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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 12 giugno 2019 – TQ / Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid

(Causa C-441/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: TQ

Resistente: Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10 della direttiva 2008/115/CE 1 (in prosieguo: la «direttiva sul rimpatrio»), in combinato disposto con gli articoli 4 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il considerando 22 e l’articolo 5, lettera a), della direttiva sul rimpatrio e l’articolo 15 della direttiva 2011/95/UE 2 (in prosieguo: la «direttiva sulle qualifiche») debbano essere interpretati nel senso che, prima di imporre un obbligo di rimpatrio a un minore non accompagnato, uno Stato membro sia tenuto ad accertare e verificare se nel paese di origine in ogni caso sia in linea di principio presente e disponibile un’accoglienza adeguata.

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sul rimpatrio, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, debba essere interpretato nel senso che a uno Stato membro, nella concessione di un soggiorno regolare sul territorio, non è consentito operare una distinzione in base all’età allorché si accerti che un minore non accompagnato non può beneficiare né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria.

Se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva sul rimpatrio, debba essere interpretato nel senso che, ove un minore non accompagnato non adempia al suo obbligo di rimpatrio e lo Stato membro non effettua né effettuerà atti concreti per procedere all’allontanamento, l’obbligo di rimpatrio debba essere sospeso e un soggiorno regolare debba dunque essere concesso. Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul rimpatrio, debba essere interpretato nel senso che l’adozione di un decisione di rimpatrio a un minore non accompagnato senza effettuare successivamente atti di allontanamento fino a quando il minore non accompagnato abbia raggiunto l’età di diciotto anni debba essere considerata contraria al principio di lealtà e al principio di lealtà comunitaria.

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1     Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).