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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1° luglio 2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG / YouTube LLC e Google Austria GmbH

(Causa C-500/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Resistente :YouTube LLC, Google Austria GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE 1 debba essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma video online, in qualità di prestatore di servizi di hosting, assuma un ruolo attivo, che implichi il venir meno del trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità, nel prestare ovvero nell’offrire al destinatario del servizio, oltre alla messa a disposizione di spazio per l’archiviazione di contenuti di terzi, le seguenti attività complementari.

-    suggerimenti di video per argomento;

-    facilitazione della ricerca effettuata dai visitatori in base ai dati del titolo o del contenuto tramite un indice elettronico, nel quale il destinatario del servizio può specificare i titoli o i contenuti;

-    fornitura di istruzioni on line sull’uso del servizio («Aiuto»)

-    con il consenso del destinatario del servizio, associazione di messaggi pubblicitari (in ogni caso non dello stesso gestore della piattaforma) al video caricato dal destinatario del servizio conformemente alla scelta del gruppo obiettivo compiuta da quest’ultimo.

Se sia compatibile con l’articolo 11, primo periodo, della direttiva 2004/48/CE 2 una normativa nazionale per effetto della quale sussista a carico di un prestatore di servizi di hosting (intermediario) l’obbligo di astenersi da un ruolo attivo come ausiliario nelle violazioni commesse dai destinatari dei suoi servizi solo a condizione che l’ausiliario abbia consapevolmente contribuito alla violazione commessa dal destinatario del servizio stesso, oppure se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che gli Stati membri non possano subordinare le azioni inibitorie proposte dai titolari dei diritti nei confronti degli ausiliari alla consapevole partecipazione alla violazione commessa dal destinatario del servizio.

Se le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, relative alla responsabilità dei prestatori intermediari, debbano essere considerate limitazioni orizzontali della responsabilità a favore di ciascun intermediario che abbia un ruolo neutrale, anche se la sua attività debba essere qualificata, in base al diritto d’autore, quale comunicazione al pubblico effettuata dall’intermediario medesimo.

Se gli articoli 14, paragrafo 3 (nonché gli articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 2) della direttiva 2000/31/CE, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE 3 e l’articolo 11, terzo periodo, della direttiva 2004/48/CE debbano essere interpretati nel senso che ad un prestatore di servizi di hosting (intermediario) avente un ruolo neutrale sia concesso il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità di cui agli articoli 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, anche nel caso di un’azione inibitoria e, pertanto, un’ingiunzione giudiziaria nei suoi confronti sia ammissibile solo qualora l’intermediario medesimo sia effettivamente al corrente dell’illiceità dell’attività o dell’informazione, oppure se l’ingiunzione giudiziaria sia ammissibile nel solo caso in cui il prestatore di servizi di hosting non rimuova immediatamente i contenuti ritenuti illeciti o ne disabiliti l’accesso a seguito di specifica diffida e la violazione sia confermata nel procedimento giudiziario.

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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« Direttiva sul commercio elettronico ») (GU 2000 , L 178, pag. 1).

2 Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).