Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 28 luglio 2020 – UW/Ryanair DAC
(causa C-346/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo)
Parti
Ricorrente: UW
Convenuta: Ryanair DAC
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 1 , debba essere interpretato nel senso che il considerevole ritardo di un volo possa essere “dovuto” a circostanze eccezionali anche qualora tali circostanze siano sorte il giorno prima, nel corso di un volo precedente dell’apparecchio previsto.
Con ordinanza della Corte di giustizia del 6 agosto 2020, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
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1 GU 2004, L 46, pag. 1.