Language of document :

Ricorso presentato il 26 luglio 2019 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-573/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia constatare che,

1)    a causa dell’inosservanza sistematica e continuata dei valori limite annuali di concentrazione di NO2

a partire dal 2010 e senza interruzione nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino), IT0306 (agglomerato di Milano), IT0307 (agglomerato di Bergamo), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (zona A – pianura ad elevata urbanizzazione), IT0906 (agglomerato di Firenze), IT0711 (Comune di Genova), IT1215 (agglomerato di Roma),

a partire dal 2010 al 2012 e poi di nuovo a partire dal 2014 senza interruzione nelle zone IT1912 (agglomerato di Catania) e IT1914 (aree industriali),

inosservanza che persiste tuttora, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa1 ;

2)    non avendo adottato a partire dall’11 giugno 2010 misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il NO2 nelle zone indicate al punto 1, la Repubblica italiana è venuta meno in maniera sistematica e continuata anche agli obblighi imposti dall’art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A di tale direttiva, violazione che persiste tuttora;

3)    e che la Corte voglia di conseguenza condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che i dati ottenuti sulla concentrazione di NO2 nell’aria dimostrino l’esistenza di una violazione sistematica e continuata del combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50. Secondo tale combinato disposto, il livello di concentrazione di dette sostanze non può superare determinati limiti di concentrazione annuali. In alcune zone, detti limiti sono stati violati senza alcuna interruzione per più di dieci anni.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 23, par. 1, della direttiva, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, della direttiva 2008/50. Infatti, in primo luogo, i piani per la qualità dell’aria, adottati in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di NO2, non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento al periodo il più breve possibile. In secondo luogo, molti di questi piani sono privi delle informazioni richieste al punto A, dell’allegato XV, della direttiva, informazioni la cui indicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 23, par. 1, terzo comma di questa direttiva.

____________

1     Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).