Language of document : ECLI:EU:F:2011:155

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta plenaria)

27 settembre 2011

Causa F‑55/08 DEP

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Spese ripetibili – Spese indispensabili – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Obbligo per un ricorrente rimasto soccombente di sopportare tali onorari – Principio della parità di trattamento – Tutela giurisdizionale effettiva – Presupposti»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese presentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F‑55/08, De Nicola/BEI (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑37/10 P).

Decisione:      L’ammontare delle spese ripetibili da parte della BEI nella causa F‑55/08, De Nicola/BEI, è fissato in EUR 6 000.

Massime

1.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Presupposti per il rimborso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, primo comma)

2.      Procedura – Spese – Liquidazione – Aspetti da prendere in considerazione

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

1.      Nel caso in cui un ricorrente sia condannato a sopportare la totalità o una parte delle spese sostenute da un’istituzione, incombe su quest’ultima, nel caso in cui voglia recuperare gli onorari corrisposti al proprio avvocato, l’onere di provare che tale compenso costituiva una «spesa indispensabile» per la causa. A tal proposito, un’istituzione potrebbe apportare la prova del carattere necessario del ricorso ad un avvocato adducendo, in particolare, che, per ragioni congiunturali e transitorie, legate segnatamente ad un sovraccarico specifico del lavoro o ad assenze impreviste nel personale del suo servizio giuridico, normalmente competente a rappresentarla in giudizio, essa si è vista costretta a ricorrere all’assistenza di un avvocato. La medesima conclusione si avrebbe per un’istituzione che, confrontata ad un ricorrente che avesse introdotto ricorsi significativi quanto alla mole e/o al numero, deducesse di essersi trovata nell’obbligo, qualora non fosse ricorsa ad un avvocato, di dedicare allo studio di detti ricorsi le risorse dei suoi servizi in misura sproporzionata.

Al contrario, un’istituzione non potrebbe esigere il rimborso della totalità o di parte degli onorari corrisposti al proprio avvocato nel caso in cui si limitasse ad affermare di aver scelto, per ragioni finanziarie o organizzative, di sottrarre al suo servizio giuridico la gestione del contenzioso della funzione pubblica. Invero, se un’istituzione è libera di compiere una scelta siffatta, le conseguenze della stessa non possono ripercuotersi sui suoi dipendenti, mediante un aggravio delle spese, salvo correre il rischio di provocare una violazione del principio dell’accesso paritario alla giustizia tra il personale delle istituzioni il cui servizio giuridico assicura la rappresentanza dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione ed il personale delle istituzioni che hanno fatto regolarmente ricorso all’assistenza di un avvocato.

(v. punti 37-39)

2.      Spetta al giudice dell’Unione determinare l’importo a concorrenza del quale gli onorari dell’avvocato possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, esso non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale degli onorari spettanti agli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori.

In mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti. Il giudice, per la fissazione dell’importo degli onorari ripetibili, deve altresì considerare la capacità contributiva della parte condannata alle spese, affinché il diritto di quest’ultima ad un ricorso effettivo, consacrato all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, non sia minacciato in misura sproporzionata. Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione in questione non potrebbe essere valutato astraendo dal lavoro svolto dai servizi della stessa, eventualmente anche prima del coinvolgimento del Tribunale della funzione pubblica.

Invero, allorquando la ricevibilità di un ricorso sia subordinata all’introduzione di un reclamo ed al suo rigetto da parte dell’autorità investita del potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nello studio delle controversie, ancor prima che queste siano portate all’attenzione del Tribunale. Ne consegue che, nelle cause in cui un’istituzione abbia fatto ricorso all’assistenza di un avvocato, il numero complessivo di ore di lavoro di tale avvocato che possa apparire come obiettivamente indispensabile per la causa deve essere rapportato, in linea di principio, al terzo delle ore che sarebbero state necessarie a tale avvocato qualora non avesse potuto avvalersi del lavoro precedentemente svolto dal servizio giuridico dell’istituzione.

Tale equiparazione potrebbe essere portata nondimeno ad un livello più elevato, segnatamente nell’ipotesi in cui un’istituzione, confrontata ad un ricorrente che avesse introdotto un gran numero di ricorsi aventi un carattere manifestamente abusivo, si fosse trovata nella posizione di dover affidare ad un avvocato la totalità o una parte della gestione di tali controversie, ivi compresa la fase precontenziosa, al fine di evitare la sproporzionata mobilizzazione delle risorse del suo servizio giuridico.

(v. punti 40-43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 settembre 2002, causa T‑182/00 DEP, Pannella/Parlamento, punti 28 e 29