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Ricorso proposto il 4 settembre 2019 – Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-658/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Nardi, G. von Rintelen e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio1 , o, ad ogni modo, per non aver comunicato tali misure alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, di detta direttiva;

infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 89 548,20, con effetto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l’inadempimento dell’obbligo di adottare, o ad ogni modo, di notificare alla Commissione, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/680, da versare sul conto che sarà indicato dalla Commissione;

infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, un importo forfettario corrispondente all’importo giornaliero di EUR 21 321,00 moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione, a condizione che detto importo superi l’importo forfettario minimo di EUR 5 290 000, da versare sul conto che sarà indicato dalla Commissione;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione non è stata informata dell’adozione e dell’entrata in vigore di nessuna misura di recepimento richiesta e non ha avuto conoscenza di alcun altro elemento che dimostri che la direttiva è stata recepita.

Il Regno di Spagna non ha quindi recepito la direttiva (UE) 2016/680, più di anno dopo la scadenza del termine di recepimento.

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1 GU 2016, L 119, pag. 89.