Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

6 febbraio 2013 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Illecito – Invio di una lettera relativa all’esecuzione di una sentenza al rappresentante del ricorrente nell’impugnazione avverso detta sentenza – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura»

Nella causa F‑67/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e da G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione),

composto dai sigg. S. Van Raepenbusch, presidente, R. Barents e K. Bradley (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2012, il sig. Marcuccio chiede, da un lato, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato dall’invio di una lettera relativa alle modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F‑41/06 (in prosieguo: la «sentenza del 4 novembre 2008») all’avvocato che lo rappresentava nel giudizio di impugnazione avverso tale sentenza e, dall’altro lato, la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di tale circostanza.

 Fatti

2        Il ricorrente è all’origine della causa decisa dalla sentenza del 4 novembre 2008, nella quale il Tribunale, inter alia, ha annullato la decisione della Commissione di collocarlo a riposo per invalidità. Nell’ambito di tale controversia egli era rappresentato dall’avv. Garofalo.

3        Il 16 gennaio 2009, la Commissione ha proposto avverso la sentenza del 4 novembre 2008 un’impugnazione (Commissione/Marcuccio, T‑20/09 P) che ha dato luogo alla sentenza dell’8 giugno 2011, con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la sentenza del 4 novembre 2008 e ha rinviato la causa al Tribunale, ove è stata iscritta a ruolo con il numero F‑41/06 RENV e decisa con sentenza del 6 novembre 2012. Nell’ambito dell’impugnazione e del rinvio della causa al Tribunale, il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. Cipressa.

4        Il ricorrente indica di aver ricevuto il 6 aprile 2011 una nota da parte della Commissione, datata 28 febbraio 2011 e intitolata «Condizioni della Sua eventuale ripresa del servizio a seguito della [sentenza del 4 novembre 2008]. Risposta alle Sue domande implicanti tale riammissione in servizio» (in prosieguo: la «nota del 28 febbraio 2011»). Dagli atti di causa risulta che detta nota è stata parimenti inviata per telefax all’avv. Cipressa, nonché a un membro del servizio giuridico e al direttore della direzione «Politica sociale e della salute» della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della Commissione.

5        Il 20 maggio 2011, ritenendo che l’invio della nota del 28 febbraio 2011 gli arrecasse un pregiudizio che faceva sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha introdotto una domanda di risarcimento del danno.

6        Con nota del 1º dicembre 2011, registrata dalla Commissione il successivo 13 dicembre, il ricorrente ha introdotto, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo avverso il rigetto implicito della sua domanda. Con decisione del 9 marzo 2012, che il ricorrente indica di aver ricevuto successivamente al 17 aprile 2012, la Commissione ha respinto tale reclamo sulla base del rilievo che, in sostanza, il ricorrente era rappresentato dall’avv. Cipressa nell’impugnazione introdotta avverso la sentenza del 4 novembre 2008 e che, pertanto, era necessariamente a quest’ultimo che l’Istituzione doveva rivolgersi per chiarire le ragioni per cui non era possibile reintegrare il ricorrente in servizio. Nella stessa decisione, la Commissione chiariva per quale ragione non ricorreva nel caso di specie alcuna delle condizioni richieste per far sorgere la sua responsabilità.

 Conclusioni delle parti

7        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione implicita di rigetto della sua domanda datata 20 maggio 2011;

–        in quanto necessario, annullare la decisione della Commissione del 9 marzo 2012 recante rigetto del suo reclamo;

–        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno dedotto, l’importo di EUR 10 000, ovvero l’importo che il Tribunale riterrà giusto ed equo, maggiorato, fino al suo effettivo pagamento, di interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione alle spese.

8        La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o manifestamente infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Argomenti delle parti

9        A sostegno del suo ricorso, il ricorrente rileva che la Commissione sarebbe incorsa in errore inviando la nota del 28 febbraio 2011 all’avv. Cipressa.

10      In particolare, secondo il ricorrente, tale invio violerebbe, in primo luogo, le norme in materia di tutela della riservatezza, dal momento che la nota del 28 febbraio 2011 conterrebbe informazioni relative alla sua vita privata. In particolare, essa rendeva note all’avv. Cipressa, anzitutto, «circostanze astrattamente idonee a determinare una modificazione delle aspettative [del ricorrente] in merito alla di lui situazione patrimoniale», la circostanza poi che il servizio medico della Commissione aveva chiesto al ricorrente di sottoporsi ad una visita medica «al fine di controllare il [suo] stato di salute e verificare la sua attitudine a esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni», la circostanza infine che il ricorrente non si era presentato a una visita medica fissata per il 2 dicembre 2010 e che aveva inviato un fax al servizio medico al fine di giustificare la sua assenza e di contestare la legittimità della convocazione stessa.

11      Il ricorrente considera inconferente la circostanza che l’avv. Cipressa lo abbia rappresentato «in alcune liti presso [i giudici] dell'Unione (...) tra le quali, in particolare la causa [sfociata nella sentenza del 4 novembre 2008]», dal momento che l’avv. Cipressa lo rappresenta sempre e solo in forza di mandati ad litem puntuali e specifici. Conseguentemente, sostiene che la nota del 28 febbraio 2011, anche se si inseriva nel contesto di misure di esecuzione della sentenza del 4 novembre 2008, non avrebbe dovuto essere inviata all’avv. Cipressa. Infine, afferma che l’invio per telefax offre garanzie di riservatezza considerevolmente inferiori agli invii postali e che non può escludersi che eventuali terzi abbiano potuto prendere conoscenza della nota del 28 febbraio 2011.

12      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l’invio della nota del 28 febbraio 2011 all’avv. Cipressa violerebbe i doveri di sollecitudine e di buona amministrazione.

13      Quanto al danno subito, secondo il ricorrente, il mero fatto di essere stato oggetto di un fatto illecito costituisce un danno e, quantomeno, tale danno sarebbe provato nella specie «in ossequio al criterio dell’id quod plerumque accidit». In ogni caso, il ricorrente chiede l’escussione di testimoni e l’effettuazione di una perizia per dimostrare l’esistenza e il valore di detto danno.

14      Quanto al nesso di causalità, secondo il ricorrente esso traspare «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda».

15      La Commissione replica che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che fosse soddisfatta, nella specie, nessuna delle condizioni alle quali è subordinata la sussistenza della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

 Giudizio del Tribunale

16      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

17      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulla domanda di annullamento

18      Occorre rilevare, anzitutto, che il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione della Commissione recante rigetto implicito della previa domanda di risarcimento presentata all’Istituzione precedentemente all’introduzione del suo ricorso per risarcimento danni e, dall’altra, della decisione di rigetto del suo reclamo avverso detta decisione tacita.

19      Orbene, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento diretta contro la presa di posizione dell’istituzione, in materia risarcitoria, durante la fase precontenziosa non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda risarcitoria (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado del 14 ottobre 2004, I/Corte di giustizia, T‑256/02, punto 47, nonché la giurisprudenza ivi citata).

20      Conseguentemente, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di annullamento presentata dal ricorrente.

 Sulla domanda di risarcimento danni

21      Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinata alla presenza di un complesso di tre condizioni cumulative, ossia l’illiceità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’atto o il comportamento dedotto ed il danno lamentato. La mancanza di una di tali tre condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, F‑21/10, punti 22 e 23, e la giurisprudenza ivi richiamata).

22      Nel caso di specie, e quanto alla prima condizione, è sufficiente ricordare, in limine, che, anche se, a differenza di quanto lo stesso ricorrente sostiene, questi non era rappresentato dall’avv. Cipressa nella causa sfociata nella sentenza del 4 novembre 2008 alla quale fa riferimento la nota del 28 febbraio 2011, tuttavia, alla data in cui tale nota è stata inviata e a quella in cui il ricorrente afferma di averla ricevuta, questi era effettivamente rappresentato dall’avv. Cipressa nell’impugnazione avverso la sentenza del 4 novembre 2008 nonché in numerosissime altre cause pendenti dinanzi ai giudici dell’Unione.

23      Ne consegue che quando è stata inviata la nota del 28 febbraio 2011 l’avv. Cipressa beneficiava, senza alcun dubbio, della fiducia del ricorrente ed era comunque tenuto, in ragione degli obblighi deontologici gravanti su qualunque legale, a rispettare il carattere eventualmente riservato delle informazioni ricevute (v. ordinanza della Corte del 14 aprile 2011, Marcuccio/Corte di giustizia, C‑460/10 P, punto 33), anche in assenza di un mandato specifico relativo alle questioni sollevate dalla nota del 28 febbraio 2011 (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa definita con sentenza della Corte del 26 giugno 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑305/05, punto 37).

24      Conseguentemente, e senza che occorra valutare il carattere eventualmente sensibile delle informazioni contenute nella nota del 28 febbraio 2011, occorre rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che la Commissione, inviando detta nota all’avv. Cipressa, nel contesto delle circostanze descritte ai precedenti punti 22 e 23, abbia violato una qualsivoglia norma in materia di tutela della riservatezza.

25      Quanto all’uso, da parte della Commissione, del telefax per trasmettere documenti al ricorrente, è giocoforza rilevare che tale mezzo di comunicazione è stato scelto dall’avv. Cipressa in tutte le controversie nelle quali rappresenta il ricorrente dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell’Unione, e il ricorrente stesso riconosce che il numero di fax al quale è stata inviata la nota del 28 febbraio 2011 è il medesimo numero indicato dall’avv. Cipressa per le comunicazioni con le cancellerie dei tre organi giurisdizionali dell’Unione.

26      Quanto all’asserita violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, è giocoforza rilevare che il ricorrente non apporta alcun elemento a comprova di tale violazione. Ne consegue che detta censura non soddisfa i requisiti dettati dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura e che essa è, pertanto, irricevibile.

27      In ogni caso, il Tribunale rileva che la Commissione incontra regolarmente difficoltà reali e oggettive nello stabilire una comunicazione rapida ed efficace con il ricorrente (v., a titolo di esempio, sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione, F‑81/09, punto 14, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑238/11 P; ordinanze del Tribunale del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punti 4 e 5, e del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, F‑14/10, punti 11 e 15; sentenza del Tribunale del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, F‑41/06 RENV, punti 20, 21, 28 e 29). Nella presente controversia, il ricorrente stesso indica di aver ricevuto solo il 6 aprile 2011 la nota del 28 febbraio 2011, e «in data successiva al diciassette aprile duemiladodici», la decisione del 9 marzo 2012, recante rigetto del reclamo.

28      Conseguentemente, la trasmissione della nota del 28 febbraio 2011 a mezzo telefax all’avv. Cipressa dimostra che la Commissione ha rispettato al contempo il suo dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione. Il Tribunale osserva, al riguardo, che spettava all’avv. Cipressa, in forza dei suoi obblighi deontologici e, in particolare, del suo obbligo di diligenza, informare rapidamente il ricorrente dell’esistenza e del contenuto della nota del 28 febbraio 2011.

29      Ne consegue che la prima condizione richiesta perché ricorra la responsabilità extracontrattuale dell’Unione manifestamente non è soddisfatta nella specie.

30      Si deve inoltre rilevare che è altamente improbabile che il danno lamentato nel ricorso, anche a volerlo ritenere reale e certo, ciò che spetta al ricorrente dimostrare (v. ordinanza del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 30, e la giurisprudenza ivi richiamata), possa essere la conseguenza dell’invio della nota del 28 febbraio 2011 per telefax all’avv. Cipressa. D’altronde, lo stesso ricorrente non fa valere alcun argomento inteso a stabilire il nesso di causalità tra l’illecito invocato e il danno dedotto, limitandosi ad affermare che tale legame trasparirebbe «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda» e a dichiarare di non intendere «tediare ulteriormente [il] Tribunale in merito». Orbene, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente, il Tribunale non vede affatto in qual modo il pregiudizio morale, grave e multiplo, lamentato da quest’ultimo possa trovare origine nel semplice fatto che una lettera, che gli era stata inviata e nella quale la Commissione menzionava le misure da adottare nel contesto dell’esecuzione di una sentenza, sia stata parimenti inviata all’avvocato che lo rappresentava legalmente nell’impugnazione diretta contro tale sentenza (v. ordinanze del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑616/11 P, punti 40‑42, e del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑286/11 P, punti 50‑53).

31      Si deve pertanto respingere la domanda risarcitoria del ricorrente senza che occorra né dar seguito alla sua domanda di escussione di testimoni e di misure istruttorie né procedere a verificare se ricorra la condizione, necessaria perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, consistente nell’effettiva sussistenza del danno.

 Sulle spese

32      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

33      Dalla suesposta motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.

34      Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

35      Nel caso di specie, occorre ricordare, in primo luogo, che il presente ricorso è stato respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

36      Peraltro, diversi ricorsi proposti dal ricorrente, aventi un oggetto del tutto simile a quello di cui alla presente controversia, sono già stati dichiarati manifestamente infondati in diritto (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2010, Marcuccio/Corte di giustizia, T‑401/09, confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del 14 aprile 2011, Marcuccio/Corte di giustizia, cit.; ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, cit., confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, cit.).

37      Occorre infine rilevare – e ciò a titolo indicativo – che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nell’ordinanza del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T‑241/03, punto 65), nonché il Tribunale, nell’ordinanza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (F‑40/06, punto 50), hanno già constatato che il ricorrente aveva optato per la via contenziosa senza alcuna giustificazione. Orbene, appare manifesto che la presente causa s’inscrive nella stessa linea di condotta, nonostante il richiamo del Tribunale a una leale cooperazione con il rappresentante o con i rappresentanti del ricorrente, nella loro qualità di ausiliari della giustizia (ordinanza del Tribunale del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, F‑3/11, punto 54). Pertanto, in considerazione del carattere chiaramente defatigatorio e vessatorio del presente ricorso, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare al Tribunale un importo di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Lussemburgo, 6 febbraio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.