Language of document : ECLI:EU:C:2019:960

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 novembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Imposizione dei fondi pensione – Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti – Normativa di uno Stato membro che consente ai fondi pensione residenti di ridurre il loro risultato imponibile deducendo le riserve destinate a pagare talune pensioni e di imputare l’imposta prelevata sui dividendi all’imposta sulle società – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione»

Nella causa C‑641/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 23 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2017, nel procedimento

College Pension Plan of British Columbia

contro

Finanzamt München Abteilung III,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Seconda Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, e T. von Danwitz, giudice,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il College Pension Plan of British Columbia, da A. Knebel e T. Bracksiek, Rechtsanwälte;

–        per il Finanzamt München Abteilung III, da H. Messina, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze e R. Kanitz, successivamente da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 63 a 65 TFUE.

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il College Pension Plan of British Columbia, un insieme di beni raggruppati nella forma giuridica di un trust di diritto canadese (in prosieguo: il «CPP»), e il Finanzamt München Abteilung III (Ufficio tributario di Monaco di Baviera, Sezione III, Germania) in merito all’imposizione dei dividendi percepiti dal CPP per gli anni dal 2007 al 2010.

 Contesto normativo

3        Tra il 2007 e il 2010, i fondi pensione e le loro attività erano disciplinati dal Versicherungsaufsichtsgesetz (legge sulla vigilanza delle compagnie assicurative), nella versione pubblicata il 17 dicembre 1992 (BGBl. 1993 I, pag. 2).

4        Conformemente all’articolo 112 di detta legge, un fondo pensione è un istituto di previdenza dotato di capacità giuridica che eroga, mediante capitalizzazione, prestazioni pensionistiche aziendali presso uno o più datori di lavoro a favore dei loro lavoratori. Un fondo pensione non può, per tutte queste prestazioni, garantire tramite assicurazioni l’importo delle prestazioni o dei contributi futuri da versare ai fini di tali prestazioni. Esso conferisce ai lavoratori un diritto personale alle prestazioni nei suoi confronti ed è tenuto a erogare una prestazione pensionistica sotto forma di pagamento vitalizio.

 Regime fiscale dei fondi pensione con sede nel territorio tedesco

5        In forza dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, del Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle società), nella versione applicabile ai fatti di cui trattasi (in prosieguo: il «KStG»), un fondo pensione tedesco è integralmente soggetto all’imposta sulle società in quanto società di capitali con sede in Germania. In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del KStG, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, del KStG, l’imposta sulle società è pari al 15% del risultato imponibile.

6        L’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, del KStG prevede che il risultato imponibile sia determinato conformemente alle disposizioni dell’Einkommensteuergesetz (legge sull’imposta sul reddito), nella sua versione applicabile ai fatti di cui trattasi (in prosieguo: l’«EStG»). Secondo il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del KStG e dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, dell’EStG, tutti i redditi di un fondo pensione integralmente soggetti a imposta devono essere considerati come redditi generati da un’attività industriale o commerciale. A termini dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, dell’EStG, i redditi derivanti da un’attività industriale o commerciale costituiscono il risultato conseguito durante l’esercizio fiscale considerato.

7        Dall’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, dell’EStG emerge che il risultato è pari alla differenza tra il patrimonio dell’impresa alla fine dell’esercizio e il patrimonio dell’impresa alla fine dell’esercizio precedente, aumentata del valore dei prelievi e diminuita del valore dei conferimenti. Il giudice del rinvio precisa che tale confronto tra i patrimoni dell’impresa è effettuato sulla base di un bilancio fiscale ricavato dal bilancio contabile.

8        Detto giudice espone altresì che gli introiti di un fondo pensione si compongono dei contributi versati dagli assicurati e degli utili realizzati grazie all’investimento del capitale sociale.

9        I contributi percepiti che comportano innanzitutto nella colonna «attivo» del bilancio contabile un aumento dell’attivo sono poi trasformati in investimenti e costituiscono quindi una parte del capitale sociale del fondo pensione. La contropartita del capitale sociale è costituita dalle riserve matematiche che vi si trovano contrapposte nella colonna «passivo». Le riserve matematiche sono una forma specifica di riserve per debiti incerti e anticipano le prestazioni pensionistiche aziendali che dovranno essere erogate in futuro dal fondo pensione.

10      Se il capitale sociale consente di produrre utili tramite gli investimenti, ad esempio sotto forma di dividendi, le rendite da investimenti contabili sono accreditate direttamente sui diversi contratti del fondo pensione nel corso dell’anno della loro realizzazione, nei limiti in cui tali utili corrispondono al tasso di interesse tecnico applicato per calcolare i contributi.

11      Quando il fondo pensione, investendo l’aggregato di copertura, realizza utili più elevati del tasso di interesse tecnico (chiamati «eccedenze»), essi costituiscono rendite da investimenti extracontabili. Queste ultime devono essere accreditate su ciascun contratto del fondo pensione a concorrenza di almeno il 90% e incrementano le prestazioni pensionistiche aziendali nell’ambito di ciò che è stato convenzionalmente denominato partecipazione alle eccedenze. Soltanto la parte restante delle eccedenze incrementa il risultato del fondo pensione e non è compresa nelle prestazioni versate ai lavoratori dal fondo pensione.

12      Di conseguenza, le rendite da investimenti contabili incrementano non soltanto l’attivo del fondo pensione, ma anche il valore delle riserve matematiche nella colonna «passivo». La valutazione della colonna «passivo» è conforme, a tale riguardo, a quella della colonna «attivo», cosicché gli utili derivanti dalla percezione dei dividendi sono integralmente neutralizzati.

13      Le rendite da investimenti extracontabili non influiscono sul risultato nei limiti in cui sono accreditate sui diversi contratti del fondo pensione e comportano un aumento corrispondente di una voce del passivo.

14      Sul piano del bilancio fiscale, la tesaurizzazione degli utili derivanti dagli investimenti comporta quindi un aumento delle voci iscritte all’attivo nel bilancio fiscale. Inoltre, l’aumento delle riserve matematiche e delle altre voci del passivo conduce a un corrispondente aumento del passivo del fondo pensione, cosicché il patrimonio dell’impresa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’EStG, rilevante ai fini fiscali, non aumenta. È soltanto nei limiti in cui le rendite da investimenti extracontabili non devono essere accreditate sui diversi contratti del fondo pensione che esse comportano un risultato del fondo pensione che deve essere parimenti preso in considerazione ai fini fiscali.

15      I dividendi percepiti dai fondi pensione residenti sono soggetti all’imposta sui redditi da capitale, riscossa, conformemente al combinato disposto dell’articolo 43, paragrafo 1, prima frase, punto 1, e dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’EStG, nonché dell’articolo 20, paragrafo 1, punto 1, e dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’EStG, tramite una ritenuta alla fonte pari al 25% dei dividendi lordi, conformemente all’articolo 43a, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell’EStG.

16      In forza del combinato disposto dell’articolo 31 del KStG e dell’articolo 36, paragrafo 2, punto 2, dell’EStG, l’imposta sui redditi da capitale trattenuta sui dividendi versati ai fondi pensione è integralmente imputabile all’imposta sulle società dovuta nell’ambito del procedimento di accertamento e liquidazione dell’imposta.

17      Quando l’imposta sui redditi da capitale trattenuta è superiore all’imposta sulle società accertata, l’eccedenza è rimborsata al fondo pensione come previsto dall’articolo 36, paragrafo 4, seconda frase, dell’EStG.

 Regime fiscale dei fondi pensione non residenti

18      In forza dell’articolo 2, punto 1, del KStG, un fondo pensione straniero, che non ha la propria direzione o la propria sede in Germania, è parzialmente soggetto all’imposta sulle società per quanto riguarda i redditi percepiti sul territorio nazionale. Conformemente al combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, del KStG, dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 5a, e dell’articolo 20, paragrafo 1, punto 1, dell’EStG, i dividendi da esso percepiti sono redditi da capitale soggetti a un obbligo fiscale limitato.

19      Nel caso di un fondo pensione parzialmente soggetto a imposta, quest’ultima è riscossa sotto forma di ritenuta alla fonte e il debitore dei dividendi deve procedere a una ritenuta dell’imposta sui redditi da capitale che, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1, e dell’articolo 43a, paragrafo 1, punto 1, dell’EStG, in linea di principio è pari al 25% dei dividendi lordi.

20      In forza dell’articolo 44a, paragrafo 9, dell’EStG, i 2/5 dell’imposta sui redditi da capitale trattenuta e versata sono rimborsati alle società parzialmente soggette a imposta ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del KStG, cosicché l’onere fiscale effettivo a titolo dell’imposta sui redditi da capitale è pari al 15%. L’imposizione dei dividendi è parimenti limitata al 15% nell’ambito di numerose convenzioni fiscali. Il rimborso della differenza tra l’imposta sui redditi da capitale trattenuta e l’aliquota dell’imposta del 15% è effettuato ex post, su richiesta, dal Bundeszentralamt für Steuern (Ufficio centrale federale delle imposte, Germania) conformemente alle disposizioni dell’articolo 50d dell’EStG.

21      Per i fondi pensione non residenti, l’imposta sui redditi da capitale del 15% è definitiva in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG, redatto nei seguenti termini:

«L’imposta sulle società versata con ritenuta alla fonte è liberatoria:

(…)

2.      Qualora il beneficiario del reddito sia parzialmente soggetto a imposta e il reddito non provenga da un’attività industriale, commerciale, agricola [o] silvicola esercitata sul territorio nazionale».

22      Il giudice del rinvio precisa altresì che, in applicazione di detto articolo 32, paragrafo 1, punto 2, un procedimento di accertamento e liquidazione dell’imposta, che comporti la possibilità per i fondi pensione non residenti di imputare l’imposta sui redditi da capitale all’imposta dovuta, è precluso, di modo che essi non possono neppure dedurre eventuali spese professionali dalla base imponibile dei redditi soggetti a imposta.

 Accordo fiscale tra la Germania e il Canada

23      L’accordo tra la Repubblica federale di Germania e il Canada diretto a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di talune altre imposte, a prevenire l’elusione fiscale e a fornire assistenza in materia di imposte è stato concluso a Berlino il 19 aprile 2001 (BGBl. 2002 II, pag. 670; in prosieguo: l’«accordo fiscale tra la Germania e il Canada»). Esso prevede, all’articolo 10, paragrafo 1, che i dividendi possono essere assoggettati a imposta nello Stato di residenza del loro beneficiario. Tuttavia, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), di tale accordo autorizza anche lo Stato da cui provengono i dividendi a trattenere il 15% del loro importo lordo.

24      In forza dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), di tale accordo, il Canada, in quanto Stato di residenza, previene la doppia imposizione dei dividendi mediante il meccanismo dell’imputazione.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25      L’oggetto del CPP è l’offerta di prestazioni pensionistiche agli ex funzionari della provincia della Colombia Britannica (Canada). A tal fine, esso costituisce, nei propri bilanci, riserve tecniche corrispondenti agli impegni di garanzia delle pensioni. In Canada, il CPP è esente da tutte le imposte sui redditi.

26      Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2010, il CPP ha detenuto indirettamente, tramite la partecipazione a portafogli di investimenti in pool, quote che rappresentavano il capitale di società per azioni tedesche, senza che tali partecipazioni superassero l’1% del capitale di dette società. I dividendi percepiti a titolo di tali partecipazioni sono stati assoggettati all’imposta tedesca sui redditi da capitale a un’aliquota del 15%, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo fiscale tra la Germania e il Canada.

27      Il 23 dicembre 2011 il CPP ha chiesto al convenuto nel procedimento principale l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale e il rimborso dell’importo di EUR 156 280,10, maggiorato degli interessi, dell’imposta che ha pagato a tale titolo. La sua richiesta è stata respinta, come pure il reclamo che ha successivamente presentato. Di conseguenza, il CPP ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

28      Il giudice del rinvio espone che, a sostegno del suo ricorso, il CPP sostiene di aver subìto, in quanto fondo pensione non residente, un trattamento meno favorevole di quello al quale sono soggetti i fondi pensione residenti. Esso ha fatto valere che questi ultimi potevano percepire dividendi in esenzione d’imposta, poiché essi avrebbero la possibilità, nell’ambito dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta, di imputare all’imposta sulle società l’imposta sui redditi da capitale trattenuta o di ottenere il rimborso della quasi totalità di quest’ultima. Inoltre, per quanto riguarda tali fondi, le dotazioni alle riserve per impegni in materia di pensioni sarebbero prese in considerazione come spese professionali, circostanza che consentirebbe di ridurre l’importo dell’imposta sulle società nell’ambito dell’accertamento e liquidazione di quest’ultima. Orbene, i fondi pensione non residenti non potrebbero procedere a siffatte imputazioni né ottenere siffatti rimborsi giacché, per tali fondi pensione, l’imposta sulle società versata mediante ritenuta alla fonte sarebbe liberatoria, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG e costituirebbe, nei loro confronti, un onere fiscale definitivo.

29      Dal canto suo, il convenuto nel procedimento principale sostiene, anzitutto, che, sebbene i fondi pensione tedeschi potessero imputare all’imposta sulle società dovuta l’imposta sui redditi da capitale versata, ciò non equivarrebbe a un’esenzione totale, dal momento che i dividendi percepiti sono soggetti all’imposta sulle società, la cui aliquota è pari al 15% del risultato imponibile. Poi, non si potrebbe ritenere che un fondo pensione non residente sia trattato in modo meno favorevole rispetto ai fondi pensione residenti per il motivo che la normativa nazionale li priva della possibilità di dedurre le spese professionali, giacché, in mancanza di un nesso diretto tra siffatte riserve per impegni in materia di pensioni e l’attività generatrice dei redditi di cui trattasi, tali fondi non si troverebbero in una situazione comparabile ai fondi pensione residenti. Inoltre, un’eventuale restrizione sarebbe, in ogni caso, giustificata da motivi legati all’efficacia dei controlli fiscali. Infine, una restrizione sarebbe lecita in forza dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, dal momento che il carattere liberatorio di cui all’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG era già stato istituito dall’articolo 50, paragrafo 2, del KStG del 1977 e che i redditi distribuiti implicavano una prestazione di servizi finanziari del fondo pensione ai propri investitori.

30      Il giudice del rinvio rileva che è pacifico tra le parti nel procedimento principale che il CPP può, secondo il diritto tedesco, essere assimilato a un fondo pensione. Esso si chiede se la normativa nazionale, in forza della quale i fondi pensione non residenti parzialmente soggetti a imposta sono privati della possibilità di imputare all’imposta sulle società dovuta da tali fondi l’imposta sui redditi da capitale o di ottenere il rimborso dell’imposta sui redditi da capitale, mentre i fondi pensione residenti hanno una siffatta possibilità e, per questi ultimi, la percezione di dividendi non comporta un aumento dell’imposta sulle società dovuta o soltanto un aumento contenuto di quest’ultima, dato che essi possono dedurre dal risultato imponibile le dotazioni alle riserve per impegni in materia di pensioni, istituisca una differenza di trattamento tra tali fondi, contraria agli articoli 63 e 65 TFUE.

31      Certamente, per quanto riguarda la possibilità di dedurre dal risultato imponibile le dotazioni alle riserve per impegni in materia di pensioni, non esisterebbe, nel diritto tedesco, alcuna norma analoga a quella in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia (C‑342/10, EU:C:2012:688), la quale prevede espressamente che le dotazioni alle riserve matematiche e alle riserve tecniche analoghe possano essere dedotte dai redditi imponibili a titolo di spese deducibili. Tuttavia, secondo la normativa tedesca, soltanto l’arricchimento netto di una società imponibile sarebbe assoggettato a imposta nel corso di un esercizio fiscale. Quando sono versati dividendi a un fondo pensione, il patrimonio del fondo pensione aumenta solo se e nella misura in cui le rendite da investimenti extracontabili non sono accreditate sui diversi contratti del fondo pensione. Una volta che i dividendi distribuiti incrementano le riserve matematiche e/o altre voci del passivo, il risultato del fondo pensione resta invariato, cosicché non vi è alcun arricchimento imponibile. Di conseguenza, le riserve per impegni in materia di pensioni, che riducono il risultato imponibile, sarebbero la conseguenza diretta della percezione dei dividendi, cosicché, secondo il giudice del rinvio, i fondi pensione residenti e non residenti si troverebbero in una situazione comparabile dal punto di vista della presa in considerazione delle dotazioni alle riserve matematiche e alle riserve tecniche analoghe a titolo di spese professionali.

32      Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE possa essere invocato, nella fattispecie.

33      In primo luogo, esso espone che le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG che prevedono il carattere liberatorio della ritenuta alla fonte, all’origine della differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e non residenti, erano identiche a quelle dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 2, del KStG del 1991 e, di conseguenza, esistevano già al 31 dicembre 1993. La circostanza che, alla data del 31 dicembre 1993, esistesse un diritto, per i contribuenti integralmente soggetti a imposta, di detrarre dall’imposta sulle società l’imposta sui redditi da capitale e che il sistema sia stato modificato più volte in seguito non avrebbe modificato in alcun modo le norme che disciplinano il trattamento fiscale dei dividendi versati alle società parzialmente soggette a imposta.

34      In secondo luogo, sarebbe irrilevante il fatto che l’aliquota attuale del 25% dell’imposta sui redditi da capitale, che esisteva già al 31 dicembre 1993 in forza del combinato disposto dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1, e dell’articolo 43a, paragrafo 1, punto 1, dell’EStG, sia stata ridotta al 20% il 1o gennaio 2001, per essere poi aumentata al 25% il 1o gennaio 2009, in quanto il principio della norma che disciplina la ritenuta alla fonte dell’imposta sui redditi da capitale non è stato modificato e, per le società parzialmente soggette a imposta, l’onere effettivo a titolo dell’imposta sui redditi da capitale è pari soltanto al 15%.

35      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se sussista un nesso di causalità, ai sensi della sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith (C‑560/13, EU:C:2015:347), tra i dividendi derivanti da una partecipazione detenuta in una società di capitali tedesca da parte di un fondo pensione non residente e il servizio finanziario che tale fondo pensione fornisce ai propri assicurati. Esso espone che una parte della dottrina ritiene che gli afflussi di capitali all’interno del fondo pensione non presentino, di per sé, un nesso sufficientemente stretto con le prestazioni di servizi finanziari erogate dallo stesso fondo pensione a vantaggio degli assicurati. Tuttavia, esso sottolinea che, a motivo delle peculiarità dell’attività dei fondi pensione, le rendite da investimenti realizzate dal fondo pensione incrementano, per lo più, parallelamente, gli impegni del fondo pensione in materia di versamento di pensioni, in modo tale che l’imposizione dei dividendi distribuiti si ripercuote direttamente sui crediti degli assicurati nei confronti del fondo pensione.

36      In tali circostanze, il Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 65 TFUE, osti alle disposizioni di uno Stato membro mediante le quali un ente pensionistico aziendale o professionale non residente che, nelle sue strutture essenziali, corrisponde a un fondo pensione tedesco non beneficia di alcuno sgravio dall’imposta sui redditi da capitale per i dividendi percepiti, mentre le corrispondenti distribuzioni di dividendi a favore di fondi pensione nazionali non comportano alcun incremento del debito a titolo di imposta sulle società o soltanto un incremento relativamente ridotto poiché, nell’ambito della procedura di accertamento e liquidazione dell’imposta, detti fondi possono ridurre il loro risultato imponibile mediante deduzione degli accantonamenti a copertura degli impegni di pagamento delle pensioni e neutralizzare l’imposta sui redditi da capitale versata mediante imputazione e – nella misura in cui l’importo dell’imposta sulle società dovuta è inferiore al credito d’imposta – mediante rimborso.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, a norma dell’articolo 63 TFUE in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dall’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG sia ammissibile, nei confronti di paesi terzi, in quanto collegata all’erogazione di servizi finanziari».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

37      A seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, il governo tedesco, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 2 luglio 2019, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

38      A sostegno della sua domanda, il governo tedesco fa valere, in sostanza, che le conclusioni dell’avvocato generale si basano su constatazioni di fatto inesatte relative al diritto tedesco. I dividendi versati ai fondi pensione residenti sarebbero soggetti all’imposta sulle società a un’aliquota del 15% che sarebbe applicata ai dividendi lordi. L’imposta sui redditi da capitale, trattenuta tramite un prelievo alla fonte e che ammonterebbe al 25% del dividendo lordo, sarebbe imputata all’imposta sulle società così determinata, di modo che la ritenuta alla fonte sarebbe rimborsata a concorrenza del 10% del dividendo lordo. In linea di principio, l’onere fiscale resterebbe pari al 15% del dividendo lordo. Inoltre, il governo tedesco presenta ulteriori spiegazioni in relazione alle osservazioni da esso esposte nell’udienza di discussione. Esso conferma la contestazione dei calcoli presentati dalla Commissione in tale udienza.

39      A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione attraverso la quale l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e a., C‑126/16, EU:C:2017:489, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

40      Occorre altresì rilevare, in tale contesto, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti o gli interessati, menzionati dall’articolo 23 di detto Statuto, di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il disaccordo di una parte o di un siffatto interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenze del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, punto 24, nonché del 29 novembre 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

41      Ne consegue che, nei limiti in cui la domanda di riapertura della fase orale presentata dal governo tedesco mira a consentire ad esso di rispondere alle constatazioni effettuate dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, essa non può essere accolta.

42      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

43      Si deve ricordare in tale contesto che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni contenute nella decisione di rinvio e non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa interna di uno Stato membro (v., in particolare, sentenze del 17 marzo 2011, Naftiliaki Etaireia Thasou e Amaltheia I Naftiki Etaireia, C‑128/10 e C‑129/10, EU:C:2011:163, punto 40, nonché del 16 febbraio 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C‑507/15, EU:C:2017:129, punto 23).

44      Orbene, la decisione di rinvio contiene le informazioni necessarie relative alle disposizioni del diritto tedesco e, in particolare, alle aliquote d’imposta applicabili in forza di queste ultime, sulle quali la Corte è tenuta a basarsi.

45      Di conseguenza, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio e che gli argomenti che le consentono di pronunciarsi, in particolare, sulla questione relativa all’onere fiscale gravante sui dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti siano stati discussi dinanzi ad essa. Inoltre, all’udienza di discussione, il governo tedesco è stato messo in condizione di rispondere ad ogni argomento presentato nel corso di quest’ultima e di fornire tutti i chiarimenti che gli sembravano necessari a tal fine.

46      Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

47      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da detto risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo.

 Sull’esistenza di una restrizione ai sensi dell’articolo 63 TFUE

48      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (v., in particolare, sentenze del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punto 39, nonché del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17, EU:C:2018:943, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

49      In particolare, il fatto che uno Stato membro conceda ai dividendi versati ai fondi pensione non residenti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai dividendi versati a fondi pensione residenti può dissuadere le società stabilite in uno Stato diverso da tale Stato membro dal compiere investimenti nel medesimo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia, C‑342/10, EU:C:2012:688, punto 33, del 22 novembre 2012, Commissione/Germania, C‑600/10, non pubblicata, EU:C:2012:737, punto 15, e del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 28).

50      Costituisce un siffatto trattamento meno favorevole l’applicazione ai dividendi versati a fondi pensione non residenti di un onere fiscale maggiore di quello sostenuto dai fondi pensione residenti per i medesimi dividendi (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 48). Lo stesso vale per l’esenzione, totale o sostanziale, dei dividendi versati a un fondo pensione residente, laddove i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte definitiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia, C‑342/10, EU:C:2012:688, punti 32 e 33).

51      In forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, quale risulta dalla decisione di rinvio, i fondi pensione sono assoggettati, per quanto concerne i dividendi ad essi distribuiti, a due regimi impositivi diversi, la cui applicazione dipende dalla loro qualità di residenti nel territorio dello Stato membro della società che distribuisce i dividendi.

52      Da un lato, infatti, tanto i dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti quanto quelli distribuiti ai fondi pensione non residenti sono soggetti a un’imposta sui redditi da capitale trattenuta alla fonte.

53      Tuttavia, dall’altro lato, per quanto riguarda i fondi pensione non residenti, tale imposta è prelevata in via definitiva a un’aliquota che, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, corrisponde, nel procedimento principale, al 15% dei dividendi lordi, come previsto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo fiscale tra la Germania e il Canada.

54      Per contro, per quanto riguarda i fondi pensione residenti, l’imposta sui redditi da capitale è prelevata alla fonte all’aliquota, secondo il giudice del rinvio, del 25% dei dividendi lordi. Essa può essere integralmente imputata all’imposta sulle società, la cui aliquota, secondo il giudice del rinvio, è del 15% del risultato imponibile, ed essere rimborsata quando l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte eccede l’imposta sulle società dovuta dal fondo.

55      Inoltre, secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, la percezione dei dividendi si traduce in un aumento molto basso del risultato imponibile del fondo residente per il calcolo dell’imposta sulle società, o addirittura, in taluni casi, nel mancato aumento di tale risultato. Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio, la percezione dei dividendi ha l’effetto di incrementare in misura proporzionale le riserve tecniche, e il risultato imponibile del fondo pensione residente aumenta unicamente nell’ipotesi in cui le rendite da investimenti extracontabili non siano accreditate sui diversi contratti di detto fondo. Orbene, com’è stato precisato al punto 11 della presente sentenza, le rendite da investimenti extracontabili devono essere accreditate su ciascun contratto del fondo pensione residente a concorrenza di almeno il 90%.

56      Ne consegue che, a motivo di tale deduzione delle riserve, corrispondente ai dividendi percepiti, dalla base imponibile per il calcolo dell’imposta sulle società, i dividendi percepiti da fondi pensione residenti non incrementano detta base imponibile, o la incrementano soltanto molto lievemente.

57      Di conseguenza, persino qualora la ritenuta inizialmente prelevata sui dividendi versati ai fondi pensione residenti a titolo dell’imposta sui redditi da capitale sia superiore a quella prelevata sui dividendi versati ai fondi pensione non residenti, l’applicazione del meccanismo di imputazione, previsto dalla normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale, dell’imposta sui redditi da capitale all’imposta sulle società dovuta dal fondo pensione residente, nonché del rimborso di tale imposta, nel caso in cui l’imposta sulle società dovuta sia inferiore all’imposta sui redditi da capitale trattenuta, combinata alle modalità di calcolo della base imponibile del fondo pensione, comporta che i dividendi versati ai fondi pensione residenti siano, in definitiva, esenti in tutto o in parte dall’imposta.

58      Ne consegue che i dividendi versati ai fondi pensione non residenti subiscono un trattamento meno favorevole di quello applicato ai dividendi versati ai fondi pensione residenti, in quanto i primi sono soggetti a un’imposta definitiva del 15%, mentre i secondi sono totalmente o parzialmente esenti da imposta.

59      Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto nel procedimento principale, un siffatto trattamento meno favorevole non deriva né dall’esercizio parallelo, da parte dei due Stati considerati, delle proprie rispettive competenze fiscali, né delle disparità tra le normative dei diversi Stati. Infatti, il solo esercizio da parte della Repubblica federale di Germania della sua competenza fiscale genera, indipendentemente da qualsiasi applicazione della normativa fiscale di un altro Stato, da un lato, l’esenzione totale o quasi totale dei dividendi versati a fondi pensione residenti e, dall’altro, l’imposizione dei dividendi versati ai fondi pensione non residenti.

60      Di conseguenza, una differenza di trattamento, come quella che risulta dalla normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale, tra i dividendi versati ai fondi pensione non residenti e di quelli versati a fondi pensione residenti, come quella che risulta dalla normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale, può dissuadere i fondi pensione con sede in uno Stato diverso da tale Stato membro dal compiere investimenti nel medesimo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.

61      Occorre tuttavia esaminare se tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato FUE.

 Sull’esistenza di una giustificazione

62      In forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, le disposizioni dell’articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione, per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.

63      Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedano o allo Stato membro in cui investano i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al precedente paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punti 55 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

64      Le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono pertanto essere mantenute distinte dalle discriminazioni vietate dall’articolo 65, paragrafo 3, TFUE. A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 23 nonché giurisprudenza ivi citata).

65      Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime (v., in particolare, sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

66      Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, a partire dal momento in cui uno Stato, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all’imposta sui redditi non soltanto contribuenti residenti, ma anche contribuenti non residenti, per i dividendi che essi ricevono da una società residente, la situazione di tali contribuenti non residenti si avvicina a quella dei contribuenti residenti (sentenze del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C‑284/09, EU:C:2011:670, punto 56, nonché del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

67      Il convenuto nel procedimento principale nonché il governo tedesco fanno tuttavia valere che i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti non si trovano in situazioni oggettivamente comparabili alla luce della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

68      Da un lato, al pari della situazione di cui trattasi nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center (C‑282/07, EU:C:2008:762), la differenza di trattamento deriverebbe dall’applicazione di tecniche di imposizione differenti ai residenti e ai non residenti.

69      Dall’altro lato, sarebbe giustificato applicare un trattamento diverso ai fondi pensione residenti e non residenti, in quanto non esisterebbe alcun nesso diretto tra la percezione di dividendi in Germania e le spese che costituirebbero le dotazioni alle riserve matematiche e alle altre riserve tecniche, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte relativa alla comparabilità della situazione dei residenti e dei non residenti per quanto riguarda le spese direttamente connesse a un’attività che ha generato redditi imponibili in uno Stato membro (v., in particolare, sentenze del 31 marzo 2011, Schröder, C‑450/09, EU:C:2011:198, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 febbraio 2015, Grünewald, C‑559/13, EU:C:2015:109, punto 29).

70      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui la differenza di trattamento deriverebbe dall’applicazione di tecniche impositive diverse ai residenti e ai non residenti, occorre rilevare che, sebbene la Corte abbia dichiarato, al punto 41 della sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center (C‑282/07, EU:C:2008:762), che una differenza di trattamento consistente nell’applicazione di tecniche impositive diverse a seconda del luogo di residenza del soggetto passivo riguarda situazioni che non sono oggettivamente comparabili, essa ha tuttavia precisato, ai punti 43, 44 e 49 di tale sentenza, che i redditi di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a detta sentenza erano in ogni caso soggetti a imposta indipendentemente dal fatto che essi fossero stati percepiti da un soggetto passivo residente o da un soggetto passivo non residente e che, inoltre, la differenza di tecniche impositive non procurava necessariamente un vantaggio ai beneficiari residenti.

71      Orbene, come risulta dai punti 57 e 58 della presente sentenza, l’applicazione della normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale comporta che i dividendi versati ai fondi pensione residenti si trovino, in definitiva, esentati in tutto o in parte da imposta, mentre i dividendi versati ai fondi pensione non residenti siano soggetti a un’imposta definitiva del 15%.

72      Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non si limita a prevedere modalità di percezione dell’imposta diverse a seconda del luogo di residenza dei beneficiari dei dividendi di origine nazionale. Essa può, parimenti, comportare un’esenzione totale o quasi totale dei dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti e, pertanto, procurare un vantaggio a questi ultimi.

73      Di conseguenza, la differenza di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale non può essere giustificata dalla differenza di situazione dei fondi pensione residenti e non residenti in considerazione dell’applicazione delle diverse tecniche impositive.

74      Per quanto concerne, in secondo luogo, l’argomento relativo alla differenza di situazione dei fondi pensione residenti e non residenti riguardo alla possibilità di prendere in considerazione le dotazioni alle riserve per impegni in materia di pensioni come spese professionali, si deve ricordare che la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda le spese, come le spese professionali direttamente connesse a un’attività che ha generato redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato sono posti in una situazione comparabile (v., in particolare, sentenze del 31 marzo 2011, Schröder, C‑450/09, EU:C:2011:198, punto 40, dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia, C‑342/10, EU:C:2012:688, punto 37, e del 24 febbraio 2015, Grünewald, C‑559/13, EU:C:2015:109, punto 29).

75      Orbene, il giudice del rinvio rileva, nella sua decisione di rinvio, che le disposizioni dell’articolo 21 a del KStG relative alle riserve matematiche e quelle dell’articolo 21, paragrafo 2, del KStG, relative alle riserve per rimborsi di contributi, non sono disposizioni che autorizzano la deduzione delle spese professionali e che non esiste, nel diritto tedesco, alcuna norma che preveda espressamente che le dotazioni alle riserve matematiche e alle riserve tecniche analoghe possano essere dedotte dai redditi imponibili a titolo di spese deducibili. Com’è stato ricordato al punto 43 della presente sentenza, la Corte è in linea di principio tenuta a basarsi sulle qualificazioni risultanti dalle disposizioni del diritto nazionale, come precisate nella decisione di rinvio.

76      A tale riguardo, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale si distingue da quella oggetto della causa che ha dato luogo della sentenza dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia (C‑342/10, EU:C:2012:688), nella quale il legislatore nazionale ha assimilato espressamente gli importi accantonati al fine di far fronte agli impegni in materia di pensioni a spese sostenute per acquisire o conservare il reddito di un’attività economica.

77      Di conseguenza, la giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza è irrilevante ai fini dell’esame della comparabilità della situazione di un fondo pensione non residente e di quella di un fondo pensione residente, alla luce della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. Pertanto, la circostanza invocata dal governo tedesco, secondo la quale le dotazioni alle riserve matematiche e alle altre riserve tecniche non costituirebbero spese sostenute al fine di generare un reddito a titolo di dividendi, non può mettere in discussione tale comparabilità delle situazioni.

78      In tali circostanze, occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, quando i dividendi distribuiti incrementano le riserve matematiche o altre voci del passivo, il risultato del fondo pensione resta invariato, cosicché non sussiste alcun arricchimento imponibile. Esso aggiunge che le riserve per impegni in materia di pensioni, che riducono il risultato imponibile, sono la conseguenza diretta della percezione dei dividendi. Pertanto, secondo tale giudice, i fondi pensione residenti e non residenti si trovano in una situazione comparabile dal punto di vista della presa in considerazione delle dotazioni alle riserve matematiche e alle riserve tecniche analoghe, al fine di determinare la loro base imponibile per quanto riguarda i dividendi da essi percepiti.

79      Risulta quindi dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio che sussiste un nesso causale tra la percezione di dividendi, l’aumento delle riserve matematiche e delle altre voci del passivo e il mancato aumento della base imponibile del fondo residente, in quanto i dividendi utilizzati ai fini di riserve tecniche non incrementano il risultato imponibile del fondo pensione, circostanza del resto confermata dal governo tedesco in udienza. Secondo tale governo, infatti, per gran parte gli utili ottenuti grazie all’investimento devono essere a beneficio dell’affiliato, nel senso che non possono restare acquisiti al fondo pensione e che i redditi sono il presupposto delle spese per le riserve.

80      Una normativa nazionale che consente un’esenzione totale o quasi totale dei dividendi versati a fondi pensione residenti agevola in tal modo l’accumulo dei capitali di siffatti fondi mentre, come rilevato dal governo tedesco in udienza, tutti i fondi pensione sono, in linea di principio, tenuti ad investire i premi assicurativi sul mercato dei capitali al fine di generare redditi sotto forma di dividendi che consentano loro di far fronte ai propri obblighi futuri a titolo di contratti di assicurazione.

81      Orbene, un fondo pensione non residente, che destina i dividendi percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, deliberatamente o in applicazione del diritto vigente nel suo Stato di residenza, si trova, a tale riguardo, in una situazione comparabile a quella di un fondo pensione residente.

82      Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò accada nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale.

83      Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio appurasse che un fondo pensione non residente si trovi in una situazione comparabile a quella di un fondo pensione residente dal punto di vista della destinazione dei dividendi alla copertura delle pensioni, occorrerebbe inoltre esaminare se la differenza di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale possa, eventualmente, essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, SECIL, C‑464/14, EU:C:2016:896, punti 54 e 56).

84      A tale riguardo, innanzitutto, nei limiti in cui il governo tedesco ha fatto valere in udienza che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale si inseriva nel contesto di una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi tra lo Stato membro della fonte dei dividendi e lo Stato di residenza del fondo pensione, si deve ricordare che la necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e i paesi terzi rappresenta un motivo tale da giustificare una restrizione della libera circolazione dei capitali qualora, in particolare, le misure nazionali di cui trattasi siano intese a prevenire comportamenti idonei a compromettere il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio [sentenza del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi), C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 72 e giurisprudenza ivi citata].

85      Tuttavia, allorché uno Stato membro ha scelto di procedere all’esenzione totale o quasi totale dei dividendi versati a fondi pensione residenti, non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e i paesi terzi per giustificare l’assoggettamento ad imposta dei dividendi versati ai fondi pensione non residenti (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C‑284/09, EU:C:2011:670, punto 78; del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 48, nonché del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C‑480/16, EU:C:2018:480, punto 71).

86      La necessità di preservare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e i paesi terzi non può, pertanto, essere invocata per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui trattasi nel procedimento principale.

87      Inoltre, per quanto riguarda la necessità di preservare la coerenza di un regime fiscale, menzionata dal giudice del rinvio, che può anche giustificare una normativa atta a restringere le libertà fondamentali, purché sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale, dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa in questione (v., in particolare, sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C‑480/16, EU:C:2018:480, punti 79 e 80 nonché giurisprudenza ivi citata), è sufficiente rilevare che il governo tedesco non ha invocato l’esistenza di un siffatto nesso diretto, necessario perché siffatta giustificazione possa essere accolta.

88      Infine, per quanto riguarda la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, che costituisce una ragione imperativa di interesse generale che può anche giustificare una restrizione della libera circolazione dei capitali [sentenza del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi), C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 74], parimenti menzionata dal giudice del rinvio, occorre rilevare che il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene nessun elemento che consenta di ritenere che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia idonea a conseguire tale obiettivo.

89      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, quando il fondo pensione non residente destina determinati dividendi percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla seconda questione

90      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile ai fini dell’imposta sulle società o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, possa essere considerata come una restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

91      In forza dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, le disposizioni di cui all’articolo 63 TFUE lasciano impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione, per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

92      Per quanto attiene al criterio temporale stabilito dall’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, da consolidata giurisprudenza della Corte risulta che, benché spetti, in linea di principio, al giudice nazionale determinare il contenuto della normativa esistente a una data fissata da un atto dell’Unione, spetta alla Corte fornire gli elementi interpretativi della nozione di diritto dell’Unione che costituisce il riferimento per l’applicazione di un regime derogatorio, previsto dal diritto medesimo, a una legislazione nazionale «in vigore» a una data determinata (sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

93      La nozione di «restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993», ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, presuppone che l’ambito giuridico in cui s’inserisce la restrizione di cui trattasi abbia fatto ininterrottamente parte dell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato a partire da tale data. Infatti, se così non fosse, uno Stato membro potrebbe, in qualsiasi momento, reintrodurre le restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da Stati terzi o ad essi diretti che erano in vigore nell’ordinamento giuridico nazionale alla data del 31 dicembre 1993, ma che non sono state mantenute (sentenze del 5 maggio 2011, Prunus e Polonium, C‑384/09, EU:C:2011:276, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 settembre 2018, EV, C‑685/16, EU:C:2018:743, punto 74).

94      Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che ogni misura nazionale adottata posteriormente a tale data non è, per questo solo fatto, automaticamente esclusa dal regime derogatorio istituito dall’atto dell’Unione di cui trattasi. Infatti, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che possono essere assimilate a siffatte restrizioni «in vigore» le restrizioni previste da disposizioni adottate successivamente a tale data, che siano sostanzialmente identiche alla normativa precedente o che si limitino a ridurre o a eliminare ostacoli all’esercizio dei diritti e delle libertà di circolazione esistenti in tale normativa. Per contro, una normativa che si basi su una logica diversa da quella del diritto precedente e istituisca nuove procedure non può essere equiparata alla normativa in vigore a tale data [v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punto 48; del 20 settembre 2018, EV, C‑685/16, EU:C:2018:743, punto 75, nonché del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi), C‑135/17, EU:C:2019:136, punti 37 e 39 nonché giurisprudenza ivi citata].

95      A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che la disposizione dell’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG, che prevede il carattere liberatorio della ritenuta alla fonte, all’origine della differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e non residenti, esisteva già al 31 dicembre 1993 sotto forma della disposizione dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 2, del KStG del 1991, di cui il tenore letterale, nonché il funzionamento, sono identici.

96      Tuttavia, dinanzi alla Corte il CPP sostiene che il diritto tedesco non conosceva i fondi pensione al 31 dicembre 1993, dal momento che questi ultimi sono stati introdotti nel diritto delle assicurazioni e nel KStG solo con effetto al 1o gennaio 2002 e che, prima di tale data, non esisteva neppure una normativa fiscale specifica relativa ai fondi pensione.

97      Orbene, la Corte ha già dichiarato che, se, alla data del 31 dicembre 1993, i dividendi versati da una società residente a enti non residenti sono stati soggetti vuoi allo stesso trattamento applicato ai dividendi versati agli enti residenti, vuoi a un trattamento diverso più favorevole di quello applicato ai dividendi versati a società residenti, ma che, dopo tale data, è stata istituita un’esenzione a favore dei dividenti versati a società residenti, occorreva ritenere che il criterio temporale non fosse soddisfatto, in quanto l’elemento costitutivo di una restrizione della libera circolazione dei capitali, vale a dire l’esenzione fiscale, è stato introdotto successivamente, discostandosi dalla logica della normativa precedente ed attuando una procedura nuova (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punti da 50 a 52).

98      Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se, a motivo dell’introduzione di una normativa speciale relativa ai fondi pensione successivamente al 31 dicembre 1993, la situazione dei fondi pensione non residenti sia divenuta meno vantaggiosa della situazione dei fondi pensione residenti per quanto riguarda i dividendi loro versati da società residenti, di modo che non si possa ritenere che l’elemento costitutivo della restrizione di cui trattasi nella specie sussistesse a tale data. Ai fini di tale valutazione, il giudice del rinvio dovrà tenere conto del fatto che le condizioni che una legislazione nazionale deve soddisfare per essere considerata «in vigore» alla data del 31 dicembre 1993, nonostante una modifica del quadro giuridico nazionale successiva a tale data, devono essere interpretate restrittivamente [sentenze del 20 settembre 2018, EV, C‑685/16, EU:C:2018:743, punto 81, nonché del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi), C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 42].

99      Se così fosse, non si può ritenere soddisfatto il criterio temporale.

100    Per quanto riguarda il criterio sostanziale, occorre ricordare che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE enuncia un elenco tassativo di movimenti di capitali che possono restare estranei all’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 21).

101    La Corte ha già precisato, a tale riguardo, che le restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, comprendenti investimenti di portafoglio non compaiono tra i movimenti di capitali che implicano gli «investimenti diretti», considerati in tale articolo 64, paragrafo 1, TFUE [v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi), C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 28].

102    Nel caso di specie, il giudice del rinvio osserva che la partecipazione del CPP nel capitale delle società che distribuiscono dividendi non ha mai superato la proporzione dell’1%, che corrisponde agli investimenti cosiddetti «di portafoglio», i quali designano l’acquisizione di titoli sul mercato dei capitali effettuata al solo intento di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, cosicché non si può ritenere che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale riguardi i movimenti di capitali che implicano gli «investimenti diretti», ai sensi di tale articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

103    Tuttavia, nei limiti in cui un fondo pensione può fornire servizi finanziari ai propri assicurati, occorre ancora verificare se i movimenti di capitali, come quelli previsti dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale, implichino la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

104    A tale proposito, la Corte ha dichiarato che il criterio determinante per l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull’ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi. In effetti, l’ambito di applicazione di tale disposizione è definito con riferimento alle categorie di movimenti di capitali che possono essere oggetto di restrizioni (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 39).

105    Al fine di poter rientrare nella predetta deroga, la misura nazionale deve vertere su movimenti di capitali che presentino un nesso sufficientemente stretto con la prestazione di servizi finanziari, ossia un nesso causale tra il movimento di capitali e la prestazione di servizi finanziari (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C‑560/13, EU:C:2015:347, punti 43 e 44).

106    Rientra così nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE una normativa nazionale che, applicandosi a movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, limiti la prestazione di servizi finanziari (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

107    Per quanto riguarda l’acquisizione di quote in fondi d’investimento situati in un territorio d’oltremare britannico nonché la percezione dei dividendi che ne derivano, la Corte ha dichiarato, al punto 46 della sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith (C‑560/13, EU:C:2015:347), che esse implicano la prestazione di servizi finanziari da parte di tali fondi di investimento a vantaggio dell’investitore interessato. La Corte ha precisato che un siffatto investimento consente all’investitore interessato, grazie a tali servizi, in particolare, di beneficiare di una maggiore diversificazione tra differenti elementi del patrimonio, nonché di una migliore ripartizione dei rischi.

108    Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, le acquisizioni di partecipazioni di un fondo pensione e i dividendi percepiti a tale titolo servono in via prioritaria al mantenimento del patrimonio e a garantire le riserve da esso costituite, mediante una maggiore diversificazione e una migliore ripartizione dei rischi, al fine di garantire il rispetto degli impegni in materia di pensioni nei confronti dei suoi iscritti. Tali acquisizioni di partecipazioni e detti dividendi costituiscono quindi, in primo luogo, uno strumento a cui ricorre un fondo pensione per poter onorare i propri impegni in materia di pensioni e non un servizio che esso fornisce a tali assicurati.

109    In tali circostanze, si deve giungere alla conclusione che non sussiste alcun nesso sufficientemente stretto sotto forma di nesso causale, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 104 a 106 della presente sentenza, tra il movimento di capitali contemplato nella normativa di cui trattasi al procedimento principale, relativa alla percezione dei dividendi da parte di un fondo pensione, e una prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

110    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società dovuta o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, non può essere considerata come una restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

 Sulle spese

111    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da un siffatto fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, quando il fondo pensione non residente destina determinati dividendi percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)      L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società dovuta o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, non può essere considerata come una restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.