Language of document : ECLI:EU:C:2019:189

Causa C221/17

M.G. Tjebbes e a.

contro

Minister van Buitenlandse Zaken

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2019

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanze di uno Stato membro e di uno Stato terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e della cittadinanza dell’Unione – Conseguenze – Proporzionalità»

1.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di un solo Stato membro e che ha perso tale cittadinanza ipso iure – Inclusione

(Art. 20 TFUE)

(v. punto 32)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Cittadinanza di uno Stato membro – Perdita ipso iure di tale cittadinanza a motivo dell’assenza di un legame effettivo con tale Stato membro – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti – Possibilità, per le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, di esaminare le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e di farla riacquistare ex tunc agli interessati – Rispetto del principio di proporzionalità

(Art. 20 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24)

(v. punti 35, 39, 40, 42, 44‑48 e dispositivo)

Sintesi

Il diritto dell’Unione non osta alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro e, di conseguenza, della cittadinanza dell’Unione, in caso d’interruzione duratura del legame effettivo tra l’interessato e tale Stato membro

Il 12 marzo 2019, nella sentenza Tjebbes e a. (C‑221/17), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha esaminato la questione se la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro, che comporta la perdita della cittadinanza dell’Unione europea, sia compatibile con l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella causa di cui al procedimento principale, il Ministro degli Affari esteri dei Paesi Bassi aveva rifiutato di esaminare le domande di passaporto di cittadine dei Paesi Bassi che possedevano una seconda cittadinanza di uno Stato terzo, in quanto tali persone, tra cui una minorenne, avevano perso ipso iure la cittadinanza dei Paesi Bassi. Il rifiuto del ministro dei Paesi Bassi si basava sulla legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi, in forza della quale un maggiorenne perde tale cittadinanza se possiede anche la cittadinanza di un altro Stato e per un periodo ininterrotto di dieci anni ha avuto la sua residenza principale fuori dall’Unione. Inoltre, secondo tale medesima legge, un minore perde, in linea di principio, la cittadinanza dei Paesi Bassi se il padre o la madre perde tale cittadinanza a motivo della sua assenza di residenza all’interno dell’Unione.

La Corte ha giudicato che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro preveda, per motivi d’interesse generale, la perdita della sua cittadinanza, quand’anche tale perdita comportasse quella dello status di cittadino dell’Unione. Infatti, è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza. È parimenti legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l’unità della cittadinanza all’interno di una stessa famiglia, prevedendo che un minore perda la sua cittadinanza quando uno dei suoi genitori perde la propria.

Tuttavia, affinché una normativa come la normativa dei Paesi Bassi di cui trattasi sia compatibile con l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, essa deve consentire alle autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, di esaminare, in via incidentale, le conseguenze della perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro interessato e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza.

Nell’ambito di tale esame, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali devono verificare se tale perdita di cittadinanza, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità tenuto conto delle conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione. Un siffatto esame richiede una valutazione della situazione individuale dell’interessato e di quella della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza abbia conseguenze che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell’Unione, e segnatamente del diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda le circostanze relative alla situazione individuale dell’interessato, che possono essere rilevanti ai fini di una siffatta valutazione, la Corte menziona, in particolare, che, a seguito della perdita ipso iure della sua cittadinanza e dello status di cittadino dell’Unione, l’interessato sarebbe esposto a limitazioni nell’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che possono, se del caso, rendergli particolarmente difficile continuare a recarsi nell’uno o nell’altro Stato membro al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività. Sono altresì rilevanti, da un lato, il fatto che l’interessato non avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza di uno Stato terzo e, dall’altro, il serio rischio di deterioramento sostanziale della sicurezza o della libertà di movimento al quale sarebbe esposta la persona interessata a motivo dell’impossibilità di beneficiare, sul territorio dello Stato terzo in cui tale persona risiede, della protezione consolare ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE.

Inoltre, per quanto attiene ai minori, le autorità competenti devono prendere in considerazione l’eventuale esistenza di circostanze da cui risulti che la perdita, per il minore interessato, della cittadinanza dello Stato membro interessato non corrisponde, a motivo delle conseguenze che ha per tale minore sotto il profilo del diritto dell’Unione, all’interesse superiore del minore, quale sancito dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali.