Language of document : ECLI:EU:F:2009:130

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2009

Causa F‑114/07

Rainer Wenning

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Rinnovo di un contratto di agente dell’Europol – Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol – Rapporto informativo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale il sig. Wenning chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’Europol, del 21 dicembre 2006, di non rinnovare il suo contratto, l’annullamento del rapporto di valutazione redatto per il periodo gennaio‑settembre 2006 nonché la condanna dell’Europol a versare un risarcimento a fronte dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Rapporto informativo – Redazione – Orientamenti per la valutazione del personale dell’Europol

(Statuto del personale dell’Europol, artt. 6 e 28)

2.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Rapporto informativo – Redazione – Insussistenza di termine imperativo

(Statuto del personale dell’Europol, artt. 6 e 28)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Modifica dei giudizi rispetto alla valutazione precedente

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale

(Statuto del personale dell’Europol, artt. 6 e 28)

7.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Necessaria coerenza tra commenti descrittivi e valutazione numerica

8.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Assunzione – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato

[Statuto del personale dell’Europol, artt. 6 e 94, n. 1, lett. a)]

1.      Le violazioni di norme procedurali, come le norme imposte dagli orientamenti relativi all’iter per lo svolgimento delle carriere e la valutazione del personale adottate dall’Europol, costituiscono irregolarità sostanziali tali da inficiare la validità di un rapporto informativo di un agente a condizione che quest’ultimo dimostri che il detto rapporto avrebbe potuto avere un contenuto diverso in mancanza di tali violazioni.

(v. punti 97 e 102)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 marzo 1999, causa T‑212/97, Hubert/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑185, punto 53)

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑91/09 P)

2.      Per quanto riguarda la redazione del rapporto informativo di un agente dell’Europol, né lo Statuto del personale dell’Europol, né gli orientamenti relativi all’iter per lo svolgimento delle carriere e la valutazione del personale impongono una data precisa per la redazione dei rapporti informativi. L’art. 28 del detto Statuto dispone soltanto che il rapporto informativo sia redatto almeno una volta all’anno. Se l’amministrazione ha l’obbligo imperativo di vegliare alla compilazione periodica dei rapporti informativi alle date imposte dallo Statuto del personale e alla loro redazione regolare, tanto per motivi di buona amministrazione quanto per salvaguardare gli interessi dei funzionari, essa dispone di un termine ragionevole nella redazione del rapporto informativo in mancanza di disposizioni che subordinino lo svolgimento della procedura di valutazione a termini precisi. Per giunta, nessuna disposizione del detto Statuto del personale o dei detti orientamenti vieta di prevedere che un obiettivo debba essere conseguito prima della fine del periodo di valutazione. Per contro, i detti orientamenti, secondo i quali gli obiettivi dovrebbero essere accompagnati da un termine, non impongono che il termine debba corrispondere alla fine del periodo di valutazione.

(v. punti 98 e 99)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 maggio 2005, causa T‑193/03, Piro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑121 e II‑547, punti 76‑78)

3.      Nell’ambito della redazione di un rapporto informativo, il valutatore procede alla valutazione in stretta collaborazione con il vidimatore, il quale ha la facoltà, a seguito del colloquio chiesto dal funzionario valutato, di modificare ovvero di confermare il rapporto.

(v. punto 100)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 luglio 2005, causa T‑157/04, De Bry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑901, punto 44)

4.      Lo scopo stesso della procedura di valutazione è di fare il punto sulle prestazioni e sulle competenze del funzionario interessato alle scadenze previste. Dato che il giudizio del suo valutatore relativo al periodo di riferimento è formulato al termine di un procedimento in contraddittorio, il funzionario interessato non può far valere, a posteriori, la mancanza di critiche intermedie espresse nel corso del periodo di riferimento. Non può pertanto esigersi che i giudizi di valore emessi dai superiori gerarchici nell’ambito della consultazione organizzata in base alla procedura di valutazione per un determinato periodo siano preliminarmente discussi tra il funzionario valutato e la sua gerarchia o siano oggetto di un previo avvertimento scritto nel corso del periodo di riferimento dato che formano oggetto di un vero e proprio contraddittorio in occasione della procedura di valutazione.

(v. punto 104)

Riferimento:

Corte: 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, Commissione/De Bry (Racc. pag. I‑10915, punti 37‑45)

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 142)

5.      Nell’ambito della redazione di un rapporto informativo, l’obbligo di motivare ogni variazione rispetto alla valutazione precedente è diretto a consentire al funzionario di conoscere i motivi della modifica dei giudizi analitici, di verificare la realtà dei fatti invocati e, pertanto, di formulare, in forza del suo diritto di essere sentito, osservazioni su tale motivazione, e il rapporto informativo è inficiato da un vizio di forma sostanziale ove il difetto di motivazione abbia pregiudicato il diritto del funzionario di essere sentito.

(v. punto 108)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II‑2145, punto 30); Hubert/Commissione, cit., punto 79, e 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 36)

6.      Un amplissimo potere discrezionale è riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare. Pertanto, il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice comunitario sul contenuto dei rapporti informativi è limitato al controllo della regolarità procedurale, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché della mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Non spetta infatti al giudice comunitario controllare la fondatezza della valutazione dell’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario, ove essa comporti giudizi complessi di valore che, per la loro stessa natura, non sono soggetti ad una verifica obiettiva.

(v. punti 111 e 117)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 dicembre 1999, causa T‑53/99, Progoulis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑255 e II‑1249, punti 27 e 29); 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 51), e 25 ottobre 2005, causa T‑96/04, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1523, punto 41)

Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑42/05, Rossi Ferreras/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33)

7.      I commenti descrittivi contenuti in un rapporto informativo hanno lo scopo di motivare i giudizi analitici formulati nel rapporto. Tali commenti servono di base alla redazione della valutazione e permettono al funzionario di comprendere i punteggi ottenuti. Di conseguenza, alla luce del loro ruolo predominante nella redazione del rapporto informativo, i commenti devono essere coerenti con i punteggi assegnati, di modo tale che il punteggio dev’essere considerato come una trascrizione numerica o analitica dei commenti. In considerazione dell’amplissimo potere discrezionale riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare, un’eventuale incoerenza all’interno di un rapporto informativo può tuttavia giustificare l’annullamento del detto rapporto solo se essa è manifesta.

(v. punto 132)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 2005, Cwik/Commissione, cit., punto 80

8.      L’amministrazione non è, in linea di principio, tenuta a motivare l’atto con cui decide di non rinnovare un contratto di assunzione, concluso a tempo determinato, alla data di scadenza di quest’ultimo. Ciascuna delle parti contraenti deve attendersi, sin dall’inizio del loro rapporto contrattuale, che l’altra parte faccia uso del suo diritto di avvalersi, alla data di scadenza del contratto, dei termini di quest’ultimo quali convenuti, vale a dire nel senso che il contratto cesserà alla data prevista. Quindi, in mancanza di un diritto ad ottenere il rinnovo di un contratto a tempo determinato, non appare assolutamente necessario che l’amministrazione motivi la sua insistenza a mantenere la scadenza del contratto alla data inizialmente fissata.

Tuttavia, l’Europol, con la decisione adottata dal suo direttore l’8 dicembre 2006, in ordine all’applicazione dell’art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol, la quale contiene disposizioni sul rinnovo dei contratti in seno all’Europol, ha elaborato un regime specifico, destinato a garantire la trasparenza del processo di rinnovo dei contratti. Con l’introduzione di tale regime specifico, l’Europol ha precisato i criteri che esso intendeva applicare nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale in materia di rinnovo o di non rinnovo dei contratti di assunzione. Ne risulta un’autolimitazione di tale potere, dato che spetta all’Europol conformarsi alle norme indicative che esso stesso si è imposto.

Ne consegue che un agente dell’Europol, titolare di un contratto a tempo determinato, ha diritto che l’Europol esamini accuratamente e obiettivamente se egli soddisfa le condizioni previste perché il suo contratto sia rinnovato. In caso di negato rinnovo, egli ha un interesse legittimo a vedersi comunicare una motivazione che rispecchi un siffatto esame accurato e obiettivo.

(v. punti 142-147)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 1° marzo 2005, causa T‑143/03, Smit/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑39 e II‑171, punti 26‑28, 30 e 32), e 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punti 21‑23, 25 e 27)