Language of document : ECLI:EU:C:2007:133

Cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04

Procedimenti penali

a carico di

Massimiliano Placanica e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Larino e dal Tribunale di Teramo)

«Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Giochi d’azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Requisito di una concessione — Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali — Requisito di un’autorizzazione di polizia — Sanzioni penali»

Massime della sentenza

1.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Artt. 43 CE e 49 CE)

2.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Artt. 43 CE e 49 CE)

3.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Artt. 43 CE e 49 CE)

1.        Una normativa nazionale che vieta l’esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.

L’obiettivo mirante a lottare contro la criminalità assoggettando ad un controllo coloro che operano attivamente in tale settore e canalizzando le attività dei giochi di azzardo nei circuiti così controllati può giustificare tali ostacoli dato che un sistema di concessioni può costituire, al riguardo, un meccanismo efficace.

Tuttavia, spetta ai giudici nazionali verificare se, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d’azzardo, la detta normativa nazionale risponda realmente a tale obiettivo. Analogamente, spetta ai giudici nazionali verificare se queste restrizioni siano atte a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo e siano applicate in modo non discriminatorio.

(v. punti 49, 52, 57-58, dispositivo 1-2)

2.        Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che esclude dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. Infatti, indipendentemente dalla questione se l’esclusione delle società di capitali quotate nei mercati regolamentati si applichi, in effetti, allo stesso modo agli operatori stabiliti nello Stato membro interessato ed a quelli provenienti da altri Stati membri, tale esclusione totale va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo mirante ad evitare che soggetti che operano attivamente nel settore dei giochi d’azzardo siano implicati in attività criminali o fraudolente.

(v. punti 62, 64, dispositivo 3)

3.        Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che impone una sanzione penale a determinati soggetti per aver esercitato un’attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell’autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro.

Anche se, in via di principio, la legislazione penale è riservata alla competenza degli Stati membri, tuttavia il diritto comunitario pone limiti a tale competenza, non potendo, infatti, una tale legislazione limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario. Inoltre uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa allorché l’adempimento di tale formalità viene rifiutato o è reso impossibile dallo Stato membro interessato in violazione del diritto comunitario.

(v. punti 68-69, 71, dispositivo 4)