Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

17 febbraio 2009

Causa F-38/08

Amerigo Liotti

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2006 – Norme di valutazione applicabili da parte dei valutatori»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Liotti chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2006.

Decisione: Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2006 è annullato. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Disposizioni generali di esecuzione che stabiliscono norme di valutazione comuni per ciascuna direzione generale

(Statuto dei funzionari, art. 43)

Nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera di un funzionario, la violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dall’istituzione interessata, che prescrivono la presa in considerazione di norme di valutazioni comuni per ciascuna direzione generale, allo scopo di facilitare il raffronto dei meriti dei funzionari, l’armonizzazione dei punteggi di merito proposti dai valutatori e la coerenza della valutazione in seno ad una stessa direzione generale, costituisce la violazione di una forma sostanziale. Quindi, la disapplicazione di tali norme o la loro insufficiente presa in considerazione vizia di irregolarità sostanziale la valutazione del funzionario e ne giustifica l’annullamento.

(v. punti 46 e 47)