Language of document : ECLI:EU:F:2007:235

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

14 dicembre 2007

Causa F‑21/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Preteso trattamento illecito di dati sanitari – Irricevibilità – Inosservanza di un termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, principalmente, il risarcimento del preteso danno da lui subito a seguito di una serie di comportamenti illeciti che taluni agenti della Commissione avrebbero tenuto in particolare nel trattamento di suoi dati sanitari.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta ad un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

1.      Se è vero che la norma di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appaia manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, in quanto tale, fin dalla data di entrata in vigore del regolamento a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, non si può affermare altrettanto quanto alle disposizioni sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, ritenere un ricorso manifestamente irricevibile e che sono necessariamente quelle vigenti alla data in cui il ricorso è stato proposto.

(v. punto 14)

2.      Spetta ai funzionari o agli agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, decorrente dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione da loro lamentata, le loro domande dirette ad ottenere dalla Comunità un risarcimento per un danno che sia imputabile a quest’ultima. La ragionevolezza del termine dev’essere valutata in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

Si deve anche tener conto dell’elemento di paragone offerto dal termine di prescrizione di cinque anni previsto per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. Il termine di cinque anni non può tuttavia costituire un limite rigido e intangibile entro il quale sarebbe ricevibile qualsiasi domanda, indipendentemente dal tempo impiegato dal ricorrente per inoltrare all’amministrazione la sua domanda e dalle circostanze della fattispecie.

(v. punti 19-22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 65 e 66); 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 76 e 77)