Language of document :

Ricorso proposto il 27 settembre 2010 - Van Asbroeck / Commissione

(Causa F-88/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere la parziale disapplicazione della decisione della Commissione 22 ottobre 2008 relativa all'introduzione di un'indennità compensativa a favore dei funzionari che siano passati ad altra categoria prima del 1° maggio 2004, il reinquadramento nel grado D*4/8 con effetto retroattivo al 1° maggio 2004 e la ricostituzione della sua carriera tenendo conto delle promozioni, degli adeguamenti annuali e degli avanzamenti di scatto che lo abbiano interessato da tale data.

Conclusioni del ricorrente

Invitare la convenuta a prendere esplicitamente posizione sulla tabella predisposta dal ricorrente per raffrontare la progressione del trattamento da egli effettivamente ricevuto rispetto a quello che egli avrebbe dovuto ricevere qualora non fosse passato ad altra categoria prima del 1° maggio 2004;

annullare la decisione della Commissione recante rigetto della domanda diretta ad ottenere la disapplicazione della terza frase dell'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione 22 ottobre 2008 relativa all'introduzione di un'indennità compensativa a favore dei funzionari che siano passati ad altra categoria prima del 1° maggio 2004, il reinquadramento nel grado D*4/8 con effetto retroattivo al 1° maggio 2004 e la ricostituzione della sua carriera tenendo conto delle promozioni, degli adeguamenti annuali e degli avanzamenti di scatto che lo abbiano interessato da tale data e, se necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la convenuta al pagamento di una somma provvisoriamente fissata in EUR 13 218,24 quale risarcimento del danno economico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;

condannare la Commissione europea alle spese.

____________