Language of document : ECLI:EU:C:2010:603

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 ottobre 2010 (*)


Indice


I –  Fatti

II –  Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

III –  Conclusioni delle parti

IV –  Sull’impugnazione

A –  Sulla ricevibilità

B –  Nel merito

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sul primo motivo, relativo ad errori di diritto nell’esame della disciplina delle attività della ricorrente da parte della RegTP quale autorità di regolamentazione nazionale competente

a)  Sul primo capo del primo motivo, relativo all’imputabilità dell’infrazione

i)  Sentenza impugnata

ii)  Argomenti delle parti

iii)  Giudizio della Corte

b)  Sul secondo capo del primo motivo, relativo al principio della tutela del legittimo affidamento

i)  Sentenza impugnata

ii)  Argomenti delle parti

iii)  Giudizio della Corte

c)  Sul terzo capo del primo motivo, relativo al carattere doloso o colposo dell’infrazione all’art. 82 CE

i)  Sentenza impugnata

ii)  Argomenti delle parti

iii)  Giudizio della Corte

d)  Conclusioni relative al primo motivo

3.  Sul secondo motivo, relativo ad errori di diritto nell’applicazione dell’art. 82 CE

a)  Sentenza impugnata

b)  Sul primo capo del secondo motivo, relativo alla pertinenza del criterio della compressione dei margini ai fini dell’accertamento di un abuso ai sensi dell’art. 82 CE

i)  Argomenti delle parti

ii)  Giudizio della Corte

c)  Sul secondo capo del secondo motivo, relativo all’adeguatezza del metodo di calcolo della compressione dei margini

i)  Sulla censura relativa all’erronea applicazione del criterio del concorrente di pari efficienza

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio della Corte

ii)  Sulla censura relativa ad un errore di diritto derivante dalla mancata presa in considerazione dei servizi di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazione ai fini del calcolo della compressione dei margini

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio della Corte

d)  Sul terzo capo del secondo motivo, relativo agli effetti della compressione dei margini

i)  Argomenti delle parti

ii)  Giudizio della Corte

e)  Conclusioni relative al secondo motivo

4.  Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto nel calcolo delle ammende per mancata presa in considerazione della regolamentazione tariffaria

a)  La sentenza impugnata

b)  Argomenti delle parti

i)  Sul primo capo del terzo motivo, relativo alla gravità dell’infrazione

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio della Corte

ii)  Sul secondo capo del terzo motivo, relativo alla mancata adeguata considerazione della regolamentazione tariffaria quale circostanza attenuante

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio della Corte

iii)  Sul terzo capo del terzo motivo, relativo all’irrogazione di un’ammenda simbolica

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio della Corte

c)  Conclusioni relative al terzo motivo

Sulle spese

«Impugnazione – Concorrenza – Art. 82 CE – Appalti di servizi di telecomunicazione – Accesso alla rete fissa dell’operatore storico – Prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale forniti ai concorrenti – Prezzo al dettaglio per i servizi di accesso forniti agli abbonati – Prassi tariffarie di un’impresa in posizione dominante – Compressione dei margini dei concorrenti – Prezzi approvati dall’autorità di regolamentazione nazionale – Margine di manovra dell’impresa in posizione dominante – Imputabilità dell’infrazione – Nozione di “abuso” – Criterio del concorrente altrettanto efficiente – Calcolo della compressione dei margini – Effetti dell’abuso – Importo dell’ammenda»

Nel procedimento C‑280/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 23 giugno 2008,

Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Quack, S. Ohlhoff e M. Hutschneider, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra K. Mojzesowicz nonché dai sigg. W. Mölls e O. Weber, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Vodafone D2 GmbH, già Vodafone AG & Co. KG, già Arcor AG & Co. KG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dall’avv. M. Klusmann, Rechtsanwalt,

Versatel NRW GmbH, già Tropolys NRW GmbH, già CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice e TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, con sede in Essen (Germania),

EWE TEL GmbH, con sede in Oldenbourg (Germania),

HanseNet Telekommunikation GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

Versatel Nord GmbH, già Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, con sede in Flensburg (Germania),

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, con sede in Colonia (Germania),

Versatel Süd GmbH, già Versatel Süd-Deutschland GmbH, già Tesion Telekommunikation GmbH, con sede in Stoccarda (Germania),

Versatel West GmbH, già Versatel West-Deutschland GmbH, già Versatel Deutschland GmbH & Co. KG, con sede in Dortmund (Germania),

rappresentate dall’avv. N. Nolte, Rechtsanwalt,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Deutsche Telekom AG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2008, causa T‑271/03, Deutsche Telekom/Commissione (Racc. pag. II‑477; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso d’annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 del Trattato CE (Casi COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG (GU L 263, pag. 9; in prosieguo: la «decisione controversa»).

I –  Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti 1‑24 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«1      La ricorrente, Deutsche Telekom AG, è l’operatore storico del settore delle telecomunicazioni in Germania. (…)

2      La ricorrente gestisce la rete telefonica tedesca. Prima della completa liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni essa aveva il monopolio legale riguardo alla prestazione di servizi di telecomunicazioni sulla rete fissa ad abbonati. L’entrata in vigore della Telekommunikationsgesetz (legge tedesca sulle telecomunicazioni; in prosieguo: il “TKG”) 25 luglio 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1120), avvenuta il 1° agosto 1996, ha comportato la liberalizzazione in Germania del mercato relativo alla fornitura delle infrastrutture e del mercato della prestazione di servizi di telecomunicazioni. Da allora la ricorrente deve affrontare su entrambi i mercati vari livelli di concorrenza da parte di altri gestori.

3      Le reti locali della ricorrente consistono in vari anelli locali destinati agli abbonati. Per “rete locale” si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell’abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa.

4      La ricorrente fornisce l’accesso alla sua rete locale sia ad altri operatori del settore delle telecomunicazioni che ad abbonati. Per quanto riguarda i servizi di accesso e le tariffe della ricorrente, occorre quindi distinguere tra i servizi di accesso alla rete locale forniti dalla ricorrente ai concorrenti (in prosieguo: i “servizi all’ingrosso di accesso alla rete locale”) e i servizi di accesso alla rete locale forniti dalla ricorrente ai suoi abbonati (in prosieguo: i “servizi di accesso al dettaglio”).

I – [Servizi all’ingrosso per l’accesso alla rete locale]

5      Con decisione del Ministero federale delle Poste e Telecomunicazioni (...), 28 maggio 1997, la ricorrente è stata obbligata, dal giugno 1997, a concedere ai concorrenti un accesso completamente disaggregato all’anello locale.

6      Per quanto riguarda le tariffe i [servizi all’ingrosso per l’accesso alla rete locale] della ricorrente, esse si compongono di due elementi, cioè un canone mensile, da un lato, e un canone iniziale, dall’altro (…)

7      Le tariffe per i [servizi all’ingrosso per l’accesso alla rete locale] della ricorrente, conformemente all’art. 25, n. 1, del TKG, sono soggette alla previa autorizzazione della Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (autorità di regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni; in prosieguo: la “RegTP”).

8      In tale contesto, la RegTP verifica se le tariffe proposte dalla ricorrente per i [servizi all’ingrosso per l’accesso alla rete locale] soddisfino le condizioni stabilite dall’art. 24 del TKG. Infatti, conformemente all’art. 24, n. 1, del TKG, le “[t]ariffe devono corrispondere ai costi di una prestazione di servizi efficiente”. (…)

(…)

II – Servizi di accesso al dettaglio

10      Per quanto riguarda i servizi di accesso al dettaglio, la ricorrente offre due soluzioni di base, ossia la linea analogica tradizionale (…) e la linea digitale a banda stretta (…)Queste due opzioni di base che consentono l’accesso degli abbonati possono essere fornite attraverso la rete storica in doppino di rame della ricorrente (connessioni a banda stretta). Quest’ultima propone ai suoi abbonati anche connessioni a banda larga ([…] ADSL), grazie al potenziamento delle linee esistenti [a banda stretta] cui ha proceduto per poter offrire servizi a banda larga, come ad esempio un accesso rapido a Internet.

(…)

12      [I prezzi al dettaglio praticati dalla ricorrente per i servizi di accesso al dettaglio] sono composti da due elementi: un canone fisso mensile in funzione della qualità delle linee e dei servizi forniti e un canone iniziale per l’attivazione o il trasferimento di una linea, (…)

A – Tariffe per linee analogiche (...) e digitali a banda stretta (…)

13      Le tariffe di accesso alle linee analogiche e [digitali a banda stretta] sono fissate nel quadro di un sistema di price cap. Conformemente agli artt. 27, n. 1, seconda frase, e 25, n. 1, del TKG (…), i prezzi al dettaglio per il collegamento alla rete telefonica fissa della ricorrente e per le chiamate non vengono fissati singolarmente per ogni prestazione, in base ai costi di volta in volta sostenuti, bensì in maniera congiunta per diverse prestazioni, in quanto le singole prestazioni sono raggruppate in panieri.

14      (…) Il meccanismo in questione è stato applicato dalla RegTP a partire dal 1° gennaio 1998. In tale occasione, la RegTP ha istituito due panieri, uno comprendente prestazioni di servizi destinate all’utenza residenziale e l’altro riguardante prestazioni destinate all’utenza commerciale. Entrambi i panieri includevano sia prestazioni d’accesso (...) sia l’intera gamma di offerte della ricorrente nel settore della telefonia, vale a dire chiamate urbane, regionali, interurbane e internazionali.

(…)

17      A seguito della decisione del [Ministero federale delle Poste e Telecomunicazioni] 17 dicembre 1997, la ricorrente ha dovuto ridurre del 4,3% durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 (primo periodo di price cap) il prezzo complessivo di ognuno dei due panieri. Alla scadenza di questo primo periodo, il 31 dicembre 1999, la RegTP ha deciso, con provvedimento 23 dicembre 1999, di mantenere in sostanza la struttura dei panieri e di ridurre ulteriormente i prezzi del 5,6% nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (secondo periodo di price cap).

18      Nel rispetto delle riduzioni dei prezzi vincolanti di cui sopra, la ricorrente poteva modificare a sua discrezione le tariffe riguardanti i singoli elementi di ciascun paniere, subordinatamente alla previa autorizzazione della RegTP. (…) Il sistema permetteva così l’aumento delle tariffe di uno o più elementi del paniere, per quanto i prezzi price cap del paniere fossero già superati. (…)

19      Nel corso dei primi due periodi di applicazione del price cap [dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 2001,] la ricorrente ha diminuito le tariffe al dettaglio di entrambi i panieri, superando ampiamente le riduzioni imposte. Tali riduzioni tariffarie riguardavano sostanzialmente le tariffe telefoniche. I prezzi al dettaglio delle linee analogiche (…) sono invece rimasti invariati duranti i due periodi di applicazione del price cap, (…). Per quanto riguarda le tariffe al dettaglio per le linee [digitali a banda stretta], nello stesso periodo la ricorrente ha ridotto le tariffe dei canoni mensili (…)

20      Il 1° gennaio 2002 è entrato in vigore un nuovo meccanismo di price cap (…) Il nuovo sistema prevede, rispetto ai precedenti due panieri relativi a utenza residenziale e commerciale, quattro panieri, comprendenti i seguenti servizi: linee telefoniche (paniere A), chiamate locali (paniere B), chiamate interurbane (paniere C) e chiamate internazionali (paniere D).

21      Il 15 gennaio 2002 la ricorrente ha comunicato alla RegTP l’intenzione di aumentare gli abbonamenti mensili per le linee analogiche e [digitali a banda stretta] (…). Tale aumento è stato autorizzato dalla RegTP (…)

22      Il 31 ottobre 2002 la ricorrente ha presentato una nuova domanda di aumento delle proprie tariffe al dettaglio. Tale domanda è stata parzialmente respinta dalla RegTP (…)

B – Tariffe per le linee ADSL (…)

23      Le tariffe ADSL (...) non sono regolamentate nell’ambito di un meccanismo di price cap. Conformemente all’art. 30 del TKG, tali tariffe possono rientrare nell’ambito di applicazione di una disciplina ex post delle tariffe.

24      Il 2 febbraio 2001 la RegTP, dopo aver ricevuto numerose denunce da parte di concorrenti della ricorrente, ha avviato un’indagine a posteriori in merito ai prezzi praticati dalla ricorrente per le linee ADSL, per verificare un’eventuale copertura insufficiente delle spese in violazione delle regole di concorrenza tedesche. La RegTP ha chiuso la procedura il 25 gennaio 2002, dopo avere constatato che l’aumento delle tariffe annunciato dalla ricorrente il 15 gennaio 2002 non dava adito a sospettare una situazione di dumping».

3        A seguito di denunce presentate da imprese concorrenti della ricorrente nel corso del 1999, la Commissione delle Comunità europee emanava la decisione controversa con cui contestava alla ricorrente, in particolare ai ‘considerando’ 57, 102, 103 e 107 della decisione medesima, di aver commesso un abuso sotto forma di «effetto forbice» («margin squeeze»; in prosieguo: la «compressione dei margini»), risultante da un divario non equo tra i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso alla rete locale ed i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

4        Per quanto attiene a tale compressione dei margini, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato il tenore dei considerando 102‑105 della decisione controversa, che così recitano:

«102      Si configura [compressione dei margini] quando l’importo dell’abbonamento mensile e del canone iniziale dovuti [alla ricorrente] per il [servizio] all’ingrosso [di accesso all’anello locale] costringe i concorrenti a praticare agli abbonati tariffe superiori a quelle che [la ricorrente] chiede ai suoi abbonati per le stesse prestazioni di servizi. Se le tariffe [all’ingrosso] dei [servizi di accesso alla rete locale] superano le tariffe al dettaglio [per i servizi di accesso al dettaglio], i concorrenti [della ricorrente] non possono in alcun caso ricavare un utile, pur presentando [almeno] lo stesso livello di efficienza [della ricorrente], in quanto, oltre alle tariffe di [servizi] all’ingrosso [di accesso all’anello locale], essi sostengono altresì spese supplementari, ad esempio in relazione alla commercializzazione, alla contabilità, al recupero dei crediti.

103      Addebitando ai concorrenti tariffe [all’ingrosso] di [servizi] all’ingrosso [di] accesso alla rete locale superiori alle tariffe al dettaglio, [la ricorrente] impedisce ai suoi concorrenti di fornire, oltre a semplici chiamate telefoniche, anche servizi di accesso tramite l’anello locale. (…)

104      [La ricorrente] ritiene che nel caso di specie la prova di una tariffazione abusiva sotto forma di [compressione dei margini] sia esclusa già per il fatto che le tariffe [all’ingrosso] dei [servizi] [di accesso alla rete locale] vengono fissate in maniera vincolante dalla RegTP. (…)

105      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene [la ricorrente], la forma di abuso costituita dalla [compressione dei margini] è pertinente nella fattispecie. Sui mercati collegati in cui i concorrenti acquistano [servizi] all’ingrosso [di accesso alla rete locale] dall’operatore storico e sono costretti a farlo per poter entrare in concorrenza su un mercato di prodotti o servizi [al dettaglio], può verosimilmente sussistere una [compressione dei margini] tra i prezzi [all’ingrosso] soggetti a regolamentazione di [servizi] [di accesso alla rete locale] e i prezzi al dettaglio [per i servizi di accesso al dettaglio]. Infatti, per provare l’esistenza di una [compressione dei margini] è anzitutto sufficiente che sussista uno scarto non equo tra i due livelli di prezzo che comporti una restrizione della concorrenza. (…)».

5        Come si legge nell’art. 1 della decisione controversa, la Commissione ha quindi concluso che «la [ricorrente] ha violato l’articolo 82, lett. a), del Trattato CE, dal 1998 per aver percepito canoni mensili e iniziali non equi per l’accesso all’anello locale dei [suoi] concorrenti e degli abbonati, pregiudicando quindi in misura rilevante la concorrenza sul mercato dell’accesso all’anello locale».

6        Ai sensi del successivo art. 3, la Commissione ha inflitto alla ricorrente, per tale infrazione, un’ammenda pari a EUR 12,6 milioni.

II –  Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 30 luglio 2003, la ricorrente ha proposto ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda ivi irrogata.

8        A sostegno della domanda di annullamento della decisione controversa, la ricorrente ha dedotto, segnatamente, un motivo relativo alla violazione dell’art. 82 CE nonché un motivo attinente allo sviamento di potere ed alla violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

9        Il motivo relativo alla violazione dell’art. 82 CE si articola su più capi di cui tre sono pertinenti nell’ambito della presente impugnazione, vale a dire il primo capo, attinente all’assenza di comportamento abusivo in considerazione dell’insufficiente margine di manovra di cui la ricorrente avrebbe disposto per evitare la compressione dei margini, il secondo, concernente l’illegittimità del metodo utilizzato dalla Commissione nell’accertamento della compressione dei margini e, il quarto, vertente sull’assenza di effetti sul mercato provocati dalla compressione dei margini.

10      Il Tribunale ha respinto tutti i capi del motivo, rilevando, segnatamente, nell’ambito di tale analisi, ai punti 150 e 242 della sentenza impugnata, che nel ricorso la ricorrente non aveva contestato la definizione dei mercati di cui trattasi accolta nella decisione controversa, secondo cui occorre distinguere, da un lato, un mercato all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e, dall’altro, un mercato al dettaglio di accesso all’anello locale, quest’ultimo comprendente un mercato dell’accesso alla banda ristretta ed un mercato dell’accesso alla banda larga, mercati che sono tutti di dimensione nazionale.

11      Per quanto attiene al primo capo del motivo, il Tribunale ha concluso, ai punti 140 e 151 della sentenza impugnata, che legittimamente la Commissione aveva potuto constatare, nella decisione controversa, che la ricorrente disponeva di un margine di manovra sufficiente per ridurre la compressione dei margini rilevata nella decisione medesima, modificando i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

12      Per quanto riguarda il secondo capo del motivo, il Tribunale ha respinto, al punto 168 della sentenza impugnata, la censura della ricorrente secondo cui il carattere abusivo della compressione dei margini potrebbe essere solo conseguenza del carattere abusivo delle sue tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati. Ai successivi punti 193, 203 e 206 della sentenza, il Tribunale ha quindi rilevato che la Commissione aveva legittimamente fondato la sua analisi del carattere abusivo delle pratiche tariffarie della ricorrente unicamente per relationem, conformemente al criterio del concorrente altrettanto efficiente, alla situazione specifica di quest’ultima, vale a dire in relazione alle tariffe e ai costi di questa, nonché tenendo conto unicamente dei proventi dei servizi di accesso, escludendo quelli di altri servizi, quali i servizi di telefonia vocale, e confrontando le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso alla rete locale con i prezzi al dettaglio per tutti i servizi di accesso agli abbonati, vale a dire l’accesso alla banda stretta e quello alla banda larga.

13      Per quanto riguarda il quarto capo del motivo, il Tribunale ha rilevato, segnatamente, al punto 237 della sentenza impugnata, che la compressione dei margini di cui trattasi ostacola, in linea di massima, lo sviluppo della concorrenza sui mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

14      Il motivo relativo allo sviamento di potere ed alla violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento è stato parimenti respinto in toto dal Tribunale. Per quanto concerne la censura secondo cui la Commissione assoggetterebbe le tariffe praticate dalla ricorrente ad una doppia disciplina, violando in tal modo i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, il Tribunale ha affermato, segnatamente, al punto 265 della sentenza impugnata, quanto segue:

«Anche se non si può escludere che le autorità tedesche abbiano parimenti violato il diritto comunitario – e in particolare le disposizioni della direttiva [della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10)], come modificata dalla direttiva [della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74,pag. 13)] – optando per un riequilibrio progressivo fra le tariffe delle connessioni e quelle delle comunicazioni, tale inadempimento, qualora fosse accertato, non eliminerebbe il margine di manovra di cui effettivamente la ricorrente disponeva per ridurre [la compressione dei margini]».

15      Peraltro, per quanto attiene alla censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ha rilevato, al punto 269 della sentenza impugnata, che le decisioni della RegTP non potevano far sorgere nella ricorrente un affidamento di tal genere.

16      Infine, per quanto riguarda la censura relativa allo sviamento di potere, al successivo punto 271, il Tribunale ha affermato quanto segue:

«Nella decisione [controversa], la Commissione tiene conto solo delle pratiche tariffarie della ricorrente, e non delle decisioni delle autorità tedesche. Quand’anche la RegTP avesse violato una norma comunitaria, e la Commissione avesse quindi potuto avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, tali circostanze non potrebbero minimamente inficiare la legittimità della decisione [controversa]. In quest’ultima, infatti, la Commissione si è limitata a rilevare che la ricorrente aveva commesso un’infrazione all’art. 82 CE, disposizione che riguarda non gli Stati membri, ma unicamente gli operatori economici. Pertanto, la Commissione, formulando tale conclusione sulla base dell’art. 82 CE, non ha commesso alcuno sviamento di potere».

17      A sostegno della sua domanda diretta alla riduzione dell’ammenda irrogata, la ricorrente ha dedotto sei motivi, dei quali, segnatamente, il terzo motivo attiene all’assenza di negligenza e di comportamento doloso, il quarto è relativo all’insufficiente presa in considerazione della disciplina tariffaria ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda ed il sesto concerne la mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti. Il Tribunale ha respinto detti tre motivi ai punti 290‑321 della sentenza impugnata.

18      Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto, condannando la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

III –  Conclusioni delle parti

19      Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte:

–        di annullare la sentenza impugnata;

–        di annullare la decisione controversa;

–        in subordine, di ridurre, in forza del suo potere di giurisdizione esteso al merito, l’ammenda inflittale all’art. 3 della decisione controversa, e

–        di condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione con condanna della ricorrente alle spese.

21      La Vodafone D2 GmbH, già Vodafone AG & Co. KG, già Arcor AG & Co. KG (in prosieguo: la «Vodafone») chiede, alla Corte di dichiarare l’impugnazione irricevibile o, quantomeno, di respingerla in quanto infondata, con condanna della ricorrente alle spese.

22      La Versatel NRW GmbH, già Tropolys NRW GmbH, già CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice e TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, la EWE TEL GmbH, la HanseNet Telekommunikation GmbH, la Versatel Nord GmbH, già Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, la NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, la Versatel Süd GmbH, già Versatel Süd-Deutschland GmbH, già Tesion Telekommunikation GmbH, nonché la Versatel West GmbH, già Versatel West-Deutschland GmbH, già Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (in prosieguo, congiuntamente: la «Versatel»), hanno altresì concluso all’udienza chiedendo alla Corte di respingere l’impugnazione, facendo proprie le conclusioni della Commissione e quelle della Vodafone.

IV –  Sull’impugnazione

A –  Sulla ricevibilità

23      La Vodafone e la Versatel eccepiscono, in limine, l’irricevibilità dell’impugnazione nella parte in cui essa si limita, con il primo motivo nonché con il primo e con il secondo capo del secondo motivo – sostanzialmente volti a contestare le valutazioni operate dal Tribunale in ordine all’applicazione dell’art. 82 CE alle pratiche tariffarie della ricorrente in esame e al rispetto dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento –, a riprodurre l’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di primo grado, al solo fine di ottenere dalla Corte il riesame dell’argomento stesso.

24      A tal riguardo, si deve rammentare che dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 34 e 35, nonché 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punti 46 e 47).

25      Tuttavia, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, sentenza 16 maggio 2002, causa C‑321/99 P, ARAP e a./Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 49).

26      Orbene, nella specie, l’impugnazione è appunto volta, con il suo primo e con il suo secondo motivo considerati nel loro complesso, a mettere in discussione la posizione accolta dal Tribunale su varie questioni di diritto sottopostegli nell’ambito del giudizio di primo grado in merito all’applicazione dell’art. 82 CE alle pratiche tariffarie in esame della ricorrente ed al rispetto di taluni principi generali del diritto dell’Unione. A tal riguardo, l’impugnazione contiene l’indicazione precisa degli aspetti della sentenza impugnata oggetto di contestazione e dei motivi e censure sui quali essa si fonda.

27      Ne consegue che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, considerati nel loro complesso, non possono essere considerati irricevibili. Occorrerà, tuttavia, esaminare la ricevibilità delle specifiche censure dedotte a sostegno di tali motivi di impugnazione nell’ambito della singola valutazione dei medesimi.

B –  Nel merito

28      A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, relativi, rispettivamente, ad errori di diritto inerenti alla configurazione della disciplina delle proprie attività da parte della RegTP quale autorità di regolamentazione nazionale competente, ad errori di diritto nell’applicazione dell’art. 82 CE e ad errori di diritto nel calcolo delle ammende derivanti dalla mancata presa in considerazione di tale disciplina.

29      Si deve rammentare, a tal riguardo, che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione controversa ritenendo, sostanzialmente, che la Commissione, come richiamato supra ai punti 3‑6, le avesse correttamente inflitto un’ammenda per la violazione dell’art. 82 CE in considerazione dell’attuazione di una pratica tariffaria iniqua produttiva di una compressione dei margini, risultante da uno scarto inadeguato tra i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, dei concorrenti quantomeno altrettanto efficienti, non consentendo loro di effettuare una concorrenza effettiva per la fornitura di questi ultimi servizi.

30      Con i tre motivi di impugnazione, la ricorrente mira, rispettivamente, a contestare sostanzialmente le valutazioni operate dal Tribunale nella sentenza impugnata relative:

–        all’imputabilità dell’infrazione in considerazione del margine di manovra di cui essa disponeva per modificare i propri prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati e la pertinenza della disciplina dei prezzi dei servizi di telecomunicazioni da parte delle autorità di regolamentazione nazionali ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE;

–        all’inadeguatezza, nelle circostanze della specie, del criterio della compressione dei margini ai fini della contestazione di un abuso ai sensi dell’art. 82 CE, tenuto conto della disciplina dei prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, nonché la legittimità del metodo di calcolo di tale compressione e l’analisi dei suoi effetti con riguardo al medesimo articolo, nonché

–        all’ingiustificato importo dell’ammenda, tenuto conto della disciplina del settore delle telecomunicazioni da parte delle autorità di regolamentazione nazionali.

31      Per contro, la ricorrente non contesta, in linea di principio, il fatto che una pratica tariffaria adottata da un’impresa dominante da cui sia derivata una compressione dei margini dei propri concorrenti quantomeno altrettanto efficienti sia considerata non equa con riguardo all’art. 82 CE.

32      Infatti, la ricorrente non contesta al Tribunale di aver ritenuto che un’impresa sfrutti abusivamente la propria posizione dominante ai sensi di tale disposizione qualora le proprie pratiche tariffarie, per effetto di uno scarto inadeguato tra i propri prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e i suoi prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati sui mercati in cui essa sia dominante, conducano ad una siffatta compressione. La ricorrente si limita a sostenere a tal riguardo, nell’ambito del secondo motivo, che la compressione dei margini non costituisce, nella specie, un criterio pertinente per l’accertamento di un’infrazione ai sensi dell’art. 82 CE, considerato che i suoi prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale sono oggetto di disciplina da parte delle autorità di regolamentazione nazionali.

33      Ciò premesso, appare opportuno esaminare i motivi di impugnazione nell’ordine in cui sono stati esposti dalla ricorrente, ordine corrispondente a quello con cui i motivi sono stati dedotti in prime cure ed esaminati dal Tribunale nella sentenza impugnata.

1.     Osservazioni preliminari

34      Ai fini dell’esame della fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente contro tale sentenza, occorre, in primo luogo, sottolineare che, ai termini dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può dunque sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto questo equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (v. in tal senso, in particolare, sentenze 1º giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punto 59; 26 ottobre 2006, causa C‑68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, Racc. pag. I‑10367, punto 96, nonché 12 novembre 2009, causa C‑564/08 P, SGL Carbon/Commissione, punto 22).

35      Tanto nell’atto di impugnazione quanto all’udienza, la ricorrente deduce che essa non disponeva di alcun margine di manovra per determinare i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, atteso che questi sono fissati dall’autorità di regolamentazione nazionale, vale a dire la RegTP. Orbene, la compressione dei margini di cui trattasi sarebbe, in realtà, conseguenza del livello eccessivo di tali tariffe all’ingrosso quali fissate dalla RegTP. Per porre termine a tale compressione dei margini la Commissione avrebbe dovuto quindi, invece di adottare una decisione ex art. 82 CE nei confronti della ricorrente, proporre ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE nei confronti della Repubblica federale di Germania per violazione del diritto dell’Unione. Sarebbe peraltro erroneo ritenere che i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale siano fissati sulla base dei costi della ricorrente. Tali prezzi sarebbero determinati dalla RegTP sulla base dei costi di una prestazione efficiente, conformemente ad un modello stabilito dall’autorità di regolamentazione nazionale.

36      La Commissione e la Versatel sostengono, per contro, che i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale sono imputabili alla ricorrente in quanto, secondo le disposizioni del TKG, tali prezzi vengono fissati dalla RegTP sulla base di una richiesta presentata dalla ricorrente in considerazione dei propri costi. Quest’ultima non può quindi lamentarsi dell’eccessività di tali prezzi. Come emergerebbe dalla decisione controversa, la ricorrente d’altronde sarebbe legalmente obbligata a presentare una nuova richiesta alla RegTP al fine di ridurre i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale qualora i suoi costi diminuiscano.

37      A tal riguardo, la Versatel ha peraltro affermato all’udienza che, dal 1997 in poi, la ricorrente aveva sistematicamente cercato di ostacolare il corretto svolgimento della procedura nazionale di fissazione dei prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale ritirando le proprie domande di autorizzazione ed astenendosi, malgrado l’obbligo in tal senso previsto dalla legge nazionale, dal fornire la minima prova o certificazione in ordine ai costi idonei a giustificare tali prezzi all’ingrosso.

38      Per quanto attiene ai punti controversi inter partes, occorre tuttavia osservare, in primo luogo, che la questione del margine di manovra di cui la ricorrente disponeva per modificare i propri prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale non è stata oggetto di discussione dinanzi al Tribunale, ove quest’ultimo ha emanato la sentenza impugnata basandosi sull’ipotesi, dinanzi ad esso non contestata, secondo cui la ricorrente non disponeva di un siffatto margine di manovra.

39      Infatti, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, nella decisione controversa, la Commissione – pur non escludendo la possibilità per la ricorrente di ridurre le sue tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso alla rete locale – ha esaminato soltanto se la ricorrente disponesse realmente di un margine di manovra per modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

40      Il Tribunale, considerato che tale approccio non è stato contestato dinanzi ad esso, si è quindi limitato, ai punti 85‑152 della sentenza impugnata, ad esaminare – al fine di determinare se la compressione dei margini accertata nella decisione controversa fosse imputabile alla ricorrente – se la Commissione avesse potuto legittimamente concludere, nella decisione stessa, che la ricorrente disponesse realmente di un margine di manovra per modificare i propri prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati al fine di eliminare o ridurre detta compressione dei margini. Ai punti 104 e 151 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso, in proposito, che la Commissione aveva legittimamente ritenuto che tale margine di manovra esistesse malgrado la disciplina dei prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati da parte della RegTP.

41      Parimenti, prima di respingere, ai punti 183‑213 della sentenza impugnata, le censure dedotte dalla ricorrente al fine di contestare la natura abusiva ed il metodo di calcolo della compressione dei margini accertata nella decisione controversa, il Tribunale ha sottolineato, al punto 167 della sentenza medesima, che la Commissione aveva unicamente accertato che la ricorrente disponeva di un margine di manovra per modificare i propri prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

42      Ciò premesso, non spetta alla Corte, nell’ambito della presente impugnazione, esaminare in qual misura la ricorrente avrebbe potuto eventualmente modificare, come sostengono la Commissione e la Versatel, i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, atteso che un siffatto esame va al di là dei motivi dedotti in primo grado. Tutti i motivi e le censure svolti al riguardo esulano, ai sensi della giurisprudenza richiamata supra al punto 34, dai limiti della presente impugnazione e sono, pertanto, irricevibili.

43      Ai fini dell’esame della fondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente al fine di contestare la legittimità della sentenza impugnata, in particolare quelle volte a contestare l’imputabilità dell’infrazione a quest’ultima nonché la natura abusiva della compressione dei margini accertata nella decisione controversa, censure su cui vertono il primo ed il secondo motivo di impugnazione, occorre quindi fondarsi unicamente sull’ipotesi accolta dalla sentenza stessa, secondo cui la ricorrente disponeva di un margine di manovra solo per modificare i propri prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, margine di manovra che non è, d’altronde, oggetto di contestazione nell’ambito di tale impugnazione.

44      In secondo luogo, si deve sottolineare che la presente impugnazione non può contestare al detto giudice, senza modificare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, di non aver censurato la Commissione per essersi astenuta dal mettere in discussione il comportamento delle autorità di regolamentazione nazionali, nella parte in cui queste, avendo fissato i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale ad un livello eccessivo, costituirebbero gli unici responsabili della compressione dei margini accertata nella decisione controversa.

45      È pur vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento da parte delle autorità di regolamentazione nazionali degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, Racc. pag. I‑2483, punto 85). Peraltro, gli artt. 81 CE e 82 CE, letti in combinato disposto con l’art. 10 CE, obbligano gli Stati membri ad astenersi dall’emanare o dal mettere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese (v., in particolare, sentenze 16 novembre 1977, causa 13/77, GB-Inno-BM, Racc. pag. 2115, punto 31, e 5 ottobre 1995, causa C‑96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I‑2883, punto 20).

46      Tuttavia, per quanto attiene alla possibilità per la Commissione di proporre ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato membro interessato, considerato che la sentenza impugnata oggetto della presente impugnazione verte unicamente sulla legittimità di una decisione adottata dalla Commissione ex art. 82 CE nei confronti della ricorrente, la Corte deve limitarsi, nell’ambito della presente impugnazione, a verificare se i mezzi dedotti a sostegno di quest’ultima siano tali da rivelare che l’esame della legittimità di detta decisione, condotto dal Tribunale, sia viziato da errori di diritto, e ciò a prescindere dalla questione se la Commissione potesse, parallelamente o alternativamente, emanare una decisione di infrazione nei confronti dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione.

47      Di conseguenza, anche se, come sostanzialmente constatato dal Tribunale stesso, in particolare, ai punti 265 e 271 della sentenza impugnata, non si può escludere che le autorità di regolamentazione nazionali abbiano, nella specie, violato il diritto dell’Unione e se la Commissione avesse quindi effettivamente potuto optare per l’avvio di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE nei confronti della Repubblica federale di Germania, tali circostanze restano irrilevanti nell’ambito della presente impugnazione. Ciò vale a maggior ragione tenuto conto che, secondo la giurisprudenza della Corte, nel sistema istituito dall’art. 226 CE, la proposizione del ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della Commissione, il cui esercizio non può essere oggetto di valutazione di opportunità da parte dei giudici dell’Unione (v., in particolare, sentenza 26 giugno 2003, causa C‑233/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6625, punto 31).

48      Per quanto attiene alla pretesa eccessività dei prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, sostenuta dalla ricorrente, si deve peraltro osservare che, nel ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente stessa non ha minimamente cercato di mettere in discussione la legittimità di tali prezzi con riguardo al diritto dell’Unione. Essa si è infatti limitata a far valere, da un lato, che, se i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale vengono fissati dalle autorità di regolamentazione nazionali senza che essa possa modificarli, solo i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati possono essere abusivi ai sensi dell’art. 82 CE e, dall’altro, che, se la politica tariffaria di tali autorità relativa a tali servizi è contraria al diritto dell’Unione, spetta alla Commissione proporre un ricorso per inadempimento nei confronti di queste ultime.

49      Conseguentemente, nell’ambito della presente impugnazione, la Corte non può procedere all’esame delle censure volte a contestare la legittimità dei prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, segnatamente sotto il profilo della loro asserita eccessività rispetto ai costi sostenuti dalla ricorrente per la loro fornitura (v., in proposito, sentenza 24 aprile 2008, causa C‑55/06, Arcor, Racc. pag. I‑2931, punto 69). Tali censure esulano dai motivi dibattuti in primo grado, ragion per cui, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 34, esse sono irricevibili nell’ambito della presente impugnazione.

50      In terzo luogo, si deve constatare che, nell’ambito del ricorso in primo grado, la ricorrente non ha contestato – come rilevato dal Tribunale ai punti 150 e 242 della sentenza impugnata – la definizione dei mercati rilevanti accolta dalla Commissione nella decisione controversa, secondo cui, da un lato, il mercato geografico de quo è il mercato tedesco e, dall’altro, per quanto attiene ai mercati dei servizi di cui trattasi, il mercato all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale costituisce un marcato unico, distinto dal mercato dei servizi di accesso al dettaglio, il quale presenta due segmenti distinti, vale a dire, da un lato, l’accesso alle linee a banda stretta e, dall’altro, l’accesso alle linee a banda larga.

51      Parimenti, si deve osservare che la ricorrente non ha mai messo in discussione dinanzi al Tribunale la constatazione, operata dalla Commissione nella decisione controversa, secondo cui essa avrebbe detenuto una posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE su tutti i detti mercati di servizi.

52      Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 34, né la definizione dei mercati rilevanti accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata né la constatazione secondo cui la ricorrente avrebbe detenuto una posizione dominante su tutti i detti mercati possono essere rimesse in discussione nell’ambito dell’esame della presente impugnazione.

53      In secondo luogo, si deve rammentare, con riferimento, più in particolare, alla valutazione dei dati di mercato e della situazione concorrenziale, che non spetta alla Corte, nel contesto di un’impugnazione, sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale. Infatti, ai sensi degli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione dev’essere limitata ai motivi di diritto. La valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di uno snaturamento dei fatti o dei mezzi di prova, che non è stato fatto valere nella specie, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte (v. sentenza 15 marzo 2007, causa C‑95/04 P, British Airways/Commissione, Racc. pag. I‑2331, punto 78 e la giurisprudenza ivi richiamata).

54      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della presente impugnazione.

2.     Sul primo motivo, relativo ad errori di diritto nell’esame della disciplina delle attività della ricorrente da parte della RegTP quale autorità di regolamentazione nazionale competente

55      Il primo motivo dedotto dalla ricorrente si articola su tre capi riguardanti, rispettivamente, l’imputabilità dell’infrazione, il principio della tutela del legittimo affidamento e la sussistenza di dolo o negligenza nell’infrazione dell’art. 82 CE.

a)     Sul primo capo del primo motivo, relativo all’imputabilità dell’infrazione

i)     Sentenza impugnata

56      Per quanto attiene al margine di manovra di cui disponeva la ricorrente per evitare la compressione di margini, il Tribunale, dopo aver rammentato, ai punti 85‑89 della sentenza impugnata, i principi elaborati dalla pertinente giurisprudenza della Corte, ha esaminato, ai successivi punti 96‑152, se il contesto normativo tedesco, segnatamente la TKG e le decisioni adottate dalla RegTP nel corso del periodo oggetto della decisione controversa, eliminasse qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale della ricorrente ovvero se le lasciasse un sufficiente margine di manovra per fissare i propri prezzi ad un livello tale da consentirle di eliminare o di ridurre la compressione dei margini accertata nella decisione controversa.

57      Per quanto attiene, in primo luogo, al periodo compreso tra il 1°gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2001, il Tribunale, dopo aver rilevato, al punto 100 della detta sentenza, che, all’interno del quadro normativo applicabile, la ricorrente poteva modificare le proprie tariffe previa autorizzazione da parte della RegTP, ha concluso, al successivo punto 105, che correttamente la Commissione aveva rilevato che, viste le sei domande di riduzione delle tariffe per la telefonia vocale presentate nel corso di tale periodo, la ricorrente disponeva nel periodo medesimo di un margine di manovra per formulare domande di aumento delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda stretta, pur rispettando il massimale complessivo dei panieri dei servizi per l’utenza residenziale e dei servizi per l’utenza professionale.

58      Successivamente, il Tribunale ha esaminato, ai punti 106‑124 della sentenza impugnata, se, malgrado tale margine di manovra, l’intervento della RegTP nella fissazione delle tariffe al dettaglio della ricorrente per i servizi di accesso agli abbonati avesse prodotto la conseguenza di sottrarre quest’ultima alla sfera di applicazione dell’art. 82 CE. A tal riguardo il Tribunale ha dichiarato, al punto 107 della sentenza stessa, che il fatto che tali tariffe al dettaglio dovessero essere approvate dalla RegTP non esclude la responsabilità della ricorrente ai sensi dell’art. 82 CE, atteso che essa influisce sulla fissazione delle proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati presentando domande di autorizzazione alla RegTP.

59      Il Tribunale ha respinto al riguardo, ai punti 108‑124 della sentenza impugnata, l’argomento della ricorrente secondo cui essa non avrebbe alcuna responsabilità ai sensi dell’art. 82 CE, considerato che la RegTP effettua un controllo ex ante della compatibilità con l’art. 82 CE delle tariffe della ricorrente al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

60      Ai punti 109‑114 della sentenza medesima, il Tribunale ha rilevato che le tariffe al dettaglio per l’accesso alle linee analogiche si fondavano su decisioni adottate, in vigenza della normativa anteriore all’adozione del TKG, dal Ministero federale delle Poste e delle Telecomunicazioni, che dalle disposizioni del TKG non emerge che la RegTP esamini la compatibilità con l’art. 82 CE delle domande di modifica delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda stretta, che le autorità di regolamentazione nazionali agiscono conformemente al diritto nazionale, che quest’ultimo può perseguire obiettivi che, rientrando nelle politiche in materia di telecomunicazioni, differiscono da quelli della politica dell’Unione in materia di concorrenza e che le varie decisioni della RegTP richiamate dalla ricorrente non contengono alcun riferimento all’art. 82 CE.

61      Quanto alla circostanza che, in varie decisioni, la RegTP ha esaminato la questione relativa all’esistenza di una compressione dei margini, il Tribunale ha rilevato, ai punti 116‑119 della sentenza impugnata, che il fatto che la RegTP, dopo aver constatato lo scarto negativo tra le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e le tariffe al dettaglio della ricorrente per i servizi di accesso agli abbonati, abbia sempre concluso che il ricorso alle sovvenzioni incrociate tra le tariffe dei servizi di accesso e le tariffe per i servizi di telefonia vocale dovesse consentire agli altri operatori di offrire prezzi concorrenziali ai loro abbonati dimostra che la RegTP non ha esaminato la compatibilità delle tariffe in questione con l’art. 82 CE o che, quanto meno, lo ha applicato in modo errato.

62      Il Tribunale ha sottolineato, al punto 120 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, anche ammettendo che la RegTP sia tenuta ad esaminare la compatibilità con l’art. 82 CE delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati proposte dalla ricorrente, la Commissione non può essere vincolata da una decisione emessa da un’autorità nazionale in forza di tale articolo.

63      Il Tribunale ha peraltro osservato, ai punti 121‑123 della sentenza impugnata, che ciò che rileva affinché possa imputarsi un’eventuale infrazione alla ricorrente è se quest’ultima disponesse, all’epoca dei fatti, di un margine di manovra sufficiente per fissare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda stretta a un livello tale da consentirle di eliminare o di ridurre la compressione dei margini denunciata. Il Tribunale ha reiterato al riguardo che la ricorrente poteva influire sull’importo delle sue tariffe al dettaglio, presentando domande di autorizzazione alla RegTP. Esso ha inoltre osservato che, nella sentenza 10 febbraio 2004, il Bundesgerichtshof aveva espressamente confermato che incombe alla ricorrente la responsabilità di formulare tali domande e il fatto che la legge tedesca non esclude che la RegTP autorizzi tariffe proposte in violazione dell’art. 82 CE.

64      Conseguentemente, il Tribunale ha concluso, al successivo punto 124, che, nonostante l’intervento della RegTP nella fissazione delle sue tariffe al dettaglio per i servizi di accesso alla banda stretta, la ricorrente disponeva, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2001, di un margine di manovra sufficiente perché la sua politica tariffaria potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 82 CE.

65      In secondo luogo, per quanto attiene al periodo a decorrere dal 1° gennaio 2002, dopo aver rilevato, ai punti 144 e 145 della sentenza impugnata, che la ricorrente non nega che avrebbe potuto aumentare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda larga (ADSL) a partire da tale data e che, considerato che la ricorrente fissa liberamente le tariffe stesse entro i limiti previsti dalla legge tedesca, le sue pratiche tariffarie in questo settore possono rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 82 CE, il Tribunale ha esaminato, ai successivi punti 147‑151, se la ricorrente avrebbe potuto ridurre la compressione dei margini, aumentando le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda larga. Ai punti 148 e 149 della sentenza stessa si legge quanto segue:

«148      A tale riguardo, si deve rilevare che, poiché i servizi di accesso, a livello di [servizi] all’ingrosso [di accesso alla rete locale], consentono di fornire, a livello degli abbonati, tutti i servizi di accesso (...), il margine di manovra di cui dispone la ricorrente per aumentare le sue [tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda larga] è tale da ridurre [la compressione dei margini] tra prezzi e costi dei [servizi] all’ingrosso [di accesso alla rete locale], da un lato, e le tariffe al dettaglio di tutti i servizi di accesso [agli abbonati], dall’altro. Un’analisi congiunta, a livello degli abbonati, dei servizi di accesso (…) è necessaria non solo perché essi corrispondono a un’unica prestazione di servizi a livello di servizi all’ingrosso, ma anche per il fatto che, come ha spiegato la Commissione nella decisione [controversa] senza essere stata contraddetta su questo punto dalla ricorrente, l’ADSL non può essere proposto agli abbonati in modo isolato, in quanto implica sempre, per motivi tecnici, un adeguamento delle linee a banda stretta (…)

149      Vanno respinte le osservazioni della ricorrente relative a una pretesa elasticità incrociata delle tariffe tra l’ADSL e le connessioni a banda stretta, nonché tra le diverse varianti ADSL. Infatti, da un lato, tali osservazioni non smentiscono l’esistenza di un margine di manovra della ricorrente per aumentare le proprie tariffe ADSL. Dall’altro, un aumento limitato delle tariffe ADSL avrebbe condotto a una tariffa al dettaglio media più elevata per i servizi di accesso a banda stretta e a banda larga considerati congiuntamente e avrebbe quindi ridotto [la compressione dei margini] constatat[a]. Si deve infatti osservare che, visti in particolare i vantaggi della banda larga a livello di trasferimento dei dati, gli abbonati a servizi di accesso a banda larga, in caso di aumento dei canoni di accesso ADSL, non opterebbero automaticamente per il ritorno a una connessione a banda stretta».

ii)  Argomenti delle parti

66      Per quanto riguarda, in primo luogo, il periodo compreso tra il 1º gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2001, la ricorrente deduce, con una prima censura, che il Tribunale si è erroneamente fondato sulla premessa secondo cui l’esistenza di un margine di manovra per modificare le sue tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati costituirebbe una condizione necessaria e sufficiente per l’imputabilità dell’infrazione. Infatti, l’esistenza di tale margine di manovra non consentirebbe di rispondere alla questione se il fatto, per la ricorrente, di non aver chiesto alla RegTP un’autorizzazione per aumentare le proprie tariffe al dettaglio costituisse un illecito.

67      Orbene, secondo la ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto, al riguardo, della circostanza che la RegTP ha esaminato la pretesa compressione dei margini, ritenendo che essa non fosse restrittiva della concorrenza. Quando un’impresa dominante è soggetta alla disciplina di un’autorità di regolamentazione nazionale creata ad hoc in un contesto giuridico orientato alla concorrenza e un comportamento determinato viene esaminato, senza essere contestato, dall’autorità di regolamentazione nazionale competente nell’ambito di tale contesto, la responsabilità di tutelare la struttura del mercato incombente all’impresa dominante sarebbe sostituita dalla responsabilità di tale autorità. In una siffatta situazione, la responsabilità dell’impresa dominante sarebbe limitata all’obbligo di trasmettere all’autorità di regolamentazione nazionale tutte le informazioni necessarie al controllo del proprio comportamento.

68      Ciò premesso, la ricorrente sostiene che il punto 113 della sentenza impugnata sia erroneo, in quanto la RegTP sarebbe stata tenuta a rispettare il diritto dell’Unione relativo alla concorrenza. Parimenti, il successivo punto 123 sarebbe viziato da errore. Infatti, il Bundesgerichtshof non avrebbe affermato che la responsabilità incombente alla ricorrente di formulare domande di modifica delle proprie tariffe implichi che essa debba sostituire le proprie valutazioni in ordine all’applicazione dell’art. 82 CE a quelle delle autorità di regolamentazione nazionale. Peraltro, il punto 120 della sentenza impugnata, secondo cui la compressione dei margini deve esserle imputata considerato che la Commissione non può essere vincolata da una decisione emanata da un’autorità nazionale ai sensi dell’art. 82 CE, non risulterebbe convincente. Infatti, da un lato, la questione verterebbe, nella specie, unicamente sull’imputabilità e non sulla questione se le valutazioni della RegTP vincolino la Commissione nel merito. D’altro canto, le autorità di regolamentazione nazionali svolgerebbero un ruolo autonomo nell’ambito dell’istituzione di un regime di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. Infine, il principio della certezza del diritto esigerebbe che un’impresa dominante soggetta a regolamentazione nazionale possa fare affidamento sull’esattezza della regolamentazione stessa.

69      Con una seconda censura, la ricorrente deduce che le considerazioni contenute ai punti 111‑119 della sentenza impugnata sono destituite di pertinenza ovvero viziate da errore di diritto. Infatti, il ragionamento del Tribunale condurrebbe ad un circolo vizioso illegittimo deducendo dal diverso risultato cui esso giunge che la ricorrente non avrebbe potuto legittimamente fare affidamento sul risultato dell’esame operato dalla RegTP. Peraltro, la nozione di «sovvenzione incrociata» utilizzata da quest’ultimo non avrebbe alimentato il minimo dubbio quanto all’esattezza di tali constatazioni. Inoltre, i punti 111‑114 della sentenza impugnata risulterebbero erronei in diritto per i motivi enunciati supra al punto 66.

70      Con una terza censura, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata, il fatto che le sue tariffe al dettaglio per l’accesso alle linee analogiche si fondassero su un’autorizzazione del Ministero federale delle Poste e delle Telecomunicazioni sia privo di pertinenza ai fini dell’esame dell’imputabilità. Il rigetto, da parte della RegTP, della contestazione relativa ad una compressione dei margini restrittiva della concorrenza sarebbe, per contro, determinante.

71      Per quanto attiene, in secondo luogo, al periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 ed il 21 maggio 2003, la ricorrente deduce, con una prima censura, che la sentenza impugnata è erronea in quanto, alla pari del periodo precedente, la compressione dei margini non sarebbe ad essa imputabile.

72      Con una seconda censura, la ricorrente rileva che la sentenza impugnata contiene una contraddizione tra l’esame dell’imputabilità dell’infrazione ed il calcolo della compressione dei margini. Infatti, il Tribunale postulerebbe una «sovvenzione incrociata» tra due mercati, vale a dire quello dell’accesso alla banda stretta, da un lato, e quello dell’accesso alla banda larga, dall’altro, laddove, nell’ambito del calcolo della compressione dei margini, il Tribunale avrebbe omesso di tener conto del gettito derivante ai concorrenti dai servizi di telefonia vocale, in particolare, in quanto ad essi non può essere opposta la possibilità di una «sovvenzione incrociata» tra due mercati, vale a dire il mercato dei servizi di accesso agli abbonati, da un lato, e quello dei servizi di telefonia vocale, dall’altro.

73      Con una terza censura, la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto operando presunzioni infondate quanto alla possibilità di riduzione della compressione dei margini. La constatazione, contenuta al punto 149 della sentenza impugnata, secondo cui l’elasticità incrociata delle tariffe non farebbe venir meno il margine di manovra della ricorrente per aumentare le proprie tariffe relative all’ADSL, sebbene esatta, sarebbe priva di pertinenza. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe esaminato la questione se, ed in qual misura, un abbonato ad una linea a banda stretta rinuncerebbe al passaggio ad una linea a banda larga in considerazione dell’aumento di prezzo inerente a quest’ultima.

74      La Commissione sottolinea l’erroneità della tesi centrale della ricorrente secondo cui, da un lato, l’infrazione non le sarebbe imputabile in quanto i fatti ricadrebbero nella sfera di responsabilità dell’autorità di regolamentazione nazionale e, dall’altro, la Commissione non potrebbe proporre azione direttamente nei confronti di un’impresa soggetta a regolamentazione quando questa sia stata già oggetto di una decisione della RegTP. Le censure della ricorrente dovrebbero essere quindi respinte in toto.

75      Quanto alla Vodafone, essa sostiene che il primo capo del primo motivo sia irricevibile, in quanto la ricorrente si limiterebbe a reiterare l’argomento già dedotto nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale al solo fine di ottenere un suo riesame da parte della Corte. In subordine, le censure della ricorrente dovrebbero essere respinte in quanto infondate.

76      La Versatel ha altresì affermato all’udienza che il Tribunale ha legittimamente ritenuto che la ricorrente disponesse di un margine di manovra sufficiente per aumentare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

iii)  Giudizio della Corte

77      In limine, si deve rilevare che, con il presente capo del primo motivo, la ricorrente, se è pur vero che reitera essenzialmente l’argomento già dedotto dinanzi al Tribunale, contesta, in sostanza, a quest’ultimo di essere incorso in un errore di diritto assumendo un criterio giuridico erroneo per quanto attiene all’imputabilità dell’infrazione ex art. 82 CE. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Vodafone, tale capo del primo motivo è quindi ricevibile, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 25.

78      Quanto alla fondatezza del primo capo del primo motivo, si deve rilevare che la ricorrente contesta, sostanzialmente, al Tribunale di aver ritenuto che la compressione dei margini accertata nella decisione controversa le fosse imputabile ai sensi dell’art. 82 CE per il sol fatto che essa disponeva di un margine di manovra per modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati. Sotto tale profilo, tale capo del primo motivo si fonda interamente sulla premessa secondo cui tale margine di manovra non costituirebbe una condizione sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE qualora, come nella specie, la pratica tariffaria di cui trattasi sia stata approvata dall’autorità di regolamentazione nazionale competente in materia di disciplina del settore delle telecomunicazioni, vale a dire la RegTP.

79      Orbene, tale premessa è erronea.

80      Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, gli artt. 81 CE e 82 CE non trovano applicazione soltanto nel caso in cui un comportamento anticoncorrenziale venga imposto alle imprese da una normativa nazionale o quest’ultima crei un contesto giuridico che di per sé elimini ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro. In una situazione del genere, infatti, la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli artt. 81 CE e 82 CE si applicano, invece, nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (sentenza 11 novembre 1997, cause riunite C‑359/95 P e C‑379/95 P, Commissione e Francia/Ladbroke Racing, Racc. pag. I‑6265, punti 33 e 34 nonché la giurisprudenza citata).

81      La possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dalla sfera di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, per il fatto che esso sia stato imposto alle imprese in questione dalla normativa nazionale esistente ovvero per il fatto che quest’ultima abbia eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata ammessa solo in maniera restrittiva dalla Corte (v. sentenze 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/Commissione, Racc. pag. 873, punto 19; 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82‑242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, Racc. pag. 3831, punti 27‑29, nonché 9 settembre 2003, causa C‑198/01, CIF, Racc. pag. I‑8055, punto 67).

82      In tal senso, la Corte ha affermato che, qualora una legge nazionale si limiti a sollecitare o a facilitare l’adozione di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle imprese, queste rimangono soggette agli artt. 81 CE e 82 CE (sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 36‑73, nonché CIF, cit., punto 56).

83      Secondo la giurisprudenza della Corte, le imprese dominanti sono infatti tenute in modo particolare a non compromettere, con i loro comportamenti, lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune (sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 57).

84      Ne consegue che la sola circostanza che la ricorrente sia stata sollecitata, per effetto degli interventi di un’autorità di regolamentazione nazionale quale la RegTP, a mantenere l’applicazione delle proprie pratiche tariffarie da cui sia derivata la compressione dei margini dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti non può, di per sé, eliminare affatto la sua responsabilità ex art. 82 CE (v., in tal senso, sentenza 30 gennaio 1985, causa 123/83, Clair, Racc. pag. 391, punti 21‑23).

85      Considerato che, nonostante tali interventi, la ricorrente disponeva di un margine di manovra per modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, il Tribunale ha potuto legittimamente concludere che, per tale solo motivo, la compressione dei margini di cui trattasi le era imputabile.

86      Nella specie si deve necessariamente rilevare che, con la censura sviluppata nell’ambito del primo capo del primo motivo, la ricorrente non contesta l’esistenza di tale margine di manovra. In particolare, la ricorrente non contesta i rilievi effettuati dal Tribunale, ai punti 97‑105 e 121‑151 della sentenza impugnata, secondo cui, sostanzialmente, essa avrebbe potuto presentare domande di autorizzazione presso la RegTP al fine di modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, più in particolare, le tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda stretta, con riguardo al periodo compreso tra il 1º gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2001, e le tariffe al dettaglio per le tariffe di accesso a banda larga, per quanto riguarda il periodo a decorrere dal 1º gennaio 2002.

87      Per contro, la ricorrente si limita, con i suoi vari argomenti e censure, a porre in evidenza il carattere incitativo dell’intervento della RegTP sottolineando, segnatamente, da un lato, che la detta regolamentazione nazionale stessa avrebbe esaminato ed approvato la compressione dei margini di cui trattasi con riguardo, al tempo stesso, alla legge nazionale e al diritto dell’Unione in materia di telecomunicazioni nonché all’art. 82 CE e, dall’altro, che, con sentenza 10 febbraio 2004, il Bundesgerichtshof ha affermato che la ricorrente non può sostituirsi alla RegTP nella valutazione se una pratica tariffaria sia contraria all’art. 82 CE.

88      Per le ragioni esposte supra ai punti 80‑85, tali circostanze non sono tuttavia affatto idonee a rimettere in discussione il fatto che tale pratica tariffaria sia imputabile alla ricorrente, essendo pacifico che essa disponeva di un margine di manovra per modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, ragion per cui tali circostanze sono inoperanti per contestare le valutazioni effettuate dal Tribunale al riguardo.

89      In particolare, la ricorrente non può contestare, sotto tale profilo, al Tribunale di non aver esaminato se essa avesse commesso un «illecito» per non aver utilizzato il margine di manovra di cui disponeva per chiedere l’autorizzazione alla RegTP di modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati. Infatti, il carattere «illecito» o meno di un siffatto comportamento non può rimettere in discussione la constatazione secondo cui la ricorrente disponeva di un margine di manovra per effettuare la richiesta, ma può unicamente essere preso in considerazione nell’ambito dell’accertamento della natura di infrazione di tale comportamento nonché in sede di fissazione dell’importo delle ammende.

90      Si deve d’altronde sottolineare, a tal riguardo, che, come affermato dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, la Commissione non può essere vincolata da una decisione emessa da un’autorità nazionale in forza dell’art. 82 CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 dicembre 2000, causa C‑344/98, Masterfoods e HB, Racc. pag. I‑11369, punto 48). Nella specie, la ricorrente non contesta, del resto, che le decisioni della RegTP non vincolano la Commissione.

91      Non può certamente escludersi, come osserva la ricorrente, che le autorità di regolamentazione nazionali stesse abbiano violato l’art. 82 CE, in combinato disposto con l’art. 10 CE, ragion per cui la Commissione avrebbe potuto proporre a tal titolo ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale circostanza resta parimenti irrilevante con riguardo al margine di manovra di cui la ricorrente disponeva per modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati e, conseguentemente, come già osservato supra ai punti 44‑49, essa risulta inoperante nell’ambito della presente impugnazione ai fini della contestazione delle valutazioni operate dal Tribunale in merito all’imputabilità dell’infrazione alla ricorrente.

92      Lo stesso ragionamento vale per quanto attiene alla circostanza invocata dalla ricorrente secondo cui la disciplina applicata dalla RegTP sarebbe volta ad aprire i mercati interessati alla concorrenza. Infatti, è pacifico che tale disciplina non ha in alcun modo privato la ricorrente della possibilità di modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati e, conseguentemente, la possibilità di adottare un comportamento autonomo valutabile ex art. 82 CE, ove le norme in materia di concorrenza previste dal Trattato CE completano a tal riguardo, per effetto di un esercizio di controllo ex post, il contesto normativo adottato dal legislatore dell’Unione ai fini della regolamentazione ex ante dei mercati delle telecomunicazioni.

93      Parimenti, deve essere respinta la censura secondo cui il Tribunale, in considerazione dell’elasticità incrociata delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda larga e delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda stretta, sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 149 della sentenza impugnata, con riguardo alla possibilità per la ricorrente di ridurre la compressione dei margini a decorrere dal 1º gennaio 2002 aumentando le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda larga. Infatti, come osservato dal Tribunale nel punto medesimo, tale censura non contraddice minimamente la sussistenza di un margine di manovra della ricorrente per modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda larga. Peraltro, nella parte in cui la ricorrente mira, inoltre, a contestare che tale aumento abbia condotto ad una tariffa al dettaglio media più elevata per i servizi di accesso tanto a banda stretta quanto a banda larga, la presente censura dev’essere dichiarata irricevibile, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 53, considerato che mira a rimettere in discussione, senza dedurre il minimo snaturamento, le valutazioni sovrane dei fatti operate dal Tribunale nella sentenza impugnata.

94      Infine, quanto alla censura relativa alla contraddittorietà della motivazione, menzionata supra al punto 72, essa non può essere tantomeno accolta, in quanto si fonda su una premessa erronea. Infatti, se è pur vero che il Tribunale, segnatamente ai punti 119 e 199‑201 della sentenza impugnata, ha escluso la possibilità, in sede di calcolo della compressione dei margini, di una sovvenzione incrociata tra due mercati distinti, vale a dire, rispettivamente, quello dei servizi di accesso agli abbonati e quello dei servizi di telefonia vocale, è erroneo ritenere che il Tribunale avrebbe postulato tale sovvenzione incrociata nell’ambito dell’esame dell’imputabilità dell’infrazione.

95      Infatti, ai punti 148‑150 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato, a tal riguardo, a rilevare che il margine di manovra di cui disponeva la ricorrente per aumentare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso a banda larga era tale da ridurre la compressione dei margini risultante dal divario tra le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e le tariffe al dettaglio per tutti i servizi di accesso agli abbonati. In tal modo, il Tribunale non ha minimamente postulato la sussistenza di una pratica di sovvenzione incrociata tra i servizi di accesso a banda stretta ed i servizi di accesso a banda larga, e ciò tantomeno considerato che, come rilevato al punto 148 della sentenza impugnata senza destare contestazione da parte della ricorrente nell’ambito della presente impugnazione, esiste, a livello dei servizi di accesso all’anello locale, un unico mercato di servizi distinto, ove i servizi di accesso forniti a tal livello consentono ai concorrenti della ricorrente di fornire ai loro abbonati sia i servizi di accesso a banda stretta sia i servizi di accesso banda larga; inoltre, questi ultimi servizi non possono essere proposti, per ragioni tecniche, agli abbonati isolatamente.

96      Il primo capo del primo motivo deve essere quindi respinto in toto, dovendo essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inoperante o infondato.

b)     Sul secondo capo del primo motivo, relativo al principio della tutela del legittimo affidamento

i)     Sentenza impugnata

97      Dopo aver ricordato, al punto 267 della sentenza impugnata, che, in diverse decisioni prese nel corso del periodo in oggetto, la RegTP ha ritenuto che, malgrado l’esistenza di uno scarto negativo fra le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso alla rete locale della ricorrente e le sue le tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, il ricorso alla sovvenzione incrociata tra servizi di accesso e servizi di telefonia vocale doveva consentire agli altri operatori di offrire tariffe concorrenziali ai propri abbonati, il Tribunale ha rilevato, al successivo punto 268, che le decisioni della RegTP non contengono alcun riferimento all’art. 82 CE e che risulta implicitamente, ma necessariamente, dalle decisioni della RegTP che le pratiche tariffarie della ricorrente producono un effetto anticoncorrenziale, atteso che i concorrenti devono fare ricorso ad una sovvenzione incrociata per poter rimanere competitivi sul mercato dei servizi di accesso.

98      Al punto 269 della sentenza impugnata il Tribunale è giunto alla seguente conclusione:

«Pertanto, le decisioni della RegTP non potevano ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento sul fatto che le sue pratiche tariffarie fossero conformi all’art. 82 CE. Si deve inoltre sottolineare che il Bundesgerichtshof, nella sentenza 10 febbraio 2004, con cui ha annullato la sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf 16 gennaio 2002, ha confermato che “la procedura amministrativa di esame [da parte della RegTP] non esclude che, in pratica, un’impresa possa presentare una tariffa con la quale abusa della sua posizione dominante e ottenga l’autorizzazione in quanto l’abuso non viene rilevato nell’ambito di tale procedura”».

ii)  Argomenti delle parti

99      La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia applicato in modo erroneo il principio della tutela del legittimo affidamento. Infatti, le decisioni della RegTP, negando reiteratamente l’esistenza di una compressione dei margini restrittiva della concorrenza, avrebbero fatto sorgere, nella ricorrente, un affidamento con riguardo alla legittimità delle sue tariffe, meritevole di tutela.

100    A tal riguardo la ricorrente, con una prima censura, deduce che la questione se le decisioni della RegTP facciano espressamente riferimento all’art. 82 CE è irrilevante, considerato che quest’ultima ha, in ogni caso, negato l’esistenza di una compressione dei margini restrittiva della concorrenza.

101    Con una seconda censura, la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ai punti 267 e 268 della sentenza impugnata, né dall’esposizione della RegTP in ordine alla possibilità di una «sovvenzione incrociata» con le tariffe dei servizi di telefonia vocale né dall’utilizzazione dell’espressione «sovvenzione incrociata» risulta che le sue pratiche tariffarie producano effetti anticoncorrenziali.

102    Con una terza censura, la ricorrente sostiene che il riferimento, contenuto nel punto 269 della sentenza impugnata, alla sentenza del Bundesgerichtshof 10 febbraio 2004 sia destituito di pertinenza. Infatti, essendo stata emanata successivamente al periodo di riferimento, tale sentenza non potrebbe risultare determinante ai fini della questione se la ricorrente potesse legittimamente fare affidamento sulla correttezza delle decisioni della RegTP durante il detto periodo. Al contrario, la ricorrente avrebbe potuto dedurre dalla sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf 16 gennaio 2002 altri elementi in base ai quali essa poteva legittimamente fare affidamento sulle decisioni della RegTP, considerato che tale giudice aveva dichiarato che le decisioni di quest’ultima escludevano qualsiasi infrazione all’art. 82 CE.

103    La Commissione deduce che, se le dichiarazioni della RegTP non anticipano le sue valutazioni con riguardo all’art. 82 CE, esse non possono nemmeno fondare il legittimo affidamento sul fatto che la Commissione avrebbe seguito il parere della RegTP stessa. Le censure della ricorrente dovrebbero essere quindi respinte in quanto inoperanti o infondate.

104    La Vodafone ritiene che il secondo capo del primo motivo sia irricevibile, atteso che la ricorrente si limiterebbe, essenzialmente, a reiterare le censure già dedotte dinanzi al Tribunale in merito alla rilevanza delle precedenti decisioni della RegTP, alle affermazioni di quest’ultima relative alla possibilità di una sovvenzione incrociata e alla rilevanza di una sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf. In ogni caso, tale capo sarebbe infondato, in quanto unicamente l’autorità competente per la fattispecie in questione potrebbe far sorgere un legittimo affidamento.

iii)  Giudizio della Corte

105    Si deve osservare che, con le censure in esame, la ricorrente si limita a dedurre, senza sviluppare un argomento giuridico idoneo a dimostrare le ragioni per le quali i punti 267‑269 della sentenza impugnata sarebbero viziati da un errore di diritto, che le decisioni emanate dalla RegTP o pronunciate da taluni giudici nazionali potevano far sorgere in capo ad essa il legittimo affidamento quanto alla conformità delle sue pratiche tariffarie con l’art. 82 CE, reiterando o sviluppando a tal riguardo gli argomenti già dedotti in primo grado dinanzi al Tribunale al fine di dimostrare la violazione, da parte della Commissione, del principio della tutela del legittimo affidamento.

106    Si deve necessariamente rilevare che, così facendo, la ricorrente mira, mettendo in tal modo in discussione la decisione controversa, ad ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale e che, pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 24, le censure da essa dedotte al riguardo sono irricevibili.

107    Inoltre, nella parte in cui la ricorrente, nell’ambito della sua seconda censura, contesta che sarebbe stata in grado di dedurre dalle decisioni della RegTP che le sue pratiche tariffarie potessero produrre effetti restrittivi della concorrenza, si deve rilevare che essa mira a mettere in discussione le valutazioni dei fatti operate dal Tribunale senza dedurre il minimo snaturamento e che, pertanto, tale censura, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 53, dev’essere parimenti ritenuta irricevibile.

108    Infine, in quanto la terza censura mira a mettere in discussione la pertinenza della sentenza pronunciata dal Bundesgerichtshof il 10 febbraio 2004, essa deve essere respinta in quanto inoperante, vertendo su una motivazione sviluppata ad abundantiam a sostegno di altre constatazioni operate dal Tribunale medesimo (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2665, punto 148 e la giurisprudenza ivi citata).

109    Infatti, come emerge dall’utilizzazione della locuzione «inoltre», contenuta all’inizio del secondo periodo del punto 269 della sentenza impugnata, il Tribunale si è riferito alle constatazioni effettuate in tale sentenza del Bundesgerichtshof al solo fine di confermare la conclusione che scaturiva dalla motivazione esposta ai precedenti punti 267 e 268 e riportata già nel primo periodo del medesimo punto 269, secondo cui le decisioni della RegTP non potevano ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento sul fatto che le sue pratiche tariffarie fossero conformi all’art. 82 CE.

110    Conseguentemente, il secondo capo del primo motivo deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte respinto in quanto inoperante.

c)     Sul terzo capo del primo motivo, relativo al carattere doloso o colposo dell’infrazione all’art. 82 CE

i)     Sentenza impugnata

111    Il Tribunale ha respinto il motivo della ricorrente relativo ad un difetto di motivazione per quanto riguarda il carattere doloso o colposo dell’infrazione, osservando, al punto 286 della sentenza impugnata, che la decisione controversa contiene un riferimento all’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), che precisa, al suo primo comma, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende, tra le quali quella riguardante il carattere doloso o colposo dell’infrazione.

112    Al punto 287 di tale sentenza, il Tribunale ha peraltro constatato che nella decisione controversa la Commissione espone dettagliatamente i motivi per cui ritiene che le pratiche tariffarie della ricorrente siano abusive ai sensi dell’art. 82 CE, nonché i motivi per cui la ricorrente dev’essere considerata responsabile dell’infrazione accertata, sebbene le sue tariffe fossero soggette all’approvazione delle autorità tedesche.

113    Il Tribunale ha parimenti respinto il motivo della ricorrente concernente la mancanza di colpa o di dolo. A tal riguardo il Tribunale ha rilevato, al punto 296 della sentenza impugnata, che la ricorrente non poteva ignorare che, nonostante le decisioni di autorizzazione della RegTP, essa disponeva di un reale margine di manovra per ridurre la compressione dei margini né che tale compressione dei margini comportava gravi restrizioni della concorrenza, considerata, in particolare, la sua posizione monopolistica sul mercato dei servizi all’ingrosso di accesso alla rete locale e la sua posizione quasi monopolistica sul mercato dei servizi di accesso al dettaglio.

114    Al punto 298 della sentenza impugnata, il Tribunale ha peraltro constatato che l’avvio di un procedimento precontenzioso nei confronti della Repubblica federale di Germania non incideva sulle condizioni di legittimazione di cui all’art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17, in quanto la ricorrente non poteva ignorare, da un lato, che disponeva di un reale margine di manovra per aumentare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati e, dall’altro, che le sue pratiche tariffarie costituivano un ostacolo allo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi di accesso all’anello locale, sul quale la concorrenza era già debole, segnatamente a causa della sua presenza.

115    Infine, al punto 299 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la censura relativa all’esame della compressione dei margini da parte della RegTP per i motivi esposti ai punti 267‑269 della sentenza medesima, oggetto dei punti 97 e 98 della presente sentenza.

ii)  Argomenti delle parti

116    La ricorrente deduce, con una prima censura, che la sentenza impugnata, muovendo erroneamente, ai punti 284‑289, dal principio che la contestazione di colpa o negligenza risultava sufficientemente motivata nella decisione controversa, si è posta in contrasto con i requisiti dettati dall’art. 253 CE. Infatti, la detta decisione non conterrebbe alcuna constatazione in diritto o in fatto relativa alla questione della colpa o del dolo.

117    In primo luogo, la ricorrente sostiene che non sia sufficiente, da un punto di vista giuridico, che la Commissione rinvii, nel secondo capoverso introduttivo della decisione controversa, all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Tale capoverso, infatti, non farebbe parte della motivazione della decisione, bensì ne indicherebbe unicamente il fondamento normativo. In ogni caso, detto capoverso non farebbe emergere le ragioni per le quali la Commissione ritiene che l’infrazione sia stata commessa colposamente o dolosamente.

118    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che le constatazioni in fatto della Commissione, cui il Tribunale fa riferimento al punto 287 della sentenza impugnata, non siano tali da motivare la contestazione di una violazione dell’art. 82 CE commessa dolosamente o colposamente, in quanto tali considerazioni risulterebbero prive di qualsiasi nesso con la questione dell’imputabilità soggettiva del comportamento, vale a dire con la questione se la ricorrente potesse ignorare o meno il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.

119    Con una seconda censura, la ricorrente sostiene che la valutazione dell’illecito da parte del Tribunale sia viziata da difetto di motivazione, tanto più che la motivazione della sentenza si fonderebbe su un’erronea applicazione dell’art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17. Mancherebbe, infatti, l’imputabilità soggettiva di un’eventuale violazione dell’art. 82 CE. Orbene, alla luce delle decisioni della RegTP ed in assenza di precedenti nell’Unione europea, la ricorrente avrebbe ignorato il preteso carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.

120    A parere della ricorrente, le considerazioni relative alle decisioni della RegTP, contenute ai punti 267‑269 della sentenza impugnata cui il Tribunale rinvia al punto 299 della sentenza medesima, non consentono di concludere nel senso di un illecito da essa commesso. Il fatto che la RegTP non si sia espressamente riferita all’art. 82 CE non sarebbe determinante, in quanto la valutazione dell’illecito non dipenderebbe dalla questione se l’impresa interessata sia consapevole del fatto che il proprio comportamento violi l’art. 82 CE. Peraltro, né la nozione di sovvenzione incrociata utilizzata dalla RegTP né la sentenza del Bundesgerichtshof 10 febbraio 2004 consentirebbero di dedurre l’esistenza di un illecito commesso dalla ricorrente. Infine, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le conclusioni che la ricorrente poteva legittimamente trarre dalla condotta complessiva della Commissione, risultante non solo dall’avvio di un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, bensì parimenti dal fatto che la Commissione avrebbe informato la ricorrente del proprio intendimento di non proseguire il procedimento contro di essa avviato.

121    La Commissione sostiene che la disciplina del settore sia pertinente unicamente con riguardo alla questione se la ricorrente fosse a conoscenza dell’illiceità della propria condotta, ma non ai fini dell’accertamento del carattere doloso dell’infrazione. Il terzo capo del primo motivo sarebbe quindi inoperante o, in ogni caso, infondato.

122    La Vodafone ritiene che la ricorrente reiteri, nuovamente, l’argomento dedotto dinanzi al Tribunale per spiegare l’insussistenza di qualsivoglia illecito. In ogni caso, l’argomento della ricorrente sarebbe irricevibile, considerato che è volto a che la Corte sostituisca, nell’ambito del proprio esame della motivazione della detta sentenza, per motivi di equità, le proprie valutazioni a quelle del Tribunale. Quanto al resto, tale capo del motivo sarebbe infondato.

iii)  Giudizio della Corte

123    Si deve rilevare, in limine, che le censure in esame, ancorché reiterino in parte gli argomenti svolti dinanzi al Tribunale, sono ricevibili, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 25, in quanto mirano a contestare al Tribunale stesso di aver accolto un criterio giuridico errato ai fini dell’applicazione della condizione relativa al carattere colposo o doloso dell’infrazione e ai fini del controllo del rispetto di tale condizione da parte della Commissione, per quanto attiene all’obbligo di motivazione ad essa incombente. Si deve altresì ricordare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia sufficiente costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, invocata nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6513, punto 90).

124    Per quanto attiene, in primo luogo, alle censure relative alla fondatezza delle valutazioni operate dal Tribunale, si deve rammentare che, per quanto riguarda la questione se le infrazioni siano state commesse dolosamente o colposamente e siano, pertanto, sanzionabili mediante ammenda ai sensi dell’art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17, dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale condizione è soddisfatta qualora l’impresa di cui trattasi non possa ignorare il carattere anticoncorrenziale della propria condotta, a prescindere dalla consapevolezza o meno di violare le regole di concorrenza poste dal Trattato (v. sentenze 8 novembre 1983, cause riunite 96/82‑102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 45, nonché Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit. supra al punto 107).

125    Nella specie, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 296 e 297 della sentenza impugnata, che la suddetta condizione fosse soddisfatta, in quanto, da un lato, la ricorrente non poteva ignorare di disporre, malgrado le decisioni di autorizzazione della RegTP, di un reale margine di manovra per fissare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati e che, dall’altro, la compressione dei margini comportava, tenendo conto della sua posizione monopolistica sul mercato dei servizi all’ingrosso di accesso all’anello locale e della sua posizione quasi monopolistica sul mercato dei servizi di accesso al dettaglio, gravi restrizioni alla concorrenza.

126    Si deve necessariamente rilevare che tale ragionamento, che si fonda su constatazioni in fatto che ricadono, in assenza di censure di snaturamento, nella valutazione sovrana dei fatti da parte del Tribunale, non risulta viziato da alcun errore di diritto.

127    Infatti, nella parte in cui la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto delle decisioni della RegTP e dell’assenza di precedenti nell’Unione, è sufficiente constatare che tale argomento mira unicamente a dimostrare l’ignoranza da parte della ricorrente dell’illegittimità del comportamento censurato nella decisione controversa con riguardo all’art. 82 CE. Tale argomento dev’essere pertanto respinto, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 124, in quanto infondato.

128    Lo stesso ragionamento vale per quanto attiene alla censura relativa alla mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, dell’avvio del procedimento precontenzioso ex art. 226 CE nei confronti della Repubblica federale di Germania. Infatti, tale circostanza, anche ammesso che la Commissione avrebbe informato la ricorrente del proprio intendimento di non dar corso, nei suoi confronti, alla procedura di infrazione ex art. 82 CE, non incide minimamente sul rilievo secondo cui la ricorrente non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale della propria condotta. Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto allorché, al punto 298 della sentenza impugnata, ha affermato che l’avvio della detta procedura risultava irrilevante rispetto al carattere doloso o colposo di un’infrazione ex art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

129    Quanto alla censura dedotta dalla ricorrente con riguardo al punto 299 della sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 108, essa dev’essere respinta come inoperante, in quanto verte su una motivazione sviluppata ad abundantiam a sostegno dei rilievi operati ai punti 296 e 297 della sentenza impugnata, sufficienti a dimostrare il carattere doloso o colposo dell’infrazione.

130    Per quanto attiene, in secondo luogo, alle censure relative al controllo, da parte del Tribunale, della motivazione della decisione controversa in merito al carattere doloso o colposo dell’infrazione, si deve rammentare che l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 253 CE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Sotto tale profilo, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 35).

131    La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni dallo stesso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, nonché 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I‑4951, punto 166).

132    Nella specie, per quanto attiene alla motivazione della decisione controversa, il Tribunale ha rilevato, da un lato, al punto 286 della sentenza impugnata, che la detta decisione conteneva un riferimento all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, riguardante le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende, tra le quali quella riguardante il carattere doloso o colposo dell’infrazione, e, dall’altro, al successivo punto 287, che, nella stessa decisione, la Commissione ha esposto dettagliatamente i motivi per i quali ha ritenuto abusive le pratiche tariffarie della ricorrente nonché quelli per cui la ricorrente dev’essere considerata responsabile dell’infrazione accertata, nonostante il fatto che le sue tariffe fossero soggette all’approvazione delle autorità regolamentari nazionali.

133    Tali rilievi, facendo emergere le ragioni per le quali la decisione controversa è stata adottata, consentivano alla ricorrente di conoscere il ragionamento della Commissione in ordine all’applicazione alla ricorrente delle condizioni fissate dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 per poter infliggere ammende. Il Tribunale ha quindi potuto dedurne, senza così violare l’art. 253 CE, che la decisione controversa risultava sufficientemente motivata al riguardo, tenuto conto delle esigenze risultanti da tale disposizione. La censura dedotta dalla ricorrente in proposito è, quindi, infondata.

134    Nella parte in cui la ricorrente aggiunge, a tal proposito, che le constatazioni della Commissione richiamate al punto 287 della sentenza impugnata sono irrilevanti ai fini della determinazione del carattere doloso o colposo di un’infrazione, è sufficiente rilevare che tale censura, volta a constatare la fondatezza della motivazione accolta nella decisione controversa, è irricevibile nell’ambito della presente impugnazione, in considerazione della giurisprudenza richiamata supra al punto 24.

135    Per quanto attiene, in terzo luogo, alla motivazione della sentenza impugnata, si deve rammentare che l’obbligo di motivare le sentenze risulta dall’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in virtù dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale (v. sentenza 4 ottobre 2007, causa C‑311/05 P, Naipes Heraclio Fournier/UAMI, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

136    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (v., in particolare, sentenze 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens, Racc. pag. I‑2915, punti 32 e 33, nonché 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I‑3875, punto 70).

137    A tal riguardo è sufficiente rilevare che, come già emerso supra al punto 125, i punti 296 e 297 della sentenza impugnata fanno apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dal Tribunale per quanto attiene al carattere colposo o doloso dell’asserita infrazione. Pertanto, la censura relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata al riguardo risulta destituita di fondamento.

138    Conseguentemente, il terzo capo del primo motivo dev’essere in parte dichiarato irricevibile e in parte dichiarato inoperante ovvero infondato.

d)     Conclusioni relative al primo motivo

139    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo dev’essere respinto in toto.

3.     Sul secondo motivo, relativo ad errori di diritto nell’applicazione dell’art. 82 CE

140    Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente si articola su tre capi relativi, rispettivamente, alla pertinenza del criterio della compressione dei margini ai fini dell’accertamento di un abuso ex art. 82 CE, all’adeguatezza del metodo di calcolo della compressione dei margini ed agli effetti della compressione dei margini.

a)     Sentenza impugnata

141    Ai punti 153‑207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le censure della ricorrente con cui è stata fatta valere l’illegittimità del metodo utilizzato dalla Commissione per accertare l’esistenza di una compressione dei margini.

142    In primo luogo, il Tribunale ha respinto, ai punti 166‑168 della sentenza impugnata, la censura della ricorrente secondo cui il carattere abusivo di una compressione dei margini potrebbe risultare unicamente dal carattere abusivo delle sue tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati. Dopo aver rilevato, al punto 166 della sentenza medesima, che, ai termini della decisione controversa, l’abuso commesso dalla ricorrente consisteva nell’imporre tariffe non eque sotto forma di una compressione dei margini a detrimento dei suoi concorrenti, ove la Commissione ha osservato che tale compressione abusiva dei margini sussiste quando la differenza tra le tariffe al dettaglio di un’impresa dominante sul mercato e le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso per prestazioni analoghe alle imprese concorrenti risulti o negativa o insufficiente per coprire i costi specifici dei prodotti dell’operatore dominante per la prestazione dei propri servizi al dettaglio, il Tribunale ha affermato, al punto 167 della sentenza stessa:

«È vero che, nella decisione [controversa], la Commissione dimostra unicamente l’esistenza del margine di manovra di cui disponeva la ricorrente per modificare le proprie tariffe al dettaglio [per i servizi di accesso agli abbonati]. Tuttavia, il carattere abusivo del comportamento della ricorrente è legato al carattere non equo della differenza tra le sue tariffe [all’ingrosso] per i [servizi di accesso all’anello locale] e le sue tariffe al dettaglio [per i servizi di accesso agli abbonati], che assume la forma [di una compressione dei margini]. Pertanto, visto l’abuso constatato nella decisione [controversa], la Commissione non era tenuta a dimostrare in detta decisione che le tariffe al dettaglio della ricorrente fossero abusive in quanto tali».

143    In secondo luogo, ai punti 183‑194 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la censura con cui la ricorrente contestava alla Commissione di aver calcolato la compressione dei margini sulla base delle tariffe e dei costi dell’impresa dominante integrata verticalmente, prescindendo dalla posizione specifica dei concorrenti sul mercato. A tal riguardo il Tribunale, dopo aver sottolineato, al punto 185 della sentenza stessa, che il controllo da esso effettuato sulle valutazioni economiche complesse operate dalla Commissione si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e della motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere, ha dichiarato, in particolare, quanto segue:

«186      Va ricordato anzitutto che, nella decisione [controversa], la Commissione ha esaminato se le pratiche tariffarie dell’impresa dominante rischiassero di escludere dal mercato un operatore economico altrettanto efficiente quanto l’impresa dominante stessa. La Commissione si è quindi basata unicamente sulle tariffe e sui costi della ricorrente, e non sulla situazione specifica dei concorrenti, attuali o potenziali, di quest’ultima, per valutare se le pratiche tariffarie della ricorrente fossero abusive.

187      Infatti, secondo la Commissione, “occorre considerare [una compressione dei margini abusiva] se la differenza tra le tariffe al dettaglio praticate da un’impresa dominante e la tariffa all’ingrosso per la fornitura di prestazioni equiparabili ai suoi concorrenti è negativa o insufficiente a coprire le spese specifiche dei prodotti dell’operatore dominante per la fornitura dei propri servizi al dettaglio nel mercato [al dettaglio]” (…). Nel caso di specie, la compressione dei margini (…) sarebbe abusiva in quanto la stessa ricorrente “non è stata (…) in grado di offrire i propri servizi agli abbonati se non in perdita, se ha dovuto pagare il prezzo di accesso all’ingrosso sotto forma di trasferimento interno alla società per le sue stesse prestazioni agli abbonati”(…). In tali circostanze, i “concorrenti [che] offrano le stesse prestazioni” della ricorrente possono “proporre i servizi di accesso al dettaglio a un prezzo competitivo soltanto se potenziano ulteriormente l’efficienza” (…)

188      Si deve (...) rilevare che anche se, fino ad ora, il giudice comunitario non si è ancora espressamente pronunciato in ordine al metodo da applicare per accertare l’esistenza [di una compressione dei margini], nondimeno risulta chiaramente dalla giurisprudenza che il carattere abusivo delle pratiche tariffarie di un’impresa dominante dev’essere valutato, in linea di principio, facendo riferimento alla sua posizione e, quindi, alle sue tariffe e ai suoi costi, e non alla posizione dei concorrenti attuali o potenziali.

(…)

192      Si deve aggiungere che qualsiasi altro approccio rischierebbe di ledere il principio generale della certezza del diritto. Infatti, se la legittimità delle pratiche tariffarie di un’impresa dominante dipendesse dalla specifica situazione delle imprese concorrenti, in particolare dalla loro struttura dei costi, che rappresentano dati generalmente ignoti all’impresa dominante, quest’ultima non sarebbe in grado di valutare la legittimità dei propri comportamenti.

193      La Commissione ha quindi legittimamente fondato la sua analisi relativa al carattere abusivo delle pratiche tariffarie della ricorrente unicamente sulla situazione specifica della stessa e, pertanto, sulle sue tariffe e sui costi da essa sostenuti.

194      Poiché si deve esaminare se la stessa ricorrente, o un’impresa altrettanto efficiente, sarebbe stata in grado di proporre servizi ai clienti non in perdita se fosse stata prima obbligata a versare, sotto forma di trasferimento interno alla società, tali tariffe per le prestazioni all’ingrosso interne, è inoperante l’argomento della ricorrente secondo cui i suoi concorrenti non tenterebbero di riprodurre la sua struttura della clientela e potrebbero ricavare entrate supplementari da prodotti innovativi che solo loro offrono sul mercato, argomento sul quale la ricorrente non fornisce alcuna precisazione. Per gli stessi motivi, non può essere accolto l’argomento secondo cui i concorrenti possono escludere la possibilità di (pre)selezione».

144    In terzo luogo, il Tribunale ha respinto, ai punti 195‑206 della sentenza medesima, la censura secondo cui la Commissione avrebbe tenuto conto solamente del gettito proveniente da tutti i servizi di accesso, escludendo il gettito proveniente da altri servizi, in particolare quello proveniente dai servizi di telefonia vocale.

145    A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 196 della sentenza impugnata, che la direttiva 96/19/CE, che distingue, per quanto riguarda la struttura tariffaria degli operatori storici, tra canone di primo allacciamento, canone mensile e tariffe regionali, nazionali e internazionali, mirava a realizzare un riequilibrio delle tariffe tra questi diversi elementi in funzione dei costi reali, al fine di consentire una piena concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni e che, in concreto, questa operazione avrebbe dovuto tradursi in una riduzione delle tariffe relative alle chiamate nazionali e internazionali e in un aumento del prezzo del primo allacciamento, del canone mensile d’abbonamento e delle tariffe delle comunicazioni locali. Al successivo punto 197 ne ha tratto la conclusione che la Commissione aveva quindi giustamente sottolineato che la considerazione distinta delle tariffe d’accesso e delle tariffe di telefonia vocale era quindi già contemplata dal principio del riequilibrio delle tariffe contemplato dal diritto dell’Unione.

146    Il Tribunale ha inoltre ricordato, al punto 198 della sentenza impugnata, che un sistema di concorrenza non alterata può essere garantito solo qualora venga assicurata l’uguaglianza delle opportunità tra i vari operatori economici. A tal riguardo, il Tribunale ha affermato quanto segue:

«199      Anche ammettendo che, dal punto di vista dell’abbonato, i servizi di accesso e di telefonia vocale costituiscono un tutt’uno, ciò non toglie che, per i concorrenti della ricorrente, la prestazione di servizi di telefonia vocale all’abbonato mediante la rete fissa della ricorrente presuppone l’accesso all’anello locale. L’uguaglianza delle opportunità tra l’operatore storico proprietario della rete fissa, quale la ricorrente, da una parte, e i suoi concorrenti, dall’altra, implica quindi che le tariffe dei servizi di accesso vengano fissate a un livello tale da mettere i concorrenti su un piano di parità con l’operatore storico per la fornitura di servizi di telefonia locale. Tale uguaglianza delle opportunità è garantita solo se l’operatore storico fissa i propri prezzi al dettaglio [per i servizi di accesso agli abbonati] a un livello tale da consentire ai concorrenti – che, per ipotesi, possano offrire le stesse prestazioni dell’operatore storico – di ripercuotere sulle loro tariffe al dettaglio tutti i costi relativi al servizio all’ingrosso [di accesso all’anello locale]. Se, invece, l’operatore storico non rispetta tale principio, i nuovi entranti possono offrire servizi di accesso ai loro clienti solo in perdita. Essi sarebbero quindi costretti a compensare le perdite subite a livello di accesso all’anello locale con tariffe elevate a livello di telefonia vocale, il che falserebbe del pari le condizioni di concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni.

200      Pertanto, anche se dovesse essere esatto, come afferma la ricorrente, che, dal punto di vista del cliente, i servizi di accesso e di telefonia vocale costituiscono un “cluster”, la Commissione poteva legittimamente considerare al centodiciannovesimo ‘considerando’ della decisione [controversa] che, per stabilire se le pratiche tariffarie della ricorrente falsassero il gioco della concorrenza, occorreva esaminare se esistesse una compressione dei margini (…) esclusivamente a livello dei servizi di accesso e quindi senza includere nel calcolo le tariffe delle comunicazioni.

201      Inoltre, il calcolo compensativo tra le tariffe di accesso e le tariffe delle comunicazioni, cui fa riferimento la ricorrente, conferma già che quest’ultima e i suoi concorrenti non si trovano su un piano di parità per quanto riguarda l’accesso all’anello locale, il che costituisce invece la condizione necessaria affinché la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni non risulti falsata.

202      In ogni caso, poiché la ricorrente ha fortemente ridotto le proprie tariffe per le comunicazioni nel periodo considerato dalla decisione [controversa] (...), non si può escludere che i concorrenti non abbiano avuto neppure la possibilità economica di procedere alla compensazione economica suggerita dalla ricorrente. Infatti, i concorrenti, che già subiscono uno svantaggio concorrenziale rispetto alla ricorrente a livello di accesso all’anello locale, dovrebbero praticare tariffe per le comunicazioni ancora più basse di quelle della ricorrente, per incentivare i potenziali clienti a disdire il loro abbonamento presso la ricorrente e a sostituirlo con un abbonamento presso di loro».

147    Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 203 della sentenza impugnata, che legittimamente la Commissione aveva tenuto conto, ai fini del calcolo della compressione dei margini, unicamente dei proventi dei servizi di accesso, escludendo quelli di altri servizi, quali i servizi di telefonia vocale.

148    Peraltro, dopo aver dichiarato, al punto 223 della sentenza impugnata, che l’errore di calcolo ammesso dalla Commissione con riguardo alla determinazione dei costi specifici della ricorrente non era tale da inficiare la legittimità della decisione impugnata, in quanto il carattere non equo, ai sensi dell’art. 82 CE, delle pratiche tariffarie della ricorrente dipende dall’esistenza stessa della compressione dei margini, e non dallo scarto esatto fra prezzi e costi, il Tribunale ha respinto, ai successivi punti 234‑244, le censure della ricorrente relative all’assenza di effetti sul mercato, rilevando, in particolare, quanto segue:

«234      Secondo la Commissione, le pratiche tariffarie della ricorrente hanno limitato la concorrenza sul mercato dei servizi di accesso al dettaglio. Nella decisione [controversa] (...) essa raggiunge tale conclusione sulla base dell’esistenza stessa della compressione dei margini (…). Non sarebbe necessaria alcuna dimostrazione dell’effetto anticoncorrenziale, anche se, in subordine, essa effettua tale esame ai ‘considerando’ dal centottantunesimo al centottantatreesimo della decisione [controversa].

235      Poiché, fino all’ingresso del primo concorrente sul mercato dei servizi di accesso al dettaglio, avvenuto nel 1998, la ricorrente deteneva un monopolio di fatto su tale mercato al dettaglio, l’effetto anticoncorrenziale che la Commissione è tenuta a dimostrare va rapportato agli eventuali ostacoli frapposti dalle pratiche tariffarie della ricorrente allo sviluppo della concorrenza su detto mercato.

236      A tale riguardo si deve ricordare, da un lato, che la ricorrente è proprietaria della rete telefonica fissa tedesca e, dall’altro, che è pacifico che, come rileva la Commissione ai ‘considerando’ dall’ottantatreesimo al novantunesimo della decisione [controversa], in Germania, all’epoca in cui è stata adottata tale decisione, non esisteva alcuna infrastruttura che consentisse ai concorrenti di entrare con profitto nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio.

237      Dato che i servizi all’ingrosso [di accesso all’anello locale] della ricorrente sono quindi indispensabili per consentire ai concorrenti di entrare in concorrenza con [essa] sul mercato a valle dei servizi di accesso al dettaglio, una compressione dei margini fra le tariffe all’ingrosso [di accesso all’anello locale] e quelle al dettaglio [dei servizi di accesso agli abbonati] della ricorrente, in linea di massima, ostacola lo sviluppo della concorrenza sui mercati [al dettaglio]. Infatti, se le tariffe al dettaglio della ricorrente sono inferiori alle tariffe all’ingrosso [dei servizi di accesso all’anello locale], o se lo scarto fra le tariffe all’ingrosso [di tali servizi] e le tariffe al dettaglio è insufficiente per consentire a un operatore altrettanto efficiente quanto lei di coprire i propri costi specifici per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio, un potenziale concorrente altrettanto efficiente quanto la ricorrente potrebbe entrare sul mercato dei servizi di accesso al dettaglio solo subendo perdite.

238      È vero che, come sottolinea la ricorrente, i suoi concorrenti fanno normalmente ricorso ad una sovvenzione incrociata, nel senso che compensano le perdite subite sul mercato dei servizi di accesso al dettaglio con gli utili ottenuti su altri mercati, quali i mercati della telefonia vocale. Tuttavia, visto che la ricorrente, in quanto proprietaria della rete fissa, non deve fare ricorso a servizi [di accesso all’anello locale] all’ingrosso per poter offrire servizi di accesso al dettaglio e che essa pertanto, a differenza dei suoi concorrenti, non è obbligata, a causa delle pratiche tariffarie di un’impresa dominante, a tentare di compensare le perdite subite sui mercati dei servizi di accesso al dettaglio, la compressione dei margini (…) rilevata nella decisione [controversa] causa una distorsione della concorrenza non solo sul mercato dell’accesso al dettaglio, ma anche su quello della telefonia vocale.

239      Inoltre, l’esiguità delle quote di mercato acquisite dai concorrenti della ricorrente sul mercato dei servizi di accesso al dettaglio dopo la liberalizzazione del mercato seguita all’entrata in vigore del TKG, avvenuta il 1° agosto 1996, conferma che le pratiche tariffarie della ricorrente hanno ostacolato lo sviluppo della concorrenza su tali mercati (...)

240       È altresì pacifico che, se si prendono in considerazione le sole linee analogiche, che rappresentavano in Germania, al momento dell’adozione della decisione [controversa], il 75% di tutte le linee, la quota dei concorrenti della ricorrente è scesa dal 21% del 1999 al 10% del 2002 (…)

(…)

244      (…) In ogni caso, la ricorrente, che ha omesso di quantificare la presenza dei concorrenti a livello nazionale, non ha prodotto alcun elemento atto a inficiare le osservazioni di cui ai ‘considerando’ dal centottantesimo al centottantatreesimo della decisione [controversa], secondo cui le sue pratiche tariffarie ostacolano effettivamente la concorrenza sul mercato tedesco dei servizi di accesso al dettaglio».

b)     Sul primo capo del secondo motivo, relativo alla pertinenza del criterio della compressione dei margini ai fini dell’accertamento di un abuso ai sensi dell’art. 82 CE

i)     Argomenti delle parti

149    Con una prima censura, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione nella parte in cui non è stato esaminato l’argomento da essa dedotto in primo grado, secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto applicare, in considerazione della fissazione delle tariffe dei servizi di accesso all’anello locale da parte della RegTP, il criterio della compressione dei margini. La sentenza impugnata si fonderebbe, a tal riguardo, su un circolo vizioso. Il Tribunale applicherebbe, infatti, il criterio adottato dalla Commissione stessa per determinare gli elementi sui quali deve vertere l’esame delle tariffe della ricorrente. L’obiezione della ricorrente riguarderebbe, tuttavia, una fase anteriore del ragionamento, vale a dire la questione relativa, semmai, all’adeguatezza del criterio della compressione dei margini adottato dalla Commissione.

150    Con una seconda censura, la ricorrente sostiene che, ai punti 166‑168 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente applicato l’art. 82 CE nella parte in cui l’analisi della compressione dei margini non sarebbe idonea ad accertare il carattere abusivo delle sue tariffe, considerato che le tariffe all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale verrebbero fissate in modo vincolante dall’autorità di regolamentazione nazionale competente.

151    A parere della ricorrente, in tale situazione, l’adeguatezza del criterio degli effetti della compressione dei margini dipenderebbe dal livello delle tariffe all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale fissato dall’autorità che, come tale, non può, in assenza di un margine di manovra dell’impresa soggetta a regolamentazione, costituire oggetto di contestazione di abuso. Infatti, qualora l’autorità di regolamentazione nazionale fissasse tariffe all’ingrosso esagerate per i servizi di accesso all’anello locale, l’impresa in posizione dominante soggetta a regolamentazione sarebbe obbligata, dal canto suo, ad applicare tariffe al dettaglio esagerate per i servizi di accesso agli abbonati, al fine di garantirsi un margine appropriato. In tal caso, l’impresa sarebbe tenuta a optare tra due forme di abuso differenti, vale a dire una compressione di margini o un aumento abusivo delle tariffe. L’impresa in posizione dominante non potrebbe, quindi, evitare di incorrere in un abuso.

152    Secondo la ricorrente, in una situazione come quella di specie, l’impresa in posizione dominante commette un abuso solamente quando le tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati risultino di per sé abusivamente basse.

153    A parere della Commissione, la sentenza impugnata è sufficientemente motivata e, inoltre, l’argomento della ricorrente è destituito di fondamento.

154    Secondo la Vodafone, indipendentemente dal fatto che le censure del primo capo del secondo motivo sono irricevibili, in quanto costituiscono una reiterazione degli argomenti già dedotti in primo grado e riguardano un’erronea valutazione dei fatti, esse sono parimenti prive di pertinenza da un punto di vista tanto di fatto quanto di diritto.

ii)  Giudizio della Corte

155    Si deve rilevare, in limine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Vodafone, il primo capo del secondo motivo è ricevibile, per gli stessi motivi indicati supra al punto 123, in quanto la ricorrente, ancorché reiteri sostanzialmente gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, contesta a quest’ultimo di essere incorso in un errore di diritto per aver accolto un criterio giuridico erroneo ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE e per aver motivato in misura insufficiente la sentenza impugnata al riguardo.

156    Per quanto attiene alla fondatezza del primo capo del secondo motivo, si deve rilevare, in primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata, che erroneamente la ricorrente contesta al Tribunale di non aver risposto motivatamente, nella detta sentenza, all’argomento della ricorrente secondo cui il criterio della compressione dei margini sarebbe privo di pertinenza in quanto, come nella specie, le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale verrebbero fissati dall’autorità di regolamentazione nazionale e, conseguentemente, di non aver sufficientemente motivato, sotto il profilo giuridico, l’adeguatezza della scelta, da parte della Commissione, del criterio della compressione dei margini ai fini dell’accertamento di un abuso ai sensi dell’art. 82 CE.

157    A tal riguardo si deve rammentare che il Tribunale ha rilevato, ai punti 166‑168 della sentenza impugnata, che, nella decisione controversa, la Commissione, da un lato, ha unicamente accertato l’esistenza del margine di manovra di cui disponeva la ricorrente per modificare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, constatando, dall’altro, che il carattere abusivo del comportamento di quest’ultima, consistente nella compressione dei margini dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti, era connesso al carattere non equo dello scarto esistente tra le sue tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e le dette tariffe al dettaglio, ragion per cui la Commissione non era tenuta a dimostrare il carattere abusivo di queste ultime. Peraltro, ai punti 183‑213 della menzionata sentenza, il Tribunale ha chiarito le ragioni per le quali le censure dedotte dalla ricorrente avverso il metodo accolto dalla Commissione per calcolare tale compressione dei margini dovevano essere respinte.

158    Si deve necessariamente rilevare che, così facendo, il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, indicato le ragioni per le quali la pretesa regolamentazione delle tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale da parte delle autorità di regolamentazione nazionali non risultava, nella specie, tale da impedire che le pratiche tariffarie della ricorrente potessero essere qualificate come abusive ai sensi dell’art. 82 CE.

159    Infatti, dai vari rilievi operati ai punti 166‑168 e 183‑213 della sentenza impugnata emerge chiaramente che, secondo il Tribunale, ciò che è contrario all’art. 82 CE non è né il livello delle tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale – le quali, come già rilevato supra ai punti 48 e 49, non possono essere messe in discussione nell’ambito della presente impugnazione – né quello delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, bensì lo scarto tra i due livelli.

160    Conformemente alla giurisprudenza richiamata supra ai punti 135 e 136, la ricorrente era quindi in grado, leggendo tali passi della sentenza impugnata, di conoscere le ragioni per le quali l’asserita regolamentazione delle tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale da parte delle autorità di regolamentazione nazionali era, secondo il Tribunale, irrilevante con riguardo all’applicazione, nella specie, dell’art. 82 CE alle pratiche tariffarie della ricorrente stessa.

161    Ne consegue che i punti 166‑168 della sentenza impugnata, letti congiuntamente ai successivi punti 183‑213, contengono una motivazione sufficiente delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la fissazione delle tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, la scelta, da parte della Commissione, del criterio della compressione dei margini risultava adeguato ai fini dell’accertamento dell’abusività, ai sensi dell’art. 82 CE, delle pratiche tariffarie della ricorrente.

162    La censura relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata dev’essere quindi respinta in quanto infondata.

163    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura relativa all’erroneità del criterio della compressione dei margini ai fini di un accertamento di un abuso ex art. 82 CE, si deve rammentare che, come rilevato in limine ai punti 31 e 32 supra, con tale censura la ricorrente non contesta che una pratica tariffaria di un’impresa dominante, da cui derivi la compressione dei margini dei suoi concorrenti quantomeno di pari efficienza, possa costituire, in linea di principio, una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE. Con detta censura la ricorrente sostiene, per contro, che, nelle circostanze della specie, poiché le sue tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale sarebbero fissate dalle autorità di regolamentazione nazionali, il criterio della compressione dei margini accolto nella sentenza impugnata non sia adeguato per accertare l’abusività delle sue pratiche tariffarie ai sensi dell’art. 82 CE.

164    È certamente vero che, come emerge supra dai punti 38‑43, nell’ambito della presente impugnazione occorre fondarsi sull’ipotesi, accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata nonché dalla Commissione nella decisione controversa, secondo cui la ricorrente non dispone di un margine di manovra per modificare le dette tariffe all’ingrosso.

165    Ciò premesso, al fine di dimostrare l’inadeguatezza del criterio della compressione dei margini la ricorrente non può, nell’ambito della presente censura, fondarsi sulla premessa secondo cui le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale sarebbero fissate dalle autorità di regolamentazione nazionali ad un livello eccessivo. Infatti, anche ammettendo, come preteso dalla ricorrente all’udienza, che le denunce dei concorrenti da cui è scaturita l’adozione della decisione controversa si fondassero su tale circostanza, si deve ritenere, come già rilevato supra ai punti 48 e 49, che tale premessa esuli dai limiti della presente impugnazione.

166    Non occorre pertanto esaminare la censura della ricorrente secondo cui l’erroneità del criterio della compressione dei margini emergerebbe dal fatto che, per evitare l’abuso contestatole, essa non avrebbe avuto altra scelta, nella specie, tenuto conto dell’eccessività delle sue tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale quali fissate dalle autorità di regolamentazione nazionali, se non aumentare abusivamente le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati ad un livello eccessivo, ove tale censura si fondi su una premessa ipotetica che esula dal controllo della Corte nell’ambito della presente impugnazione.

167    Peraltro, nella parte in cui la ricorrente sostiene che l’inadeguatezza del criterio della compressione dei margini dipenderebbe dal livello delle tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale fissato dall’autorità di regolamentazione nazionale, si deve rilevare che, come emerge dai punti 166‑168 della sentenza impugnata, il carattere abusivo ai sensi dell’art. 82 CE delle pratiche tariffarie della ricorrente rilevato in tale sentenza risulta dal carattere non equo dello scarto esistente tra le tariffe all’ingrosso in questione e le tariffe della ricorrente al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, da cui deriva una compressione dei margini dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti. Come precisato dal Tribunale al punto 223 della sentenza impugnata, punto non censurato nella presente impugnazione, il carattere non equo, ai sensi dell’art. 82 CE, delle pratiche tariffarie della ricorrente è quindi connesso all’esistenza stessa della compressione dei margini e non al suo reale divario.

168    Ne consegue che il livello delle tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale risulta, di per sé, non pertinente per mettere in discussione la fondatezza dei rilievi operati dal Tribunale in ordine all’applicazione dell’art. 82 CE alle pratiche tariffarie di cui trattasi.

169    Per contro, ai fini della fondatezza della presente censura, occorre esaminare se il Tribunale abbia correttamente ritenuto, segnatamente, ai punti 166 e 168 della sentenza impugnata, che, pure ammettendo che la ricorrente non disponga di una margine di manovra per modificare le proprie tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, le sue pratiche tariffarie possano nondimeno essere qualificate come abusive ai sensi dell’art. 82 CE, qualora, a prescindere dalla questione se tali tariffe all’ingrosso e le tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati siano, di per sé, abusive, lo scarto tra di esse esistenti rivesta carattere non equo, vale a dire, secondo la menzionata sentenza, qualora tale scarto sia negativo ovvero insufficiente a coprire i costi specifici della ricorrente per la prestazione dei propri servizi, in modo da non consentire ad un concorrente altrettanto efficiente rispetto alla ricorrente di entrare in concorrenza con quest’ultima per la fornitura dei servizi di accesso agli abbonati.

170    A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’art. 82 CE costituisce espressione dello scopo generale assegnato all’azione della Comunità europea, ossia l’instaurazione di un regime che garantisca una concorrenza leale all’interno del mercato comune. Pertanto, la posizione dominante ex art. 82 CE riguarda una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa, che conferisca a quest’ultima il potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori (v. sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 38, e 2 aprile 2009, causa C‑202/07 P, France Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2369, punto 103).

171    Nella specie, si deve rammentare che, come emerge dai punti 50‑52 supra, la ricorrente non contesta di ritenere una posizione dominante su tutti i mercati dei servizi di cui trattasi, vale a dire tanto sul mercato all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale quanto sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati.

172    Per quanto attiene al carattere abusivo delle pratiche tariffarie della ricorrente, si deve rilevare che l’art. 82, secondo comma, lett. a), CE, vieta espressamente che un’impresa dominante imponga, in modo diretto o indiretto, prezzi non equi.

173    Peraltro, l’elenco delle pratiche abusive contenuto nell’art. 82 CE non è esaustivo, ragion per cui le pratiche ivi menzionate costituiscono solo esempi di abuso di posizione dominante. Infatti, l’elencazione delle pratiche abusive contenute in tale disposizione non esaurisce le modalità di sfruttamento abusivo di posizione dominante vietate dal Trattato (v. la menzionata sentenza British Airways/Commissione, cit., punto 57 e la giurisprudenza ivi richiamata).

174    A tal riguardo si deve ricordare che, vietando lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato, qualora ciò possa incidere sul commercio tra Stati membri, l’art. 82 CE mira ai comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell’impresa in questione, il livello della concorrenza sia già indebolito abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (v., in tal senso, sentenze Hoffman-La Roche/Commissione, cit., punto 91; Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit., punto 70; 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I‑3359, punto 69; British Airways/Commissione, cit., punto 66, e France Télécom/Commissione, cit., punto 104).

175    Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, per determinare se l’impresa che occupa una posizione dominante abbia sfruttato in modo abusivo tale posizione per effetto dell’applicazione delle proprie pratiche tariffarie, occorre valutare tutte le circostanze ed esaminare se tale pratica sia volta a sopprimere o limitare la possibilità per l’acquirente di scegliere le proprie fonti di rifornimento, a chiudere l’accesso al mercato dei concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, creando loro in tal modo uno svantaggio concorrenziale, o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata (v., in tal senso, le menzionate sentenze Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, punto 73, e British Airways/Commissione, punto 67).

176    Atteso che l’art. 82 CE riguarda non solo le pratiche che possano provocare un danno immediato ai consumatori, bensì anche quelle che li danneggino, pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva, è all’impresa che detiene una posizione dominante che incombe, come già rammentato supra al punto 83, la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale all’interno del marcato comune (v., in tal senso, sentenza France Télécom/Commissione, cit., punto 105 e la giurisprudenza ivi richiamata).

177    Ne consegue che l’art. 82 CE vieta, segnatamente, ad un’impresa in posizione dominante di porre in essere pratiche tariffarie che producano effetti preclusivi per concorrenti, attuali o potenziali, di efficienza quantomeno pari alla propria, vale a dire pratiche tali da rendere più difficile, se non impossibile, a questi ultimi l’accesso al mercato, nonché a rendere più difficile, se non impossibile, per i suoi contraenti, la scelta tra differenti fonti di approvvigionamento o controparti commerciali, rinforzando in tal modo la propria posizione dominante mediante il ricorso a strumenti diversi da quelli appartenenti ad una concorrenza fondata sui meriti. Su tali premesse, qualsiasi concorrenza fondata sui prezzi non può essere considerata legittima (v., in tal senso, le menzionate sentenze Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, punto 73; AKZO/Commissione, punto 70, e British Airways/Commissione, punto 68).

178    Nella specie, si deve rilevare che la ricorrente non contesta che, anche ammesso che essa non disponga di un margine di manovra per modificare le proprie tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, lo scarto tra queste ultime e le sue tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati sia tale da produrre effetti preclusivi per i concorrenti altrettanto efficienti, attuali o potenziali, considerato che l’accesso di questi ultimi ai mercati dei servizi di cui trattasi risulta, quantomeno, reso più difficile per effetto della compressione dei margini che tale scarto può loro produrre.

179    All’udienza, la ricorrente ha tuttavia fatto valere che il criterio accolto nella sentenza impugnata per accertare un abuso ai sensi dell’art. 82 CE l’obbligava, nelle circostanze della specie, tenuto conto della regolamentazione delle sue tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, ad aumentare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, a detrimento degli abbonati medesimi.

180    Certamente, come già rilevato supra ai punti 175‑177, l’art. 82 CE mira, in particolare, alla tutela dei consumatori garantendo una concorrenza non falsata (v. sentenza 16 settembre 2008, cause riunite da C‑468/06 a C‑478/06, Sot. Lélos kai Sia e a., Racc. pag. I‑7139, punto 68).

181    Tuttavia, la sola circostanza che la ricorrente dovesse aumentare le proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati al fine di evitare la compressione dei margini dei concorrenti quantomeno altrettanto efficienti non è, di per sé, minimamente idonea ad escludere la pertinenza del criterio accolto nella specie dal Tribunale nell’accertamento di un abuso ex art. 82 CE.

182    Infatti, tale compressione dei margini, riducendo anzitutto il grado di concorrenza esistente sul mercato, vale a dire quello dei servizi di accesso agli abbonati, già indebolito proprio a causa della presenza della ricorrente, e rafforzando in tal modo la posizione dominante da essa detenuta sul mercato medesimo, ha parimenti prodotto l’effetto che i consumatori subissero un danno a causa della limitazione della loro possibilità di scelta e, conseguentemente, della prospettiva di una riduzione, a più lungo termine, delle tariffe al dettaglio per effetto della concorrenza esercitata da concorrenti quantomeno altrettanto efficienti sul mercato medesimo (v., in tal senso, sentenza France Télécom/Commissione, cit., punto 112).

183    Ciò premesso, dato che, come ricordato supra ai punti 77‑86, la ricorrente dispone di un margine di manovra per ridurre o eliminare tale compressione dei margini mediante l’aumento delle proprie tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, correttamente il Tribunale ha ritenuto, ai punti 166‑168 della sentenza impugnata, che tale compressione dei margini, considerati gli effetti preclusivi che produrrà per i concorrenti di efficienza quantomeno pari alla ricorrente, è di per sé idonea a costituire un abuso ai sensi dell’art. 82 CE. Il Tribunale non era quindi minimamente tenuto ad accertare inoltre che le tariffe all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale o le tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati fossero di per sé abusive in considerazione del loro carattere, a seconda dei casi, eccessivo o predatorio.

184    Ne consegue che la censura della ricorrente relativa all’erroneità del criterio accolto dal Tribunale ai fini dell’accertamento di un abuso ai sensi dell’art. 82 CE deve essere parzialmente dichiarata irricevibile e parzialmente respinta in quanto infondata.

185    Conseguentemente, il primo capo del secondo motivo deve essere respinto.

c)     Sul secondo capo del secondo motivo, relativo all’adeguatezza del metodo di calcolo della compressione dei margini

186    La ricorrente sostiene che, nell’ambito dell’analisi del metodo utilizzato dalla Commissione ai fini del calcolo della compressione dei margini, la sentenza impugnata sia viziata da una serie di errori di diritto, nella parte in cui il Tribunale si fonda, per quanto attiene a vari aspetti centrali della questione, su criteri non compatibili con l’art. 82 CE. La ricorrente deduce, a tal riguardo, due censure relative, da un lato, all’erronea applicazione del criterio del concorrente altrettanto efficiente e, dall’altro, ad un errore di diritto consistente nel fatto che i servizi di telefonia vocale e gli altri servizi di telecomunicazione non sarebbero stati presi in considerazioni ai fini del calcolo della compressione dei margini.

i)     Sulla censura relativa all’erronea applicazione del criterio del concorrente di pari efficienza

–       Argomenti delle parti

187    La ricorrente deduce che il Tribunale, avendo omesso di tener conto del fatto che la ricorrente, quale impresa in posizione dominante, non è soggetta alla stessa disciplina dei suoi concorrenti e, per ragioni materiali, la sua posizione concorrenziale diverge da quella dei suoi concorrenti, ha erroneamente applicato, ai fatti della controversia in esame, il criterio del concorrente altrettanto efficiente, il quale si riferisce alle tariffe e ai costi dell’impresa dominante.

188    A parere della ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 188 della sentenza impugnata, non è la situazione dell’impresa in posizione dominante ad essere determinante ai fini della valutazione di un comportamento sotto il profilo dell’art. 82 CE, bensì quella dei concorrenti e la loro possibilità di far concorrenza all’impresa medesima a livello delle prestazioni, tenuto conto delle specifiche condizioni di concorrenza esistenti sul relativo mercato.

189    A tal riguardo la ricorrente fa presente che, certamente, la situazione dell’impresa in posizione dominante può costituire un indicatore affidabile qualora le condizioni di concorrenza storiche, materiali o giuridiche sul mercato siano identiche per l’impresa in posizione dominante e i concorrenti di quest’ultima, ove il criterio del concorrente altrettanto efficiente può, in tal caso, costituire uno strumento utile, in quanto diminuisce la promozione di concorrenti inefficienti ed aumenta la certezza del diritto per l’impresa in posizione dominante. Tuttavia, ciò non varrebbe nel caso in cui i concorrenti siano soggetti a condizioni giuridiche o materiali differenti. In presenza di una situazione di tal genere occorrerebbe procedere ad un adattamento del criterio del concorrente altrettanto efficiente.

190    Orbene, nella specie, la ricorrente rileva che essa era tenuta a riprendere tutti gli abbonati, indipendentemente dall’interesse economico che potevano offrire. Inoltre, dal punto di vista giuridico, essa sarebbe stata tenuta ad offrire ai propri clienti la (pre-)selezione dell’operatore tramite la preselezione, vale a dire la selezione durevole dell’operatore, ovvero il «call-by-call», cioè la selezione dell’operatore caso per caso. I suoi concorrenti non sarebbero stati soggetti a tali obblighi ed escluderebbero, in linea generale, la (pre‑)selezione dell’operatore, commercializzando quindi le connessioni e le comunicazioni come un prodotto unico.

191    La ricorrente ritiene che, in considerazione di tali specificità della controversia, il criterio del concorrente altrettanto efficiente avrebbe dovuto essere modificato. Se è pur vero che, per determinare i costi e i ricavi medi dei suoi concorrenti, era possibile fondarsi sulle tariffe all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale e sulle tariffe al dettaglio effettive per i servizi di accesso agli abbonati nonché sui costi specifici dei prodotti della ricorrente, non sarebbe, per contro, giustificato fondarsi sulla struttura della sua clientela. Inoltre, sarebbe stato necessario integrare nell’analisi della compressione dei margini la telefonia vocale nonché altri servizi di telecomunicazioni.

192    A parere della ricorrente, il principio della certezza del diritto non impone di ignorare anomalie manifeste a livello della struttura della sua clientela o differenze tra le condizioni normative in cui l’impresa in posizione dominante e i suoi concorrenti esercitano l’attività.

193    La Commissione sottolinea che la ricorrente non può difendersi affermando di non disporre della stessa efficienza dei suoi concorrenti, in quanto il diritto della concorrenza non protegge le imprese inefficienti. L’argomento della ricorrente sarebbe quindi infondato.

194    La Vodafone sostiene che la censura in esame sia irricevibile. La ricorrente reitererebbe, infatti, gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale e nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione. Inoltre, essa solleverebbe essenzialmente censure non soggette al sindacato della Corte. In ogni caso, il criterio del concorrente altrettanto efficiente costituirebbe il criterio appropriato per verificare se un comportamento possa produrre effetti preclusivi sul mercato. Le censure della ricorrente sarebbero, quindi, infondate.

–       Giudizio della Corte

195    Si deve rilevare, in limine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Vodafone, la censura in esame, ancorché reiteri parzialmente l’argomento dedotto in primo grado, è ricevibile, considerato che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 25, viene contestato al Tribunale di aver accolto, con il ricorso al criterio del concorrente altrettanto efficiente laddove la ricorrente non sarebbe soggetta alle stesse condizioni giuridiche e sostanziali dei propri concorrenti, un criterio giuridico erroneo ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE alle pratiche tariffarie di cui trattasi incorrendo, conseguentemente, in un errore di diritto al riguardo.

196    Per quanto attiene alla fondatezza di tale censura, si deve rammentare che, come emerge dal punto 186 della sentenza impugnata e come risulta parimenti dai punti 4 e 12 supra, il criterio del concorrente altrettanto efficiente accolto dal Tribunale nella sentenza impugnata consiste nell’esaminare se le pratiche tariffarie di un’impresa in posizione dominante rischino di eliminare dal mercato un operatore economico altrettanto efficiente fondandosi unicamente sulle tariffe e sui costi dell’impresa dominante medesima e non sulla situazione specifica dei suoi concorrenti, attuali o potenziali.

197    Nella specie, come risulta dal punto 169 supra, i costi della ricorrente sono stati presi in considerazione dal Tribunale ai fini dell’accertamento del carattere abusivo delle pratiche tariffarie della medesima nei casi in cui lo scarto tra le sue tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e le sue tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati risultava positivo. In tali casi, infatti, il Tribunale ha ritenuto che dette pratiche tariffarie potessero essere legittimamente considerate dalla Commissione non eque ai sensi dell’art. 82 CE, considerato che tale scarto era insufficiente per coprire i costi specifici dei prodotti della ricorrente per la prestazione dei propri servizi.

198    A tal riguardo, si deve rammentare che la Corte ha già avuto modo di affermare che, per valutare se le pratiche tariffarie di un’impresa in posizione dominante siano tali da poter eliminare un concorrente in violazione dell’art. 82 CE, occorre accogliere un criterio fondato sui costi e sulla strategia della stessa impresa dominante (v. citate sentenze AKZO/Commissione, punto 74, e France Télécom/Commissione, punto 108).

199    In proposito la Corte ha sottolineato, in particolare, che un’impresa dominante non può infatti estromettere dal mercato imprese che possano essere altrettanto efficienti ma che, per via delle loro più modeste capacità finanziarie, siano incapaci di resistere alla concorrenza esercitata nei loro confronti (v. sentenza AKZO/Commissione, cit., punto 72).

200    Nella specie, il carattere abusivo delle pratiche tariffarie oggetto della sentenza impugnata risultano parimenti, come emerge dai punti 178 e 183 supra, dai loro effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti della ricorrente, ragion per cui correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 193 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva potuto legittimamente fondare la propria analisi relativa al carattere abusivo delle pratiche tariffarie della ricorrente facendo unicamente riferimento alle tariffe e ai costi della medesima.

201    Infatti, come sostanzialmente rilevato dal Tribunale ai punti 187 e 194 della sentenza impugnata, un criterio di tal genere, consentendo di verificare se la ricorrente stessa fosse in grado di offrire i propri servizi al dettaglio agli abbonati senza operare in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare le proprie tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, era idoneo per determinare se le pratiche tariffarie della ricorrente producessero effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti per effetto della compressione dei loro margini.

202    Tale approccio risulta tanto più giustificato in quanto, come sostanzialmente rilevato dal Tribunale al punto 192 della sentenza impugnata, esso risulta parimenti conforme al principio generale della certezza del diritto, considerato che la presa in considerazione dei costi dell’impresa dominante consente a quest’ultima, in considerazione della particolare responsabilità ad essa incombente ex art. 82 CE, di valutare la legittimità della propria condotta. Infatti, un’impresa dominante, se è pur vero che conosce i propri costi e le proprie tariffe, non conosce, in linea di principio, quelli dei suoi concorrenti.

203    Tali rilievi non possono essere rimessi in discussione dalla circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui i suoi concorrenti sarebbero soggetti a condizioni giuridiche e sostanziali meno vincolanti nella fornitura dei loro servizi di telecomunicazioni agli abbonati. Infatti, tale circostanza, anche ammesso che risultasse provata, non può incidere né sul fatto che un’impresa dominante, quale la ricorrente, non possa porre in essere pratiche tariffarie idonee ad estromettere dal mercato interessato concorrenti quantomeno altrettanto efficienti né sul fatto che tale impresa debba essere in grado, alla luce delle sue particolari responsabilità risultanti dall’art. 82 CE, a determinare essa stessa se le sue pratiche tariffarie siano conformi alla menzionata disposizione.

204    La censura della ricorrente, relativa all’erronea applicazione del criterio del concorrente altrettanto efficiente, deve essere pertanto respinta.

ii)  Sulla censura relativa ad un errore di diritto derivante dalla mancata presa in considerazione dei servizi di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazione ai fini del calcolo della compressione dei margini

–       Argomenti delle parti

205    Con tale censura, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto per non aver tenuto conto, nell’ambito dell’esame della pratica tariffaria di cui trattasi, oltre ai servizi di accesso agli abbonati, dei servizi di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazione ad essi forniti. Tale metodo non sarebbe compatibile né con gli attuali criteri della scienza economica né con la prassi decisionale di altre autorità competenti in Europa e negli Stati Uniti. Essa risulterebbe parimenti in contraddizione con la realtà del mercato, atteso che né gli abbonati, nell’ambito della scelta del loro operatore, né gli operatori, nell’ambito della struttura della loro offerta, considerano le connessioni isolatamente.

206    A tal riguardo la ricorrente fa valere, in primo luogo, dal punto di vista economico, che l’analisi della compressione dei margini non fornisce indicazioni in ordine agli ostacoli alla concorrenza se non quando si tenga conto di tutti i proventi e di tutti i costi connessi alla prestazione di servizi di accesso. Infatti, nel caso di imprese che offrano più prodotti e che propongano agli abbonati servizi di accesso che possano essere utilizzati per scopi diversi, occorrerebbe procedere all’analisi della compressione dei margini a diversi livelli di aggregazione. Nella specie, l’analisi della compressione dei margini accolta dal Tribunale sarebbe quindi incompleta. Orbene, i concorrenti della ricorrente potrebbero legittimamente escludere la (pre-)selezione degli operatori ed offrire in un unico pacchetto connessioni, telefonia vocale nonché altri servizi forniti tramite l’anello locale.

207    In secondo luogo, la ricorrente deduce che i punti 196‑202 della sentenza impugnata si fondano su una serie di errori di diritto. La questione se, nell’ambito dell’accertamento della compressione dei margini, la Commissione potesse legittimamente omettere di tener conto delle tariffe delle comunicazioni dipenderebbe dalla questione giuridica di principio relativa al metodo da utilizzare ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una compressione dei margini nel caso di imprese che offrano più prodotti. Il Tribunale non potrebbe sottrarsi a tale valutazione facendo valere il carattere ristretto del proprio sindacato.

208    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che i punti 196 e 197 della sentenza impugnata, riguardanti il principio del diritto dell’Unione relativo al riequilibrio tariffario, siano erronei in diritto.

209    La ricorrente ritiene, anzitutto, che la sentenza impugnata risulti in contraddizione col punto 113 della medesima, in cui il Tribunale, per motivare l’imputabilità dell’infrazione alla ricorrente, ha sottolineato che gli obiettivi della normativa nel settore delle telecomunicazioni possono divergere rispetto a quelli della politica dell’Unione in materia di concorrenza. Orbene, ai punti 196 e 197 della sentenza stessa, il Tribunale deduce da un principio normativo che un’analisi distinta dei servizi di accesso e dei servizi di telefonia vocale è necessaria ai fini del calcolo della compressione dei margini con riguardo all’art. 82 CE.

210    La ricorrente sostiene, inoltre, che i punti 196 e 197 della sentenza impugnata siano insufficientemente motivati, considerato che il Tribunale non espone le ragioni per le quali la sua impostazione sarebbe esatta e non esamina le obiezioni sollevate dalla ricorrente, in particolare il fatto che il principio del riequilibrio tariffario si applicherebbe unicamente alla ricorrente e che i suoi concorrenti offrirebbero servizi di accesso e di telefonia vocale in pacchetto.

211    La ricorrente deduce, infine, che i punti 196 e 197 della sentenza impugnata contengono errori sostanziali e violano l’art. 82 CE. Infatti, da un lato, il principio del riequilibrio tariffario non fornirebbe un criterio ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE, bensì sarebbe unicamente diretto a che gli Stati membri alleggeriscano gli oneri finanziari delle imprese responsabili della fornitura di un servizio universale. D’altro canto, considerato che la ricorrente non è soggetta alle stesse condizioni normative dei propri concorrenti, il principio del riequilibrio tariffario potrebbe trovare applicazione solo nei suoi confronti. Tale principio non fornirebbe, per contro, alcun elemento sulle possibilità concorrenziali dei suoi concorrenti. Pertanto, il principio del riequilibrio tariffario non consentirebbe di giungere all’esclusione, per ragioni normative, del raggruppamento dei servizi di accesso e dei servizi di telecomunicazione connessi all’anello locale ai fini di un’analisi della compressione dei margini.

212    In secondo luogo, la ricorrente deduce che i punti 199‑202 della sentenza impugnata, relativi alle pari opportunità, risultano erronei in diritto.

213    La ricorrente ritiene, anzitutto, che il punto 199 della sentenza impugnata non sia sufficientemente motivato, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione dell’individuazione dei servizi basati sull’anello locale quali i servizi di accesso, poiché solo dal risultato di tale esame il Tribunale avrebbe potuto trarre conclusioni in ordine alla parità di opportunità tra la ricorrente e l’uno o l’altro concorrente. Infatti, la parità di opportunità sarebbe assicurata qualora un’analisi globale di tutte le tariffe e i costi di tutti i servizi di telecomunicazione basati sull’anello locale evidenziasse che le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale, aumentate in ragione dei costi specifici dei prodotti, non superano le tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

214    La ricorrente deduce, inoltre, che il Tribunale ha violato le leggi della logica. Infatti, al punto 238 della sentenza impugnata, esso muoverebbe dal principio che la ricorrente non subirebbe perdita alcuna dal fatto di mettere a disposizione connessioni telefoniche agli abbonati e che, conseguentemente, essa non sarebbe tenuta ad effettuare compensazioni per mezzo dei proventi derivanti dalla telefonia vocale. Orbene, il Tribunale considererebbe che i prezzi dei servizi di accesso della ricorrente ai propri abbonati sono inferiori ai prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e riconoscerebbe che questi ultimi vengono fissati in funzione dei costi della ricorrente. La presunzione del Tribunale secondo cui la ricorrente non sopporterebbe alcun costo per i servizi di accesso sarebbe quindi manifestamente erronea ed incompatibile con le premesse accolte dal Tribunale stesso.

215    La ricorrente sostiene, peraltro, che l’esposizione compiuta dal Tribunale al punto 202 della sentenza impugnata sia contraddittoria. Infatti, la tesi secondo cui i suoi concorrenti avrebbero dovuto praticare tariffe di comunicazione ancora più basse rispetto alle sue, al fine di indurre potenziali clienti a risolvere gli abbonamenti con essa conclusi, si porrebbe in contraddizione diretta con il criterio del concorrente altrettanto efficiente secondo cui è determinante unicamente la struttura dei costi e delle tariffe della ricorrente.

216    La ricorrente sostiene, infine, che il Tribunale applichi un criterio giuridico erroneo per quanto attiene alla ripartizione dell’onere della prova, considerato che, ai punti 201 e 202 della sentenza impugnata, si limita ad affermare che «non si può escludere» che i concorrenti non abbiano avuto la possibilità di compensare eventuali perdite causate da connessioni telefoniche con i proventi derivanti dalla telefonia vocale, laddove la ricorrente ha cercato di dimostrare, nel ricorso in prime cure, che era possibile effettuare una sovvenzione incrociata.

217    La Commissione ritiene che il Tribunale, confermando, ai punti 195‑207 della sentenza impugnata, l’approccio seguito dalla Commissione, non sia incorso in alcun errore di diritto. Essa conclude, quindi, chiedendo il rigetto degli argomenti della ricorrente.

218    La Vodafone deduce l’irricevibilità della presente censura. La ricorrente riprodurrebbe, infatti, l’argomento già invocato dinanzi al Tribunale e nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione. Inoltre, essa solleverebbe essenzialmente censure che esulerebbero dal sindacato della Corte. In ogni caso, il Tribunale avrebbe esaminato in termini sufficienti le censure formulate dalla ricorrente.

–       Giudizio della Corte

219    Si deve rilevare, in limine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Vodafone e per gli stessi motivi già esposti supra al punto 155, la presente censura, ancorché reiteri in parte l’argomento già dedotto in prime cure, è ricevibile, in quanto è volta a contestare al Tribunale di avere accolto, con il ricorso ai criteri del riequilibrio tariffario e delle pari opportunità, un criterio giuridico erroneo ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE alle pratiche tariffarie in esame.

220    Per quanto attiene alla fondatezza di tale censura, si deve rilevare che, nella parte riguardante, in primo luogo, la pretesa incompletezza dell’analisi della compressione dei margini effettuata dal Tribunale per omessa considerazione del fatto che la disponibilità dei servizi d’accesso all’anello locale consentirebbe ai concorrenti di proporre ai propri abbonati un’offerta a pacchetto di servizi comprendenti, segnatamente, la telefonia vocale, tale censura si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata.

221    Infatti, come emerge chiaramente dai punti 199‑200 di tale sentenza, il Tribunale non ha minimamente escluso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che, dal punto di vista dell’abbonato, i servizi di accesso e di comunicazione possano effettivamente costituire un tutt’uno, bensì ha ritenuto che, anche se così stessero le cose, la Commissione potesse legittimamente esaminare la sussistenza di una compressione dei margini unicamente a livello dei servizi di accesso, senza ivi includere i servizi di telefonia vocale. Come emerge dai punti 196‑201 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tratto tale conclusione, segnatamente, dall’esame dei principi del riequilibrio tariffario e della parità di opportunità realizzato dalla Commissione.

222    Ne consegue che la censura in esame dev’essere, sotto tale profilo, respinta in quanto infondata.

223    In secondo luogo, nella parte in cui la presente censura verte sui rilievi effettuati dal Tribunale in ordine al principio della ristrutturazione tariffaria, si deve, anzitutto, rilevare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, laddove ha tenuto conto, ai punti 196 e 197 della sentenza impugnata, di tale principio, scaturente dalla normativa relativa al settore delle telecomunicazioni, al fine di esaminare la fondatezza dell’applicazione dell’art. 82 CE alle pratiche tariffarie della ricorrente operata dalla Commissione.

224    Infatti, la normativa relativa al settore delle telecomunicazioni, considerato che definisce il quadro giuridico applicabile in materia e che, così facendo, contribuisce a determinare le condizioni di concorrenza in cui un’impresa quale la ricorrente esercita le proprie attività sui mercati interessati, costituisce, come emerge già dai punti 80‑82 supra, un elemento pertinente ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE alla condotta seguita dall’impresa stessa, vuoi per definire i mercati interessati, vuoi per valutare il carattere abusivo di tale condotta o, ancora, per fissare l’importo delle ammende.

225    Tale rilievo non è rimesso in discussione dal fatto, dedotto dalla ricorrente, che il principio del riequilibrio tariffario si applica unicamente ad essa e non ai suoi concorrenti. Infatti, per i motivi già esposti supra ai punti 196‑203, il Tribunale, per determinare il carattere abusivo delle pratiche tariffarie di cui trattasi con riguardo all’art. 82 CE, correttamente si è fondato, conformemente al criterio del concorrente altrettanto efficiente, sulla situazione e sui costi dell’impresa dominante.

226    Conseguentemente, il Tribunale, avendo rilevato, al punto 196 della sentenza impugnata, senza contestazioni da parte della ricorrente nell’ambito della presente impugnazione, che il riequilibrio tariffario perseguito dalla normativa dell’Unione in materia di telecomunicazioni doveva tradursi, segnatamente, in una riduzione delle tariffe relative alle chiamate nazionali e internazionali e in un aumento dell’abbonamento mensile e del prezzo delle chiamate locali, poteva legittimamente dedurne, al seguente punto 197, che la considerazione distinta delle tariffe di accesso e delle tariffe al dettaglio di telefonia vocale ai fini della determinazione del carattere abusivo delle pratiche tariffarie di cui trattasi della ricorrente è già contenuta nel principio del riequilibrio tariffario.

227    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non sussiste alcuna contraddizione di motivazione tra questi ultimi rilievi e quelli contenuti al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui la normativa nazionale in materia di telecomunicazioni può perseguire obiettivi differenti da quelli della politica dell’Unione in materia di concorrenza. Infatti, tale circostanza non presenta alcun nesso con la questione se la normativa relativa al settore delle telecomunicazioni possa essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE alla condotta di un’impresa dominante. In particolare, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, essa non implica minimamente che detta normativa possa essere totalmente ignorata nell’ambito dell’applicazione dell’art. 82 CE.

228    È parimenti erronea la tesi della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe insufficientemente motivato la sentenza impugnata a tal riguardo. Infatti, come emerge dall’esame che precede, il Tribunale ha chiaramente specificato, ai punti 196 e 197 della sentenza medesima, sotto qual profilo il principio del riequilibrio tariffario costituisce un elemento idoneo a consentire alla Commissione di non tener conto dei servizi di telefonia vocale ai fini del calcolo della compressione dei margini. Peraltro, come emerge dal punto 221 supra, il Tribunale ha esaminato, ai punti 199 e 200 della sentenza impugnata, l’argomento della ricorrente secondo cui i suoi concorrenti offrirebbero a pacchetto i loro servizi di accesso e di telefonia vocale. Parimenti, ai punti 186‑194 della sentenza medesima, ha esposto i motivi per i quali la Commissione aveva potuto legittimamente fondare la propria analisi del carattere abusivo delle pratiche tariffarie in questione unicamente con riferimento alla situazione specifica della ricorrente. Così facendo, il Tribunale ha rispettato i requisiti dettati dall’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, ad esso applicabili per effetto dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell’art. 81 del suo regolamento di procedura, richiamati supra ai punti 135 e 136.

229    Ne consegue che, con riguardo ai profili richiamati, la presente censura dev’essere respinta in quanto infondata.

230    In terzo luogo, nella parte in cui la censura in esame verte sui rilievi operati dal Tribunale in merito alla parità di opportunità, si deve rammentare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un sistema di concorrenza non falsato può essere garantito unicamente se sia assicurata la parità di opportunità tra i singoli operatori economici (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 1991, causa C‑18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I‑5941, punto 25; 22 maggio 2003, causa C‑462/99, Connect Austria, Racc. pag. I‑5197, punto 83; 20 ottobre 2005, cause riunite C‑327/03 e C‑328/03, ISIS Multimedia Net e Firma O2, Racc. pag. I‑8877, punto 39, nonché 1º luglio 2008, causa C‑49/07, MOTOE, Racc. pag. I‑4863, punto 51).

231    Nella specie, la ricorrente non contesta che – come sostanzialmente rilevato dal Tribunale, in particolare ai punti 199 nonché 236 e 237 della sentenza impugnata –, in assenza di infrastruttura alternativa, l’accesso dei suoi concorrenti dei servizi di accesso all’anello locale e sulla rete fissa detenuta dalla ricorrente è indispensabile al fine di consentire loro un ingresso efficace sui mercati al dettaglio dei servizi agli abbonati e l’esercizio di un’effettiva concorrenza nei confronti della ricorrente (v., in tal senso, sentenza Arcor, cit., punto 103).

232    Peraltro, come rammentato supra al punto 50, la ricorrente non contesta che sia il mercato all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale sia il mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati costituiscano ciascuno un mercato distinto, segnatamente con riguardo ai mercati al dettaglio relativi alla fornitura di altri servizi di telecomunicazioni. Inoltre, come esposto supra al punto 51, la ricorrente non contesta nemmeno di detenere una posizione dominante sul mercato all’ingrosso dei servizi di accesso all’anello locale e sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati.

233    Ciò premesso, senza incorrere in errori di diritto il Tribunale ha affermato, ai punti 199‑237 della sentenza impugnata, che la parità di opportunità implica che la ricorrente e i suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti siano posti su un piede di parità sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati e che ciò non avviene quando i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale versati alla ricorrente non possono essere ripercossi dai concorrenti stessi sui loro prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati se non offrendoli in perdita.

234    Infatti, atteso che il mercato al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati costituisce un mercato distinto e che i servizi di accesso all’anello locale sono indispensabili ai concorrenti quantomeno altrettanto efficienti rispetto alla ricorrente stessa per poter entrare efficacemente in concorrenza su tale mercato con un’impresa che, come la ricorrente, ivi detiene una posizione dominante risultante ampiamente dal monopolio legale goduto prima della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, la realizzazione di un sistema di concorrenza non falsato esige che tale impresa dominante non possa, con le sue pratiche tariffarie sul mercato al dettaglio, infliggere direttamente ai propri concorrenti quantomeno altrettanto efficienti uno svantaggio concorrenziale su tale mercato, idoneo ad impedire o a restringere il loro accesso al medesimo o a ivi sviluppare le loro attività.

235    Ciò vale a maggior ragione considerato che, poiché l’eventuale fornitura di altri servizi di telefonia vocale agli abbonati, da parte di tali concorrenti, tramite la rete fissa della ricorrente esige parimenti l’acquisizione dei servizi di accesso all’anello locale presso i medesimi, detto svantaggio concorrenziale sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati si ripercuote necessariamente, come sostanzialmente rilevato dal Tribunale al punto 199 della sentenza impugnata, sui mercati relativi a tali altri servizi di telecomunicazioni.

236    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quest’ultima circostanza non implica, tuttavia, che i proventi derivanti da tali altri servizi di telecomunicazione debbano essere presi in considerazione per esaminare se i concorrenti, di efficienza almeno pari a quella della ricorrente, si trovino in una situazione di disparità con riguardo alle condizioni di concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati. Infatti, tali altri servizi di telecomunicazione ricadono in mercati distinti rispetto a quest’ultimo. Correttamente quindi il Tribunale ha potuto escludervi, al punto 199 della sentenza impugnata, dalla propria analisi condotta ai fini dell’esame se sul mercato interessato fosse rispettata la parità di opportunità.

237    È parimenti erroneo il richiamo della ricorrente ad un vizio di motivazione a tal riguardo. Infatti, il ragionamento esposto dal Tribunale ai punti 199 e 237 della sentenza impugnata non è viziato da alcun difetto di motivazione in quanto consente alla ricorrente, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra ai punti 135 e 136, di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto che sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati dovesse essere rispettata la parità di opportunità.

238    Quanto alla pretesa violazione delle leggi della logica, relativa al fatto che dal punto 238 della sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale si sarebbe fondato sull’erronea e contraddittoria premessa secondo cui la ricorrente non subirebbe perdite sul mercato dei servizi di accesso agli abbonati che essa sia costretta a compensare su altri mercati, laddove il Tribunale rileverebbe peraltro che i prezzi al dettaglio della ricorrente per tali servizi sarebbero inferiori ai prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale fissati sulla base dei suoi costi, essa deve essere parimenti respinta.

239    Infatti, da un lato, si deve rammentare che, come rilevato supra ai punti 48 e 49, la premessa di fatto di tale ragionamento non può essere considerata dimostrata nell’ambito della presente impugnazione, considerato che la questione se i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale siano conformi ai costi della ricorrente non rientra nei motivi discussi dinanzi al Tribunale.

240    D’altro canto, si deve rilevare che, accertando, ai punti 199 e 237 della sentenza impugnata, che le pratiche tariffarie della ricorrente sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati pongono direttamente i suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti su un piano di disparità rispetto alla ricorrente medesima sul detto mercato, con la conseguenza, come segnatamente rilevato supra ai punti 166‑168 e 194, di una compressione dei margini dei concorrenti stessi con riguardo ai servizi di accesso, il Tribunale ha sufficientemente dimostrato che la parità di opportunità non era rispettata sul mercato interessato e che, conseguentemente, non poteva essere ivi garantito un sistema di concorrenza non falsato. Il Tribunale non era quindi minimamente tenuto ad esaminare, inoltre, se tale parità risultasse rispettata su altri mercati distinti, come quello dei servizi di telefonia vocale e, conseguentemente, se una violazione dell’art. 82 CE potesse essere peraltro ivi accertata. Ne consegue che i rilievi operati dal Tribunale al punto 238 della sentenza impugnata sono stati effettuati ad abundantiam.

241    Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 108, il presente argomento della ricorrente deve essere respinto in quanto inoperante.

242    Parimenti, le censure della ricorrente relative ai punti 201 e 202 della sentenza impugnata, essendo dirette contro una motivazione sviluppata ad abundantiam, devono essere anch’esse respinte. Infatti, al pari del punto 238 della sentenza medesima, tali motivazioni, introdotte rispettivamente con le locuzioni «inoltre» e «in ogni caso», riguardano anche la questione ultronea della misura in cui le pratiche tariffarie di cui trattasi abbiano potuto incidere sulle condizioni di concorrenza sugli altri mercati al dettaglio distinti dai servizi di accesso agli abbonati.

243    Ne consegue che la presente censura dev’essere respinta, sotto tali differenti profili, a seconda dei casi in quanto inoperante o infondata.

244    Infine, nella parte in cui la ricorrente contesta al Tribunale, con il secondo capo del secondo motivo, di aver operato un controllo eccessivamente ristretto della decisione controversa e di aver accolto un metodo incompatibile con lo stato attuale della scienza economica, la prassi decisionale di altre autorità competenti e le realtà del mercato, la presente censura risulta irricevibile, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 24, in quanto non individua l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale.

245    Il secondo capo del secondo motivo dev’essere quindi in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto in quanto inoperante o infondato.

d)     Sul terzo capo del secondo motivo, relativo agli effetti della compressione dei margini

i)     Argomenti delle parti

246    Con una prima censura, la ricorrente sostiene che correttamente il Tribunale abbia respinto la tesi della Commissione secondo cui non sarebbe necessaria alcuna prova della sussistenza degli effetti anticoncorrenziali. Tuttavia, nell’ambito dell’analisi degli effetti, il Tribunale si fonderebbe, al punto 237 della sentenza impugnata, su una compressione dei margini unicamente in considerazione delle tariffe concernenti i servizi di accesso. Inoltre, al successivo punto 238, il Tribunale si baserebbe sull’erronea premessa secondo cui i concorrenti della ricorrente sarebbero sfavoriti rispetto alla medesima per quanto attiene alle pratiche di sovvenzionamento incrociato tra i servizi di accesso e i servizi di telefonia vocale.

247    Con una seconda censura, la ricorrente deduce che i rilievi del Tribunale in ordine agli effetti anticoncorrenziali della pratica di cui trattasi sono viziati da un errore di diritto. Infatti, al punto 239 della sentenza impugnata, il Tribunale si limiterebbe a dichiarare che la quota di mercato dei concorrenti della ricorrente sui mercati dei servizi di accesso a banda larga nonché dei servizi di accesso a banda stretta resta debole, senza effettuare il minimo rilievo in ordine al nesso di causalità tra tali quote di mercato e la pretesa compressione dei margini. Orbene, nel settore delle telecomunicazioni, una penetrazione lenta del mercato da parte degli operatori di rete non sarebbe sorprendente, tenuto conto degli investimenti necessari per l’infrastruttura della rete dell’anello locale.

248    La ricorrente ritiene peraltro che il Tribunale abbia effettuato, al punto 240 della sentenza impugnata, una lettura erronea del ‘considerando’ 182 della decisione controversa, poiché nel detto punto verrebbe fatta menzione della riduzione non della quota di mercato dei concorrenti nel settore delle linee analogiche, bensì della quota di linee analogiche nell’ambito di tutti i servizi di accesso forniti dai concorrenti agli abbonati.

249    La Commissione contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe respinto la propria tesi secondo cui, nel caso di una compressione dei margini, non sarebbe necessaria la prova della sussistenza di effetti anticoncorrenziali. In ogni caso, le censure della ricorrente sarebbero destituite di fondamento.

ii)  Giudizio della Corte

250    Ai fini dell’esame del terzo capo del secondo motivo, si deve anzitutto rilevare che il Tribunale ha correttamente respinto, ai punti 234‑244 della sentenza impugnata, l’argomento della Commissione secondo cui l’esistenza stessa di una pratica tariffaria di un’impresa dominante da cui derivi una compressione dei margini dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti costituirebbe una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE, senza necessità di dimostrare la sussistenza di effetti anticoncorrenziali.

251    Si deve infatti rammentare che, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 174, l’art. 82 CE, vietando lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato laddove possa pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, riguarda la condotta di un’impresa in posizione dominante che produca l’effetto di ostacolare, con il ricorso a strumenti differenti da quelli insiti nella normale competizione dei prodotti o dei servizi sulla base delle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato ovvero lo sviluppo della concorrenza stessa.

252    Al punto 235 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi ritenuto, senza incorrere in errore di diritto, che gli effetti anticoncorrenziali che la Commissione è tenuta a dimostrare, per quanto attiene alle pratiche tariffarie di un’impresa dominante da cui derivi la compressione dei margini dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti, riguardano gli eventuali ostacoli che le pratiche tariffarie della ricorrente hanno potuto causare rispetto allo sviluppo dell’offerta sul mercato al dettaglio o dei servizi di accesso agli abbonati e, conseguentemente, sul livello di concorrenza esistente sul medesimo.

253    Infatti, come emerge già dai punti 177 e 178 supra, una pratica tariffaria, come quella in esame nella sentenza impugnata, adottata da un’impresa dominante, come la ricorrente, costituisce una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE qualora, producendo effetti preclusivi per i concorrenti quantomeno altrettanto efficienti mediante una compressione dei loro margini, sia idonea a rendere più difficile, se non impossibile, l’accesso per tali concorrenti al mercato di cui trattasi, rafforzando in tal modo la sua posizione dominante sul medesimo, a detrimento degli interessi dei consumatori.

254    Certamente, qualora un’impresa dominante ponga effettivamente in essere una pratica tariffaria che determini una compressione dei margini dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti allo scopo di estrometterli dal mercato interessato, la circostanza che il risultato perseguito non venga, in definitiva, raggiunto non può certo escludere la qualificazione di abuso ai sensi dell’art. 82 CE. Tuttavia, in assenza del minimo effetto sulla situazione concorrenziale dei concorrenti, una pratica tariffaria come quella in esame non può essere qualificata come pratica preclusiva qualora essa non renda minimamente più difficile la penetrazione di questi ultimi nel mercato interessato.

255    Nella specie, come già rilevato supra al punto 231, i servizi di accesso all’anello locale forniti dalla ricorrente sono indispensabili ai suoi concorrenti per penetrare efficacemente sui mercati al dettaglio di fornitura di servizi agli abbonati, ragion per cui, come già evidenziato supra ai punti 233‑236, correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 237 della sentenza impugnata, che una compressione dei margini, risultante dallo scarto tra le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e le tariffe al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati, ostacola, in linea di principio, lo sviluppo della concorrenza sui mercati al dettaglio o dei servizi agli abbonati, considerato che un concorrente di efficienza pari a quella della ricorrente non può esercitare le sue attività sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati se non in perdita.

256    Orbene, quest’ultimo rilievo non è stato contestato dalla ricorrente. Per i motivi già esposti ai punti 233‑236 supra, la censura dedotta al riguardo, relativa alla mancata presa in considerazione dei proventi derivanti dall’eventuale fornitura di altri servizi di telefonia vocale agli abbonati, dev’essere respinta in quanto infondata. Per quanto riguarda quella relativa al punto 238 della sentenza impugnata, riguardante la possibilità di sovvenzioni incrociate, essa dev’essere respinta in quanto inoperante, per i motivi già esposti supra ai punti 238‑241.

257    Inoltre, al punto 239 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato – cosa che, in assenza di contestazione di snaturamento, rientra nel suo sovrano potere di accertamento dei fatti – che «l’esiguità delle quote di mercato acquisite dai concorrenti (…) sul mercato dei servizi di accesso [al dettaglio] dopo la liberalizzazione del mercato seguita all’entrata in vigore del TKG, avvenuta il 1º agosto 1996, conferma che le pratiche tariffarie della ricorrente hanno ostacolato lo sviluppo della concorrenza su tali mercati». A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dall’espressione «hanno ostacolato» emerge chiaramente che il Tribunale ha ben accertato un nesso di causalità tra le pratiche tariffarie della ricorrente e le esigue quote di mercato acquisite dai concorrenti. La censura dedotta dalla ricorrente a tal riguardo risulta, quindi, infondata.

258    Il Tribunale ha inoltre concluso, al punto 244 della sentenza medesima, cosa anch’essa non contestata nell’ambito della presente impugnazione, che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo ad inficiare i rilievi contenuti nella decisione controversa, secondo cui le sue pratiche tariffarie ostacolerebbero effettivamente la concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati.

259    Ciò premesso, si deve rilevare che il Tribunale ha correttamente sostenuto che la Commissione aveva dimostrato come le pratiche tariffarie in esame della ricorrente avessero prodotto concreti effetti preclusivi per i concorrenti quantomeno altrettanto efficienti.

260    Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla censura formulata dalla ricorrente con riguardo al punto 240 della sentenza impugnata. Infatti, quand’anche il Tribunale avesse proceduto, in proposito, ad una lettura erronea della decisione controversa, tale errore risulterebbe irrilevante nell’ambito della presente impugnazione, vertendo su una motivazione ad abundantiam dedotta a sostegno, segnatamente, dei punti 237 e 239 della sentenza stessa, in ordine ai quali l’analisi sin qui svolta ha evidenziato che essi sono sufficienti a dimostrare come il Tribunale abbia correttamente accertato che la pratica tariffaria di cui trattasi era produttiva di effetti preclusivi sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati.

261    Conseguentemente, il terzo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto parzialmente inoperante e parzialmente infondato.

e)     Conclusioni relative al secondo motivo

262    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il secondo motivo dev’essere respinto in toto.

4.     Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto nel calcolo delle ammende per mancata presa in considerazione della regolamentazione tariffaria

a)     La sentenza impugnata

263    Ai punti 306‑321 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto i motivi della ricorrente relativi, rispettivamente, all’insufficiente presa in considerazione della regolamentazione tariffaria ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda ed all’insufficiente presa in considerazione di circostanze attenuanti.

264    Per quanto attiene alla gravità dell’infrazione, ai punti 310‑313 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato quanto segue:

«310      Si deve rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Commissione poteva qualificare l’infrazione come grave nel periodo dal 1º gennaio 1998 al 31º dicembre 2001 (...) Infatti, le pratiche tariffarie criticate rafforzano le barriere all’ingresso sui mercati recentemente liberalizzati, mettendo così a rischio il buon funzionamento del mercato comune. A tal riguardo, si deve ricordare che gli Orientamenti [per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli “Orientamenti”)] (punto 1 A, secondo comma) qualificano i comportamenti preclusivi di un’impresa in posizione dominante come infrazione grave, o addirittura molto grave quando siano tenuti da un’impresa in posizione di quasi monopolio.

311      Per quanto riguarda l’intervento della RegTP nella fissazione delle tariffe della ricorrente, si deve ricordare che, nel momento della determinazione del livello della sanzione, il comportamento delle imprese interessate può essere valutato alla luce della circostanza attenuante costituita dal contesto giuridico interno (…)

312      In udienza, la Commissione ha spiegato che la riduzione dell’ammenda del 10%, applicata per tener conto del fatto che “le tariffe al dettaglio [per i servizi di accesso agli abbonati] e [quelle] all’ingrosso [dei servizi di accesso all’anello locale della ricorrente] (...) sono (…) [soggette] a una specifica regolamentazione settoriale applicata a livello nazionale” (decisione [controversa], duecentododicesimo ‘considerando’), si giustifica con l’intervento della RegTP nella fissazione delle tariffe della ricorrente e per il fatto che tale autorità nazionale ha esaminato, a più riprese nel periodo oggetto della decisione [controversa], la questione relativa all’esistenza di una compressione dei margini (...) risultante dalle pratiche tariffarie della ricorrente.

313      Visto il margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione nel determinare l’importo dell’ammenda (…), si deve ritenere che la Commissione, riducendo del 10% l’importo di base dell’ammenda, ha tenuto in debito conto gli elementi menzionati al punto precedente».

265    Il Tribunale ha quindi respinto, ai punti 315‑320 della sentenza impugnata, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto irrogarle un’ammenda simbolica, al pari di quanto avvenuto per l’impresa dominante nella decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/892/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 82 del Trattato CE (caso n. COMP/C‑1/36.915 – Deutsche Post AG – Intercettazione di posta trasfrontaliera) (GU L 331, pag. 40; in prosieguo: la «decisione Deutsche Post»).

266    A tal riguardo, il Tribunale ha segnatamente dichiarato, ai punti 317‑319 della sentenza impugnata, quanto segue:

«317      Si deve inoltre rilevare che la situazione della ricorrente è sostanzialmente diversa da quella dell’impresa di cui alla decisione Deutsche Post.

318      Risulta infatti (…) [dalla] decisione Deutsche Post (...) che la Commissione ha ritenuto opportuno infliggere solo un’ammenda simbolica all’impresa oggetto di quella decisione per tre motivi: in primo luogo, l’impresa in questione aveva tenuto un comportamento che era conforme alla giurisprudenza dei tribunali tedeschi; in secondo luogo, non esisteva una giurisprudenza comunitaria che riguardasse il contesto specifico del servizio postale di corrispondenza transfrontaliera in questione e, in terzo luogo, l’impresa interessata si era impegnata a introdurre una precisa procedura per il trattamento degli invii di corrispondenza transfrontaliera in entrata che evitasse difficoltà pratiche e facilitasse l’individuazione di eventuali infrazioni future al principio della libera concorrenza.

319      Nel caso di specie, in primo luogo, si deve osservare che l’unica decisione dei giudici tedeschi richiamata dalla ricorrente è la sentenza dell’Oberlandsgericht Düsseldorf, pronunciata il 16 gennaio 2002, ossia nel periodo per il quale l’infrazione è stata qualificata poco grave dalla decisione [controversa] (…) In ogni caso, tale sentenza è stata annullata con sentenza del Bundesgerichtshof 10 febbraio 2004. In secondo luogo, risulta dalla decisione [controversa] (…) che la Commissione ha applicato gli stessi principi sottesi alla decisione [della Commissione 18 luglio 1988, 88/518/CEE, relativa ad una procedura a norma dell’articolo 82 del Trattato CE (IV/30.178 – Napier Brown – British Sugar) (GU L 284, pag. 41)]. Orbene, nella sua comunicazione 22 agosto 1998 sull’applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi [GU C 265, pag. 2) (punti 117‑119), la Commissione aveva già annunciato che intendeva applicare i principi della decisione [88/518] nel settore delle telecomunicazioni. (...) Infine, in terzo luogo, la ricorrente, nel caso in esame, non ha assunto alcun impegno ad evitare qualsiasi infrazione futura».

b)     Argomenti delle parti

267    Il terzo motivo della ricorrente si articola su tre capi relativi, rispettivamente, alla gravità dell’infrazione, alla mancata adeguata considerazione della regolamentazione tariffaria quale circostanza attenuante e all’irrogazione di un’ammenda simbolica.

i)     Sul primo capo del terzo motivo, relativo alla gravità dell’infrazione

–       Argomenti delle parti

268    La ricorrente deduce che il Tribunale ha violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, considerato che né gli argomenti della Commissione né la motivazione della sentenza impugnata, esposta ai punti 306‑310 della medesima, comproverebbero l’affermazione secondo cui, con riguardo al periodo intercorrente dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 2001, essa avrebbe commesso un’infrazione grave ai sensi degli Orientamenti.

269    La ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia ignorato il fatto che, conformemente al punto 1, parte A, degli Orientamenti, i comportamenti preclusivi «possono» certamente costituire infrazioni gravi, senza che ciò debba avvenire necessariamente. Il Tribunale avrebbe conseguentemente omesso di esaminare gli argomenti che depongono in senso contrario alla qualifica dell’infrazione come grave, in particolare l’esiguità del contributo della ricorrente all’infrazione, riconosciuta al punto 312 della sentenza impugnata, per ridurre l’importo di base del 10%.

270    La Commissione chiede il rigetto di tali argomenti in quanto inoperanti o infondati.

–       Giudizio della Corte

271    Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli Orientamenti, prevede pari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (v. sentenza 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I‑7191, punto 112 e la giurisprudenza ivi richiamata).

272    In tale contesto spetta alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente valutato l’esercizio, da parte della Commissione, di tale potere discrezionale (sentenze 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑5977, punti 48, e 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 134).

273    A tal riguardo, per quanto attiene alla gravità delle infrazioni al diritto dell’Unione in materia di concorrenza, da costante giurisprudenza emerge che essa dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere in considerazione (v., in particolare, sentenze 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 241; Dalmine/Commissione, cit., punto 129, nonché 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, Prym e Prym Consumer/Commissione, Racc. pag. I‑7415, punto 54).

274    Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascun impresa, il ruolo svolto da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi della comunità (v., per analogia, sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 129, nonché Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 242).

275    Nella specie, senza quindi incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha affermato, al punto 310 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva potuto qualificare come grave l’infrazione commessa dalla ricorrente nel periodo intercorrente dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 2001, considerato che le pratiche tariffarie di cui trattasi, rafforzando le barriere all’ingresso su mercati recentemente liberalizzati, mettevano a rischio il buon funzionamento del mercato interno. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, pratiche preclusive come quelle in esame, commesse da imprese dominanti, costituiscono violazioni particolarmente gravi dell’art. 82 CE (v., in tal senso, sentenze 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 51, nonché AKZO/Commissione, cit., punto 162).

276    In tal senso, ai termini del punto 1, parte A, secondo comma, degli Orientamenti, siffatti comportamenti preclusivi di concorrenti dal mercato possono essere legittimamente qualificati come infrazione grave, se non molto grave, quando siano commessi da imprese in situazioni di quasi monopolio.

277    L’esiguo contributo all’infrazione dedotto dalla ricorrente con riguardo alla regolamentazione delle proprie tariffe da parte della RegTP non può rimettere in discussione tale rilievo, considerato che il ruolo svolto nell’infrazione dall’impresa di cui trattasi costituisce, in linea di principio, non un elemento obbligatorio, bensì solo uno dei fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Dalmine/Commissione, cit., punto 132).

278    Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge, come rilevato dal Tribunale al punto 311 della sentenza impugnata, che, ai fini della determinazione del livello della sanzione, il comportamento delle imprese interessate può essere valutato alla luce della circostanza attenuante costituita dal contesto giuridico interno (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 620, nonché CIF, cit., punto 57).

279    Altrettanto legittimo risulta quindi il rilievo del Tribunale svolto ai punti 311‑313 della sentenza impugnata, secondo cui, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, l’Istituzione aveva debitamente tenuto conto del ruolo limitato svolto dalla ricorrente in considerazione dell’intervento della RegTP nella fissazione delle proprie tariffe, riducendo l’importo di base dell’ammenda del 10%.

280    Peraltro, come emerge parimenti dalle suesposte considerazioni, effettuando tali rilievi, ai punti 310‑313 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sufficientemente motivato la sentenza stessa, facendo emergere con chiarezza, ai sensi della giurisprudenza richiamata supra ai punti 135 e 136, le ragioni per le quali l’infrazione risultava grave e non giustificava una differente qualificazione in considerazione del ruolo limitato svolto dalla ricorrente.

281    Conseguentemente, il primo capo del terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

ii)  Sul secondo capo del terzo motivo, relativo alla mancata adeguata considerazione della regolamentazione tariffaria quale circostanza attenuante

–       Argomenti delle parti

282    La ricorrente osserva che, al ‘considerando’ 212 della decisione controversa, la Commissione ha tenuto conto unicamente della sussistenza di una regolamentazione settoriale a livello nazionale, ma non del tenore della regolamentazione stessa, vale a dire, segnatamente, l’esame e la negazione, da parte della RegTP, della sussistenza di una compressione dei margini restrittiva della concorrenza.

283    La ricorrente ritiene che il Tribunale, non contestando alla Commissione di aver trascurato due altre circostanze attenuanti ai sensi del punto 3 degli Orientamenti, sia incorso in un errore di diritto. Infatti, avendo esaminato e negato la sussistenza di una compressione di margini anticoncorrenziali in una serie di decisioni, la ricorrente sarebbe stata convinta della legittimità del proprio comportamento. Inoltre, l’infrazione sarebbe stata commessa tutt’al più per negligenza.

284    La Commissione ritiene che tali censure della ricorrente debbano essere respinte in quanto infondate.

–       Giudizio della Corte

285    Per quanto attiene, in primo luogo, alla censura relativa alla mancata presa in considerazione della circostanza che la RegTP ha negato la sussistenza di una compressione dei margini, si deve rilevare che tale censura si fonda su un’erronea lettura della sentenza impugnata.

286    Infatti, al punto 312 della sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente evidenziato – cosa che, in assenza di censura di snaturamento, ricade nel suo sovrano potere di accertamento dei fatti – che la riduzione dell’ammenda del 10% concessa dalla Commissione nella decisione controversa per tener conto del fatto che le tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati e le tariffe all’ingrosso per le tariffe di accesso all’anello locale della ricorrente costituiscono oggetto di regolamentazione settoriale a livello nazionale, si ricollegava tanto all’intervento della RegTP nella fissazione delle tariffe della ricorrente quanto alla circostanza che la detta autorità nazionale aveva più volte esaminato, nel corso del periodo in esame, la questione relativa alla sussistenza di una compressione dei margini risultante dalle pratiche tariffarie della ricorrente.

287    Ciò premesso, la presente censura della ricorrente dev’essere respinta in quanto infondata.

288    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura relativa alla negligenza nell’infrazione, si deve rammentare che il Tribunale ha esposto, ai punti 295‑298 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali il motivo relativo all’assenza di negligenza o di dolo della ricorrente doveva essere respinto. Come risulta supra ai punti 124‑137, l’esame delle censure dedotte dalla ricorrente nell’ambito del terzo capo del primo motivo di impugnazione non ha evidenziato la sussistenza di alcun errore di diritto o vizio di motivazione.

289    Orbene, con la clausola in esame, la ricorrente si limita a dedurre che l’infrazione sarebbe stata commessa, tutt’al più, per negligenza. Così facendo, chiede alla Corte, senza far valere il minimo snaturamento, di procedere essa stessa alla valutazione dei fatti. Conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 53, tale censura risulta pertanto irricevibile nell’ambito della presente impugnazione.

290    Conseguentemente, il secondo capo del terzo motivo dev’essere parzialmente dichiarato irricevibile e parzialmente respinto in quanto infondato.

iii)  Sul terzo capo del terzo motivo, relativo all’irrogazione di un’ammenda simbolica

–       Argomenti delle parti

291    La ricorrente deduce che, al punto 319 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ignorato il diritto alla parità di trattamento per non averle irrogato, al pari di quanto avvenuto nella decisione Deutsche Post, un’ammenda simbolica, laddove i tre requisiti posti a tal fine dalla Commissione nella decisione menzionata risulterebbero parimenti soddisfatti nella specie.

292    A tal riguardo, la ricorrente rileva, in primo luogo, di essersi comportata conformemente alla giurisprudenza dei giudici tedeschi, avendo la RegTP più volte dichiarato, nel corso del periodo di cui trattasi, che la pretesa compressione dei margini non era anticoncorrenziale. Sarebbe irrilevante il fatto che la sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf, pronunciata il 16 gennaio 2002, sarebbe stata successivamente annullata dal Bundesgerichtshof nel 2004, poiché tale annullamento risulterebbe da una possibile eccezione non rilevante nella specie ed in quanto solo successivamente all’emanazione di tale sentenza la ricorrente avrebbe potuto muovere dal principio di una possibile responsabilità ex art. 82 CE. In secondo luogo, nel periodo di cui trattasi, non sarebbe esistita alcuna giurisprudenza dei giudici dell’Unione. La comunicazione del 22 agosto 1998, menzionata al punto 319 della sentenza impugnata, non potrebbe essere qualificata come «giurisprudenza» e nulla direbbe in ordine alla questione, determinante nella specie, se una compressione dei margini possa essere accertata in presenza di tariffe regolamentate. Peraltro, il Tribunale cadrebbe in contraddizione, considerato che, al punto 188 della sentenza impugnata, rileverebbe esso stesso che il giudice dell’Unione non si è ancora pronunciato espressamente sul metodo da applicare ai fini della determinazione della sussistenza di una compressione dei margini. In terzo luogo, l’impegno di porre fine all’infrazione non potrebbe costituire un requisito vincolante ai fini dell’irrogazione di un’ammenda simbolica quando, come nella specie, la rilevazione della pretesa infrazione non pone nessuna difficoltà, essendo contestata solo la valutazione della condotta dell’impresa.

293    La Commissione deduce che l’affermazione della ricorrente non è pertinente ovvero, in subordine, che essa è infondata.

–       Giudizio della Corte

294    Si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza. L’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica, infatti, che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 109).

295    In ogni caso, nella specie, il Tribunale ha dettagliatamente esposto, ai punti 317‑320 della sentenza impugnata, le ragioni per cui la situazione della ricorrente doveva essere considerata fondamentalmente diversa da quella dell’impresa oggetto della decisione Deutsche Post.

296    Orbene, si deve necessariamente rilevare che, con la censura in esame, la ricorrente si limita, essenzialmente, a contestare le valutazioni effettuate dal Tribunale al riguardo, sostenendo di trovarsi nella stessa situazione dell’impresa oggetto della decisione Deutsche Post, per il fatto che le tre ragioni per le quali la Commissione ha inflitto, in tale decisione, un’ammenda simbolica ricorrerebbero parimenti nella specie, senza tuttavia né dedurre uno snaturamento dei fatti né indicare le ragioni per le quali tale valutazione sarebbe viziata da uno o più errori di diritto.

297    Ne consegue che, con tale censura, volta, sostanzialmente, a reiterare l’argomento già dedotto dinanzi al Tribunale, la ricorrente mira, in realtà, ad ottenere un riesame del ricorso presentato in prime cure, il che, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 24, esula dalla competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione.

298    Inoltre, nella parte in cui la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo al punto 188 della sentenza impugnata, la censura dev’essere respinta in quanto infondata. Infatti, la circostanza rilevata dal Tribunale in proposito, ossia che i giudici dell’Unione non si sono ancora pronunciati espressamente sul metodo da applicare ai fini della determinazione della sussistenza di una compressione dei margini, non risulta minimamente in contraddizione con il rilievo, contenuto al punto 319 della sentenza medesima, secondo cui la Commissione aveva già proceduto all’applicazione dei principi contenuti nella decisione controversa, comunicando la loro applicazione al settore delle telecomunicazioni.

299    Conseguentemente, il terzo capo del terzo motivo dev’essere parzialmente dichiarato irricevibile e parzialmente respinto in quanto infondato.

c)     Conclusioni relative al terzo motivo

300    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo dev’essere respinto in toto.

301    L’impugnazione dev’essere conseguentemente respinta.

 Sulle spese

302    A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento medesimo, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell’art. 118 del regolamento stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, la Vodafone e la Versatel hanno chiesto la condanna della ricorrente, quest’ultima, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente grado di giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Deutsche Telekom AG è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.