Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 gennaio 2019 –
Emcur/EUIPO
(causa C‑533/18 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio denominativo EMCURE – Rigetto parziale dell’opposizione»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punti 3, 6)
2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi – Percezione, da parte del pubblico di riferimento, dell’importanza, per l’uso di un prodotto o servizio, di un altro prodotto o servizio
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 5)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. |
2) | | La Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH sopporta le proprie spese. |