Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 agosto 2020 – Peek & Cloppenburg KG, rappresentata da Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V. / Peek & Cloppenburg KG, rappresenta da Van Graaf Management GmbH

(Causa C-371/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Peek & Cloppenburg KG, rappresentata dalla società accomandataria Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V.

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: Peek & Cloppenburg KG, rappresentata dalla società accomandataria Van Graaf Management GmbH

Questioni pregiudiziali

Se si debba ritenere che i costi della promozione di un prodotto siano stati sostenuti, ai sensi del punto 11, prima frase, dell’allegato 1 della direttiva 2005/29/CE 1 , solo nel caso in cui, per l’impiego di contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, venga versata una contropartita in denaro, oppure se la nozione di «costi sostenuti» includa qualsiasi tipo di contropartita, indipendentemente dal fatto che essa consista in denaro, in prodotti o servizi o in altri valori patrimoniali.

Se il punto 11, prima frase, dell’allegato 1 della direttiva 2005/29/CE, presupponga che il professionista corrisponda all’impresa che gestisce i media un vantaggio avente valore monetario quale contropartita per l’impiego di contenuti redazionali e, in caso di risposta affermativa, se si debba ritenere che una siffatta contropartita sussista anche in un’ipotesi in cui l’impresa che gestisce i media pubblichi informazioni relative ad un’operazione pubblicitaria organizzata congiuntamente con il professionista, qualora tale professionista abbia messo a disposizione di detta impresa i diritti di utilizzo delle immagini ai fini delle suddette informazioni, entrambe le imprese abbiano contribuito ai costi e alla realizzazione dell’operazione pubblicitaria e quest’ultima sia volta a promuovere la vendita dei prodotti di entrambe le imprese.

____________

1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).