Language of document : ECLI:EU:C:2019:460

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 giugno 2019(*)

«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di comunicazione di telefonia su protocollo Internet (VoIP) verso numeri di telefono fissi o mobili – Servizio SkypeOut»

Nella causa C‑142/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 7 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 23 febbraio 2018, nel procedimento

Skype Communications Sàrl

contro

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Skype Communications Sàrl, da E. Valgaeren, advocaat, nonché da C. Evrard e D. Gillet, avocates;

–        per il governo belga, da C. Pochet, P. Cottin e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da S. Depré, P. Vernet e M. Lambert de Rouvroit, avocats;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e S. Eisenberg, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;

–        per il governo rumeno, da C.-R. Canţăr, O.‑C. Ichim e R.‑I. Haţieganu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Hottiaux, L. Nicolae e G. Braun, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva quadro»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Skype Communications Sàrl e l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni) in merito alla decisione di quest’ultimo di infliggere a detta società un’ammenda amministrativa per aver fornito un servizio di comunicazione elettronica senza aver previamente proceduto alla necessaria notifica.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 10 della direttiva quadro così recita:

«La definizione di “servizio della società dell’informazione” di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [(GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18)], abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l’accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete».

4        L’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

c)      “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva [98/34] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

5        L’articolo 8 della direttiva quadro, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Salvo diversa disposizione dell’articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l’opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutr[e] e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.

(…)

2.       Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

(…)

b)      garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

(…)

4.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro:

(…)

b)      garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

c)      contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

(…)».

 Diritto belga

6        L’articolo 2, punto 5, della legge del 13 giugno 2005 relativa alle comunicazioni elettroniche (Moniteur belge del 20 giugno 2005, pag. 28070; in prosieguo: la «LCE»), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:

(…)

5°      “servizi di comunicazione elettronica”: i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione, comprese le operazioni di commutazione e di instradamento, di segnali su reti di comunicazione elettronica, ad esclusione a) dei servizi che forniscono contenuti (mediante reti e servizi di comunicazione elettronica) o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, e b) dei servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2 della legge dell’11 marzo 2003, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione [(Moniteur belge del 17 marzo 2003, pag. 12962)] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica ed esclusi c) i servizi di radiodiffusione, ivi compresa la televisione».

7        L’articolo 9, paragrafo 1, della LCE così dispone:

«La fornitura o rivendita in nome proprio e per conto proprio di servizi o di reti di comunicazione elettronica può iniziare, fatte salve le disposizioni dell’articolo 39, solo previa una notifica all’[IBPT] contenente i seguenti elementi:

1°      il nome, l’indirizzo, il numero dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] e del registro delle imprese del prestatore o un numero identificativo simile che raggruppa validamente tali dati;

2°      il referente con l’[IBPT];

3°      una descrizione succinta e precisa del suo servizio o rete;

4°      la probabile data di inizio delle attività.

La notifica avviene mediante lettera raccomandata».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        La società Skype Communications è l’editrice di un software di comunicazione, denominato Skype, che consente all’utente che lo installa su un terminale, ossia un computer, un tablet o uno smartphone, di beneficiare di un servizio di telefonia vocale e di teleconferenza, da apparecchio a apparecchio. SkypeOut è una funzionalità aggiunta al software Skype che consente al suo utente di effettuare chiamate telefoniche da un terminale verso una linea telefonica fissa o mobile, utilizzando l’Internet Protocol (IP) [protocollo Internet (IP)] e, più precisamente, la tecnica detta «Voice over IP» (VoIP) [«telefonia vocale su IP» (VoIP)]. SkypeOut non consente, invece, di ricevere chiamate telefoniche provenienti da utenti di numeri di telefono belgi.

9        Il servizio fornito via SkypeOut è un servizio detto «fuori fornitore di accesso a Internet» («fuori ISP»), vale a dire un servizio disponibile su Internet senza la partecipazione di un operatore di comunicazioni tradizionale.

10      Il servizio SkypeOut è a disposizione degli utenti secondo due formule tariffarie, vale a dire una formula prepagata oppure vari abbonamenti che danno diritto ad un volume determinato di chiamate telefoniche mensili a un costo fisso.

11      L’utilizzo di SkypeOut necessita, tecnicamente, di una connessione a Internet, fornita da un fornitore di accesso ad Internet (in prosieguo: l’«ISP» (Internet service provider)] e l’intervento di fornitori di servizi di telecomunicazione debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la rete telefonica pubblica commutata [in prosieguo: la «PSTN» (Public Switched Telephone Network)], con i quali la Skype Communications ha concluso accordi e il cui intervento è retribuito da quest’ultima pagando una tariffa di terminazione delle chiamate [fixed termination rate (FTR) o mobile termination rate (MTR)].

12      Con lettere dell’11 maggio e del 9 agosto 2011, l’IBPT ha invitato la Skype Communications a notificargli i suoi servizi conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della LCE, allegando il formulario di notifica.

13      Il 24 agosto 2011 la Skype Communications ha risposto che non esercitava alcuna attività in Belgio e in nessun caso forniva un servizio di comunicazione elettronica, come definito dalla direttiva quadro, in quanto non trasmetteva essa stessa alcun segnale. Precisava, inoltre, che per la funzionalità SkypeOut, ricorreva ad operatori internazionali che trasmettono essi stessi i segnali.

14      Il 14 agosto 2013 l’IBPT ha nuovamente scritto alla Skype Communications, facendole presente che essa non rispettava l’obbligo di notifica riguardante il servizio SkypeOut. L’IBPT sosteneva che SkypeOut faceva effettivamente parte di un «servizio di comunicazione elettronica», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della LCE. Infatti, da un lato, l’impiego di un piano di numerazione dimostrerebbe che si tratta di un servizio che è più di un’applicazione web e che non rientra nell’eccezione relativa al contenuto, quale menzionata nella definizione di servizio di comunicazione elettronica. Dall’altro, il fatto che la Skype Communications non proponga la trasmissione di segnali sulle reti di comunicazione elettronica non le impedirebbe di offrire effettivamente servizi del genere. Infine, il servizio SkypeOut sarebbe diretto agli utenti residenti nel territorio belga.

15      Il 13 dicembre 2013 la Skype Communications ha contestato la tesi dell’IBPT sostenendo che non le erano stati assegnati numeri dal piano di numerazione belga. La terminazione delle chiamate su numeri appartenenti a detto piano belga non potrebbe essere ragionevolmente intesa nel senso di conferire lo status di servizio di comunicazione elettronica. Diversa interpretazione porterebbe ad affermare che ogni operatore di telecomunicazioni nel mondo sarebbe assoggettato al regime belga di notifica dei servizi di comunicazione elettronica, anche se si avvale di un operatore terzo debitamente autorizzato a terminare le chiamate verso numeri del piano belga di numerazione.

16      Il 23 dicembre 2014 l’IBPT ha notificato alla Skype Communications le sue censure relative al mancato rispetto dell’articolo 9, paragrafo 1, della LCE e le misure che intendeva adottare.

17      In esito a vari scambi e audizioni, l’IBPT, il 1o giugno 2016, ha comunicato alla Skype Communications la sua decisione definitiva, adottata il 30 maggio 2016, con la quale dichiarava il mancato rispetto da parte di quest’ultima dell’articolo 9, paragrafo 1, della LCE per aver fornito un servizio di comunicazione elettronica senza procedere alla necessaria notifica, ordinava a quest’ultima di porre fine all’infrazione entro il termine massimo di un mese e le imponeva un’ammenda di EUR 223 454, pagabile entro 60 giorni.

18      Il 29 luglio 2016 la Skype Communications ha adito la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) chiedendo di annullare la decisione dell’IBPT del 30 maggio 2016, invitandolo, inoltre, in particolare, a dichiarare che SkypeOut non è un servizio di comunicazione elettronica e che, pertanto, non è un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. In subordine, chiedeva di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

19      Il 9 ottobre 2017 la Microsoft Ireland Operations, che fa parte, come la Skype Communications, del gruppo Microsoft, ha notificato all’IBPT, ai sensi dell’articolo 9 della LCE, un servizio denominato «PSTN Calling» («Chiamate PSTN»), il quale consente anch’esso di fare chiamate da un computer e da una connessione Internet verso numeri della PSTN. Secondo la Skype Communications, il servizio «PSTN Calling» presenta notevoli differenze tecniche rispetto a SkypeOut, dacché la necessità di notificarlo come servizio di comunicazione elettronica.

20      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma che, contrariamente a quanto affermato dalla Skype Communications, quest’ultima propone un’offerta rivolta ai residenti belgi, sicché esiste effettivamente un’offerta di servizio SkypeOut in Belgio. Detto giudice rileva, inoltre, che le parti nel procedimento principale controvertono sulla questione se il servizio reso tramite SkypeOut consista interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali sulle reti di comunicazione elettronica. A tal riguardo, evidenzia che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH (C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 43), che «la circostanza che la trasmissione del segnale avvenga mediante un’infrastruttura che non appartiene al [richiedente] è irrilevante ai fini della qualificazione della natura del servizio. Infatti, rileverebbe a tal riguardo solo il fatto che [il richiedente] UPC è responsabile nei confronti degli utenti finali della trasmissione del segnale che garantisce a questi ultimi la fornitura del servizio a cui sono abbonati.

21      Ciò premesso, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se la definizione di servizio di comunicazione elettronica, sancita all’articolo 2, lettera c), della [direttiva quadro], debba essere intesa nel senso che un servizio di telefonia vocale su protocollo Internet (voice over IP), offerto tramite un software con terminazione su una rete telefonica pubblica commutata verso un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione (secondo lo standard E.164), debba essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica, nonostante il fatto che il servizio di accesso a Internet tramite il quale l’utente accede a detto servizio di telefonia vocale su protocollo Internet costituisca già di per sé un servizio di comunicazione elettronica, allorché il fornitore del software offra tale servizio dietro retribuzione e concluda accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare chiamate verso la rete telefonica pubblica commutata che consentono la terminazione delle chiamate verso un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la risposta rimanga immutata ove si consideri che la funzionalità del software che consente la chiamata vocale è solo una delle funzionalità del medesimo, il quale può essere utilizzato anche senza di essa.

3)      In caso di risposta affermativa alle questioni [prima e seconda], se la risposta alla prima questione rimanga immutata ove si consideri che il fornitore del servizio stabilisce, nelle sue condizioni generali, che non si assume responsabilità nei confronti del cliente finale rispetto alla trasmissione dei segnali.

4)      In caso di risposta affermativa alle questioni [dalla prima alla terza], se la risposta alla prima questione rimanga immutata ove si consideri che il servizio reso rientra altresì nella definizione di “servizio della società dell’informazione”».

 Sulle questioni pregiudiziali

22      Con le quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro debba essere interpretato nel senso che la fornitura da parte dell’editore di software di una funzionalità che offre un servizio VoIP, la quale consente all’utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione tramite la PSTN di uno Stato membro a partire da un terminale, debba essere qualificata come «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione, allorquando la fornitura di detto servizio, da un lato, dà luogo a retribuzione dell’editore e, dall’altro, implica la conclusione da parte di quest’ultimo di accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazione debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la PSTN.

23      A tal riguardo, detto giudice si chiede se una simile qualificazione debba essere accolta nonostante il fatto che, in primo luogo, il servizio di accesso ad Internet tramite il quale l’utente accede al servizio VoIP costituisca esso stesso un servizio di comunicazione elettronica, in secondo luogo, detto servizio VoIP sia offerto attraverso un’ulteriore funzionalità di un software che può essere utilizzato senza di essa, in terzo luogo, il fornitore del servizio preveda nelle sue condizioni generali di non assumersi la responsabilità della trasmissione dei segnali verso il cliente finale e, in quarto luogo, il servizio reso rientri anch’esso nella nozione di «servizio della società dell’informazione».

24      Occorre anzitutto ricordare che la nozione di «servizio di comunicazione elettronica» è definita, in termini positivi e negativi, dall’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro e che tale definizione è ripresa, in termini equivalenti, all’articolo 1, punto 3, della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 249, pag. 21) (sentenza del 7 novembre 2013, UPC Nederland, C‑518/11, EU:C:2013:709, punti 36 e 37).

25      Infatti, l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro definisce, in primo luogo, il servizio di comunicazione elettronica come «i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva».

26      La stessa disposizione precisa, in secondo luogo, che la nozione di «servizio di comunicazione elettronica» esclude, da un lato, «i servizi consistenti nel fornire contenuti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica o per esercitare un controllo editoriale su tali contenuti» e, dall’altro, non comprende «i servizi della società dell’informazione, di cui all’articolo 1 della [direttiva 98/34], non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

27      A tale proposito, il considerando 5 della direttiva quadro recita che la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo e che, nella definizione di tale quadro, è necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti.

28      Come già rilevato dalla Corte, le diverse direttive che compongono il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, in particolare la direttiva quadro e la direttiva 2002/77, stabiliscono in tal modo una chiara distinzione tra la produzione dei contenuti, che implica un controllo editoriale, e la trasmissione dei contenuti, che esclude qualsiasi controllo editoriale, i contenuti e la loro trasmissione, poiché i contenuti e la loro trasmissione sono soggetti a discipline distinte che perseguono obiettivi propri (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, UPC Nederland, C‑518/11, EU:C:2013:709, punto 41, e del 30 aprile 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 36).

29      La Corte ha altresì dichiarato che, per rientrare nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica», un servizio doveva comprendere la trasmissione di segnali, fermo restando che la circostanza che la trasmissione del segnale avvenga attraverso un’infrastruttura non appartenente al prestatore di servizi è irrilevante ai fini della qualificazione della natura del servizio, poiché a tal riguardo rileva solo il fatto che il prestatore di servizi è responsabile nei confronti degli utenti finali della trasmissione del segnale che garantisce a questi ultimi la fornitura del servizio a cui sono abbonati (sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 43).

30      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte presentate alla Corte risulta che la Skype Communications, editrice del software Skype, propone una funzionalità aggiuntiva a detto software (SkypeOut) che consente al suo utente di chiamare, a partire da un terminale connesso a Internet quale un computer, uno smartphone o un tablet, un numero fisso o mobile sulla PSTN utilizzando l’IP e, più precisamente, la tecnica VoIP.

31      È pacifico che la Skype Communications propone il servizio VoIP in Belgio e che essa percepisce una retribuzione da parte dei suoi utenti, in quanto l’utilizzo di SkypeOut è subordinato o a un prepagamento o a un abbonamento.

32      È altresì pacifico che l’utilizzo di SkypeOut richiede l’intervento di fornitori di servizi di telecomunicazioni, autorizzati a trasmettere e a terminare chiamate verso i numeri di telefoni fissi o mobili attraverso la PSTN e che la Skype Communications conclude a tal fine accordi con questi ultimi, ai quali essa versa una retribuzione sotto forma di tariffe di terminazione di chiamata fissa [fixed termination rate (FTR)] o di chiamata mobile [mobile termination rate (MTR)].

33      Ne consegue, da un lato, che la funzionalità SkypeOut consiste prevalentemente nel trasmettere i segnali vocali dall’utente chiamante verso l’utente chiamato sulle reti di comunicazione elettronica, vale a dire anzitutto su Internet e poi sulla PSTN e, dall’altro, che la Skype Communications deve essere considerata responsabile, nei confronti degli utenti della funzionalità SkypeOut che sono abbonati a detto servizio o hanno pagato l’utilizzo di detto servizio, della trasmissione dei segnali vocali sulla PSTN, ai sensi della sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH (C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 43).

34      Infatti, se è vero che, sul piano tecnico, l’instradamento delle chiamate vocali emesse tramite SkypeOut viene materialmente realizzato, in primo luogo, dagli ISP su Internet, su un primo segmento che va dalla connessione Internet dell’utente chiamante fino alla passerella d’interconnessione (Gateway) tra Internet e la PSTN, e, in secondo luogo, dai fornitori di servizi di telecomunicazioni sulla PSTN, su un secondo segmento che va da detta passerella d’interconnessione fino al punto di collegamento mobile o fisso dell’utente chiamato, resta il fatto che tale trasmissione avviene in forza di accordi stipulati tra la Skype Communications e detti fornitori di servizi di telecomunicazioni e non può avvenire senza la conclusione di simili accordi.

35      Come sostanzialmente sostenuto dai governi belga, tedesco, dei Paesi Bassi e rumeno nonché dalla Commissione europea, è la Skype Communications che, tramite la conclusione di accordi di interconnessione con i fornitori di servizi di telecomunicazioni sulla PSTN, rende tecnicamente possibile la trasmissione di segnali dalla rete Internet verso la PSTN e garantisce, in definitiva, ai suoi clienti e abbonati il servizio VoIP che essa propone con la funzionalità SkypeOut del suo software Skype.

36      I diversi elementi richiamati dal giudice del rinvio nelle quattro questioni non sono in grado di confutare la qualificazione della funzionalità SkypeOut come «servizio di comunicazione elettronica», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro.

37      Infatti, in primo luogo, la circostanza che l’utente della funzionalità SkypeOut acceda al servizio VoIP utilizzando un servizio di accesso ad Internet fornito da un ISP, che costituisce esso stesso un servizio di comunicazione elettronica, non implica che detto servizio VoIP non possa essere esso stesso qualificato, in quanto tale, come «servizio di comunicazione elettronica».

38      Come hanno rilevato il giudice del rinvio, il governo belga e la Commissione, il servizio VoIP implica, infatti, due servizi di comunicazione elettronica distinti, che consistono, il primo, nel trasmettere i segnali vocali dell’utente chiamante fino alla passerella di interconnessione (Gateway) tra Internet e la PSTN, che rientra nella responsabilità dell’ISP dell’utente chiamato, e il secondo, nel trasmettere detti segnali sulla PSTN fino alla terminazione fissa o mobile, che rientra nella responsabilità congiunta dei fornitori di servizi di telecomunicazioni delle persone chiamate e della Skype Communications, in forza dei contratti che li vincolano.

39      Occorre considerare, a tale proposito, che, sebbene, come ha rilevato il governo belga, i servizi forniti dai fornitori di telecomunicazioni che provvedono alla terminazione delle chiamate mobili o fisse sulla PSTN costituiscano servizi di comunicazione elettronica, tali fornitori non possono, tuttavia, essere considerati responsabili della trasmissione dei segnali vocali nei confronti degli utenti della funzionalità SkypeOut, ai sensi della giurisprudenza della Corte, giacché detti fornitori non intrattengono alcun rapporto contrattuale con tali utenti.

40      Sebbene, pertanto, questi stessi fornitori siano contrattualmente responsabili nei confronti della Skype Communications dell’instradamento dei segnali vocali emessi mediante SkypeOut sulla PSTN, è la Skype Communications che invece è responsabile del servizio VoIP che essa fornisce, a pagamento, ai suoi clienti e abbonati.

41      In secondo luogo, il fatto che SkypeOut costituisca unicamente una funzionalità del software Skype, che può essere utilizzato senza detta funzionalità, non può influire sulla qualificazione del servizio VoIP fornito dalla Skype Communications come servizio di comunicazione elettronica.

42      È vero che, come sostiene la Skype Communications, il software Skype fornisce un insieme di servizi, che non sono contestati nell’ambito della controversia principale, in particolare, da un lato, un servizio che consente ai suoi utenti di effettuare gratuitamente comunicazioni audio e/o video tra apparecchiature terminali connesse a Internet e, dall’altro, una serie di servizi quali, in particolare, servizi di condivisione dello schermo, messaggistica istantanea di testo, condivisione di file o traduzione simultanea, che non possono essere qualificati come «servizio di comunicazione elettronica», perché non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali.

43      Tuttavia, sebbene l’installazione della funzionalità SkypeOut su un terminale presupponga la previa installazione del software Skype, ciò non toglie che, come hanno rilevato in particolare i governi belga, tedesco, dei Paesi Bassi e rumeno, i servizi rispettivamente offerti dal software Skype stesso e dalla sua funzionalità SkypeOut appaiano chiaramente distinti quanto al loro oggetto e restano totalmente autonomi quanto al loro funzionamento.

44      In terzo luogo, il fatto che la Skype Communications indichi, nelle sue condizioni generali, di non assumere la responsabilità della trasmissione dei segnali nei confronti degli utenti della funzionalità SkypeOut del suo software Skype non può avere incidenza sulla qualificazione del servizio VoIP, che tale funzionalità offre come «servizio di comunicazione elettronica».

45      Infatti, ammettere che il fornitore di un servizio rientrante materialmente nella qualificazione di «servizio di comunicazione elettronica» possa sottrarsi all’ambito di applicazione della direttiva quadro mediante l’adozione, nelle sue condizioni generali, di una clausola di esonero di qualsiasi responsabilità vanificherebbe la portata del nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, la cui finalità è la creazione di un vero e proprio mercato interno delle comunicazioni elettroniche, nell’ambito del quale queste ultime devono, in definitiva, essere disciplinate dal solo diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, UPC Nederland, C‑518/11, EU:C:2013:709, punto 45, e del 30 aprile 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 44).

46      Infine, in quarto luogo, il fatto che anche il servizio VoIP consentito da SkypeOut rientri nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi della direttiva 98/34, non implica affatto che anch’esso non possa essere qualificato come «servizio di comunicazione elettronica».

47      Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, letto alla luce del considerando 10, si evince che sono esclusi dalla definizione di servizi di comunicazione elettronica solamente i servizi della società dell’informazione, di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34, che non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

48      Ne consegue che, come hanno rilevato sia i governi belga, tedesco, olandese e rumeno sia la Commissione, un «servizio della società dell’informazione», ai sensi della direttiva 98/34, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva quadro allorquando consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

49      Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che la fornitura da parte dell’editore di un software di una funzionalità che offre un servizio VoIP, la quale consente all’utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione tramite la PSTN di uno Stato membro a partire da un terminale, deve essere qualificata come «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione, allorquando la fornitura di detto servizio, da un lato, dà luogo a retribuzione dell’editore e, dall’altro, implica la conclusione da parte di quest’ultimo di accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la PSTN.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la fornitura, da parte dell’editore di un software, di una funzionalità che offre un servizio «Voice over Internet Protocol (VoIP) [telefonia vocale su IP (VoIP)], la quale consente all’utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione tramite la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) di uno Stato membro a partire da un terminale, costituisce un «servizio di comunicazione elettronica», ai sensi di tale disposizione, allorquando la fornitura di detto servizio, da un lato, dà luogo a retribuzione dell’editore e, dall’altro, implica la conclusione da parte di quest’ultimo di accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la PSTN.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.