Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 giugno 2010


Causa F‑45/09


Maddalena Lebedef-Caponi

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per l’anno 2007 — Ricorso di annullamento — Errore manifesto di valutazione — Rappresentanti del personale — Parere del gruppo ad hoc»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Lebedef-Caponi chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2007.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari — Ricorso — Motivo relativo all’incompetenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio — Accertamento d’ufficio

3.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Redazione — Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza del personale

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Redazione — Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza del personale

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Non spetta al Tribunale della funzione pubblica sostituire la sua valutazione a quella delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona valutata. Le istituzioni dell’Unione dispongono infatti di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. I giudizi di valore espressi sui funzionari nei rapporti di evoluzione della carriera sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, che si riferisce solo alle eventuali irregolarità formali, agli errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché ad un eventuale sviamento di potere.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 ottobre 2005, causa T‑51/04, Leite Mateus/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 51), e 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑775, punto 99)

2.      Il motivo relativo all’incompetenza dell’autore di un atto che arreca pregiudizio è un motivo di ordine pubblico che spetta in ogni caso al Tribunale della funzione pubblica esaminare d’ufficio.

(v. punto 38)

Riferimento:

Corte: 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑5843, punto 56)

Tribunale di primo grado: 27 febbraio 1992, cause riunite T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 e T‑104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II‑315, punto 31)

3.      Anche se, in forza dell’art. 6, n. 3, lett. c), delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, i valutatori di un funzionario che svolga attività di rappresentanza del personale sono tenuti a consultare il gruppo ad hoc di valutazione e a tener conto del parere di quest’ultimo nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera, essi non sono tenuti a seguire tale parere. Se non lo seguono, devono spiegare le ragioni che li hanno indotti a scostarsene, e l’aver semplicemente allegato al parere del gruppo ad hoc il rapporto di evoluzione della carriera non basta a considerare adempiuto, sotto questo profilo, l’obbligo di motivazione.

Inoltre, non risulta da alcuna disposizione dello Statuto né dalle disposizioni generali di esecuzione che l’obbligo imposto al valutatore e al vidimatore di tener conto del parere del gruppo ad hoc li costringa a concedere ad un funzionario punti particolari in aggiunta a quelli destinati a valutare le attività da lui svolte nell’ambito del suo posto.

(v. punti 45 e 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 novembre 2003, causa T‑326/01, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1317, punto 55); 5 novembre 2003, causa T‑98/02, Lebedef-Caponi/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1343, punto 50); 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto 87), e 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑121 e II‑A‑2‑569, punto 84)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑108/06, Diomede Basili/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑447 e II‑A‑1‑2515, punti 37 e 47)

4.      Non può essere preso in considerazione fra le attività di rappresentanza del personale, ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. c), delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, l’esercizio di una funzione per la quale un funzionario sia stato designato dall’amministrazione e non dal comitato del personale o da un’organizzazione sindacale o professionale. Orbene, la mancanza, certo incresciosa, di una disposizione specifica che permetta la presa in considerazione, da parte dei valutatori, di tali attività non può condurre a un’interpretazione manifestamente in contrasto con la lettera delle disposizioni dell’art. 6, n. 3, lett. c), delle disposizioni generali di esecuzione integrate dall’allegato I delle dette disposizioni.

(v. punto 57)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Diomede Basili/Commissione, cit., punto 35