Language of document : ECLI:EU:F:2013:5

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

28 gennaio 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑92/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. K. Bradley, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo giunto presso la cancelleria del Tribunale per posta il 13 settembre 2012, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso diretto ad ottenere, segnatamente, l’annullamento della decisione della Commissione europea di effettuare delle trattenute sulla sua indennità di invalidità per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché il rimborso delle somme trattenute, unitamente agli interessi. Il deposito dell’atto introduttivo mediante posta è stato preceduto dalla trasmissione via fax, in data 5 settembre 2012, di un documento presentato come copia di tale atto introduttivo.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così recita:

«(...)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, [e]

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

(...)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura dispone quanto segue:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(…)

6.      [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale (...)».

4        Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento di procedura:

«(...)

2.      Se il giorno di scadenza [di un] termine [procedurale] è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

(...)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti

5        Con ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2010 (Marcuccio/Commissione, F‑2/10), il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 500 a titolo dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura.

6        Il direttore della direzione «Bilancio e contabilità» della Corte di giustizia dell’Unione europea ha indirizzato al ricorrente una lettera datata 16 dicembre 2010, con cui lo invitava a versare la somma di EUR 1 500 sul conto della Corte di giustizia entro e non oltre il 17 gennaio 2011. Dato che tale versamento non è stato effettuato entro il termine, il suddetto direttore ha informato il ricorrente, in data 30 marzo 2011, che la Corte di giustizia intendeva procedere, con il suo consenso, al recupero di tale somma, aumentata degli interessi a decorrere dal 17 gennaio 2011, tramite compensazione con i presunti crediti che questi dovesse avere nei confronti dell’Unione europea a qualsiasi titolo.

7        In data 8 maggio 2011 il ricorrente ha risposto alla Corte di giustizia che era pronto a prestare il suo consenso al pagamento della somma richiesta mediante compensazione con taluni crediti di cui egli, a suo avviso, sarebbe titolare nei confronti della Commissione.

8        Con lettera del 6 giugno 2011, la Corte di giustizia ha informato la Commissione del procedimento in corso per il recupero della somma dovutale ed ha chiesto alla Commissione di procedere al recupero della somma di EUR 1 500, aumentata degli interessi di mora, mediante compensazione con i crediti del ricorrente nei confronti della Commissione.

9        Con lettera del 14 luglio 2011, la Commissione ha informato il ricorrente che avrebbe proceduto a una trattenuta sulla sua indennità di invalidità, scaglionata su un periodo di tre mesi.

10      In data 11 gennaio 2012 il ricorrente ha promosso un reclamo per contestare l’effettuazione delle trattenute operate sulla sua indennità di invalidità dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.

11      Il reclamo è stato respinto con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina datata 19 aprile 2012. Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente afferma di aver ricevuto detta decisione in data 26 maggio 2012.

12      Con sentenza del 3 luglio 2012 (Marcuccio/Commissione, T‑594/10 P), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la citata ordinanza Marcuccio/Commissione.

 Conclusioni del ricorrente

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di effettuare una trattenuta di EUR 495,95 sulla sua indennità di invalidità del mese di ottobre 2011, così come risulta dal suo bollettino di pensione di tale mese;

–        annullare la decisione di effettuare una trattenuta di EUR 506,86 sulla sua indennità di invalidità del mese di novembre 2011, così come risulta dal suo bollettino di pensione di tale mese;

–        annullare la decisione di effettuare una trattenuta di EUR 506,86 sulla sua indennità di invalidità del mese di dicembre 2011, così come risulta dal suo bollettino di pensione di tale mese;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo dell’11 gennaio 2012;

–        annullare, nella misura di quanto necessario, la nota datata 19 aprile 2012;

–        condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente le somme trattenute, aumentate degli interessi di mora;

–        condannare la convenuta alle spese.

 Procedimento

14      Alle ore 23:47 del 5 settembre 2012 è giunto mediante fax alla cancelleria del Tribunale un documento presentato come copia dell’atto introduttivo del giudizio. Il 13 settembre 2012 la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’atto introduttivo del giudizio, il cui testo si differenzia in alcuni punti dal documento ricevuto via fax in data 5 settembre 2012.

15      Dopo aver rilevato che la firma del rappresentante del ricorrente posta alla fine del documento trasmesso per fax il 5 settembre 2012 non era identica a quella che compare nell’atto di ricorso ricevuto per posta il 13 settembre 2012, e nutrendo dubbi quanto all’esistenza e all’autenticità di una firma manoscritta sul documento trasmesso via fax, la cancelleria del Tribunale si è messa in contatto con detto rappresentante con lettera datata 21 settembre 2012, per chiedergli di presentare l’originale del documento trasmesso per fax e, a tal fine, gli ha concesso il termine del 4 ottobre 2012.

16      Nella sua risposta del 4 ottobre 2012 il rappresentante del ricorrente ha informato il Tribunale anzitutto che i dubbi suddetti erano mal riposti ed infondati, poi, che la firma manoscritta in calce all’atto introduttivo trasmesso a mezzo fax era autentica e, infine, che «non esclude[va] che [il] documento cartaceo [fosse] andato perduto, tenuto anche conto del fatto che, a suo modesto avviso, non sono mai sussistiti né alcun obbligo ex lege né invero alcuna ragione di custodirlo, soprattutto una volta appurato, dalla disamina, quod fuit, del rapporto di trasmissione del medesimo a mezzo telecopia (...), che il medesimo (...) era pervenuto a mezzo telecopia a codesta Cancelleria».

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

17      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

18      È giurisprudenza costante che, allorché alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, è pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso e, inoltre, ritiene che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (v. ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

19      Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti prodotti dal ricorrente e decide, in applicazione della disposizione summenzionata e ancor prima che il ricorso sia notificato alla convenuta, di statuire mediante ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punti 26 e 27).

 Sulla ricevibilità

20      In via preliminare si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che risulta inequivocabilmente dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi solo con un atto introduttivo firmato da quest’ultima (v., in questo senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

21      La Corte ha altresì dichiarato che dal testo dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, e in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire essa stessa dinanzi ai giudici dell’Unione, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo SEE. Altre disposizioni dello Statuto della Corte (v. articoli 21, primo comma, e 32 di detto Statuto) confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (v., in questo senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 11). Tali disposizioni dello Statuto della Corte sono riprese, per il Tribunale, in particolare agli articoli 34, paragrafo 1, primo comma, 35, paragrafo 1, lettera b), e 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura.

22      Dato che né lo Statuto né il regolamento di procedura contemplano alcuna deroga o eccezione alla suddetta prescrizione (ordinanza della Corte del 15 marzo 1984, Vaupel/Corte di giustizia, 131/83, punto 8), ne consegue che una parte ricorrente dinanzi al Tribunale deve farsi rappresentare da un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo SEE.

23      Inoltre, a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originale di ogni atto dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Mediante l’apposizione della propria firma, quest’ultimo conferma di aver assunto la responsabilità del compimento e del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e assolve il ruolo essenziale di ausiliare della giustizia conferitogli dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura, agevolando l’accesso del ricorrente alla giurisdizione.

24      Allo stato attuale del diritto processuale, con l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011 (GU C 289, pag. 11), relativa al deposito e alla notificazione di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia, la firma apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del giudizio o il deposito elettronico dell’atto introduttivo da parte del rappresentante mediante l’utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tale senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).

25      L’esigenza di una sottoscrizione che possa essere stata apposta esclusivamente dal rappresentante della parte, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, mira dunque, in un intento di certezza giuridica, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo del giudizio e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato. Deve pertanto ritenersi che la relativa prescrizione configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso. Quanto all’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente, occorre rilevare che tale modo indiretto e meccanico di «sottoscrivere» non consente, di per sé solo, di constatare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado Parlamento/Eistrup cit., punti 51 e 52).

26      Nel caso di specie, dall’esame dell’atto introduttivo depositato via fax il 5 settembre 2012 risulta che la firma dell’avvocato del ricorrente non è autografa, ma è stata apposta mediante un timbro che la riproduce o altro mezzo di riproduzione. In tali circostanze, si deve rilevare che detto atto introduttivo non reca l’originale della firma dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura e, per tale motivo, deve essere dichiarato irricevibile. Conseguentemente, la data di ricevimento del documento inviato per fax non può essere presa in considerazione al fine di esaminare se il termine di ricorso di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto sia stato rispettato.

27      Nella presente causa, tuttavia, alla cancelleria del Tribunale è giunto per posta, il 13 settembre 2012, un secondo atto introduttivo del giudizio, nel quale figura la firma autografa dell’avvocato del ricorrente. Per decidere sulla ricevibilità di questo documento, occorre verificare se esso sia stato depositato entro i termini di ricorso.

28      In detto atto introduttivo il ricorrente dichiara di aver ricevuto la decisione di rigetto del reclamo il 26 maggio 2012. Pertanto, il termine per proporre un ricorso avverso tale decisione, di tre mesi e dieci giorni, che va fatto decorrere da tale data, è spirato il giorno mercoledì 5 settembre 2012.

29      Poiché, come risulta dal punto 26 della presente ordinanza, il ricorso trasmesso via fax il 5 settembre 2012 non è ricevibile, il solo atto introduttivo del giudizio che possa essere preso in considerazione nella causa odierna è quello che reca la firma autografa del rappresentante del ricorrente. Dal momento che tale atto introduttivo è giunto alla cancelleria il 13 settembre 2012, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo.

30      Conseguentemente, senza che sia necessario comunicare l’atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

31      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

32      Poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, occorre decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 28 gennaio 2013

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.