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Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe / Commissione

(Causa C-898/19 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, agenti, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Fiat Chrysler Finance Europe, Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 nelle cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/ Commissione;

annullare la decisione 1 della Commissione del 21 ottobre 2015, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’approccio al principio di libera concorrenza.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’analizzare la selettività.

Terzo motivo: il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione della sentenza.

Quarto motivo: il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto nell’ammettere che la Commissione potesse rivedere decisioni emesse da amministrazioni fiscali nazionali alla luce di una sua versione del principio di libera concorrenza che non era prevedibile e il cui contenuto è ignoto.

Quinto motivo: il Tribunale ha violato gli articoli 4 e 5 TUE e ha indebitamente impiegato le norme sugli aiuti di Stato per armonizzare le norme degli Stati membri in materia di imposizione diretta.

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1 Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat [notificata con il numero C(2015) 7152] (GU 2016, L 351, pag. 1).