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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 31 gennaio 2018 – AS Tallinna Vesi / Keskkonnaamet

(Causa C-60/18)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: AS Tallinna Vesi

Resistente: Keskkonnaamet

Interveniente: Keskkonnaministeerium

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, debba essere interpretato nel senso che è conforme a tale disposizione un atto giuridico nazionale il quale prevede che, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, detta cessazione dipenda dalla sussistenza per uno specifico tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale.

Se, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, l’articolo 6, paragrafo 4, primo periodo, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, conferisca al detentore dei rifiuti il diritto di chiedere all’autorità competente o a un giudice di uno Stato membro di accertare detta cessazione in linea con la giurisprudenza applicabile della Corte di giustizia dell’Unione europea a prescindere dal fatto che per uno specifico tipo di rifiuti esistano criteri stabiliti mediante un atto giuridico nazionale di portata generale.

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1 GU 2008, L 312, pag. 3.