Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

9 luglio 2013

Causa F‑34/12

Annalisa Vacca

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/207/11 – Non ammissione alle prove di valutazione – Domanda di riesame – Mancanza di risposta esplicita – Domanda di annullamento non basata su alcun motivo specifico o argomento di fatto e di diritto – Irricevibilità»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Vacca chiede l’annullamento della decisione implicita che si sarebbe prodotta, a suo parere, in mancanza di risposta alla sua domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/207/11 di non ammetterla a partecipare alle prove di valutazione per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore dell’amministrazione pubblica europea. La ricorrente chiede inoltre la condanna della Commissione a risarcire il preteso danno morale da lei subito a seguito della sua esclusione dalla procedura di concorso e della mancata risposta esplicita alla sua domanda di riesame.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte vittoriosa alle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 87, § 2, e 88)

2.      Funzionari – Concorso – Bando di concorso – Introduzione di un diritto dei candidati al riesame della loro prestazione – Mancato rispetto di tale diritto da parte dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Illecito di cui l’amministrazione deve rispondere

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)

3.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Regolarizzazione – Domanda di produzione di una versione abbreviata – Presentazione di un atto introduttivo identico all’originale redatto in una polizza di caratteri più piccola – Inammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 36)

1.      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica, per ragioni di equità, può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 88 dello stesso regolamento di procedura, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato a motivo del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso. A questo proposito, la condanna dell’istituzione alle spese può essere giustificata dalla mancanza di diligenza di quest’ultima durante il procedimento precontenzioso.

(v. punti 32 e 34)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 giugno 2011, Coedo Suárez/Consiglio, F‑73/10 (punto 48)

2.      Qualora un bando di concorso riconosca ad un candidato ad un concorso generale il diritto specifico di presentare una domanda di riesame della sua prestazione nel caso in cui egli ritenga che l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) non abbia rispettato le disposizioni che disciplinano la procedura di concorso o che la commissione giudicatrice non abbia rispettato le disposizioni che disciplinano i suoi lavori, il candidato ha il diritto di ricevere una risposta che l’EPSO è tenuto a fornire nei termini più brevi. Tale diritto è inteso in particolare, nel contempo, a garantire che un candidato valido non sia escluso e ad evitare per quanto possibile reclami e ricorsi inutili dei candidati la cui esclusione dal concorso risulti, previo riesame, pienamente giustificata.

Il rigoroso rispetto da parte dell’EPSO di un diritto specifico è l’espressione degli obblighi che discendono dal principio di buona amministrazione, conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Orbene, il mancato rispetto da parte dell’EPSO del diritto specifico di un candidato a che la commissione giudicatrice proceda ad un riesame della sua prestazione può costituire un illecito amministrativo che può far sorgere, se del caso, un diritto a risarcimento in capo al candidato.

(v. punti 36 e 37)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 18 settembre 2012, Cuallado Martorell/Commissione, F‑96/09 (punti 47 e 48)

3.      L’esecuzione di una domanda di regolarizzazione mediante la presentazione di un atto introduttivo identico all’originale, ma redatto in una polizza di caratteri più piccola a seguito della domanda di produzione di una versione abbreviata, non è solo manifestamente in contrasto con lo spirito del punto 8 delle istruzioni pratiche alle parti, ma impone al Tribunale della funzione pubblica un carico di lavoro inutile dato che esso si trova a dover trattare una seconda versione del ricorso in tutto e per tutto identica alla prima.

(v. punto 38)