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Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a. / Commissione

(Causa C-126/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Commissione europea, Parlamento europeo.

Conclusioni del ricorrente

Accogliere l’impugnazione;

avocare a sé la causa e respingere il ricorso di primo grado in quanto infondato;

condannare i ricorrenti in primo grado alle spese sopportate dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo riguarda errori di diritto in cui è incorso il Tribunale per quanto riguarda la sua competenza. Si compone di due parti.

La prima parte riguarda l’oggetto del ricorso. Il Consiglio sostiene che nell’annullare nel dispositivo della sentenza «(l)e decisioni recanti riduzione nel 2014 del numero di giorni di congedo annuale [dei ricorrenti]» il Tribunale ha implicitamente ingiunto alla Commissione di ristabilire, per l’esecuzione della sentenza, il numero di giorni di congedo ai quali avrebbero avuto diritto i ricorrenti prima della modifica dello Statuto. Procedendo in tal modo e non avendo rettificato l’oggetto del ricorso, il Tribunale ha ecceduto i limiti della sua competenza. In mancanza della possibilità di procedere a siffatta riqualificazione, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

Nella seconda parte, il Consiglio rileva che, nel concludere per la ricevibilità della domanda dei ricorrenti diretta a contestare, in via di eccezione, la legittimità di tutto il regime di congedo annuale definito all’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari, in particolare quello applicabile a partire dal 2016, e non solo la disposizione attuata dalla Commissione nella decisione per la fissazione dei congedi dei ricorrenti per il 2014, il Tribunale ha violato la portata della sua competenza, contrariamente alla costante giurisprudenza secondo la quale la portata di un’eccezione d’illegittimità deve essere limitata a quanto indispensabile alla soluzione della controversia, e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale oggetto dell’eccezione.

Il secondo motivo riguarda errori di diritto commessi dal Tribunale nel constatare che la riduzione del numero di giorni di congedo annuale operata dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari incide sul diritto al congedo annuale dei ricorrenti.

In primo luogo, nel giudicare che, in taluni casi, una direttiva (nel caso di specie la direttiva 2003/881 ) può essere invocata nei confronti delle istituzioni, il Tribunale ha disconosciuto la giurisprudenza costante secondo la quale le direttive sono rivolte agli Stati membri e non alle istituzioni o organi dell’Unione, e le disposizioni di una direttiva non possono quindi essere considerate nel senso che esse impongono in quanto tali obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il loro personale.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il legislatore sarebbe vincolato dal contenuto della direttiva 2003/88, menzionata nelle spiegazioni del praesidium relative all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

In terzo luogo, il Tribunale ha violato la portata dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, il quale, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, non persegue lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro, ma di garantire un livello di protezione sufficiente a tutti i lavoratori nell’Unione.

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari viola il diritto ad un congedo annuale garantito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, atteso che i funzionari assegnati ad una sede di servizio in paesi terzi beneficiano di un numero totale di giorni di congedo nettamente superiore al minimo di 20 giorni previsto dalla direttiva 2003/88.

Il terzo motivo, sollevato in subordine, solleva un errore di diritto riguardante la giustificazione di un’asserita violazione del diritto al congedo. Il Tribunale ha commesso errori di diritto nello stabilire che le giustificazioni della misura contestata non erano tali da costituire obiettivi di interesse generale nonché omettendo di esaminare se la restrizione del diritto al congedo non costituisca, alla luce dello scopo perseguito, un'interferenza eccessiva e intollerabile, che comprometterebbe l'essenza stessa del diritto garantito.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9)