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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 24 giugno 2019 – Ville de Verviers / J

(Causa C-483/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Liège

Parti

Ricorrente: Ville de Verviers

Convenuto: J

Questioni pregiudiziali

1.    Se la circostanza che le parti sociali abbiano deciso, tramite il parere n. 1342 del Consiglio nazionale del lavoro sopra richiamato, di avvalersi della facoltà di esclusione dall’ambito di applicazione del menzionato accordo quadro, prevista dalla clausola 2, [punto 2], lettere a) e b), di tale accordo, esenti per ciò stesso il legislatore belga dall’adottare, in relazione a contratti di lavoro stipulati nell’ambito di uno specifico programma di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, pubblico o che usufruisca di contributi pubblici, disposizioni precise, obiettive e concrete per garantire ai lavoratori assunti per siffatti impieghi sovvenzionati gli obiettivi di detto accordo quadro.

2.    In caso di risposta negativa alla prima questione, vale a dire in caso di mantenimento degli obblighi assunti dallo Stato belga in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato1 , se la clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro osti a una disposizione nazionale, quale l’articolo 10 della legge del 3 luglio 1978 sui contratti di lavoro, che consente di ricorrere a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato senza che siano rispettate le rigorose condizioni di durata massima e di rinnovo stabilite dall’articolo 10 bis della medesima legge, purché siano dimostrati dal datore di lavoro pubblico «motivi legittimi» non meglio precisati da detta legge, ma che giustificano siffatto ricorso a una successione illimitata nel tempo di contratti di lavoro a tempo determinato.

3.    Sempre in caso di risposta negativa alla prima questione, se la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro citato comporti l’obbligo, per il giudice nazionale investito di una controversia tra un datore di lavoro pubblico e un lavoratore assunto con una successioni di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel quadro di vari programmi di formazione, inserimento e riqualificazione, di esaminare la validità di tale successione alla luce delle «ragioni obiettive» definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione.

In tal caso, se i «motivi legittimi» invocati da detto datore di lavoro pubblico possano essere considerati «ragioni obiettive» tali da giustificare la successione di detti contratti a tempo determinato senza che siano rispettate le condizioni stabilite dal succitato articolo 10 bis al fine, da un lato, di prevenire e contrastare il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato in situazioni nelle quali essi siano utilizzati per soddisfare non già esigenze temporanee, ma piuttosto esigenze permanenti e durevoli di coesione sociale in seno ad una fascia di popolazione che versa in stato di precarietà e, dall’altro, di tenere conto degli obiettivi specifici perseguiti con tali contratti di inserimento professionale stipulati nel quadro di siffatta politica sociale di inserimento al lavoro attuata dallo Stato belga e dalla Regione vallona e fortemente dipendente da sovvenzioni pubbliche.

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1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).