Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

6 febbraio 2013

Causa F‑67/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Illecito – Invio di una lettera relativa all’esecuzione di una sentenza al rappresentante del ricorrente nell’impugnazione avverso detta sentenza – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio, chiede, da una parte, l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha respinto la domanda di risarcimento del preteso danno risultante dall’invio di una lettera concernente le modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, in prosieguo la «sentenza del 4 novembre 2008»), all’avvocato che lo ha rappresentato nell’impugnazione proposta contro tale sentenza e, dall’altra, la condanna della Commissione a risarcire il conseguente danno che egli afferma di aver subito.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione. Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Massime

1.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese giudiziali – Spese sostenute dal Tribunale della funzione pubblica a causa dell’ingiustificato ricorso di un funzionario – Condanna del funzionario al rimborso di dette spese

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94)

1.      La responsabilità extracontrattuale dell’Unione a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinata alla presenza di un complesso di tre condizioni cumulative, ossia l’illiceità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’atto o il comportamento dedotto ed il danno lamentato. La mancanza di una di tali tre condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni.

(v. punto 21)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, F‑21/10 (punti 22 e 23, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

Si deve fare applicazione di tale disposizione qualora il ricorso di un funzionario abbia un oggetto del tutto simile a quello di ricorsi proposti dallo stesso funzionario e dichiarati manifestamente infondati in diritto. Infatti, questo ricorso ha chiaramente un carattere defatigatorio e vessatorio, dato che il ricorrente ha optato per la via contenziosa senza alcuna giustificazione.

(v. punti 34-37)

Riferimento:

Corte: 14 aprile 2011, Marcuccio/Corte di giustizia, C‑460/10 P

Tribunale di primo grado: 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, T‑241/03 (punto 65)

Tribunale dell’Unione europea: 6 luglio 2010, Marcuccio/Corte di giustizia, T‑401/09; 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑286/11 P

Tribunale della funzione pubblica: 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, F‑40/06 (punto 50); Marcuccio/Commissione, cit.; 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, F‑3/11 (punto 54)