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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 22 febbraio 2019 – Kypriaki Kentriki Archi / GA

(Causa C-154/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti

Attrice: Kypriaki Kentriki Archi

Convenuto: GA

Questioni pregiudiziali

Se l’indipendenza di un Pubblico ministero, che emette un mandato d’arresto europeo in conformità alla propria legislazione nazionale, dal potere esecutivo possa essere valutata sulla base del ruolo che lo stesso ricopre all’interno del sistema giuridico nazionale. In caso contrario, quali siano i criteri in base ai quali debba essere valutata l’indipendenza dal potere esecutivo.

Se il Pubblico ministero di Amburgo, che secondo la legislazione tedesca fa parte del potere esecutivo e non di quello giudiziario, è inquadrato nella struttura gerarchica del Ministero della Giustizia e ha l'obbligo di perseguire penalmente l’autore del reato se lo ritiene opportuno in seguito a una valutazione di tutti gli elementi del caso, di assoluzione e a carico, possa essere considerato un’autorità sufficientemente indipendente che partecipa all’amministrazione della giustizia penale, tale da costituire un’«autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, del 13 giugno 2002 1 , relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

In caso di risposta affermativa, se il Pubblico ministero di Amburgo debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo, riguardo a qualsiasi caso istruisca, e in base a quali criteri debba essere valutata tale indipendenza funzionale.

Se un mandato d'arresto europeo emesso dal Pubblico ministero di Amburgo, che in base alla legislazione tedesca non viene sottoposto a controllo giurisdizionale direttamente, ma soltanto in via incidentale, mediante impugnazione della notifica di arresto registrata nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) dopo che è stato emesso, sia una «decisione giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, conforme al principio del riconoscimento reciproco sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro.

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1 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag.1).