Language of document : ECLI:EU:C:2018:762

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

18 settembre 2018 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑402/18,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 10 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2018, nel procedimento

Tedeschi Srl, che agisce in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese,

Consorzio Stabile Istant Service, che agisce in proprio e quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese,

contro

C.M. Service Srl,

Università degli Studi di Roma La Sapienza,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, E. Regan, e l’avvocato generale, M. Campos Sánchez-Bordona,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, dell’articolo 25 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), dell’articolo 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU 2015, L 307, pag. 5) nonché del principio di proporzionalità.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Tedeschi Srl, che agisce in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, e il Consorzio Stabile Istant Service, che agisce in proprio e quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, e, dall’altro, la C.M. Service Srl e l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» (Italia), in merito a un provvedimento adottato da quest’ultima, nella sua qualità di stazione appaltante, recante aggiudicazione dei servizi di pulizia dei locali da essa utilizzati al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Tedeschi, in qualità di mandataria di tale raggruppamento, e dal Consorzio Stabile Istant Service, in qualità di mandante di quest’ultimo (in prosieguo, considerati nell’insieme: l’«RTI Tedeschi»).

3        Con bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 dicembre 2015, l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento dei suddetti servizi di pulizia. Tale appalto pubblico, della durata di cinque anni, doveva essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base di gara era stato stimato in EUR 46 300 968,40 al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

4        La C.M. Service, che si è classificata seconda nella graduatoria all’esito della gara d’appalto, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) volto all’annullamento del provvedimento dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» del 12 aprile 2017, recante aggiudicazione dell’appalto pubblico all’RTI Tedeschi per un importo pari a EUR 31 744 359,67, al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza. A sostegno del suo ricorso, la C.M. Service ha dedotto un motivo vertente sul fatto che la quota parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende subappaltare rappresenta più del 30% dell’importo complessivo dell’appalto pubblico in causa, in violazione delle limitazioni generali previste dal diritto interno. Essa ha altresì sostenuto che l’offerta presentata dall’aggiudicatario non era stata oggetto di una attendibile disamina in concreto da parte della stazione appaltante, in quanto la medesima aveva accettato, in violazione delle pertinenti disposizioni di diritto interno, che la remunerazione delle imprese subappaltanti fosse inferiore di oltre il 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione.

5        Con sentenza n. 12511/2017, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso della C.M. Service.

6        L’RTI Tedeschi ha appellato dinanzi al giudice del rinvio la predetta sentenza e la C.M. Service ha a sua volta proposto appello incidentale, nel quale ha risollevato le censure non accolte in primo grado nonché quella avente ad oggetto la violazione delle disposizioni di diritto interno relative al divieto di subappaltare più del 30% dell’importo totale dell’appalto pubblico.

7        Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale in materia di appalti pubblici.

8        In particolare, il giudice del rinvio osserva che le limitazioni previste dal diritto interno in materia di subappalto possono rendere più difficoltoso per le imprese, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, l’accesso agli appalti pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Esso rileva che siffatte limitazioni possono altresì precludere agli acquirenti pubblici l’opportunità di ricevere offerte più numerose e più diversificate. Infatti, il fatto di consentire il ricorso al subappalto soltanto per una parte dell’appalto, fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dell’importo di quest’ultimo, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, non sarebbe prevista dalla direttiva 2004/18 e si porrebbe in contrasto con l’obiettivo di apertura alla concorrenza e con quello teso a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.

9        Tuttavia, il Consiglio di Stato (Italia) fa altresì osservare che, nell’ambito dei pareri consultivi da esso stesso resi in merito alla normativa nazionale in materia di subappalto, ha già dichiarato che l’obiettivo di assicurare l’integrità dei contratti pubblici e la loro immunità da infiltrazioni della criminalità potrebbe giustificare l’istituzione di una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Oltre a ciò, esso espone altri motivi che, a suo avviso, giustificano le soglie in questione. In tal senso, viene rilevato, da un lato, che, qualora il limite del 20% fosse abrogato, potrebbero essere praticate forme occulte di dumping salariale, idonee a produrre effetti anticoncorrenziali. Dall’altro, si osserva che, qualora il limite del 30% fosse anch’esso abrogato, l’adempimento di taluni appalti potrebbe essere posto a rischio per la conseguente difficoltà di valutare la sostenibilità – e quindi la non anomalia – delle offerte, come nel caso oggetto del procedimento principale.

10      In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale.

11      Tale giudice chiede altresì alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

12      Da tale disposizione risulta che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

13      A sostegno della domanda di procedimento accelerato, il giudice del rinvio adduce, in primo luogo, il fatto che la presente causa solleva una questione di principio, poiché la normativa nazionale relativa al subappalto è di corrente applicazione, in secondo luogo, il fatto che la soluzione della controversia principale è sostanzialmente condizionata dalla risposta che la Corte fornirà alla questione sollevata e, in terzo luogo, il fatto che l’appalto pubblico oggetto del procedimento principale riguarda l’esecuzione di appalti pubblici di servizi volti ad assicurare il regolare funzionamento dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

14      Tuttavia, sebbene il giudice del rinvio abbia evidenziato l’importanza che l’emananda sentenza pregiudiziale riveste per il procedimento principale, esso non ha però dimostrato l’urgenza di statuire rapidamente sulla sua domanda, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

15      Invero, anzitutto, per quanto riguarda il fatto che la normativa italiana in materia di subappalto è di corrente applicazione, occorre rammentare che il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalle questioni sollevate non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte dell’8 marzo 2018, Vitali, C‑63/18, non pubblicata, EU:C:2018:199, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

16      Inoltre, quanto al fatto che la soluzione della controversia principale dipenderà dalla risposta fornita dalla Corte alla questione sollevata, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il mero interesse dei singoli, pur legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione non è atto a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanza del presidente della Corte dell’8 marzo 2018, Vitali, C‑63/18, non pubblicata, EU:C:2018:199, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

17      Da ultimo, per quanto riguarda l’urgenza dei lavori oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale e, in particolare, il fatto che i servizi di pulizia di cui trattasi serviranno ad assicurare il regolare funzionamento dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», occorre rilevare che la necessità del trattamento rapido di una causa pendente dinanzi alla Corte non può scaturire dal solo fatto che il giudice del rinvio sia tenuto a garantire una celere risoluzione della controversia né dalla sola circostanza che il ritardo o la sospensione dei lavori oggetto di un appalto pubblico possa produrre effetti dannosi per gli interessati (ordinanza del presidente della Corte dell’8 marzo 2018, Vitali, C‑63/18, non pubblicata, EU:C:2018:199, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

18      In tale contesto, la domanda del Consiglio di Stato diretta a ottenere che la causa C‑402/18 sia sottoposta a procedimento accelerato non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Consiglio di Stato (Italia) diretta a ottenere che la causa C402/18 sia sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 18 settembre 2018

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.