Language of document : ECLI:EU:T:2019:529

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

12 luglio 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 – Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île‑de‑France – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Articolo 107 TFUE – Articolo 108 TFUE – Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 – Termine di prescrizione – Articolo 17 del regolamento 2015/1589»

Nella causa T‑309/17,

Organisation professionnelle des transports d’Île de France (Optile), con sede a Parigi (Francia), rappresentata da F. Thiriez e M. Dangibeaud, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Armati, C. Georgieva‑Kecsmar e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île‑de‑France (GU 2017, L 209, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con il presente ricorso la ricorrente, l’Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile), chiede l’annullamento parziale della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île‑de‑France (GU 2017, L 209, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        La ricorrente è un’associazione i cui membri sono imprese che esercitano un’attività di trasporto pubblico regolare di passeggeri su strada nel territorio della regione Île‑de‑France (Francia; in prosieguo: la «Regione»). Tali imprese gestiscono le linee e le reti che servono principalmente i dipartimenti cosiddetti della «grande corona» (vale a dire la Seine‑et‑Marne, le Yvelines, l’Essonne e il Val‑d’Oise), mentre la régie autonome des transports parisiens (azienda autonoma dei trasporti parigini, RATP) detiene il monopolio delle reti di trasporto su strada nella città di Parigi e nei suoi dipartimenti limitrofi.

3        Il 20 ottobre 1994, il conseil régional Île‑de‑France (consiglio regionale dell’Île-de-France) ha adottato la delibera CR 34-94, relativa all’aiuto per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico su strada gestiti da imprese private o aziende autonome, al fine di rinnovare una serie di misure di aiuto precedentemente attuate a favore delle suddette imprese. Due delibere, ossia le delibere CR 44-98 e CR 47-01 (in prosieguo, considerate unitamente alla delibera CR 34-94, le «delibere controverse»), le sono succedute rispettivamente nel 1998 e nel 2001, prima che il dispositivo di aiuti attuato venisse abrogato nel 2008.

4        In applicazione delle delibere controverse, la Regione concedeva aiuti finanziari agli enti pubblici del suo territorio che avevano stipulato contratti di gestione di linee regolari di autobus con imprese private di trasporto pubblico regolare su strada o che gestivano direttamente tali linee attraverso un’azienda autonoma. Gli enti pubblici riversavano poi gli aiuti alle suddette imprese di trasporto (in prosieguo: i «beneficiari finali»).

5        Gli aiuti erano concessi sotto forma di sovvenzioni agli investimenti ed erano volti a favorire l’acquisto di veicoli nuovi e l’installazione di nuove attrezzature da parte dei beneficiari finali, al fine di migliorare l’offerta di trasporto pubblico e porre rimedio alle esternalità negative connesse alla circolazione stradale particolarmente densa della rete della Regione.

6        Secondo le autorità francesi, 135 imprese hanno beneficiato degli aiuti della Regione tra il 1994 e il 2008. L’utilizzo degli aiuti era disciplinato da clausole aggiuntive alle convenzioni di gestione concluse tra gli enti pubblici e i beneficiari finali. Tali clausole erano controfirmate dal presidente del consiglio regionale dell’Île‑de‑France e specificavano gli obblighi che incombevano ai beneficiari finali in cambio del versamento degli aiuti.

7        Il 17 ottobre 2008 è stata presentata alla Commissione europea una denuncia relativa ai regimi di aiuti di Stato presunti illegali costituiti da misure di sostegno attuate a favore di talune imprese di trasporto mediante autobus, tra il 1994 e il 2008, dalla Regione nel suo territorio, e successivamente, a partire dal 2008, dal syndicat des transports d’Île‑de‑France (STIF, sindacato dei trasporti dell’Île‑de‑France, Francia).

8        Con lettera dell’11 marzo 2014, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Mediante pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2014, C 141, pag. 38), la Commissione invitava gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

9        Il 30 aprile 2014 la Repubblica francese ha presentato le sue osservazioni alla Commissione. Tutte le osservazioni depositate dalle parti interessate, tra le quali la ricorrente, sono state comunicate alla Repubblica francese, che non ha espresso alcun commento.

10      Il 21 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto una nota comune da quattro delle sette parti interessate, volta a precisare la loro posizione dopo la pronuncia della sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:647). Il 9 novembre 2016 la Regione, in qualità di parte interessata, ha completato le proprie osservazioni.

11      Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha adottato la decisione impugnata e ha concluso il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

12      Nella decisione impugnata, la Commissione ha segnatamente considerato che le sovvenzioni agli investimenti concesse a titolo del regime di aiuti di cui trattasi dalla Regione, tra il 1994 e il 2008, costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che non avevano inciso sugli scambi tra gli Stati membri in misura contraria all’interesse comune e che erano, di conseguenza, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Essa ha per contro concluso che, poiché tali aiuti non erano stati notificati e dovevano essere qualificati come «nuovi aiuti», essi erano stati attuati illegalmente, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

13      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Il regime di aiuti cui la [Repubblica francese] ha dato illegalmente esecuzione tra il 1994 e il 2008 sotto forma di sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France nell’ambito delle delibere CR 34-94, CR 44-98 e CR 47-01 è compatibile con il mercato interno.

(…)

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

 Procedimento dinanzi ai giudici nazionali

14      Nel maggio 2004 il Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (in prosieguo: il «SATV») ha chiesto al presidente del consiglio regionale dell’Île‑de‑France di abrogare le delibere controverse. In seguito al rigetto di tale domanda, il SATV ha proposto dinanzi al tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia) un ricorso di annullamento avverso la decisione del presidente del consiglio regionale dell’Île‑de‑France, il 17 giugno 2004.

15      Con sentenza n. 0417015, del 10 luglio 2008, il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) ha accolto il ricorso del SATV e ha ordinato alla Regione di presentare al consiglio regionale dell’Île‑de‑France una nuova delibera, in quanto il regime di aiuti attuato in applicazione delle delibere controverse non era stato notificato alla Commissione. Il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) ha inoltre ingiunto alla Regione di procedere all’abrogazione delle delibere controverse.

16      La Regione, pur interponendo appello avverso tale decisione, ha adottato la delibera CR 80-08, del 16 ottobre 2008, diretta ad abrogare le delibere controverse.

17      Con sentenza n. 08PA04753, del 12 luglio 2010, la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi, Francia) ha confermato la decisione del tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) n. 0417015, del 10 luglio 2008. La Regione ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia). Con sentenza n. 343440, del 23 luglio 2012, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha respinto tale ricorso.

18      In seguito a un nuovo atto di ricorso presentato dal SATV il 27 ottobre 2008, il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) ha ordinato alla regione, con sentenza n. 0817138, del 4 giugno 2013, di emettere i titoli esecutivi per il recupero degli aiuti versati sul fondamento delle delibere controverse. Il 27 novembre 2015 la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi) ha respinto l’appello della Regione avverso tale decisione (sentenza n. 13PA03172). La Regione ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), il quale era ancora pendente alla data di presentazione del presente ricorso.

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2017, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il presente ricorso, diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata.

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui viene constatato, in via principale, che il regime di aiuti attuato nell’ambito delle delibere CR 34-94, CR 44-98 e CR 47-01 costituisce un regime di aiuti nuovo a cui è stata data «illegalmente esecuzione» e, in subordine, che la prescrizione riguarda unicamente le sovvenzioni versate prima del maggio 1994.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

22      La Commissione, senza sollevare un’eccezione di irricevibilità con atto separato sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, conclude per l’irricevibilità del ricorso a causa dell’assenza di legittimazione ad agire della ricorrente.

23      La ricorrente sostiene che, pur non essendo destinataria della decisione impugnata, essa è legittimata a proporre il presente ricorso.

24      A tale proposito occorre ricordare che il giudice dell’Unione europea è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso, senza una previa statuizione sulla sua ricevibilità (sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52, e del 14 settembre 2015, Brouillard/Corte di giustizia, T‑420/13, non pubblicata, EU:T:2015:633, punto 18).

25      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale considera che, per ragioni di economia processuale, occorra esaminare subito la fondatezza del ricorso, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità.

 Nel merito

26      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione, da un lato, dell’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 249, pag. 9), in quanto la Commissione avrebbe considerato erroneamente, nella decisione impugnata, che gli aiuti concessi in base al regime di aiuti di cui trattasi, tra il 1994 e il 2008, erano aiuti nuovi che, in assenza di notifica, sono stati illegalmente attutati e, dall’altro, dell’obbligo di motivazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, lettera b), v), del predetto regolamento, in quanto la Commissione non avrebbe sufficientemente specificato le ragioni per le quali riteneva che i suddetti aiuti costituissero già aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro introduzione. Il secondo motivo, dedotto in subordine, riguarda la violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in quanto la Commissione avrebbe a torto concluso, nella decisione impugnata, che solo gli aiuti versati a titolo del regime di aiuti in questione prima del maggio 1994 erano prescritti.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento 2015/1589, e sulla violazione dell’obbligo di motivazione

27      In via preliminare, la Commissione sostiene che la ricorrente non ha formulato il primo motivo come vertente sulla violazione delle «norme materiali» del diritto dell’Unione.

28      Tale argomento può essere senz’altro respinto, in quanto, nelle sue memorie, la ricorrente ha citato l’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento 2015/1589 e ha espressamente fondato la sua argomentazione su tale disposizione. I titoli delle censure che compongono il primo motivo contengono infatti, rispettivamente, un riferimento all’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589 e un riferimento all’articolo 1, lettera b), v), del predetto regolamento. Ne consegue che la Commissione non può sostenere che la ricorrente ha omesso di fondare il presente su precise disposizioni del diritto dell’Unione.

29      Oltre all’allegata violazione dell’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento 2015/1589, la ricorrente critica la Commissione per non avere sufficientemente specificato, nella decisione impugnata, i motivi per i quali essa ha ritenuto che gli aiuti concessi in base al regime di aiuti in questione costituissero già aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro introduzione e che, per questo, non fossero idonei a costituire aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589.

30      A tale riguardo, occorre ricordare che il difetto o l’insufficienza della motivazione mira a dimostrare la violazione delle forme sostanziali e richiede, pertanto, un esame distinto, in quanto tale, della valutazione dell’inesattezza della motivazione della decisione impugnata, il cui controllo rientra nell’esame della fondatezza di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, e del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 26).

31      In tale contesto, occorre esaminare la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589, prima delle altre censure sollevate nell’ambito del presente motivo, che vertono sulla legittimità nel merito della decisione impugnata.

–       Sulla censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

32      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione non ha motivato la sua decisione di escludere la qualificazione degli aiuti concessi in base al regime di aiuti in questione come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589, poiché essa ha omesso di determinare con precisione la data di introduzione del suddetto regime e si è limitata a indicare che tale data si collocava «tra il 1979 e il 2008».

33      A tale proposito la ricorrente afferma, in particolare, che la Commissione ha adottato un ragionamento contraddittorio in quanto ha concluso, da un lato, che gli aiuti concessi in base al regime di aiuti in questione sono stati istituiti nel 1979 e, dall’altro, che la delibera CR 84-07 (risalente al 1984) costituiva la base giuridica di detto regime. Inoltre, ai punti 226 e 237 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe ritenuto che il criterio dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri fosse soddisfatto, indipendentemente dalla data di introduzione del regime di aiuti in questione. Al punto 228 della decisione impugnata, essa avrebbe tuttavia indicato che solo le sovvenzioni concesse dopo il 1993 erano suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

34      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

35      Occorre rammentare che, in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE «[g]li atti giuridici sono motivati». Inoltre, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto ad una buona amministrazione include l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

36      Secondo costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell’istituzione, in modo da consentire, da una parte, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità e, dall’altra, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata, per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione è fondata oppure no (v. sentenza del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, T‑228/99 e T‑233/99, EU:T:2003:57, punto 278 e giurisprudenza citata).

37      Non viene richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto il problema di stabilire se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell’articolo 296, secondo comma, TFUE va valutato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, T‑228/99 e T‑233/99, EU:T:2003:57, punto 279).

38      Tuttavia, sebbene non sia obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, la Commissione deve esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, T‑228/99 e T‑233/99, EU:T:2003:57, punto 280).

39      Per quanto riguarda la qualificazione di una misura di aiuto, l’obbligo di motivazione impone che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 13 giugno 2000, EPAC/Commissione, T‑204/97 e T‑270/97, EU:T:2000:148, punto 36).

40      Inoltre, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenze del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione, 57/86, EU:C:1988:284, punto 15; del 24 ottobre 1996, Germania e a./Commissione, C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, EU:C:1996:394, punto 52, e del 30 aprile 1998, Vlaamse Gewest/Commissione, T‑214/95, EU:T:1998:77, punto 64).

41      Infatti, salvo privare di contenuto l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri non può essere semplicemente ipotizzata o presunta. Invero, occorre individuare la ragione per cui la misura di cui trattasi falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere, con i suoi effetti prevedibili, sugli scambi tra gli Stati membri (sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 30).

42      A tale proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589, devono essere considerati esistenti gli aiuti che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Per contro, qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto dell’Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione.

43      Ai punti 226 e 237 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che, nei limiti in cui i beneficiari finali potevano utilizzare il materiale sovvenzionato nell’ambito di un’attività di trasporto occasionale o su altri mercati di trasporto regolare aperti alla concorrenza in Francia o nel territorio dell’Unione, gli aiuti concessi a titolo del regime di aiuti in questione potevano falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, di conseguenza, costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a partire dalla loro prima attuazione.

44      A sostegno di tale conclusione, la Commissione ha citato la sentenza n. 0417015, del 10 luglio 2008, del tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) e la sentenza n. 08PA04753, del 12 luglio 2010, della cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi), che concludono per l’attuazione illegale del regime di aiuti in questione.

45      Inoltre, dopo aver indicato che la concessione degli aiuti regionali era disciplinata dalle delibere controverse che risalivano, per quanto riguarda la prima, al 1994, e costituivano la base giuridica del regime di aiuti in questione, la Commissione ha debitamente tenuto conto degli argomenti delle parti del procedimento amministrativo volti a dimostrare che il suddetto regime era stato introdotto vuoi a una data anteriore all’entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità europea in Francia (divenuto Trattato FUE), vuoi a una data anteriore al 1994, alla quale il mercato del trasporto pubblico regolare su strada non era ancora aperto alla concorrenza, ossia nel 1984, oppure nel 1979, ma non prima.

46      A tale proposito, dai punti da 234 a 237 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha esaminato la questione se l’esistenza di un regime di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, avrebbe già potuto essere accertata riguardo a eventuali aiuti concessi prima del 1994 al solo scopo di rispondere agli argomenti della Regione e di talune parti interessate presentati nel corso del procedimento amministrativo.

47      Di conseguenza, dai punti da 234 a 237 della decisione impugnata non può dedursi che la Commissione abbia considerato essa stessa che il regime di aiuti in questione aveva potuto essere istituito in un qualsiasi momento tra il 1979 e il 2008. Al contrario, essa ha ritenuto che il periodo 1979-1994 fosse precedente all’introduzione del regime di aiuti in questione. In tale contesto, non può esserle addebitato di avere omesso di spiegare sotto quale profilo le sovvenzioni concesse durante tale periodo potevano essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

48      Inoltre, non si può contestare alla Commissione di non avere sufficientemente spiegato le ragioni per le quali riteneva che occorresse respingere gli argomenti delle parti interessate diretti a sostenere che il regime di aiuti in questione era stato introdotto a una data anteriore al 1994 e doveva essere qualificato come regime di aiuti esistente, in quanto il mercato del trasporto regolare di passeggeri non era ancora aperto alla concorrenza a tale data.

49      Infatti, ai punti 226 e 237 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che, quand’anche il regime di aiuti di cui trattasi fosse stato instaurato a una data anteriore al 1994, esso sarebbe stato idoneo a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, di conseguenza, a soddisfare i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a partire dalla sua introduzione, tenuto conto della presenza dei beneficiari finali sul mercato del trasporto occasionale di passeggeri.

50      Ne consegue che la Commissione ha fornito una motivazione sicuramente sommaria ma, nel caso di specie, sufficiente, per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni per le quali essa riteneva che, dal momento della creazione del regime di aiuti in questione, gli aiuti concessi in base al suddetto regime potessero falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri e quindi costituire nuovi aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589.

51      Pertanto, la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere respinta.

–       Sulla censura vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589

52      La ricorrente sostiene, in sostanza, che il regime di aiuti in questione deve essere qualificato come regime di aiuti esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589. A suo avviso, la possibilità per gli enti pubblici di concedere sovvenzioni alle imprese di trasporto pubblico di passeggeri su strada, nel quadro di contratti contenenti gli obblighi di servizio e gli obblighi tariffari gravanti su queste ultime, è stata introdotta dall’articolo 19 del décret n. 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers (decreto n. 49-1473, del 14 novembre 1949, relativo al coordinamento e all’armonizzazione dei trasporti ferroviari e stradali) (JORF del 15 novembre 1949, pag. 11104; in prosieguo: il «decreto del 1949»), prima dell’entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità economica europea in Francia, il 1o gennaio 1958. Essa ricorda che, conformemente all’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589, gli aiuti introdotti prima dell’entrata in vigore del TFUE in uno Stato membro sono considerati come esistenti.

53      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

54      In particolare, la Commissione sostiene che, quand’anche il decreto del 1949 avesse introdotto la possibilità per gli enti territoriali francesi di concludere contratti di sovvenzione con imprese di trasporto pubblico, tale decreto è stato comunque modificato in maniera sostanziale dalle delibere controverse.

55      Il decreto del 1949 prevedeva quanto segue:

«Articolo 2

I servizi di trasporto di passeggeri soggetti a misure di coordinamento e di armonizzazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7 della legge del 5 luglio 1949 sono:

(…)

2. I servizi stradali di trasporto pubblico di passeggeri di seguito elencati (…):

I servizi regolari, compresi i servizi stagionali e periodici (…);

I servizi occasionali, ossia quelli che, sebbene prestati su richiesta, rispondono a esigenze generali del pubblico e si rinnovano in determinati periodi di ogni anno (…)

Articolo 19

Un ente territoriale può sovvenzionare un servizio stradale stipulando con un’impresa un contratto che stabilisce gli obblighi imposti a quest’ultima, in aggiunta agli obblighi derivanti dal suo regolamento di gestione.

La tariffa stabilita conformemente a tale contratto deve rispettare tutte le regole contenute negli articoli precedenti».

56      Per quanto riguarda la questione se gli aiuti concessi in base al regime di aiuti di cui trattasi trovino la loro origine nel decreto del 1949, occorre in primo luogo precisare che le modalità di concessione delle sovvenzioni previste dal decreto del 1949 differivano da quelle degli aiuti accordati ai sensi della delibera CR 34-94. Come correttamente sostenuto dalla Commissione, nell’ambito della delibera CR 34-94 le sovvenzioni agli investimenti erano concesse dalla Regione agli enti pubblici prima di essere riversate ai beneficiari finali. Tale meccanismo di riversamento non esisteva nell’ambito del decreto del 1949.

57      In secondo luogo, dalla sentenza n. 343440, del 23 luglio 2012, del Conseil d’État (Consiglio di Stato) risulta che le sovvenzioni concesse ai sensi della delibera CR 34-94 erano dirette unicamente a facilitare l’acquisto di materiale da parte delle imprese di trasporto pubblico dell’Île‑de‑France, senza che il regime di aiuti di cui trattasi avesse per oggetto o per effetto di imporre, come contropartita, obblighi tariffari ai beneficiari finali. Ciò non avveniva con l’articolo 19 del decreto del 1949 che, pur prevedendo, in via generale, la possibilità per gli enti territoriali francesi di concludere contratti di sovvenzione con tali medesime imprese, riguardava il controllo delle tariffe applicate. L’articolo 11 di tale decreto disponeva infatti che, «per i servizi aventi un contratto con un ente territoriale, le tariffe sono fissate (…) conformemente al contratto stipulato tra l’impresa e l’ente che versa la sovvenzione».

58      In terzo luogo, le delibere controverse non contenevano alcun riferimento al decreto del 1949. Tali delibere si limitavano a menzionare il code général des collectivités territoriales (codice generale degli enti territoriali), la loi n. 82-1153, du 30 dicembre 1982, d’orientation des transports intérieurs (legge n. 82-1153, del 30 dicembre 1982, in materia di orientamento dei trasporti interni) (JORF del 31 dicembre 1982, pag. 4004) e varie delibere precedenti e decreti adottati conformemente al diritto nazionale, tra i quali non figurava il decreto del 1949.

59      In quarto luogo, le delibere controverse si inserivano in un contesto legislativo specifico, relativo all’organizzazione dei trasporti nell’Île‑de‑France, il quale è stato precisato, per la prima volta, nell’ordonnance n. 59-151, du 7 janvier 1959, relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne (decreto-legge n. 59-151, del 7 gennaio 1959, relativa all’organizzazione del trasporto di passeggeri nella regione parigina) (JORF del 10 gennaio 1959, pag. 696), quasi dieci anni dopo l’adozione del decreto del 1949.

60      Da tutte queste considerazioni discende che il decreto del 1949 non costituiva la base giuridica del regime di aiuti in questione.

61      In tale contesto si deve constatare che la ricorrente non ha prodotto dinanzi al Tribunale gli elementi di prova sufficienti per dimostrare che il regime di aiuti in questione debba essere qualificato come regime di aiuti esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589.

62      Pertanto, la censura vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589 dev’essere respinta.

–       Sulla censura vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589

63      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha commesso una violazione dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589 in quanto non ha considerato, nella decisione impugnata, che gli aiuti concessi dalla Regione costituivano un regime di aiuti esistente ai sensi di tale disposizione.

64      In proposito essa ritiene, in particolare, che, poiché i mercati del trasporto pubblico degli Stati membri dell’Unione sono stati aperti alla concorrenza solo a partire dal 1995, data accertata nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), riguardante l’apertura dei suddetti mercati, le sovvenzioni concesse in base alle delibere controverse non potevano costituire un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando sono state concesse per la prima volta.

65      Secondo la ricorrente, il regime di aiuti in questione è stato attuato con la delibera CR 79-21, del 10 luglio 1979, e poi completato dalla delibera CR 80-40, del 10 dicembre 1980, quando i mercati dei trasporti pubblici non erano aperti alla concorrenza nell’Unione. Tale regime sarebbe stato rinnovato senza modifiche sostanziali nel 1984, 1994, 1998 e 2001.

66      La Commissione sostiene che, come ha dichiarato il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) nella sentenza n. 0417015, del 10 luglio 2008, i beneficiari finali operavano contemporaneamente sul mercato del trasporto regolare di passeggeri e sul mercato del trasporto occasionale di passeggeri. Orbene, il mercato del trasporto occasionale di passeggeri sarebbe già stato liberalizzato nel 1979. Ne conseguirebbe che il regime di aiuti in questione avrebbe potuto incidere sulla concorrenza tra gli Stati membri su tale mercato, indipendentemente dalla sua data di introduzione, purché essa si collochi tra il 1979 e il 2008.

67      La Commissione aggiunge che la data da prendere in considerazione per l’apertura del mercato del trasporto regolare di passeggeri è quella dell’entrata in vigore della loi n. 93-122, du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (legge n. 93-122, del 29 gennaio 1993, sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche) (JORF del 30 gennaio 1993, pag. 1588; in prosieguo: la «legge Sapin»), che ha consentito l’ingresso di investitori e operatori sul mercato francese e ha trasposto nel diritto francese la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1993, L 199, pag. 84).

68      Secondo la Commissione, il fatto che dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) risulti che taluni Stati membri hanno aperto il loro mercato alla concorrenza nel 1995 non esclude che la Francia abbia potuto aprire il proprio a partire dal 1993.

69      Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di «evoluzione del mercato interno» di cui all’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589 può essere intesa come riguardante una modifica del contesto economico e giuridico nel settore interessato dal provvedimento di cui trattasi. Una siffatta modifica può, in particolare, risultare dalla liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza (v., per analogia, sentenza del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, T‑443/08 e T‑455/08, EU:T:2011:117, punto 188).

70      Conformemente all’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589, la data di liberalizzazione di un’attività da parte del diritto dell’Unione deve essere presa in considerazione al solo scopo di escludere che, dopo tale data, una misura che non costituiva un aiuto prima della liberalizzazione sia qualificata come aiuto esistente (v., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2018, EDF/Commissione, T‑747/15, EU:T:2018:6, punto 369).

71      Nel caso di specie, dalla decisione impugnata e in particolare dal punto 18, lettera a), e dai punti 19, 183 e 186 di tale decisione risulta che la Commissione ha ritenuto che il regime di aiuti in questione fosse stato istituito nel 1994 e abrogato nel 2008, con la conseguenza che il dispositivo di aiuto iniziale del 1979 deve essere considerato un regime di aiuti distinto da quello attuato dalle delibere CR 34-94 e seguenti.

72      Per quanto riguarda la questione se il regime di aiuti in questione debba essere qualificato come regime di aiuti esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589 o conformemente alla giurisprudenza secondo la quale un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistente (sentenza del 15 giugno 2000, Alzetta e a./Commissione, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, EU:T:2000:151, punto 143), occorre ricordare che la legge Sapin, che ha operato la liberalizzazione del mercato del trasporto regolare di passeggeri su tutto il territorio francese, ad eccezione dell’Île‑de‑France, è stata adottata nel 1993, ossia prima della data di entrata in vigore della delibera CR 34-94, e che quest’ultima data coincide, secondo l’analisi effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, quale rammentata al precedente punto 71, con la data di introduzione del regime di aiuti in questione.

73      Tenuto conto di tali elementi, la Commissione ha ritenuto correttamente, nella decisione impugnata, che a partire dal 1994 i beneficiari finali potessero utilizzare l’attrezzatura finanziata dagli aiuti concessi in base al regime di aiuti di cui trattasi su altri mercati di trasporto regolare di passeggeri aperti alla concorrenza e, di conseguenza, che detti aiuti potessero incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e costituire nuovi aiuti a decorrere da tale data.

74      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’affermazione della ricorrente secondo la quale la legge Sapin è precedente a qualsiasi liberalizzazione formale del mercato del trasporto regolare da parte del diritto dell’Unione. Infatti, l’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che la sola presenza di una data di liberalizzazione, derivante dall’entrata in vigore di una normativa europea, non è sufficiente per escludere che una misura possa essere qualificata come aiuto nuovo qualora, sulla base del criterio dell’evoluzione del mercato, sia possibile dimostrare che la misura è stata adottata su un mercato che era già, in tutto o in parte, aperto alla concorrenza prima della data di liberalizzazione dell’attività in questione da parte del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2018, EDF/Commissione, T‑747/15, EU:T:2018:6, punto 369).

75      A tale riguardo, occorre sottolineare che la ricorrente non ha contestato la qualificazione come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, delle sovvenzioni concesse in base alle delibere controverse, per il periodo 1994-2008. Inoltre, la conclusione della Commissione secondo la quale tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatti per tale periodo è conforme all’analisi contenuta nelle decisioni dei giudici nazionali, ossia, in particolare, la sentenza n. 0417015, del 10 luglio 2008, del tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) e la sentenza n. 08PA04753, del 12 luglio 2010, della cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi), citate segnatamente al punto 226 della decisione impugnata.

76      Peraltro, quand’anche la Commissione, come afferma la ricorrente, avesse commesso un errore considerando che il regime di aiuti in questione è stato introdotto solo nel 1994, quest’unico errore non può essere sufficiente a inficiare la conclusione secondo la quale detto regime deve essere considerato un regime di aiuti nuovo. Infatti, come è già stato rilevato al precedente punto 49, dai punti 226 e 237 della decisione impugnata risulta che, anche ammettendo l’ipotesi secondo la quale il regime di aiuti in questione sarebbe stato istituito sin dal 1979 o al più tardi nel 1994, a una data alla quale il mercato del trasporto regolare di passeggeri era ancora chiuso alla concorrenza, i beneficiari finali potevano utilizzare il materiale finanziato parzialmente dalla Regione nell’ambito delle attività di trasporto occasionale aperte alla concorrenza.

77      Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova concreto al fine di dimostrare che il mercato del trasporto occasionale non fosse oggetto di scambi tra gli Stati membri nel periodo che aveva preceduto l’introduzione del regime di aiuti in questione o al momento della sua introduzione.

78      Inoltre, la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi) aveva già sottolineato la pertinenza del mercato del trasporto occasionale di passeggeri nella sua sentenza n. 15PA00385, del 27 novembre 2015. Pertanto, sulla base delle decisioni dei giudici nazionali la Commissione ha constatato che il regime di aiuti in questione doveva essere considerato tale da avere inciso, sin dal momento della sua introduzione, sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza, anche nell’ipotesi in cui fosse stato instaurato nel 1979.

79      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la censura vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589 deve essere respinta, al pari del primo motivo nella sua interezza.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589

80      La ricorrente contesta, in sostanza, la conclusione, che figura al punto 239 della decisione impugnata, secondo la quale, dal momento che un primo ricorso è stato proposto dinanzi ai giudici nazionali nel maggio 2004, sono prescritti solo gli aiuti concessi in base al regime di aiuti in questione prima del maggio 1994.

81      In particolare, la ricorrente lamenta che la Commissione ha commesso una violazione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 laddove ha considerato, nella decisione impugnata, che il termine di prescrizione previsto da tale disposizione poteva essere interrotto dalla proposizione di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali su iniziativa di una parte privata. Essa ritiene che, conformemente a tale disposizione, solo un atto proveniente dalla Commissione o da uno Stato membro che agisca su richiesta di quest’ultima possa interrompere il termine di prescrizione.

82      La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha recato pregiudizio ai diritti processuali delle parti interessate e al principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto non le avrebbe informate della modifica del termine di prescrizione precedentemente fissato nella decisione di avvio del procedimento dell’11 marzo 2014, che prevedeva che soltanto gli anni trascorsi a partire dal 1998 non fossero prescritti.

83      La Commissione afferma che il secondo motivo è inconferente. Essa ritiene che la sua analisi della prescrizione degli aiuti concessi in base al regime di aiuti in questione alla luce del contenzioso nazionale non rientri nell’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589, bensì in quella dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

84      Secondo la Commissione, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE mira a far sì che i giudici nazionali preservino la sua competenza esclusiva per l’autorizzazione degli aiuti e il suo potere di recupero. Il termine di prescrizione sarebbe determinato dal diritto nazionale e potrebbe essere interrotto dalla prima azione giudiziaria promossa dinanzi ai giudici nazionali da un concorrente dei beneficiari finali.

85      Occorre ricordare che l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 fissa le modalità di calcolo del termine di prescrizione di dieci anni al quale sono soggetti i poteri della Commissione in materia di recupero dell’aiuto, mentre l’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento prevede che «[o]gni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente». L’articolo 1, lettera b), iv), del medesimo regolamento precisa che gli aiuti esistenti includono «gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 17».

86      A tale proposito, dai punti da 238 a 240 della decisione impugnata emerge che la questione della prescrizione degli aiuti controversi è stata esaminata dalla Commissione al solo fine di verificare se la conclusione precedentemente raggiunta, in tale decisione, relativa al carattere di novità del regime di aiuti in questione, potesse essere messa in discussione per effetto della prescrizione di una parte di tali aiuti. In particolare, il punto 239 della decisione impugnata mira a confermare che «[q]ualsiasi aiuto versato dalla [R]egione dopo il maggio 1994 deve (…) essere considerato un nuovo aiuto ai sensi del presente procedimento».

87      Ne consegue che le considerazioni esposte al punto 239 della decisione impugnata presentano un collegamento esplicito con l’analisi effettuata in tale decisione a proposito del carattere nuovo o esistente del regime di aiuti in questione, cosicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, essa intendeva, in tale punto, applicare l’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento.

88      Occorre inoltre constatare che le norme in materia di prescrizione definite all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 si riferiscono unicamente ai «poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti». Tale disposizione deve infatti essere letta a seguito dell’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, il quale prevede, in sostanza, che la Commissione può adottare una decisione di recupero unicamente nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, ossia dopo aver constatato l’incompatibilità degli aiuti controversi con il mercato interno.

89      Ne consegue che le norme in materia di prescrizione previste all’articolo 17 del regolamento 2015/1589, al pari dell’articolo 1, lettera b), iv), del predetto regolamento, non sono destinate ad applicarsi nel caso in cui, come nella fattispecie, la Commissione abbia riconosciuto la compatibilità degli aiuti illegali con il mercato interno in seguito alla loro concessione.

90      Parimenti, il termine di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 non può essere interpretato nel senso che si estende ai poteri delle autorità nazionali di riscuotere interessi per il periodo durante il quale gli aiuti in questione sono stati illegalmente versati.

91      A tale riguardo, dal testo stesso dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 risulta che tale disposizione è volta a disciplinare interamente la questione della prescrizione applicabile in caso di decisione di recupero degli aiuti da parte della Commissione. La proposizione di un ricorso a livello dei giudici nazionali da parte di un concorrente non può, pertanto, costituire un’«azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

92      In tale contesto, anche se i giudici nazionali avessero deciso, per quanto riguarda il regime di aiuti in questione, che gli aiuti concessi in base al medesimo erano prescritti a decorrere dalla presentazione del primo ricorso dinanzi ad essi da parte di un concorrente dei beneficiari finali, tale decisione non avrebbe potuto essere vincolante per la Commissione.

93      Viceversa, si deve considerare che i poteri delle autorità nazionali riguardanti un eventuale recupero degli aiuti in questione o degli interessi per il periodo durante il quale detti aiuti sono stati illegalmente versati sono soggetti alle sole norme di prescrizione del diritto nazionale applicabili dinanzi al giudice nazionale.

94      Infatti, ai punti 34 e 35 della sua sentenza del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C‑368/04, EU:C:2006:644), la Corte ha precisato che, nei limiti in cui il regolamento 2015/1589 contiene norme di natura procedurale che si applicano a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione, esso codifica e legittima la prassi della Commissione in materia di esame degli aiuti di Stato e non contiene alcuna disposizione relativa ai poteri e agli obblighi dei giudici nazionali, che restano disciplinati dalle disposizioni del Trattato, come interpretate dalla Corte.

95      Nel caso di specie occorre ricordare, da un lato, che la Commissione non era in grado di esercitare i propri poteri di recupero nei confronti dei beneficiari finali degli aiuti concessi a titolo del regime di aiuti in questione, dal momento che essa aveva concluso, all’articolo 1 del dispositivo della decisione impugnata, che il regime di aiuti in questione era compatibile con il mercato interno.

96      Si deve rammentare, dall’altro lato, che, quando la Commissione conclude, come nella decisione impugnata, per l’illegalità di un aiuto, il diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali di ordinare al beneficiario di quest’ultimo il pagamento di interessi per il periodo durante il quale gli aiuti in questione sono stati illegalmente versati (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 51, 52 e 55, e del 16 ottobre 2014, Alpiq RomIndustries e Alpiq RomEnergie/Commissione, T‑129/13, non pubblicata, EU:T:2014:895, punto 39). Tuttavia, anche in assenza di circostanze eccezionali, esso non impone loro di recuperare anche l’aiuto illegale, quando quest’ultimo è compatibile con il mercato interno. Se del caso, è dunque solo in forza del diritto nazionale che il giudice nazionale ha eventualmente il potere di ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro interessato di dare nuovamente esecuzione a tale aiuto in un momento successivo, o di accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 55).

97      Di conseguenza, supponendo che la Commissione abbia commesso un errore nell’applicazione dell’articolo 1, lettera b), iv), e dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589, al punto 239 della decisione impugnata, tale circostanza non è idonea a produrre effetti giuridici in capo alla ricorrente.

98      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere dichiarato inconferente, in quanto l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 non trovava applicazione nel caso di specie, tenuto conto della compatibilità del regime di aiuti in questione con il mercato interno.

99      Dato che tutti i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono stati respinti, occorre respingere il suddetto ricorso.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

101    Nel caso di specie la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’organisation professionnelle des transports d’Île de France (Optile) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2019.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: il francese.