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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 6 agosto 2020 – QY / Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

(Causa C-372/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: QY

Resistente: Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 1 debba essere interpretato nel senso che ricomprende il caso di una lavoratrice avente la cittadinanza di uno Stato membro in cui lei e i suoi figli sono anche residenti, che instaura con un datore di lavoro avente la propria sede in un altro Stato membro un rapporto di lavoro come operatrice umanitaria il quale, in base alle disposizioni dello Stato della sede, ricade nel regime di assicurazione obbligatoria, laddove tale lavoratrice, benché non distaccata immediatamente dopo l’assunzione dal datore di lavoro in uno Stato terzo, lo sia comunque dopo l’assolvimento di un periodo di preparazione e dopo il rientro per il periodo di reinserimento nello Stato della sede.

Seconda questione:

Se una disposizione di uno Stato membro come l’articolo 53, paragrafo 1, del Familienlastenausgleichsgesetzes (legge sulla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi) (FLAG) che adotta, in particolare, un provvedimento autonomo ai fini dell’equiparazione ai cittadini nazionali, violi il divieto di attuazione del regolamento ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE.

La terza e la quarta questione si riferiscono all’eventualità che la situazione della richiedente ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 e il diritto dell’Unione obblighi unicamente lo Stato membro di residenza a riconoscere prestazioni familiari.

Terza questione:

Se il divieto di discriminazione dei lavoratori fondato sulla nazionalità sancito nell’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, nell’articolo 18 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale come l’articolo 13, paragrafo 1, dell’Entwicklungshelfergesetz nella versione vigente sino al 31 dicembre 2018 (legge sugli operatori umanitari; «EHG») che collega il diritto a prestazioni familiari nello Stato membro non avente competenza, in base al diritto dell’Unione, al fatto che l’operatore umanitario abbia avuto, già prima dell’inizio del periodo di occupazione, la sede principale dei propri interessi o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro della sede, fermo restando che questo requisito deve essere soddisfatto anche dai cittadini nazionali.

Quarta questione:

Se l’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 2 debbano essere interpretati nel senso che l’istituzione dello Stato membro che la richiedente presume essere lo Stato di occupazione competente in linea prioritaria e dinanzi al quale è stata presentata la domanda di prestazioni familiari - le cui disposizioni di diritto non sono però applicabili né in linea prioritaria, né in via subordinata, fermo restando tuttavia che [ivi] sussiste un diritto a prestazioni familiari in forza di una disposizione alternativa del diritto dello Stato membro -, è tenuta ad applicare in via analogica le disposizioni in materia di obbligo di inoltro della domanda, informazioni, emanazione di una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare e di prestazione in denaro provvisoria.

Quinta questione:

Se l’obbligo di emanare una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare riguardi unicamente l’autorità resistente quale istituzione o anche il giudice amministrativo adito in sede di ricorso.

Sesta questione:

In quale momento il giudice amministrativo sia tenuto a emanare una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare.

La settima questione si riferisce all’eventualità che il caso della richiedente ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e il diritto dell’Unione obblighi lo Stato di occupazione e lo Stato membro di residenza congiuntamente a riconoscere prestazioni familiari.

Settima questione:

Se la locuzione «[l’]istituzione inoltra la domanda» di cui all’articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e la locuzione «trasmette (...) la domanda» di cui all’articolo 60 del regolamento di applicazione n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che le disposizioni di cui trattasi collegano tra loro l’istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria e l’istituzione dello Stato membro competente in via subordinata in maniera tale che entrambi gli Stati membri sono chiamati ad evadere UNA domanda di prestazioni familiari (nel senso di una singola domanda) o se il pagamento aggiuntivo eventualmente dovuto dell’istituzione dello Stato membro, le cui disposizioni di diritto si applicano in via subordinata, debba essere richiesto separatamente dal richiedente cosicché quest’ultimo è tenuto a presentare a due istituzioni di due Stati membri due domande (formulari) fisicamente distinte che, per loro natura, fanno decorrere due distinti termini.

L’ottava e la nona questione concernono il periodo dal 1° gennaio 2019, a decorrere dal quale l’Austria, oltre ad introdurre l’indicizzazione degli assegni familiari, ha abolito la concessione di assegni familiari agli operatori umanitari, abrogando l’articolo 13, paragrafo 1, dell’EHG versione previgente.

Ottava questione:

Se gli articoli 4, paragrafo 4, 45 e 208 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 3 e 7 e il titolo II del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretati nel senso che vietano, in termini generali, a uno Stato membro di abolire le prestazioni familiari per un operatore umanitario che porta con sé i propri familiari nel luogo della propria missione in un paese terzo.

In alternativa, nona questione:

Se gli articoli 4, paragrafo 4, 45 e 208 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 3 e 7 e il titolo II del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, essi garantiscono a un operatore umanitario, che abbia già acquisito per periodi precedenti un diritto a prestazioni familiari, il concreto mantenimento a titolo individuale di detto diritto per determinati periodi anche se lo Stato membro ha abolito la concessione di prestazioni familiari per operatori umanitari.

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1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1)

2 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).