO ad adottare la decisione del 14 marzo 2006 non può essere accolto.

154    Pertanto, le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 14 marzo 2006 vanno respinte, così come, di conseguenza, le conclusioni dirette all’annullamento della «decisione [dell’EPSO] e/o del comitato di selezione di non (…) registrare [la ricorrente] nella banca dati dei candidati che hanno superato i test di preselezione».

155    Dall’insieme delle considerazioni che precedono consegue che il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

156    Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a partire dalla data dell’entrata in vigore dello stesso regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea pertinenti in materia restano applicabili, mutatis mutandis, alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

157    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra l’Unione e i suoi dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

158    Del pari, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta Plenaria)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra Angioi e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

3)      Il Regno di Spagna e la Repubblica italiana, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.

Mahoney

 

      Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Van Raepenbusch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 giugno 2011.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Lingua processuale: il francese.