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Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 dalla ABLV Bank AS avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019, causa T-281/18, ABLV Bank/Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-551/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (rappresentanti: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 nella causa T-281/18;

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento; e

condannare la BCE a farsi carico delle spese della ricorrente e delle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi:

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe violato l’articolo 263 TFUE non avendo basato la sua ordinanza sulla decisione effettivamente adottata dalla BCE.

L’ordinanza impugnata sarebbe basata su un’erronea interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM1 .

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1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).