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Impugnazione proposta il 23 luglio 2019 dalla Recylex SA, Fonderie e Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 maggio 2019, causa T-222/17, Recylex e a. / Commissione

(Causa C-563/19 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Recylex SA, Fonderie e Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (rappresentanti: M. Wellinger, avocat, S. Reinart e K. Bongs, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019, causa T-222/17, nei limiti in cui mantiene l’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla decisione contestata 1 e condanna le ricorrenti alle spese;

annullare la decisione contestata in quanto applica alle ricorrenti un’ammenda di EUR 26 739 000;

ridurre l’importo dell’ammenda applicata alle ricorrenti ad EUR 5 877 732 in base a tutti e tre i motivi dedotti; oppure almeno ad EUR 17 679 141, solo in base al primo motivo, ad EUR 13 305 478, solo in base al secondo motivo, ad EUR 19 099 565, solo in base al terzo motivo, ad EUR 8 228 824 sulla base del primo e del secondo motivo, ad EUR 12 627 958 sulla base del primo e del terzo motivo, oppure ad EUR 9 503 913, sulla base del secondo e del terzo motivo; nonché

condannare la Commissione a sostenere l’integralità delle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in primo luogo, in quanto l’argomentazione è incoerente e oscura per quanto riguarda il testo normativo applicabile ai fini della concessione dell’immunità parziale e, in secondo luogo, in quanto la decisione impugnata, nell’applicazione di tale testo normativo, ha manifestamente snaturato le risultanze e travisato le regole dell’onere della prova.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver costruito e applicato erroneamente le norme relative all’immunità parziale ai sensi del terzo comma del punto 26 della Leniency Notice del 2006.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella sua applicazione della Sezione III della Leniency Notice del 2006, allorché ha ritenuto che un’impresa, la quale fornisce la prova di un significativo valore aggiunto per seconda, non possa sostituire la prima impresa che ha fornito tale prova ma che non soddisfa i presupposti per qualificarsi ai fini della riduzione della sua ammenda.

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1 Decisione della Commissione dell'8 febbraio 2017 (C(2017)900 final) relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (Caso AT.40018 –Car battery recycling).