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Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-391/17, Romania / Commissione

(Causa C-899/19 P)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-391/17, statuire sulla causa T-391/17 accogliendo il ricorso di annullamento della decisione (UE) 2017/652

oppure

accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-391/17 e rinviare la causa T-391/17 al Tribunale dell’Unione europea e questo, nel nuovo giudizio, voglia accogliere il ricorso di annullamento e annullare la decisione (UE) 2017/652;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A. Violazione delle disposizioni dei Trattati UE relative alle competenze dell’Unione

Il Tribunale commette un errore di diritto allorché, in violazione del principio di attribuzione delle competenze sancito dall’articolo 5, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea, assimila i valori elencati all’articolo 2 TUE ad un’azione specifica/obiettivo nell’ambito di competenza dell’UE ed invita la Commissione a presentare atti specifici aventi come obiettivo principale il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e della ricchezza della diversità culturale e linguistica.

B. Violazione dell’articolo 296, paragrafo 2 TFUE

Il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 296, paragrafo 2 TFUE per quanto riguarda l’obbligo di motivazione incombente alla Commissione, ritenendo in modo errato che detto obbligo fosse stato rispettato, in relazione alle circostanze della causa, nel contesto in cui la Commissione non ha illustrato le considerazioni giuridiche che hanno rivestito un’importanza essenziale nell’impianto della decisione (UE) 2017/652, e, inoltre, ha modificato in modo sostanziale la propria posizione espressa in precedenza, senza precisare quali fossero le evoluzioni intervenute tali da giustificare la modifica della posizione.

C. Irregolarità procedurali tali da arrecare pregiudizio agli interessi del ricorrente

Con il fatto che, nell’ambito della fase orale del procedimento nella causa T-391/17, le discussioni si sono concentrate, su indicazione del Tribunale, unicamente sugli aspetti di ricevibilità del ricorso di annullamento, mentre, nel contesto della sentenza pronunciata, detta istanza ha affrontato esclusivamente aspetti riguardanti il merito, la regolarità del procedimento è stata compromessa.

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