Language of document : ECLI:EU:F:2013:5

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

28 gennaio 2013

Causa F‑92/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento, della decisione della Commissione europea di effettuare trattenute sulla sua indennità di invalidità per i mesi di ottobre, di novembre e di dicembre 2011 nonché il rimborso delle somme trattenute, unitamente ad interessi. La presentazione del ricorso per posta è stata preceduta dall’invio per fax, il 5 settembre 2012, di un documento presentato come copia di tale ricorso.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Requisito ad substantiam di rigorosa applicazione – Atto introduttivo presentato per fax – Firma dell’avvocato apposta mediante un timbro o altro mezzo di riproduzione – Data di ricezione del fax che non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione dell’osservanza del termine di ricorso – Presentazione dell’atto introduttivo debitamente firmato fuori termine – Irricevibilità manifesta del ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, § 1; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

L’esigenza di una sottoscrizione sull’atto introduttivo del giudizio che possa essere stata apposta esclusivamente dal rappresentante della parte, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, mira, in un intento di certezza giuridica, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo del giudizio e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato. Deve pertanto ritenersi che la relativa prescrizione configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso. Al riguardo, il modo indiretto e meccanico di «sottoscrivere» consistente nell’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dalla parte ricorrente, non consente, di per sé solo, di constatare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi.

Di conseguenza, un atto introduttivo depositato per fax e firmato mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato o altro mezzo di riproduzione non reca l’originale della firma dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale e, per tale motivo, deve essere dichiarato irricevibile.

Ne consegue che la data di ricevimento di tale documento inviato per fax non può essere presa in considerazione al fine di esaminare se il termine di ricorso di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto sia stato rispettato e che il solo atto introduttivo del giudizio che possa essere preso in considerazione, a questo proposito, è quello pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica e che reca la firma autografa dell’avvocato del ricorrente.

Qualora tale atto introduttivo giunga alla cancelleria dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo, comportando così l’irricevibilità del ricorso.

(v. punti 25, 26, 29 e 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P (punti 51 e 52)