Language of document : ECLI:EU:F:2015:118

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

8 ottobre 2015

Cause riunite F‑106/13 e F‑25/14

DD

contro

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

«Funzione pubblica – Personale della FRA – Agente temporaneo – Rapporto di evoluzione della carriera – Appello interno – Accuse di discriminazione – Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 – Indagine amministrativa – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto – Risoluzione del contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), sub i), del RAA – Diritto di essere sentiti – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale DD contesta la nota di biasimo inflittagli dal direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), nonché la decisione di detto direttore di risolvere il suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, e chiede la condanna della FRA a risarcire il preteso danno da lui subito a seguito di tali atti.

Decisione:      La decisione del 20 febbraio 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha inflitto una nota di biasimo a DD è annullata. La decisione del 13 giugno 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha risolto il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di DD è annullata. I ricorsi nelle cause riunite F‑106/13 e F‑25/14 sono respinti quanto al resto. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico delle spese sostenute da DD.

Massime

1.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Rispetto dei diritti della difesa – Avvio di un procedimento disciplinare e adozione di una decisione sanzionatoria nel corso di una stessa audizione – Mancata comunicazione preventiva delle conclusioni dell’indagine preliminare su cui si sono fondate la decisione di avvio del procedimento disciplinare e l’adozione della sanzione – Violazione dei diritti della difesa

(Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 2, 3 e 11)

2.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Legittimità – Rispetto dei diritti della difesa – Violazione – Conseguenze – Annullamento – Presupposti

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, lett. a); Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 9]

3.      Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Svolgimento in mancanza di disposizioni generali di esecuzione in materia – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, art. 110 e allegato IX, art. 2)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Adozione della decisione senza prima dare la possibilità all’interessato di presentare le sue osservazioni – Violazione del diritto al contraddittorio – Conseguenze

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47)

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Adozione della decisione senza prima dare la possibilità all’interessato di presentare le sue osservazioni – Violazione del diritto di essere sentiti – Possibilità di regolarizzazione a posteriori nell’ambito della procedura di reclamo – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 47)

6.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di risoluzione di un contratto di agente temporaneo – Domanda di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda

(Art. 266 TFUE)

1.      Gli articoli 2, paragrafo 2, e 3 dell’allegato IX dello Statuto impongono all’autorità che ha il potere di nomina, quando decide di avviare un procedimento disciplinare sulla base di una relazione redatta al termine di un’indagine amministrativa, di comunicare preliminarmente le conclusioni della relazione di indagine nonché tutti i documenti del fascicolo al funzionario interessato affinché, disponendo di un termine ragionevole per preparare la propria difesa, egli possa formulare ogni osservazione utile.

A questo proposito, qualora l’autorità che ha il potere di nomina si basi sulla relazione dell’indagine amministrativa per avviare un procedimento disciplinare e adottare immediatamente una sanzione disciplinare nel corso di una sola e medesima audizione, il fatto che le conclusioni di detta relazione d’indagine siano oralmente portate a conoscenza del funzionario interessato nel corso di tale audizione non può bastare ad assicurare il rispetto delle disposizioni statutarie, dato che una siffatta comunicazione non è stata tale da garantire un’informazione adeguata di tale funzionario e da consentirgli di esercitare il suo diritto di essere sentito in maniera effettiva.

Inoltre, al fine di dare pratica efficacia al diritto di essere sentiti garantito dall’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto, l’amministrazione, ove decida di infliggere la sanzione dell’ammonimento scritto o della nota di biasimo, è tenuta a porre il funzionario o l’agente interessato in condizione di preparare la sua difesa, il che implica che quest’ultimo disponga tempestivamente di tutte le informazioni che lo riguardano contenute nel fascicolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto. Di conseguenza, qualora l’amministrazione decida di avviare il procedimento disciplinare e poi di infliggere una sanzione al termine di una sola e medesima audizione, il mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 dell’allegato IX dello Statuto configura una violazione del diritto di essere sentiti, quale garantito dall’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto.

Pertanto, omettendo di comunicare ad un funzionario le conclusioni dell’indagine amministrativa preliminarmente alla sua audizione, che ha appunto lo scopo di sentirlo in ordine alle dette conclusioni e nel corso della quale è stata adottata una decisione sanzionatoria, senza avergli permesso di preparare la sua difesa, l’amministrazione viola gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto.

(v. punti 57-60, 62 e 63)

2.      Perché una violazione del diritto di essere sentiti possa comportare l’annullamento di una decisione di infliggere una sanzione disciplinare, è altresì necessario esaminare se, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente. Al riguardo, alla luce del carattere fondamentale del rispetto del diritto di essere sentiti, quale sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, spetta all’autorità che ha il potere di nomina, che ha adottato la decisione sanzionatoria e che dispone quindi della miglior conoscenza degli elementi che hanno determinato l’adozione di tale decisione, dimostrare che, anche se l’interessato fosse stato regolarmente sentito, essa non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

Tuttavia, in un caso in cui l’amministrazione decida di avviare il procedimento disciplinare e poi d’infliggere una sanzione al termine di una sola e medesima audizione, senza aver comunicato al funzionario interessato le conclusioni dell’indagine amministrativa, ritenere che l’amministrazione avrebbe adottato la stessa decisione che è stata emanata, anche dopo aver sentito l’interessato sulle conclusioni della detta relazione nonché sul progetto di sanzione, equivarrebbe puramente e semplicemente a vanificare il diritto fondamentale di essere sentiti, dato che il contenuto stesso di tale diritto implica che l’interessato abbia la possibilità di influire sul processo decisionale in questione.

(v. punti 65 e 67)

Riferimento:

Corte: sentenza 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 79

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 14 maggio 2014, Delcroix/SEAE, F‑11/13, EU:F:2014:91, punto 44

3.      In materia disciplinare, la circostanza che un’indagine amministrativa sia stata condotta da un’agenzia dell’Unione senza che quest’ultima abbia preliminarmente adottato disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto, definendo così il contesto procedurale dell’indagine, non è tale da viziare per irregolarità detta indagine. Vero è che l’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto impone all’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione l’adozione delle disposizioni generali di esecuzione di detto articolo, conformemente all’articolo 110 dello Statuto. Tuttavia, la mancata adozione di tali disposizioni non osta, di per sé, all’avvio e alla conduzione di un’indagine amministrativa, indagine che dev’essere condotta, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni dell’allegato IX dello Statuto e dei principi generali del diritto, come il rispetto dei diritti della difesa.

(v. punto 75)

4.      Quanto ad una decisione di risoluzione di un contratto di agente temporaneo adottata senza che l’amministrazione, preliminarmente alla sua adozione, abbia espressamente informato l’interessato di prevedere tale possibilità e abbia invitato quest’ultimo a formulare ogni osservazione a tale proposito, non può essere validamente sostenuto che l’interessato sia stato debitamente sentito poiché conosceva già i fatti a lui contestati e aveva avuto occasione di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli incidenti sfociati nell’adozione della decisione di risoluzione. Infatti, il diritto di essere sentiti deve appunto permettere all’interessato non soltanto di fornire spiegazioni sul suo comportamento e sulle ragioni di quest’ultimo, ma anche di far valere argomenti in ordine al provvedimento che si intende adottare nei suoi confronti.

Di conseguenza, spetta all’amministrazione dimostrare che, anche se il diritto di essere sentiti fosse stato rispettato, la decisione di risoluzione sarebbe stata nondimeno adottata. Al riguardo, un semplice argomento fondato su una venuta meno del rapporto di fiducia con l’interessato non consente assolutamente di escludere che, nel caso in cui il diritto dell’interessato di essere sentito non fosse stato violato dall’amministrazione, le spiegazioni eventualmente fornite da quest’ultimo avrebbero potuto avere l’effetto di convincere detta autorità a rinunciare a risolvere il contratto dell’interessato.

Per giunta, una decisione di risoluzione costituisce un atto di estrema gravità per l’agente interessato, il quale perde così il suo impiego e la cui carriera potrebbe essere pregiudicata per parecchi anni. Oltre al fatto che il diritto di essere sentiti prima che un provvedimento individuale che incida negativamente su di lui sia adottato nei suoi confronti è un diritto fondamentale di detto agente, l’esercizio da parte di quest’ultimo del diritto di esprimersi utilmente sulla decisione di risoluzione prevista rientra nella responsabilità dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, responsabilità che essa deve garantire in maniera scrupolosa.

(v. punti 90, 91, 93 e 95)

5.      Non può essere validamente sostenuto che i diritti della difesa di un agente, che sono stati violati prima dell’adozione di una decisione di risoluzione del suo contratto, sarebbero stati tuttavia rispettati a posteriori per il fatto che l’interessato abbia potuto far valere i suoi argomenti contro detta decisione nell’ambito della procedura di reclamo prevista dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, un reclamo presentato in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, di detto statuto non ha l’effetto di sospendere l’esecuzione della decisione contestata, di modo che, malgrado il reclamo presentato dall’interessato contro la decisione di risoluzione, tale decisione ha avuto effetti negativi immediati sulla situazione di quest’ultimo, che non è stato in grado di influire sulla stessa. Pertanto, l’adozione della decisione di risoluzione senza aver preliminarmente sentito l’interessato appare manifestamente tale da aver pregiudicato il contenuto essenziale dei diritti della difesa di quest’ultimo.

(v. punti 97 e 98)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: ordinanza 22 novembre 2006, Milbert e a./Commissione, T‑434/04, EU:T:2006:359, punto 42

6.      L’annullamento di un atto ha l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto in parola dall’ordinamento giuridico e, qualora esso sia già stato eseguito, l’eliminazione dei suoi effetti impone di ripristinare la situazione giuridica nella quale il ricorrente si trovava prima dell’adozione dell’atto medesimo. Inoltre, conformemente all’articolo 266 TFUE, incombe all’istituzione da cui emana l’atto annullato adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di cui essa è destinataria comporta.

Quanto ad una sentenza che annulla una decisione di risoluzione del contratto di un agente temporaneo a seguito della violazione, da parte dell’amministrazione, del diritto dell’interessato di essere sentito preliminarmente all’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio, qualora non sia escluso che, se fosse stato posto in condizione di far valere il proprio punto di vista sulla decisione di risoluzione prevista, l’interessato avrebbe potuto convincere l’amministrazione a non adottare la decisione di risoluzione nei suoi confronti, il giudice dell’Unione non può pronunciarsi in anticipo sulla decisione che l’agenzia convenuta dovrà adottare alla luce della sentenza di annullamento. Di conseguenza, la domanda diretta alla condanna dell’agenzia convenuta a risarcire il preteso danno materiale subito dall’agente interessato a seguito dell’illegittimità della decisione di risoluzione dev’essere respinta in quanto prematura.

(v. punti 103 e 104)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 26 ottobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, EU:F:2006:112, punto 92, e giurisprudenza citata