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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) il 21 ottobre 2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E. / Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

(Causa C-771/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Resistenti: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

Questioni pregiudiziali

a) Se gli articoli 1, paragrafo 3, 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE 1 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1992, L 76), letti alla luce delle conclusioni enunciate nelle sentenze Fastweb (C-100/12), PFE (C-689/13), Archus e Gama (C-131/16) e Lombardi (C-333/18), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale, qualora, non nella fase finale dell’aggiudicazione dell’appalto, bensì in una fase precedente della procedura di gara (quale la fase dell’esame delle offerte tecniche), con delibera dell’ente aggiudicatore venga escluso un offerente e venga, al contrario, ammesso un altro interessato (concorrente), l’escluso, nel caso in cui il giudice competente rigetti la sua istanza di sospensione nella parte relativa alla sua esclusione dalla gara, mantiene l’interesse legittimo a presentare la medesima istanza di sospensione contro l’altro offerente solo per allegare che questi è stato ammesso in violazione del principio del pari trattamento delle offerte.

b) In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che l’escluso, nelle circostanze di cui sopra, è legittimato a dedurre con l’istanza di sospensione qualsiasi vizio della partecipazione del concorrente alla procedura di gara, vale a dire ad eccepire anche altre distinte irregolarità nell’offerta del concorrente diverse dalle irregolarità per le quali è stata esclusa la propria offerta, affinché anzitutto siano sospese la prosecuzione della gara e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente, con un atto da adottare in una fase successiva del procedimento, e, in un secondo tempo, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale principale (ricorso per annullamento), venga escluso tale concorrente, abbandonata l’aggiudicazione dell’appalto ed aperta eventualmente, per ciò stesso, una nuova procedura di gara alla quale partecipi il ricorrente escluso.

Se, ai fini della risposta alla questione precedente, rilevi il fatto che l’accesso alla tutela giurisdizionale provvisoria (ma anche definitiva) sia subordinato al previo rigetto di un ricorso dinanzi all’organo nazionale indipendente di esame dei ricorsi amministrativi, anche alla luce delle conclusioni enunciate nella sentenza Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15).

Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi il fatto che, nell’ipotesi di accoglimento delle censure sollevate dall’escluso avverso la partecipazione del concorrente alla procedura di gara, (a) potrebbe essere impossibile organizzare un nuovo bando oppure (b) il motivo per cui il ricorrente è stato escluso non consenta la partecipazione di quest’ultimo alla eventuale nuova gara.

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1 Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU 1992, L 76, pag. 14).