Language of document : ECLI:EU:F:2015:37





SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

29 aprile 2015 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 13 maggio 2015]

«Funzione pubblica – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili – Articolo 45 dello Statuto – Anzianità di due anni nel grado – Omessa considerazione del periodo di lavoro svolto in qualità di agente temporaneo – Disparità di trattamento in ragione della natura giuridica dell’impiego dei lavoratori interessati – Direttiva 1999/70/CE – [Testo rettificato con ordinanza del 13 maggio 2015] Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Invocabilità – Esclusione»

Nella causa F‑78/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Viara Todorova Androva, funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Rhode-Saint-Genèse (Belgio), rappresentata da M. Velardo, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Herrmann e M. Bauer, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto dalla

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

e dalla

Corte dei conti dell’Unione europea, rappresentata inizialmente da T. Kennedy, N. Scafarto e K. Zavřelová, in qualità di agenti, successivamente da N. Scafarto, in qualità di agente,

intervenienti,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto da K. Bradley (relatore), presidente, H. Kreppel e M. I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2012, la sig.ra Todorova Androva ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, da un lato, all’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di non iscriverla nell’elenco dei funzionari promuovibili per l’esercizio di promozione 2011 e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che la stessa avrebbe subito a causa dell’illegittimità di detta decisione.

 Contesto normativo

2        L’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), così dispone:

«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina in considerazione dell’articolo 6, paragrafo 2. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. (...)».

3        Il 28 giugno 1999 il Consiglio ha adottato la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

4        Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), l’obiettivo dello stesso è di:

«(...)

a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;

b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

5        La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», stabilisce quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

(...)

4.      I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».

 Fatti all’origine della controversia

6        La ricorrente è stata assunta dal Consiglio, a partire dal 1° luglio 2006, in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea nella sua versione allora vigente (in prosieguo: il «RAA»). La stessa è stata inquadrata nel grado AD 5 e assegnata, in qualità di amministratore linguista, all’unità di lingua bulgara presso la direzione «Traduzione e produzione dei documenti» della direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» del Segretariato generale. Era previsto che il contratto di lavoro, così come modificato dalle successive clausole aggiuntive, terminasse il 31 dicembre 2010.

7        Avendo nel frattempo superato il concorso EPSO/AD/166/09, la ricorrente è stata nominata funzionario in prova nel grado AD 5, con decisione del 23 novembre 2010 con effetto dal 1° dicembre 2010. Ai sensi dell’articolo 32, terzo comma, dello Statuto, la ricorrente ha conservato la propria anzianità di scatto acquisita quando era agente temporaneo ed è stata in seguito classificata al quarto scatto.

8        Le parti non contestano il fatto che, dopo la sua nomina come funzionario in prova, la ricorrente abbia continuato a svolgere le stesse mansioni che già svolgeva quale agente temporaneo.

9        Con decisione del 12 luglio 2011, efficace dal 1° settembre 2011, la ricorrente è stata nominata in ruolo.

10      Con comunicazione al personale n. 87/11 del 12 settembre 2011, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha pubblicato l’elenco dei funzionari promuovibili per l’esercizio 2011. Il nome della ricorrente non vi compariva.

11      Il 17 ottobre 2011 è stata pubblicata la comunicazione al personale n. 100/11 relativa all’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio 2011. Il nome della ricorrente non vi compariva.

12      Il 9 dicembre 2011 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione che non la includeva nell’elenco dei funzionari promuovibili, come risultava dalla comunicazione al personale n. 87/2011.

13      Con decisione del 18 aprile 2012, il segretario generale aggiunto del Consiglio, agendo nella sua qualità di APN, ha respinto il reclamo giacché, segnatamente, la ricorrente non aveva maturato due anni di anzianità nel grado a decorrere dalla propria nomina come funzionario, come richiesto dall’articolo 45 dello Statuto per rientrare fra i funzionari promuovibili (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Tenuto conto delle dimissioni del giudice relatore al quale la causa era stata inizialmente assegnata e della modifica della composizione delle sezioni, il presidente del Tribunale, il 6 maggio 2013, ha nominato un nuovo giudice relatore.

15      Con lettera del 24 giugno 2013, il Tribunale ha informato le parti della propria intenzione di invitare il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte dei conti dell’Unione europea ad intervenire nel procedimento e ha chiesto loro di presentare le proprie osservazioni al riguardo.

16      Poiché le parti non si sono opposte all’invito ad intervenire proposto, con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 4 dicembre 2013 (Todorova Androva/Consiglio, F‑78/12, EU:F:2013:206), la Commissione e la Corte dei conti sono state autorizzate ad intervenire. Il Parlamento e la Corte di giustizia non sono voluti intervenire nella presente causa.

17      La Commissione e la Corte dei conti hanno fatto pervenire la propria memoria di intervento, rispettivamente, il 14 e 15 gennaio 2015.

18      Con lettera del 13 febbraio 2014, il Consiglio ha informato il Tribunale di non avere osservazioni sulle memorie di intervento della Commissione e della Corte dei conti. Il 10 marzo 2014 la ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni sulle memorie di intervento della Commissione e della Corte dei conti.

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione, quale risulta dalla comunicazione al personale n. 87/11 del 12 settembre 2011, di non iscriverla nell’elenco dei funzionari promuovibili per l’esercizio 2011;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare il Consiglio al risarcimento dei danni materiali e morali quantificati in via provvisoria nella somma di EUR 40 000 e che saranno accertati in modo più preciso in corso di causa, oltre gli interessi compensativi e moratori al tasso del 6,75%;

–        condannare il Consiglio alle spese.

20      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

21      La Commissione e la Corte dei conti chiedono al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle domande avverso la decisione di rigetto del reclamo

22      Secondo la giurisprudenza, le domande di annullamento formalmente dirette avverso il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di investire il giudice dell’atto avverso il quale il reclamo è stato presentato, laddove siano, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (sentenza Balionyte-Merle/Commissione, F‑113/12, EU:F:2013:191, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

23      Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la decisione di rigetto del reclamo conferma la decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei funzionari promuovibili, limitandosi a fornire la motivazione della stessa. In una simile ipotesi, è proprio la legittimità dell’atto lesivo iniziale a dover essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si ritiene coincidere con tale atto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59 e giurisprudenza ivi citata).

24      Di conseguenza, le domande di annullamento dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo sono prive di contenuto autonomo e il ricorso deve essere considerato come promosso avverso la decisione, come risulta dalla comunicazione al personale n. 87/11 del 12 settembre 2011, di non iscrivere la ricorrente nell’elenco dei funzionari promuovibili per l’esercizio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la cui motivazione è precisata dalla decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenze Eveillard/Commissione, T‑258/01, EU:T:2004:177, punti 31 e 32, e Buxton/Parlamento, F‑50/11, EU:F:2012:51, punto 21).

 Sulle domande di annullamento della decisione impugnata

25      A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduce formalmente tre motivi, vertenti, rispettivamente:

–        il primo, sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e su un errore manifesto di valutazione;

–        il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento;

–        il terzo, sulla violazione del dovere di sollecitudine.

26      Tuttavia, tenuto conto dell’argomento sviluppato dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande e delle precisazioni che la stessa ha fornito in udienza, il primo motivo deve essere considerato vertente in via principale sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e, in subordine, in via di eccezione, sull’illegittimità dell’articolo 45 dello Statuto, in quanto esso violerebbe il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e, in via di eccezione, all’illegittimità di detta disposizione

–       Argomenti delle parti

27      La ricorrente sostiene, in sostanza, di essere stata vittima di una discriminazione non giustificata rispetto ai funzionari promuovibili giacché ella, in qualità di agente temporaneo, ha svolto mansioni identiche a quelle di un funzionario, ma che cionondimeno i periodi di servizio che ella ha prestato in detta qualità non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo dei due anni di anzianità nel grado, necessari, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, per essere promuovibile. Infatti, la ricorrente avrebbe sempre svolto le medesime mansioni sin dalla sua entrata in servizio in qualità di agente temporaneo.

28      Con il primo motivo, come precisato dalla ricorrente nelle proprie osservazioni sulle memorie di intervento e in udienza, la ricorrente sostiene, in via principale, che la decisione impugnata si basa su una lettura errata dell’articolo 45 dello Statuto. Infatti, il Consiglio avrebbe interpretato detta disposizione nel senso che, per calcolare i due anni di anzianità nel grado che i funzionari devono giustificare per essere idonei alla promozione, l’anzianità eventualmente maturata dai funzionari che, come la ricorrente, erano agenti temporanei prima di essere nominati in ruolo, non doveva essere presa in considerazione. Secondo la ricorrente, il testo dell’articolo 45 dello Statuto permette di prenderla in considerazione e detta interpretazione è l’unica conforme alla direttiva 1999/70.

29      La ricorrente ritiene che, se l’articolo 45 dello Statuto non potesse essere interpretato nel senso che esso consente di prendere in considerazione l’anzianità maturata in qualità di agente temporaneo per il calcolo dei due anni di anzianità nel grado, necessari per essere promuovibile al grado superiore, esso sarebbe contrario alla direttiva 1999/70 e al principio della parità di trattamento di cui detta direttiva è espressione e dovrebbe pertanto essere dichiarato illegittimo.

30      Secondo la ricorrente, nella sentenza Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557), la Corte ha dichiarato che l’accordo quadro doveva essere interpretato nel senso che proibisce ogni disparità di trattamento fra «dipendenti pubblici di ruolo» e «dipendenti pubblici temporanei», salvo che detta disparità non fosse giustificata da una ragione oggettiva, e che, quindi, era contrario a detto accordo quadro il fatto di non prendere in considerazione, al fine di stabilire se una persona potesse aspirare ad una promozione, un periodo di servizio svolto da detta persona in qualità di «dipendente pubblico temporaneo» prima di diventare funzionario.

31      La ricorrente sostiene che la direttiva 1999/70 si applica alle istituzioni dell’Unione nei rapporti con i loro agenti. La clausola 4 dell’accordo quadro, in base alla quale la Corte avrebbe dichiarato che i periodi di servizio svolti come agente temporaneo devono essere presi in considerazione allo stesso modo dei periodi di servizio svolti come dipendente pubblico di ruolo, sarebbe espressione del principio generale di parità di trattamento che è un «principio fondamentale».

32      In via subordinata, la ricorrente sostiene che, anche se il Tribunale dovesse ritenere che ella non possa invocare l’esistenza di un principio fondamentale, le istituzioni sarebbero obbligate ad interpretare l’articolo 45 dello Statuto alla luce della direttiva 1999/70, e ciò in virtù del dovere di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

33      In ogni caso, dal momento che l’articolo 45 dello Statuto può essere oggetto di diverse interpretazioni, la ricorrente ritiene che il Consiglio avrebbe dovuto tenere conto della direttiva 1999/70 e, in seguito, delle disposizioni dell’accordo quadro per determinare quale fosse l’interpretazione adeguata della nozione di «due anni di anzianità nel grado» ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto.

34      Peraltro, la ricorrente ritiene che la circostanza che la sentenza Rosado Santana (EU:C:2011:557) riguardasse una procedura di selezione interna e non una procedura di promozione non costituisca un elemento tale da giustificare la mancata applicazione alla presente causa della soluzione adottata dalla Corte. Infatti, una procedura di promozione attiene, come una procedura di selezione interna, alla progressione della carriera degli agenti pubblici e, a tale titolo, rientrerebbe fra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro.

35      Secondo la ricorrente, l’esistenza di una continuità fra l’anzianità maturata come agente temporaneo e quella maturata come funzionario non è esclusa dallo Statuto, anzi risulterebbe da talune disposizioni di quest’ultimo. Infatti, l’articolo 45 dello Statuto non farebbe espressamente riferimento al fatto che l’anzianità di cui al suddetto articolo debba essere stata maturata unicamente nella qualità di funzionario. Peraltro, detto articolo non escluderebbe che si possano prendere in considerazione rapporti informativi diversi da quelli redatti dopo che la persona interessata sia diventata funzionario. Al contrario, dall’articolo 32, terzo comma, dello Statuto risulterebbe espressamente che gli agenti temporanei divenuti funzionari possono conservare il beneficio dell’anzianità precedentemente maturata, e ciò sebbene siano stati assunti ai sensi di un altro regime giuridico.

36      Il Consiglio sostiene che la tesi della ricorrente è contraria all’intenzione del legislatore di tenere conto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto, soltanto dei periodi di servizio prestato in qualità di funzionario, intenzione che emerge dai termini «anzianità nel (…) grado» contenuti nel testo stesso dell’articolo 45 dello Statuto.

37      Inoltre, secondo il Consiglio, la tesi della ricorrente implica l’esistenza di una continuità giuridica fra lo status di agente temporaneo e quello di funzionario. Orbene, un’analisi dello Statuto e della giurisprudenza, in particolare delle ordinanze Kyriazi/Commissione (F‑66/06, EU:F:2006:92) e Pereira Sequeira/Commissione (F‑65/06, EU:F:2006:124) e della sentenza Toronjo Benitez/Commissione (F‑33/07, EU:F:2008:25), deve condurre il Tribunale ad escludere una siffatta continuità giuridica.

38      Infine, secondo il Consiglio, la scelta del legislatore di tenere conto, nell’ambito dell’articolo 45 dello Statuto, soltanto dei periodi di servizio svolti in qualità di funzionario non può essere rimessa in discussione invocando il principio generale di parità di trattamento. Infatti, secondo la giurisprudenza e in particolare le sentenze Chetcuti/Commissione (C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punto 40) e Wasmeier/Commissione (T‑381/00, EU:T:2002:190, punto 122), non sussisterebbe discriminazione nel trattare i funzionari in maniera diversa rispetto agli agenti temporanei, dal momento che la definizione di ciascuna di dette categorie corrisponde a bisogni legittimi dell’amministrazione e alla natura delle mansioni, permanenti o temporanee, che quest’ultima ha la missione di svolgere.

39      Peraltro, il Consiglio ritiene che la soluzione adottata nella sentenza Rosado Santana (EU:C:2011:557) non sia applicabile al caso di specie.

40      Innanzitutto, il Consiglio ricorda che la sentenza Rosado Santana (EU:C:2011:557) riguarda l’interpretazione di una direttiva che doveva essere applicata in uno Stato membro e che una direttiva è invocabile nei confronti di un’istituzione soltanto indirettamente, nelle fattispecie enunciate nella sentenza Aayhan e a./Parlamento (F‑65/07, EU:F:2009:43, punti da 113 a 116). Orbene, la clausola 4 dell’accordo quadro non rientrerebbe in nessuna di dette fattispecie. In particolare, la clausola 4 dell’accordo quadro, come attuato dalla direttiva 1999/70, non sarebbe l’espressione di un principio generale di diritto e, dal momento che il testo dell’articolo 45 dello Statuto è chiaro, non vi sarebbe motivo di rinviare alla direttiva per determinare il significato di detta disposizione.

41      Inoltre, il Consiglio sottolinea che sussiste una differenza fondamentale tra la situazione della ricorrente e quella del sig. Rosado Santana, in quanto quest’ultimo sarebbe sempre stato assoggettato al medesimo regime giuridico di base, poiché era «dipendente temporaneo» prima di divenire «dipendente di ruolo», mentre la ricorrente sarebbe stata assoggettata successivamente a due regimi distinti, cioè il RAA, in qualità di agente temporaneo, poi lo Statuto, in qualità di funzionario.

42      Nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, il Consiglio ha precisato la propria posizione basandosi sull’ordinanza Rivas Montes (C‑178/12, EU:C:2013:150). Secondo il Consiglio, da detta ordinanza deriva che la clausola 4 dell’accordo quadro non può essere invocata per fondare un’eccezione di illegittimità dell’articolo 45 dello Statuto. Infatti, detta clausola riguarderebbe la discriminazione nei confronti del lavoratori che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato solo in ragione della durata di detto rapporto, mentre, nel caso di specie, la disparità di trattamento fra agenti temporanei e funzionari è basata sulla natura giuridica del loro rapporto di lavoro con le istituzioni dell’Unione.

43      Ammesso che la soluzione adottata in occasione della sentenza Rosado Santana (EU:C:2011:557) possa essere applicata alla funzione pubblica dell’Unione europea, il Consiglio sostiene che le legittime esigenze dell’amministrazione e la natura delle mansioni, permanenti o temporanee, che essa ha la missione di svolgere costituirebbero ragioni oggettive che giustificano il fatto di non tenere conto, ai fini dell’esercizio di promozione, dei periodi di servizio prestato dalla ricorrente come agente temporaneo.

44      Secondo la Commissione, il Tribunale dovrebbe dichiarare l’eccezione di illegittimità irricevibile d’ufficio, poiché detta eccezione non è stata sollevata in sede di reclamo.

45      Nel merito, la Commissione sostiene tutti gli argomenti del Consiglio, sottolineando la natura radicalmente diversa fra lo status di agente temporaneo e quello di funzionario.

46      In particolare, la Commissione ritiene che il fatto che la ricorrente abbia svolto in qualità di agente temporaneo le stesse mansioni che le sono state assegnate dopo la sua nomina quale funzionario in prova sia del tutto irrilevante. La tesi della ricorrente, secondo la Commissione, darebbe eccessiva importanza a elementi fattuali puramente aleatori e un vantaggio non giustificato agli agenti che abbiano sempre svolto le stesse mansioni, prima in qualità di agenti temporanei, poi in qualità di funzionari, rispetto agli agenti polivalenti.

47      La Corte dei conti, nella propria memoria di intervento, pur condividendo gli argomenti del Consiglio, afferma, in sostanza, che la clausola 4 dell’accordo quadro non è invocabile nei confronti delle istituzioni dell’Unione europea per quanto riguarda l’omessa considerazione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto, dell’anzianità maturata da un funzionario quando lo stesso era agente temporaneo. La Corte ritiene che una siffatta situazione non costituisca né una violazione del principio di non discriminazione né un abuso derivante dall’utilizzo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e che ad ogni modo la ricorrente non abbia fatto valere tale abuso.

–       Valutazione del Tribunale

48      Il Tribunale esaminerà innanzitutto la questione se il Consiglio abbia travisato la portata dell’articolo 45 dello Statuto interpretandolo nel senso che esso non gli consentirebbe di tenere conto dell’anzianità maturata dalla ricorrente in qualità di agente temporaneo ai fini del calcolo dei due anni di anzianità nel proprio grado che ella doveva giustificare per essere promuovibile. Infatti, la questione della legittimità dell’articolo 45 dello Statuto, sollevata dalla ricorrente in via subordinata, è pertinente nel caso di specie soltanto qualora il Consiglio non abbia commesso alcun errore nell’interpretazione di detta disposizione.

49      Secondo una costante giurisprudenza, nell’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza Hoštická e a., C‑561/13, EU:C:2014:2287, punto 29).

50      Nel caso di specie, l’articolo 45 dello Statuto prevede che la promozione «è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado». Orbene, utilizzando l’espressione «anzianità nel loro grado» e il pronome possessivo «loro», che rinvia ai «funzionari», il testo di detta disposizione indica che l’APN deve tenere conto soltanto dell’anzianità maturata nel grado in qualità di funzionario.

51      Tale interpretazione letterale dell’articolo 45 dello Statuto è confermata da un’analisi dello Statuto nel suo complesso. Infatti, sembra che, secondo il legislatore, non vi sia nessuna continuità giuridica nella carriera di un agente temporaneo divenuto funzionario (v., in tal senso, sentenze Bellantone/Corte dei conti, F‑85/06, EU:F:2007:171, punto 51; Toronjo Benitez/Commissione, EU:F:2008:25, punto 87, e ordinanza Prieto/Parlamento, F‑42/07, EU:F:2011:159, punto 61).

52      Al riguardo, il Tribunale osserva che, secondo l’articolo 34 dello Statuto, «[o]gni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo». Detta disposizione non fa alcuna differenza fra gli agenti che sono stati nominati funzionari in prova dopo aver lavorato in qualità di agenti temporanei e gli altri agenti anche se essi hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell’uno e dell’altro regime. Se la tesi della continuità giuridica proposta dalla ricorrente fosse fondata, una siffatta disposizione sarebbe priva di qualsivoglia utilità per i funzionari nominati che abbiano già lavorato in qualità di agenti temporanei.

53      Inoltre, quando il legislatore ha inteso tenere conto dei periodi di lavoro svolti da un agente in qualità di agente temporaneo per trarne conseguenze sulla sua carriera di funzionario, lo ha fatto in maniera esplicita. Questo è il caso dell’articolo 32, terzo comma, dello Statuto, secondo il quale «[l’]agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d’inquadramento stabiliti dall’istituzione conserva l’anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità» e ciò in deroga all’articolo 32, primo comma, ai sensi del quale il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. Analogamente, l’articolo 40, secondo comma, del RAA dispone che «[i]l periodo di servizio [prestato] in qualità di agente temporaneo dell’Unione viene preso in considerazione per il calcolo delle annualità della sua pensione di anzianità, alle condizioni previste dall’allegato VIII dello statuto».

54      Ne consegue che il Consiglio non ha commesso alcun errore nell’interpretare l’articolo 45 dello Statuto nel senso che, nell’ambito della procedura di promozione, può essere presa in considerazione solo l’anzianità nel grado maturata in qualità di funzionario, e ciò soprattutto in quanto il RAA non prevede che detto articolo si applichi in ogni caso, in un modo o in un altro, alla situazione degli agenti temporanei.

55      Occorre quindi respingere la censura relativa all’errore di interpretazione dell’articolo 45 dello Statuto ed esaminare l’eccezione di illegittimità sollevata, in via subordinata, dalla ricorrente e relativa al fatto che, impedendo di prendere in considerazione i periodi di attività che un funzionario ha svolto in qualità di agente temporaneo, l’articolo 45 dello Statuto violerebbe la clausola 4 dell’accordo quadro.

56      Nelle circostanze del caso di specie e per economia processuale, è opportuno esaminare il merito di detta eccezione di illegittimità senza pronunciarsi in via preliminare sull’ammissibilità della stessa, dal momento che tale eccezione è in ogni caso giuridicamente infondata per i motivi esposti in prosieguo (sentenza AT/EACEA, F‑113/10, EU:F:2012:20, punto 49).

57      Innanzitutto, va stabilito se la clausola 4 dell’accordo quadro sia applicabile al caso di specie e quindi se un’eccezione di illegittimità dell’articolo 45 dello Statuto possa essere fondata sulla violazione di detta clausola.

58      Il Tribunale rammenta che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro allegato ad essa non possono essere interpretate nel senso che impongono, in quanto tali, obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale (sentenza Aayhan e a./Parlamento, EU:F:2009:43, punto 111).

59      Tuttavia, esse possono imporsi indirettamente a un’istituzione qualora costituiscano l’espressione di un principio generale di diritto dell’Unione che quest’ultima è tenuta, quindi, ad applicare come tale (sentenze Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 56; Aayhan e a./Parlamento, EU:F:2009:43, punto 113, e AI/Corte di giustizia, F‑85/10, EU:F:2012:97, punto 134).

60      La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l’unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri di periodi di anzianità di servizio relativi a condizioni particolati di impiego (sentenze Rosado Santana, EU:C:2011:557, punto 64, e Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 39).

61      Orbene, i principi della non discriminazione e della parità di trattamento, di cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro è applicazione, costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza Aayhan e a./Parlamento, EU:F:2009:43, punto 101) alla luce dei quali deve essere valutata la legittimità dell’articolo 45 dello Statuto.

62      è tuttavia opportuno precisare che, nel pronunciarsi sull’applicazione dell’accordo quadro nell’ambito delle controversie tra funzionari e amministrazioni degli Stati membri, la Corte ha statuito che le eventuali differenze di trattamento tra il personale di ruolo e gli agenti contrattuali esulano dal principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro, poiché siffatte differenze di trattamento non si basano sulla durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro, ma sulla natura pubblica o contrattuale dello stesso (ordinanza Rivas Montes, EU:C:2013:150, punti 44 e 45).

63      Nel caso di specie si deve constatare che l’articolo 45 dello Statuto non opera alcuna disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Infatti, l’unico elemento preso in considerazione dall’articolo 45 dello Statuto è la natura giuridica del rapporto di lavoro degli agenti interessati, stabilendo di fatto una differenza di trattamento fra l’anzianità maturata da funzionari e quella maturata dagli altri agenti. Orbene, secondo la giurisprudenza, una siffatta differenza di trattamento esula dal principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro (v. ordinanza Rivas Montes, EU:C:2013:150, punti 44 e 47).

64      Ne consegue che la ricorrente non può fondare un’eccezione di illegittimità dell’articolo 45 dello Statuto sulla violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro o su quella del principio di parità di trattamento di cui detta clausola è un’applicazione.

65      In ogni caso, la ricorrente non può invocare i principi elaborati dalla Corte nella sentenza Rosado Santana (EU:C:2011:557). Infatti, il ricorrente nel procedimento principale intendeva essenzialmente mettere in discussione una differenza di trattamento consistente nel prendere in considerazione, ai fini di una procedura di selezione interna, i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente pubblico di ruolo e non quelli effettuati in qualità di dipendente pubblico temporaneo (sentenza Rosado Santana, EU:C:2011:557, punto 42). Nella presente causa, la ricorrente contesta la legittimità della differenza di trattamento fra funzionari, la cui anzianità di servizio è presa in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto, e agenti temporanei, siano essi assunti nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato o determinato.

66      Occorre quindi respingere integralmente il primo motivo in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

67      La ricorrente osserva che nell’elenco dei funzionari promossi compaiono i nomi di «numerosi funzionari» che sarebbero stati, come lei, agenti temporanei traduttori e che avrebbero la stessa anzianità «nelle funzioni», ma che sarebbero stati titolarizzati prima di lei. Nel redigere l’elenco dei funzionari promossi in dette condizioni, l’APN non avrebbe quindi compiuto una valutazione comparativa che, secondo la giurisprudenza, deve essere svolta con accuratezza e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento, e avrebbe, in particolare, agito in violazione del principio di parità di trattamento.

68      Orbene, va osservato che la ricorrente non indica nel proprio ricorso chi siano i funzionari che sarebbero stati promossi in virtù di una valutazione comparativa viziata da una violazione del principio di parità di trattamento e non fornisce al Tribunale alcun elemento che possa consentirgli di verificare l’esattezza delle proprie affermazioni. Certamente, la ricorrente si offre di «svelare» i nomi di detti funzionari su richiesta del Tribunale. Ma una siffatta offerta non è tuttavia sufficiente a compensare la mancanza di precisione del ricorso.

69      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine

70      La ricorrente ritiene che, adottando la decisione impugnata, l’APN non abbia tenuto conto del suo interesse e abbia così violato il proprio dovere di sollecitudine.

71      Il Tribunale osserva che il terzo motivo non è stato dedotto nel reclamo e non si ricollega ad alcuno dei motivi o degli argomenti contenuti in quest’ultimo, che si limita a invocare un errore manifesto di valutazione e la violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.

72      Il terzo motivo deve quindi essere respinto in quanto irricevibile poiché è stato sollevato per la prima volta nel ricorso, e ciò in violazione della regola della concordanza tra il reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto e il successivo ricorso, regola che prescrive – a pena di irricevibilità – che i motivi intesi direttamente avverso l’atto lesivo, sollevati dinanzi al giudice dell’Unione, siano già stati dedotti nell’ambito del procedimento precontenzioso, in modo che l’APN o l’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro siano state in grado di conoscere le critiche formulate dall’interessato riguardo alla decisione contestata (sentenza Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 71).

73      Vanno quinti integralmente respinte le domande di annullamento formulate avverso la decisione impugnata.

 Sulle domande risarcitorie

74      Da un lato, la ricorrente sostiene di avere subito un danno materiale in quanto, se il Consiglio l’avesse iscritta nell’elenco dei funzionari promuovibili, tenuto conto della permanenza media nel grado indicata dallo Statuto, dell’anzianità nelle mansioni di traduttrice in seno al Consiglio, del carattere elogiativo dei suoi rapporti informativi, nonché della circostanza che taluni funzionari che svolgevano le medesime mansioni della ricorrente erano stati promossi, ella avrebbe avuto il 90% di possibilità di essere promossa. Di conseguenza, la ricorrente quantifica il proprio danno nella somma di EUR 30 000, tenuto conto del rallentamento di carriera che ella avrebbe dovuto subire e dell’impatto di tale rallentamento sul suo salario e sui suoi diritti pensionistici.

75      Dall’altro, la ricorrente afferma di avere subito un danno morale, che non potrebbe essere risarcito solo con l’annullamento della decisione impugnata dal momento che, seppure fosse possibile adottare tutte le misure idonee a riparare l’illecito compiuto, non si può escludere che il Consiglio si limiti ad iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei funzionari promuovibili senza dare alcun seguito alla sentenza di annullamento. La ricorrente quantifica tale danno morale nella somma di EUR 10 000.

76      Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, qualora il danno lamentato da un ricorrente trovi origine nell’adozione di una decisione oggetto di una domanda di annullamento, il rigetto di tale domanda di annullamento comporta, in linea di principio, il rigetto della domanda risarcitoria, essendo queste ultime strettamente connesse (sentenza Arguelles Arias/Consiglio, F‑122/12, EU:F:2013:185, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).

77      Nel caso di specie, si deve osservare che i danni materiali e morali lamentati dalla ricorrente trovano origine nella decisione del Consiglio di non iscriverla nell’elenco dei funzionari promuovibili. Orbene, dal momento che le domande di annullamento della decisione impugnata sono state respinte senza che il Tribunale accertasse l’irregolarità del comportamento decisionale del Consiglio, occorre respingere le domande risarcitorie della ricorrente.

78      Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

79      Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di detto regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. Infine, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 4, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico.

80      Dai motivi esposti nella presente sentenza risulta che la ricorrente è rimasta soccombente. Inoltre, il Consiglio, nelle proprie conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Poiché le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio.

81      Infine, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 4, primo periodo, del regolamento di procedura, la Commissione e la Corte dei conti sostengono le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra Todorova Androva sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea e la Corte dei conti dell’Unione europea sopportano le loro spese.

Bradley

Kreppel

Rofes i Pujol

Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo, il 29 aprile 2015.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Lingua processuale: il francese.