Language of document : ECLI:EU:C:2019:776

ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 7, paragrafo 4 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi – Accordo concluso tra il pubblico ministero e l’autore di un reato – Approvazione di tale accordo da parte dell’organo giurisdizionale – Condizione – Consenso degli altri imputati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità»

Nella causa C‑467/19 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 19 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2019, nel procedimento penale a carico di

QR,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

YM,

ZK,

HD,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadzhiyev, presidente di sezione, T. von Danwitz, C. Vajda (relatore), P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la domanda del giudice del rinvio del 19 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2019, di trattare il rinvio pregiudiziale con il procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Seconda Sezione del 10 luglio 2019 di accogliere detta domanda,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), sull’interpretazione degli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sull’interpretazione dei principi di effettività e di parità di trattamento.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di quattro cittadini bulgari, QR, YM, ZK e HD, riguardante la loro appartenenza ad un gruppo criminale organizzato.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 La Carta

3        L’articolo 20 della Carta, intitolato «Uguaglianza davanti alla legge», così recita:

«Tutte le persone sono uguali davanti alla legge».

4        Ai sensi dell’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione»:

«1.      Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.

2.      La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

 Direttiva 2016/343

5        A termini del considerando 9 della direttiva 2016/343:

«La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo».

6        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

7        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», è formulato come segue:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

8        L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi», al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all’atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati».

 Diritto bulgaro

9        L’articolo 381 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK»), intitolato «Accordo di patteggiamento della pena nel procedimento preliminare», ai paragrafi da 1 a 6 dispone che, una volta conclusa l’indagine, se l’imputato riconosce la propria colpevolezza, può concludere un accordo scritto sull’applicazione di una pena patteggiata con il pubblico ministero tramite il proprio avvocato. Con un siffatto accordo, l’imputato si dichiara colpevole, rinuncia al procedimento penale ordinario e acconsente a che gli sia inflitta una determinata sanzione. La sanzione così inflitta è sempre ridotta rispetto a quella alla quale l’imputato sarebbe stato condannato all’esito di un procedimento ordinario.

10      A termini dell’articolo 381, paragrafo 7, dell’NPK:

«Quando il procedimento riguarda una pluralità di imputati (…), l’accordo può essere concluso da taluni di essi (…)».

11      Ai sensi dell’articolo 382 dell’NPK, intitolato «Decisione dell’organo giurisdizionale sull’accordo»:

«1.      L’accordo è presentato dal pubblico ministero all’organo giurisdizionale di primo grado competente subito dopo la sua conclusione, contestualmente alla causa.

(…)

5.      L’organo giurisdizionale può proporre modifiche all’accordo, che sono esaminate insieme al pubblico ministero e all’avvocato. L’imputato è sentito per ultimo.

6.      Il contenuto dell’accordo finale, che è firmato dal pubblico ministero, dall’avvocato e dall’imputato, viene aggiunto al fascicolo dell’organo giurisdizionale.

7.      L’organo giurisdizionale approva l’accordo se quest’ultimo non è contrario alla legge e al buon costume.

8.      Qualora l’organo giurisdizionale non approvi l’accordo, rinvia la causa al pubblico ministero. In tale ipotesi, la confessione dell’imputato (…) non ha valore probatorio. (…)».

12      L’articolo 383 dell’NPK, intitolato «Conseguenze di un accordo di patteggiamento della pena», stabilisce che l’accordo approvato dall’organo giurisdizionale produce gli effetti di una sentenza avente efficacia di giudicato.

13      Ai sensi dell’articolo 384 dell’NPK, intitolato «Accordo di patteggiamento della pena in un procedimento giurisdizionale»:

«1.      (…) l’organo giurisdizionale può approvare un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata dopo l’apertura del procedimento giurisdizionale (…)

(…)

3.      In tali casi, l’accordo sull’applicazione di una pena patteggiata è approvato solo dopo aver ottenuto il consenso di tutte le parti».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

14      Dalla decisione di rinvio risulta che la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale a carico di quattro persone, vale a dire QR, YM, ZK e HD, e ha presentato un atto di accusa dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria).

15      QR è accusato di aver diretto un gruppo criminale organizzato allo scopo di commettere reati di usura e di estorsione. Le altre tre persone sono accusate di aver partecipato a tale gruppo criminale organizzato.

16      QR è inoltre accusato di aver commesso quattro estorsioni. La prima estorsione sarebbe stata commessa insieme a HD, la seconda insieme a ZK e HD, la terza da solo e la quarta insieme a YM e ZK. Per tali quattro casi, è stato affermato che le estorsioni erano state commesse per conto del gruppo criminale organizzato di cui trattasi.

17      QR ha ammesso la propria colpevolezza in relazione a tutte queste accuse. Il suo avvocato e il pubblico ministero hanno concluso un accordo scritto in forza del quale gli verrà inflitta una pena inferiore a quella prevista dalla legge. Poiché QR ha acconsentito a tale accordo, il pubblico ministero, QR e il suo avvocato lo hanno firmato.

18      YM e il suo avvocato non hanno acconsentito alla conclusione di detto accordo e vi si sono opposti. ZK e il suo avvocato hanno ritenuto che fosse inutile prestare o negare il consenso alla conclusione del medesimo accordo, dato che l’opposizione di YM ne impediva la conclusione. HD e il suo avvocato non hanno reso alcuna dichiarazione a tale riguardo.

19      Conformemente alle norme procedurali nazionali, l’accordo in questione è stato sottoposto all’approvazione del giudice del rinvio. Quest’ultimo spiega che un siffatto accordo, se concluso nel corso della fase giurisdizionale del procedimento penale e in una situazione in cui sono imputate più persone, può essere approvato dall’organo giurisdizionale competente solo previo consenso di tutte le parti. A tale riguardo, esso precisa che tale requisito è stato interpretato in modo letterale in alcune decisioni del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), nel senso che per l’approvazione di un simile accordo è necessario ottenere il consenso di tutti gli imputati in un procedimento penale.

20      Il giudice del rinvio ritiene che il fatto che un imputato presti il proprio consenso alla conclusione, da parte di un coimputato, di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata aumenti la probabilità che il procedimento a carico di tale imputato si concluda con una sentenza di condanna. Da un lato, la conclusione di un siffatto accordo da parte di un coimputato renderebbe quest’ultimo un testimone nel procedimento in grado di rendere dichiarazioni pregiudizievoli per gli altri imputati. Dall’altro, da una parte della giurisprudenza nazionale risulterebbe che un accordo del genere è considerato costitutivo di un atto giurisdizionale, nei confronti di tutti gli imputati, che decide definitivamente sul merito della causa.

21      Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se il requisito dell’ottenimento del consenso di tutti gli imputati sia conforme all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, all’articolo 47, primo e secondo comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché ai principi di effettività e di parità di trattamento.

22      Alla luce di tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una giurisprudenza come quella di cui trattasi, vertente sulla legge nazionale relativa all’approvazione da parte dell’organo giurisdizionale di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata concluso tra l’accusa e la difesa, che preveda il consenso degli altri imputati quale condizione per l’approvazione di un siffatto accordo, e che preveda che detto consenso sia necessario solo durante la fase giudiziaria del procedimento, sia conforme all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, all’articolo 47 e all’articolo 52 della Carta, ai principi di effettività e di parità di trattamento».

 Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

23      Il giudice del rinvio ha chiesto di trattare il presente rinvio pregiudiziale con il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

24      A sostegno della propria richiesta, esso ha affermato, in particolare, che QR è stato sottoposto a custodia cautelare e che il mantenimento in custodia di quest’ultimo dipende dalla risposta alla questione in esame, poiché detto organo remittente, in assenza di una risposta della Corte, non può pronunciarsi sull’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una pena detentiva ridotta.

25      A tale riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, la quale rientra nell’ambito del titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere trattato con il procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del suo regolamento di procedura.

26      In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, secondo una giurisprudenza costante della Corte, occorre prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia oggetto del procedimento principale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che QR è privato della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale.

27      Alla luce di tali circostanze, il 10 luglio 2019, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

28      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

29      La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente procedimento di rinvio pregiudiziale.

30      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, l’articolo 47, primo e secondo comma, e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il principio di effettività nonché il principio di parità di trattamento, di cui all’articolo 20 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l’approvazione, da parte di un organo giurisdizionale, di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un imputato per appartenenza ad un gruppo criminale e il pubblico ministero, sia subordinata alla condizione che gli altri imputati per appartenenza al medesimo gruppo criminale prestino il proprio consenso alla conclusione di tale accordo.

31      A questo proposito, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2016/343, quest’ultima si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Essa si applica ad ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che i quattro imputati nel procedimento principale sono sottoposti a un procedimento penale e che non è ancora stata emessa una decisione finale che si pronunci sulla loro colpevolezza per il reato in questione.

32      In tale contesto, va ricordato che l’obiettivo della direttiva 2016/343, come risulta dal considerando 9 e dall’articolo 1 della stessa, è stabilire norme minime comuni applicabili nei procedimenti penali relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo [sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

33      In tal senso, l’articolo 7 della direttiva 2016/343 stabilisce alcune norme comuni che disciplinano il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi. È in siffatto contesto che il paragrafo 4 di detto articolo 7 stabilisce che gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all’atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e degli imputati.

34      Quest’ultima disposizione si limita, quindi, ad attribuire agli Stati membri, nel contesto del diritto al silenzio e del diritto di non autoincriminarsi, la facoltà di consentire alle loro autorità giudiziarie, all’atto della pronuncia di una sentenza che infligge una sanzione, di tenere conto della collaborazione degli imputati. Pertanto, poiché detta disposizione non impone agli Stati membri alcun obbligo di garantire la presa in considerazione di siffatta collaborazione da parte di tali autorità, essa non conferisce alcun diritto ad un imputato di ottenere una sanzione ridotta in caso di collaborazione con le autorità giudiziarie, ad esempio mediante la conclusione di un accordo con il pubblico ministero nel quale l’imputato riconosca la propria colpevolezza.

35      Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 non precisa le modalità e le condizioni che disciplinano, se del caso, la possibilità per le autorità giudiziarie di tenere conto, all’atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli imputati, poiché siffatte modalità e condizioni rientrano esclusivamente nel diritto nazionale.

36      Ne consegue che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 non disciplina la questione se l’approvazione di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata possa o meno essere sottoposta al requisito di un consenso, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

37      Per quanto riguarda le disposizioni della Carta alle quali fa riferimento il giudice del rinvio, va rilevato che la Carta non è applicabile nel procedimento principale.

38      Infatti, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, «né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati». Così, la Corte è chiamata ad interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

39      Come risulta dalle spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta, che devono essere tenute nel debito conto ai sensi del suo articolo 52, paragrafo 7, la nozione di «attuazione» di cui all’articolo 51 conferma la giurisprudenza della Corte relativa all’applicabilità dei diritti fondamentali dell’Unione quali principi generali del diritto dell’Unione elaborata precedentemente all’entrata in vigore della Carta, secondo la quale l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si impone agli Stati membri solo quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

40      A tale riguardo, occorre ricordare che la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51 della Carta, richiede l’esistenza di un collegamento tra un atto di diritto dell’Unione e il provvedimento nazionale in questione che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

41      In particolare, la Corte ha affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale per il fatto che le disposizioni dell’Unione nella materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale (sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

42      Nel caso di specie, come risulta dal punto 34 della presente ordinanza, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri alcun obbligo di consentire alle loro autorità giudiziarie di tenere conto, all’atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e degli imputati, segnatamente mediante la conclusione di un accordo con il pubblico ministero nel quale un soggetto riconosca la propria colpevolezza in cambio di una pena ridotta.

43      Pertanto, il requisito di un consenso, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, al quale sia subordinata l’approvazione di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata, non può ritenersi attuativo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

44      Per quanto riguarda il principio di effettività, è sufficiente constatare, come risulta dal punto 34 della presente ordinanza, che il diritto dell’Unione non conferisce ad un imputato il diritto di concludere un accordo con il pubblico ministero in cambio di una pena ridotta, come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Pertanto, il principio di effettività non si applica al requisito di un consenso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, al quale è subordinata l’approvazione di un siffatto accordo.

45      Alla luce di tali circostanze, occorre rispondere alla questione in esame che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che non disciplina la questione se l’approvazione, da parte di un organo giurisdizionale, di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un imputato per presunta appartenenza ad un gruppo criminale e il pubblico ministero, possa o meno essere subordinata alla condizione che gli altri imputati per appartenenza al medesimo gruppo criminale prestino il proprio consenso alla conclusione di tale accordo.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali deve essere interpretato nel senso che non disciplina la questione se l’approvazione, da parte di un organo giurisdizionale, di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un imputato per presunta appartenenza ad un gruppo criminale e il pubblico ministero, possa o meno essere subordinata alla condizione che gli altri imputati per appartenenza al medesimo gruppo criminale prestino il proprio consenso alla conclusione di tale accordo.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.