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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 7 luglio 2020 – BUND Naturschutz in Bayern e.V. / Landkreis Rosenheim

(Causa C-300/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Resistente: Landkreis Rosenheim

Interveniente: Landesanwaltschaft Bayern, rappresentante dell’interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 1 , debba essere interpretato nel senso che anche un regolamento concernente la tutela della natura e del paesaggio, il quale preveda divieti generali con possibilità di esenzione e requisiti di autorizzazione che non presentano alcun nesso specifico con i progetti di cui agli allegati della direttiva VIA, definisca un quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE 2 (direttiva VIA).

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che piani e programmi siano stati elaborati per i settori agricolo, forestale, di destinazione dei suoli, etc. quando mirano a definire un quadro di riferimento proprio per uno o più di tali settori, ovvero se sia sufficiente che vengano stabiliti divieti generali e requisiti di autorizzazione per la tutela della natura e del paesaggio, che costituiscono oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione relativamente ad una molteplicità di progetti e di utilizzazioni e possono avere un effetto indiretto («di riflesso») su uno o più di detti settori.

Se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che un regolamento per la tutela della natura e del paesaggio definisca un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti quando contempli divieti generali e requisiti di autorizzazione relativi ad una molteplicità di progetti e misure nella zona di protezione descritti in termini astratti, ma al momento della sua adozione non siano previsti né prevedibili progetti concreti, e manchi pertanto un nesso specifico con questi ultimi.

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1 GU 2001, L 197, pag. 30.

2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).