Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(seduta plenaria)

11 dicembre 2013

Causa F‑130/11

Marco Verile e Anduela Gjergji

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale – Regolamento che adegua l’aliquota del contributo al regime pensionistico dell’Unione – Adeguamento dei valori attuariali – Necessità di adottare disposizioni generali di esecuzione – Applicazione nel tempo delle nuove disposizioni generali di esecuzione – Revoca di una proposta di abbuono di annualità – Legittimità – Presupposti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Verile e la sig.ra Gjergji chiedono, in particolare, l’annullamento delle decisioni, rispettivamente del 20 e del 19 maggio 2011, con le quali la Commissione europea ha revocato la prima proposta che fissava, su loro richiesta, il numero di annualità di abbuono nel regime pensionistico dell’Unione e ha notificato a ciascuno un nuovo abbuono di annualità, risultante dal trasferimento dei diritti a pensione dagli stessi maturati presso regimi pensionistici nazionali prima di entrare in servizio presso la Commissione.

Decisione:      Le decisioni della Commissione europea del 20 maggio 2011 e del 19 maggio 2011, inviate rispettivamente al sig. Verile e alla sig.ra Gjergji, sono annullate. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Inclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Modalità – Determinazione del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime nazionale – Competenza delle autorità nazionali – Calcolo delle annualità di abbuono da computare nel regime pensionistico dell’Unione – Competenza delle istituzioni

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

3.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Coefficienti di conversione ai fini del calcolo delle annualità di abbuono – Applicazione dei nuovi coefficienti di conversione alla data di accettazione di una proposta di abbuono di annualità

1.      Una proposta di abbuono di annualità è un atto lesivo per il funzionario che ha presentato domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione. Siffatta proposta è un atto unilaterale, scindibile dal contesto procedurale nel quale interviene, adottato in forza di una competenza vincolata, attribuita ex lege all’istituzione, in quanto direttamente derivante dal diritto individuale che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto conferisce espressamente ai funzionari e agli agenti al momento della loro entrata in servizio presso l’Unione.

(v. punti 40, 41 e 55)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione, F‑122/10, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑103/13 P, punti da 37 a 39

2.      L’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto fissa una distinzione netta tra, da un lato, al paragrafo 1, il trasferimento «out» e, dall’altro, al paragrafo 2, il trasferimento «in».

L’equivalente attuariale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto e il capitale attualizzato di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo sono due nozioni giuridiche distinte, riconducibili ciascuna a regimi fra loro indipendenti.

L’equivalente attuariale si presenta, infatti, nel diritto dello Statuto, come una nozione autonoma, propria del sistema del regime pensionistico dell’Unione. Esso è definito all’articolo 8 dell’allegato VIII dello Statuto.

Il capitale attualizzato non è definito dallo Statuto, che non precisa nemmeno il suo metodo di calcolo, e ciò perché il suo calcolo e le relative modalità di controllo rientrano esclusivamente nella competenza delle autorità nazionali o internazionali interessate.

Per quanto riguarda il calcolo da parte delle autorità nazionali o internazionali competenti, ai fini del trasferimento «in», del capitale attualizzato, tale capitale viene determinato sul fondamento del diritto nazionale applicabile e secondo le modalità definite da tale diritto oppure, trattandosi di un’organizzazione internazionale, in base alle regole proprie di quest’ultima, e non già sul fondamento dell’articolo 8 dell’allegato VIII dello Statuto e secondo il tasso di interesse fissato da tale disposizione.

Per quanto riguarda il calcolo del numero delle annualità di abbuono da computare nel regime pensionistico dell’Unione, che è un calcolo distinto da quello del capitale attualizzato, occorre constatare che né l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, relativo ai trasferimenti «in», né altre disposizioni statutarie prevedono espressamente l’obbligo di applicare al calcolo del numero di annualità di abbuono nel regime pensionistico dell’Unione il tasso di interesse di cui all’articolo 8 del medesimo allegato.

Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, in particolare, ai fini dell’attualizzazione dei coefficienti di conversione in caso di trasferimento «in», alla luce del nuovo tasso del 3,1% previsto all’articolo 8 dell’allegato VIII dello Statuto, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1324/2008, che adegua, con decorrenza 1º luglio 2008, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, l’istituzione è tenuta, conformemente al suddetto articolo 11, paragrafo 2, il quale rinvia, per la sua applicazione, a disposizioni generali di esecuzione, e conformemente altresì al principio della certezza del diritto, a modificare le disposizioni generali di esecuzione esistenti e a stabilire una nuova tabella dei valori attuariali.

(v. punti 77, da 79 a 81, 88 e 90)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 2013, Časta, C‑166/12, punto 24

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 2008, Belgio e Commissione/Genette, T‑90/07 P e T‑99/07 P, punti 56 e 57, e la giurisprudenza citata

3.      Secondo un principio generalmente riconosciuto, e salvo deroghe, una nuova norma si applica immediatamente alle situazioni che non si sono ancora verificate nonché agli effetti futuri delle situazioni che si sono già verificate, ma senza essersi interamente costituite, sotto la vigenza della norma precedente.

Riguardo al trasferimento dei diritti a pensione, affinché la situazione di un funzionario o di un agente che abbia presentato una domanda di trasferimento «in» si sia interamente costituita in vigenza dei valori attuariali allegati alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto adottate dalla Commissione nel 2004, deve essere accertato che, entro la fine del giorno precedente alla data di entrata in vigore dei nuovi coefficienti di conversione previsti dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione nel 2011, ossia il 31 marzo 2011, l’interessato avesse accettato la proposta di abbuono di annualità fattagli sulla base delle disposizioni generali di esecuzione del 2004.

L’applicazione dei coefficienti di conversione previsti nell’allegato 1 delle disposizioni generali di esecuzione del 2011, prima dell’entrata in vigore, in data 1º aprile 2011, delle suddette disposizioni generali di esecuzione, a funzionari o ad agenti che abbiano accettato una proposta di abbuono di annualità prima del 1º aprile 2011 viola necessariamente il legittimo affidamento di tali funzionari o di tali agenti.

(v. punti 94, 99, 101 e 107)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 giugno 2012, Guittet/Commissione, F‑31/10, punti 47 e 66, e la giurisprudenza citata