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Ricorso presentato il 21 aprile 2006 - Talvela / Commissione

(Causa F-43/06)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Tuomo Talvela (Oslo, Norvegia) [Rappresentante: E. Boigelot, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare il rapporto sull'evoluzione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, nonché la decisione del notatore di appello 31 agosto 2005 che conferma ed approva definitivamente detto REC;

annullare la decisione 25 febbraio 2005 recante un implicito rigetto della domanda del ricorrente, nonché ogni atto consecutivo e/o relativo a tale decisione;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) 11 gennaio 2006, ricevuta il 13 gennaio 2006, recante rigetto del reclamo introdotto dal ricorrente il 23 settembre 2005 e diretto all'annullamento delle decisioni impugnate;

concedere un risarcimento per il danno morale e materiale nonché per il pregiudizio alla carriera valutato ex aequo et bono nell'importo di EUR 4 000, fatte salve le modifiche in corso di procedimento;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce innanzi tutto la violazione degli artt. 25, secondo comma, 26 e 43 dello Statuto, nonché le disposizioni generali d'esecuzione relative all'applicazione dell'art. 43, quali adottate dalla convenuta il 3 marzo 2004, delle norme particolari per i dipendenti assegnati al servizio esterno e della guida per la compilazione del rapporto informativo.

Egli sostiene inoltre che la convenuta ha violato le disposizioni generali d'esecuzione, da essa emanate il 28 aprile 2004, relativamente allo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari.

Egli lamenta poi una violazione delle forme sostanziali di procedura, l'inosservanza dei principi generali del diritto, quali il rispetto dei diritti della difesa, il principio di buon andamento dell'amministrazione ed il dovere di sollecitudine, il principio di parità di trattamento e quelli che impongono all'AIPN di emettere una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, ossia pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto.

Il ricorrente sostiene infine che l'AIPN, emanando il rapporto informativo controverso per l'esercizio 2004 nelle condizioni denunciate, ha dato alle disposizioni statutarie e ai principi summenzionati un'attuazione e un'interpretazione manifestamente scorrette. La sua decisione si fonderebbe quindi su motivazioni inesatte sia in fatto che in diritto. Di conseguenza, il ricorrente si troverebbe in una situazione amministrativa discriminatoria e non conforme alle sue aspettative e ai suoi interessi legittimi.

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